Sentenza 4 luglio 2002
Massime • 1
Nell'interpretazione del contratto il criterio letterale assume funzione fondamentale, ma il rilievo da assegnare alla formulazione letterale deve essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell'art. 1363 cod. civ.. Peraltro, per il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il ricorrente che lamenti la violazione dell'elemento letterale è tenuto a riportare in ricorso il contenuto del documento oggetto di interpretazione o almeno a dare specifica indicazione delle parti di esso asseritamente mal interpretate.
Commentario • 1
- 1. Interpretazione ed integrazione contrattualeAccesso limitatoFrancesco Pittaluga · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/07/2002, n. 9712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9712 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2002 |
Testo completo
M Aula B 0 9 7 1 2 /0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE S SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.9081/01 IANNIRUBERTODott. Giuseppe Dott. AN VIGOLO Consigliere Cron. 26251 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Cons. Rel. Ud. 27/03/02 Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere ha pronunciato la seguente: SE NTENZA sul ricorso proposto da: CI AN, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 91 presso l'avv. Enzo Morrico, che con l'avv. Maria Teresa Cattaneo lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente 1370
contro
ALPI EAGLES s.p.a., in persona del presidente e legale rappresentante Paolo Sinigaglia, elettivamente domiciliata in Roma via Bocca di Leone n. 78, ' presso l'avv. Ernesto Irace, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente 1 avversO la sentenza n. 38 del Tribunale di Vicenza depositata il 28 novembre 2000 (R.G. lav. n. 90/99). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 marzo 2002 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Matteo Dell'Olio per delega avv. Enzo Morrico;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maria Elisabetta Cesqui, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 9 luglio 1997 al Pretore di Vicenza, AN AS esponeva: che era stato assunto in qualità di pilota di aeromobili e con il ingrado di comandante dalla Alpi Eagles s.p.a., data 15 aprile 1996, come dalla relativa lettera da lui sottoscritta;
che successivamente aveva frequentato un corso per ottenere l'abilitazione al volo sui velivoli Fokker 100, utilizzati dalla predetta società; che all'esito del corso aveva ricevuto una seconda lettera di assunzione, con data 28 maggio 1996, ove era indicata al 15 giugno 1996 la decorrenza del rapporto di lavoro;
che il 14 novembre 1996 era stato licenziato per mancato 2 superamento del periodo di prova;
che il recesso era però illegittimo, in quanto non solo era stato disposto oltre il termine di sei mesi dalla prima lettera di assunzione, ma la sottoposizione ad un periodo di prova era logicamente incompatibile con la circostanza che egli aveva già superato il corso professionalizzante, ed in quanto non aveva ricevuto mai contestazioni disciplinari o relative alla sua preparazione professionale;
che sussisteva anche una responsabilità precontrattuale della società, poiché lo aveva indotto a ritenere perfezionato il rapporto di lavoro, e così a risolvere il precedente impiego. Ciò premesso, l'AS chiedeva che fosse dichiarata la nullità e/o l'illegittimità del licenziamento, con la condanna della società alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento delle retribuzioni nel frattempo maturate, e in via subordinata che la convenuta fosse condannata, a titolo di responsabilità precontrattuale, a pagargli tutte le retribuzioni che gli sarebbero spettate fino al raggiungimento dei limiti di età. Nella resistenza della datrice di lavoro, la quale deduceva che il contratto di lavoro era stato stipulato soltanto il 28 maggio 1996, con la 3 specifica previsione del patto di prova pe r un periodo di sei mesi e con decorrenza dal 15 giugno 1996, il Pretore rigettava la domanda con sentenza depositata il 16 novembre 1998. La decisione appellata dal lavoratore soccombente, è stata confermata dal Tribunale della stessa sede, con pronuncia del 14 luglio/28 novembre 2000. Il Tribunale ha sottolineato come le parti avessero inteso perfezionare il rapporto di lavoro solo con la lettera del 28 maggio 1996, mentre con le due precedenti lettere del 15 aprile stesso anno avevano pattuito le condizioni del futuro rapporto di lavoro e concordato la ammissione al corso di addestramento dell'AS, e che il periodo di prova, in ogni caso, non poteva aver avuto inizio se non al termine del corso di addestramento, cioè dal 23 maggio 1996. Ha inoltre disatteso la doglianza dell'appellante circa il per lapositivo superamento del periodo di prova, mancanza di adeguata dimostrazione in proposito. Il lavoratore ha ora richiesto la cassazione della pronuncia di appello, formulando due motivi, illustrati con memoria. La società intimata ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1326, 1362, 1363, 1366 e 1367 cod. civ., dell'art. 10 del 1966, nonché degli artt. 155, legge 604n. secondo comma, cod. proc. civ. e 2963, primo e quarto comma, cod. civ. Deduce che l'interpretazione del contratto compiuta dalla sentenza impugnata è in contrasto con il dato letterale del documento in data 15 aprile 1996 definito come "lettera di assunzione", e con il suo contenuto, mancando nell'atto la indicazione di una decorrenza del rapporto diversa dalla data di assunzione. Inoltre, la partecipazione dell'AS al corso di addestramento sul Fokker 100 costituiva secondo la previsione contrattuale esecuzione del rapporto di lavoro ed il Tribunale, nel ritenere una successiva decorrenza dell'assunzione, aveva pure omesso di valutare l'ulteriore comportamento dei rappresentanti della società, quale riferito dai testimoni escussi Colaiacomo e Anselmi, presenti al momento della consegna della lettera di assunzione, e secondo i quali l'AS doveva ritenersi assunto dal 15 aprile 1996 e allo stesso era stato versato un assegno di qualche milione per 5 la partecipazione al corso di addestramento. Critica la sentenza del Tribunale per avere affermato la legittimità della posticipazione del periodo di prova rispetto all'assunzione e la incompatibilità della effettuazione della prova con la frequenza al corso di addestramento al pilotaggio dei Fokker, la quale si risolverebbe in un prolungamento non consentito del periodo di instabilità del rapporto. La censura è in parte inammissibile ed in parte infondata. Come è noto, in tema di ermeneutica contrattuale, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nelle sole ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ., con l'onere per il ricorrente di indicare specificamente il punto e il modo in cui il giudice si sia discostato dai principi dettati dalle dette regole interpretative, о in qual modo la motivazione sia obiettivamente carente, contraddittoria ○ illogica, potendo il 6 sindacato di legittimità riguardare unicamente la coerenza formale della motivazione, ovvero l'equilibrio dei vari elementi che ne costituiscono la struttura argomentativa (cfr. fra le più recenti Cass. 10 settembre 2001 n. 11539). Senza dubbio, poi, il criterio letterale assume funzione nell'interpretazione del contratto, fondamentale secondo la costante giurisprudenza di questa ma, Corte, il rilievo da assegnare alla formulazione letterale deve essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell'art. 1363 cod. civ. (v. fra le tante: Cass. 13 agosto 2001 n. 11089, Cass. 25 gennaio 2000 n. 805, Cass. 11 giugno 1999 n. 5747). Orbene, il ricorrente lamenta la violazione dell'elemento letterale con riguardo sia alla intestazione di una delle due lettere con la medesima data del 15 aprile 1996, espressamente definita “di assunzione" sia al contenuto di essa, senza però riportare in ricorso il contenuto di tale documento o quanto meno dandone specificazione indicazione, in contrasto con il principio di autosufficenza del ricorso per cassazione. 7 In tal modo, però, non è data al giudice di legittimità la possibilità di verificare, soltanto in base al ricorso per cassazione, se il termine letterale indicato nella intestazione della lettera fosse riferito ad un rapporto di lavoro già concluso, come sostiene il ricorrente, ovvero se con detta lettera le parti si fossero limitate a definire le condizioni di un futuro contratto di lavoro di cui le parti differivano il all'esito del corso diperfezionamento addestramento sui velivoli utilizzati dalla società (Fokker 100), così come si afferma nella sentenza impugnata in base all'esame globale dei tre atti sottoscritti dalle parti, e cioè le due lettere del 15 aprile 1996 e la successiva del 28 maggio 1996. Infatti, il ragionamento seguito dal giudice del merito per escludere che il rapporto di lavoro aveva avuto inizio sin dal 15 aprile 1996 si basa sulla interpretazione dei tre atti che avevano avuto ad oggetto il rapporto in questione, ed il Tribunale evidenzia come l'altra lettera datata 15 aprile 1996, pure sottoscritta dall'AS, si riferisse all'ammissione di costui al corso di addestramento e contenesse la precisazione "che la partecipazione al corso non implica(va) un obbligo 8 di assunzione della società", valorizzando questo elemento documentale quale conferma della volontà delle parti di rinviare ad un momento successivo il perfezionamento del rapporto lavorativo. Per cui l'affermazione fatta dal ricorrente, secondo la corso disua partecipazione al quale la addestramento integrava già esecuzione del rapporto di lavoro, e senza che siano prospettati vizi logici o errori giuridici del ragionamento seguito dal Tribunale costituisce un diverso apprezzamento, come tale inammissibile, rispetto alla valutazione compiuta dal giudice all'esito del collegamento ritenuto sussistente fra i tre atti scritti, con i quali le parti, si sottolinea nella impugnata sentenza, erano pervenuti alla conclusione del contratto di lavoro. Neppure il ricorrente censura in modo specifico il collegamento ritenuto dal Tribunale fra i tre atti sottoscritti, o l'interpretazione data all'altra lettera del 15 aprile 1996, contenente oltre all'ammissione dell'AS al corso di addestramento la precisazione che essa non comportava alcun obbligo da parte dell'azienda di assunzione del medesimo AS. Clausola questa che così interpretata rimane assolutamente 9 inconciliabile con la tesi sostenuta dall'odierno ricorrente dell'assunzione contestuale all'ammissione al corso di addestramento, in base all'altra lettera (sempre del 15 aprile 1996) da lui sottoscritta. Infondata è poi la doglianza relativa alla omessa valutazione del comportamento dei rappresentanti della società quale riferito dai avendo invece iltesti Colaiacomo e Anselmi, Tribunale argomentato che le deposizioni di costoro erano "superate dal dato letterale delle pattuizioni intervenute tra le parti". Riguardo all'errore in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata nel considerare legittima la posticipazione del periodo di prova rispetto all'assunzione, esso non sussiste avendo la sentenza impugnata chiaramente affermato che le parti avevano concluso il contratto di lavoro il 28 maggio 1996, fissando al 15 giugno 1996 la decorrenza dell'assunzione e l'inizio del periodo di prova. Pure priva di fondamento è la doglianza relativa alla statuizione, contenuta nella sentenza impugnata, concernente la distinzione fra partecipazione di un soggetto ad un corso di 10 perfezionamento, la quale di per sé non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro, e l'assunzione in prova di un lavoratore, in quanto detta distinzione conforme all'orientamento elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte (v. oltre a Cass. 13 giugno 1990 n. 5713 e Cass. 2 dicembre 1985 n. 6025, entrambe richiamate dal Tribunale, Cass. 23 gennaio 1998 n. 630). Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, che censura per non avere considerato, ai fini della decorrenza del rapporto, oltre alla chiara definizione della lettera datata 15 aprile 1996, qualificata dalle parti come di assunzione, anche l'obbligo, imposto ad esso AS in quella lettera di assunzione, di non recedere dal rapporto per un periodo di tre anni. Addebita poi al Tribunale di essere incorso in una evidente contraddizione, affermando, da un lato, che con la richiamata lettera del 15 aprile 1996 le parti non avevano inteso perfezionare il rapporto e, dall'altro, che il periodo di prova poteva iniziare il 23 maggio 1996, circostanza quest'ultima che presupponeva la conclusione del necessariamente contratto di lavoro sin dal 15 aprile 1996, non 11 potendosi ritenere la validità del patto di prova contenuto nella lettera del 28 maggio 1996, perché successivo all'inizio della prova supposto dal Tribunale. Il giudice del merito, aggiunge ancora il ricorrente, non ha considerato, sempre ai fini della sussistenza del rapporto, che egli aveva della società la propriamesso a disposizione attività sin dal momento in cui, con la lettera del 15 aprile 1996, si era dichiarato disponibile alla partecipazione al corso di addestramento e ad iniziare l'attività lavorativa allorché l'azienda lo avesse chiamato. Sostiene poi che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto non dimostrato il superamento positivo della prova e sussistente il motivo addotto in proposito dall'azienda: in particolare il Tribunale non ha considerato la mancata sottoscrizione del c.d. check, la omessa contestazione del comportamento del lavoratore durante il check, la prosecuzione dell'attività di da partevolo di esso ricorrente, la inattendibilità del controllo negativo eseguito dal direttore operativo Giovannini, la successiva idoneità al volo confermata a distanza di pochi (comandante giorni da altro direttore operativo Boscolo), elementi tutti che da un lato escludevano 12 la fondatezza dell'unico motivo addotto dalla società per il recesso e dall'altro confermavano il superamento con esito positivo del periodo di prova. Nessuno dei profili nei quali si articola la censura in esame è fondato. Quanto al primo, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la sentenza impugnata ha l'obbligo di non recedere dalpreso in esame rapporto per la durata di tre anni, contenuto nella lettera del 15 aprile 1996, ma ha escluso che esso potesse valere quale elemento decisivo per ritenere la già avvenuta instaurazione del rapporto, х э specificando invece che l'obbligo era coerente con тр una regolamentazione del futuro rapporto di lavoro, contenuta nella medesima lettera, e che la clausola che lo prevedeva era stata poi riprodotta nel contratto di lavoro stipulato il 28 maggio 1996. Relativamente alla contraddittorietà della motivazione tra la deduzione concernente la suddetta lettera, che cioè il rapporto di lavoro non poteva ritenersi instaurato al 15 aprile 1996, e la successiva affermazione che il periodo di prova poteva iniziare il 23 maggio 1996 solo al addestramento, con latermine del corso di 13 conseguenza che il rapporto di lavoro doveva essere stato già concluso alla data della prima lettera di assunzione (15 aprile 1996), unica alternativa giuridicamente possibile posta dalla sentenza impugnata all'altra indicata del 15 giugno 1996, dopo la conclusione del contratto del 28 maggio 1996 (essendo in tal caso illegittimo il periodo di prova), è da Osservare che l'argomentazione qui censurata dal ricorrente è svolta dal Tribunale come rafforzativa della precedente individuazione della conclusione del contratto di lavoro al 28 maggio 1996 (con decorrenza delle prestazioni lavorative fissata al 15 giugno 1996) sulla base delle tre lettere sottoscritte dall'AS. Essendo quest'ultima un'autonoma ratio decidendi della sentenza, la censura che è proposta contro un'errata argomentazione svolta ad abundantiam dalla sentenza è inammissibile per difetto di interesse ad impugnare, non potendo portare alla cassazione della sentenza impugnata (Cass. 4 agosto 2000 n. 10241, Cass. 10 giugno 1999 n. 5714). Privo di decisività è il rilievo dell'omessa considerazione da parte del Tribunale della circostanza che il ricorrente sin dalla sottoscrizione della lettera del 15 aprile 1996 si 14 era dichiarato disponibile alla partecipazione al corso di addestramento sui Fokker e ad iniziare l'attività lavorativa allorché l'azienda lo avesse chiamato. va, infine, disatteso l'addebito mosso dal ricorrente alla sentenza impugnata con riferimento all'insussistenza dei motivi di recesso addotti dall'azienda e alla valutazione degli elementi indicati nella doglianza, che invece ad avviso del ricorrente avrebbero dovuto indurre il Tribunale a ritenere superato con esito positivo il periodo di prova. Premessa la discrezionalità del potere del datore di lavoro di recedere durante il periodo di prova dal rapporto di lavoro, come è principio giurisprudenziale ormai consolidato e che peraltro non sembra essere posto in discusiione dal ricorrente, si deve osservare che il Tribunale ha confermato il rigetto della domanda avanzata dall'AS, ritenendo non dimostrato il positivo superamento dell'esperimento e che il recesso della società era stato determinato da motivo illecito;
e il Tribunale ha specificato che gli elementi richiamati dal ricorrente per inficiare la validità del controllo negativo erano irrilevanti, in quanto in parte rilievi formali (mancata sottoscrizione da 15 parte di esso ricorrente mancanza di contestazione delle irregolarità riscontrate durante il controllo del comandante Giovannini) e in parte ininfluenti (prosecuzione dell'attività di volo о idoneità di altro check con diverso comandante, tale Boscolo). Per cui, la censura mossa senza che siano prospettati errori del ragionamento seguito in proposito dal giudice del merito, si risolve nella inammissibile richiesta di una diversa valutazione degli elementi di prova, che istituzionalmente riservata al medesimo giudice non è sindacabile in sede di legittimità se non per vizi logici o errori giuridici. Il ricorso va dunque rigettato e il ricorrente, in quanto soccombente, è tenuto alla rifusione in favore dell'altra parte delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 43,00X7 oltre a euro 2.000,00=(duemila/00) per onorari. Così deciso in Roma, il 27 marzo 2002. jutowssigliere Il esidente Il Comsigliere est. 16 ソー yen UL CANCELLIERE e Depositato in Complerta L L O 5 7 R O 1 9 T I 9 oggi, 1 E E R D P IL CANCELLIERE A S I T T S N R O O G C P O M A I T D A T E D , A O E O T R T T N T S E I I T A R G I E E L D L R E D