Sentenza 4 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/02/2004, n. 2094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2094 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. CICALA Mario - Consigliere -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO PA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Cosseria n. 5, presso l'avv. Laura Tricerri, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Aldo Saba del Foro di Firenze, per procura in atti;
- ricorrente -
contro
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 1500 del 10 agosto 2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza in data 11 luglio 2003 dal Relatore Consigliere Dott. Stefano Schirò;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.p.a. IM NI conveniva in giudizio il Ministero delle finanze, chiedendo il rimborso delle somme pagate fino al 1992 a titolo di tassa annuale di concessione governativa per le iscrizioni nel registro delle imprese, prevista dall'art. 3 del d.l. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17 e ritenuta in contrasto con gli artt. 10 e 12 della direttiva CEE del 17 luglio 1969, n. 335, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia della Comunità europea. Il Tribunale di Firenze, con sentenza dell'11 giugno 1998, condannava il Ministero delle finanze a pagare alla società la somma di L. 51.000.000, oltre agli interessi legali dalla domanda.
L'Amministrazione finanziaria proponeva appello, eccependo tra l'altro, per quello che in questa sede rileva, la decadenza triennale, ex art. 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, dell'azione di ripetizione delle imposte non dovute, in difetto di prova in ordine alla tempestiva presentazione delle istanze di rimborso. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 10 agosto 2000, accoglieva l'appello e respingeva la domanda della società contribuente, motivando nel senso che la previsione nelle norme nazionali di un termine di decadenza dell'azione di ripetizione delle imposte non dovute era compatibile con la normativa comunitaria e che nella specie la decadenza si era maturata, essendo stato il rimborso delle tasse corrisposte richiesto dopo il triennio dal loro pagamento, senza che la contribuente avesse neppure dedotto di aver compiuto atti impeditivi di detta decadenza. La Corte di appello respingeva anche le eccezioni di illegittimità costituzionale dell'art. 13 del d.P.R. 1972/641 in relazione agli artt. 3, 11, 23 e 24 della Costituzione.
Ha proposto ricorso per Cassazione la società IM NI, sulla base di due motivi. Ha resistito con controricorso l'Amministrazione finanziaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società contribuente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 2969 c.c.; 13 d.P.R. 1972/641) e vizio di motivazione, per non avere la Corte di appello di Firenze considerato che, sin dall'atto di citazione, era stato dedotto e provato che la decadenza era stata interrotta con riferimento al rimborso delle tasse pagate negli anni 1998, 1999, 1991 e 1992. Afferma la ricorrente che, nella specie, la decadenza non doveva essere oggetto di una specifica eccezione in sede di appello, in quanto, trattandosi di decadenza in favore dell'Amministrazione, la medesima non era da questa disponibile e pertanto, ai sensi dell'art. 2969 c.c., poteva e doveva essere rilevata di ufficio, al pari degli atti impeditivi della stessa. Con il secondo motivo si deduce violazione dei principi giurisprudenziali fissati dalla Corte di giustizia europea, in base ai quali i termini di decadenza per l'esercizio di diritti lesi dall'inadempienza di una direttiva comunitaria non decorrono finché questa non sì a stata recepita dall'ordinamento nazionale. La ricorrente afferma inoltre che una diversa interpretazione della disposizione sulla decadenza di cui all'art. 13 del D.P.R. 1972/641 risulterebbe in contrasto con gli artt. 3 e 23 della Costituzione, in quanto:
- chi ha corrisposto il tributo in forza di richieste preventive dell'ordinamento, nei modi e termini da questo prefissati e sanzionati, non può essere trattato allo stesso modo di chi deliberatamente o per trascuratezza abbia erroneamente adempiuto al pagamento del debito d'imposta;
- in ogni caso, le disposizioni relative al pagamento della tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese non erano, sin dall'origine, applicabili per il loro contrasto con la normativa comunitaria di rango superiore, con la conseguenza che le imposizioni di carattere pecuniario previste dalle suddette disposizioni, prive del valore e dell'efficacia proprie di un atto legislativo, non potrebbero essere considerate tasse e la decadenza di cui al citato art. 13, relativa al rimborso di tributi, non troverebbe applicazione nel caso di specie.
Il primo motivo è fondato.
Questa Corte ha già affermato che, in tema di contenzioso tributario, la decadenza stabilita dalle leggi tributarie in favore dell'Amministrazione finanziaria attiene a situazione non disponibile dell'Amministrazione stessa a norma dell'art. 2969 c.c. ed è, come tale, rilevabile d'ufficio (Cass. 10 dicembre 1997, n. 12481; Cass. 28 luglio 2000, n. 9940; Cass. 19 luglio 2002, n. 10591).
Tale principio è pienamente condiviso da questo collegio, il quale rileva altresì che il giudice, al fine di accertare, anche d'ufficio, l'esistenza o meno della decadenza, non può non prendere in esame tutti gli elementi acquisiti in giudizio, compresi quelli dai quali risulti l'eventuale compimento di un atto impeditivo della decadenza, senza necessità di espressa eccezione in tal senso da parte del contribuente. Di conseguenza, nell'ipotesi in cui, in base al disposto dell'art. 2969 c.c., la decadenza è rilevabile d'ufficio, parimenti d'ufficio vanno accertati eventuali fatti impeditivi della decadenza medesima.
La Corte di appello di Firenze, nell'affermare che la società contribuente non aveva neppure dedotto di aver evitato la decadenza, ha omesso di accertare d'ufficio l'esistenza di eventuali fatti impeditivi della stessa - che, secondo quanto specificamente dedotto dalla ricorrente, risultavano dai documenti nn. 10, 11, 12 e 13 (istanze di rimborso spedite agli uffici finanziari con raccomandata A/R) allegati all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado - e non ha pertanto fatto applicazione del principio in precedenza enunciato.
La sentenza impugnata deve, pertanto essere annullata con riferimento al primo motivo di ricorso, restando assorbito il secondo motivo, e gli atti di causa vanno rimessi ad altra sezione della Corte di appello di Firenze, che deciderà applicando il principio di cui sopra e provvederà anche al regolamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese processuali relative al presente grado di giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Così deciso in Roma, il 11 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2004