Sentenza 3 luglio 2001
Massime • 1
Nella interpretazione delle clausole dei contratti collettivi, il senso letterale delle parole usate dalle parti sociali, pur costituendo necessario punto di partenza della indagine ermeneutica, non può avere carattere prioritario nella identificazione della concorde volontà delle parti, che sovente non trova piena e chiara corrispondenza nel tenore testuale delle espressioni utilizzate nel documento; mentre preminente rilievo va attribuito al canone interpretativo dettato dall'art. 1363 cod. civ. Nè, avuto riguardo alla specificità della materia, può prescindersi, nell'attività di interpretazione del nuovo contratto collettivo, in particolare quando questo introduce nuovi inquadramenti e nuovi livelli, dall'esame della precedente contrattazione, al fine di individuare la portata delle innovazioni introdotte. Tale interpretazione, riservata al giudice del merito, soggiace, in sede di legittimità, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei suddetti criteri di ermeneutica contrattuale nonché alla osservanza della coerenza e logicità della motivazione.
Commentario • 1
- 1. Interpretazione ed integrazione contrattualeAccesso limitatoFrancesco Pittaluga · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2001, n. 9021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9021 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE ANNUNZIATA - Presidente -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - rel. Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
Dott. RAFFAELE DI LELLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AR PA, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LEONARDI ANTONIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FFSS SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA L.RE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato MARESCA ARTURO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 448/98 del Tribunale di CATANIA, depositata il 07/02/98 R.G.N. 4451/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/01 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato RUGGIERI per delega MARESCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 3 luglio 1992 LM IC esponeva di lavorare alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato con la qualifica di capo-squadra manovali, percependo il trattamento economico previsto per il quarto livello contrattuale. A norma dell'art. 23, ultimo comma, del vigente contratto collettivo, a decorrere dal 1 gennaio 1992 il personale in servizio a tale data aveva diritto a conseguire rispettivamente il 5 e 7 livello stipendiale, nel primo caso al compimento dell'anzianità di nove anni maturata nella ex terza e quarta categoria e, nel secondo caso, al compimento di otto anni maturata nella ex quinta e sesta categoria. Alla stregua di tale contratto, esso ricorrente, avendo maturato nelle suddette categorie una anzianità di servizio complessivamente maggiore del periodo minimo previsto dalla norma contrattuale, aveva conseguito il diritto all'inquadramento nel quinto livello stipendiale a decorrere dal 1 gennaio 1992. Infruttuosi erano rimasti, però, tutti i tentativi diretti ad ottenere dall'Ente il riconoscimento della superiore qualifica. Tutto ciò premesso, il IC chiedeva al Pretore di Catania di ottenere la condanna dell'Ente al pagamento delle conseguenti differenze retributive.
Dopo la costituzione del contraddittorio il Pretore, con sentenza del 24 ottobre 1995, accoglieva la domanda, riconoscendo il diritto all'inquadramento richiesto a decorrere dal 1 gennaio 1992 e condannava l'Ente al pagamento delle relative differenze retributive con gli interessi e la rivalutazione.
A seguito di gravame delle Ferrovie dello Stato, il Tribunale di Catania con sentenza del 7 febbraio 1998, accoglieva l'appello proposto ed, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettava le domande proposte dal IC con la compensazione delle spese. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava che la norma dell'art. 23 del nuovo contratto collettivo si presentava di incerta lettura perché mentre i dipendenti venivano con detto contratto inquadrati in livelli, nel precedente contratto 1987/1989 venivano individuate la prima, seconda e terza categoria, corrispondenti all'operaio qualificato, la terza e la quarta categoria, corrispondenti all'operatore specializzato, la quinta categoria, corrispondente al tecnico, la quinta e la sesta categoria, corrispondenti al tecnico specializzato, la settima categoria, corrispondente al tecnico superiore, l'ottava categoria, corrispondente al coordinatore-vice dirigente, e la nona categoria, corrispondente al vice dirigente. Precisava il Tribunale che il problema interpretativo che nella controversia in esame si poneva, era quello di stabilire se il disposto dell'art. 23, comma quarto("a decorrere dall'1 gennaio 1992 il personale in servizio a tale data conseguirà il quinto livello stipendiale al compimento dell'anzianità di 9 anni complessivamente maturata nella ex terza e quarta categoria") era se l'anzianità utile per il conseguimento de livello superiore(quinto livello) fosse solo quella maturata in terza e quarta categoria, quale operatore specializzato, ovvero anche quella maturata in terza categoria, quale operatore qualificato.
Orbene, la lettera del contratto adoperava una diversa dizione per il passaggio al quinto livello(nove anni di anzianità maturata nella "ex 3^ e 4^ categoria")e per quello al settimo livello(8 anni di anzianità maturata nella "ex 5^/6^ categoria"), che faceva presumere come nel primo caso fosse sufficiente una anzianità comunque maturata in terza categoria, anche come operatore qualificato, e non solo quella maturata nella terza e quarta categoria come operatore specializzato, laddove invece per il passaggio alla settima categoria - (con l'espressione, appunto, "ex 5^/7^ categoria") sembrava doversi fare riferimento solo alla particolare categoria prevista nel precedente contratto per il tecnico specializzato. Doveva però escludersi che le parti avessero voluto disciplinare in modo diverso le due ipotesi attesa la evidente identità di presupposti, sicché doveva concludersi che la lettera della norma non consentiva da sola di fornire una interpretazione certa.
Una interpretazione logico-sistematica però del comma 4 dell'art. 23 del contratto collettivo del 1991 portava a ricollegare questa disposizione con il precedente comma secondo, stesso contratto, che a partire dal 1 gennaio 1991 per i profili di area II, operatori specializzati, stabilisce che il passaggio da uno all'altro livello stipendiale superiore avviene, nell'ambito del settore di appartenenza, a seguito di due anni di anzianità per il passaggio dal 3^ al quarto livello e di sette anni di anzianità dal quarto al quinto livello, sicché per il passaggio dal terzo al quinto livello risultavano necessari 9 anni di anzianità(2+7), conseguita all'interno del settore di appartenenza degli operatori specializzati. Il comma quarto doveva, quindi, considerarsi una norma transitoria, diretta a raccordare la vecchia con la nuova disciplina, la quale prevede ugualmente che il personale in servizio alla data del 1 gennaio 1992 ha diritto a conseguire il 5 livello al compimento di una anzianità di 9 anni maturata nella 3^ e 4^
categoria(contemplando il precedente contratto le "categorie" e non i "livelli" ma pur sempre nell'ambito del settore di appartenenza degli operatori specializzati).
In altri termini, la funzione della norma contrattuale era quella di valorizzare per il personale già in servizio l'anzianità conseguita prima dell'entrata in vigore del contratto, dovendosi però trattare comunque di una anzianità conseguita nel settore di appartenenza degli operatori specializzati dato l'evidente riferimento del comma in esame al secondo comma in relazione al conseguimento del quinto livello.
Del resto, anche per l'anzianità maturata nella ex 5^/6^ categoria nel settore di appartenenza dei tecnici specializzati si riscontrava - ai fini del riconoscimento del settimo livello stipendiale - una significativa coincidenza fra i periodi di anzianità nei livelli 5 e 6 complessivamente previsti dal comma 3 dell'art. 23, come necessario per il conseguimento del 7 livello, ed il periodo di anzianità maturato nelle categorie 5^/6^(otto anni).
Una siffatta interpretazione appariva inoltre in linea con lo stesso sistema previsto dal contratto 1987/1989, secondo il quale il passaggio dalla 3categoria di operatore qualificato alla 3^ categoria di operatore specializzato, poteva avvenire esclusivamente per accertamento professionale mediante prove selettive (atteso il riconoscimento di un livello professionale di per sè differente), come del resto era dato riscontrare per il passaggio da tecnico semplice a tecnico qualificato.
Per concludere la ratio dell'art. 23, comma 4, del contratto 90/92 non poteva che essere quella di fare salva esclusivamente l'anzianità maturata nella 3^/4^ categoria (operatori specializzati), vale a dire di quelle categorie che, appartenendo al medesimo settore, erano confluite nell'area II, lasciando escluse le anzianità maturate in ex categorie in quanto appartenenti ad altro settore, che in sede di contrattazione non erano state ritenute proprie di tale area, ciò perché la 3- categoria di operatore qualificato aveva natura "terminale" mentre quella di operatore specializzato aveva natura "iniziale", e dunque l'anzianità nella predetta categoria iniziale cominciava a decorrere ai fini degli ulteriori sviluppi economici e di carriera"solo alla data del passaggio nella stessa.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione LM IC, affidandosi ad un unico articolato motivo.
Resistono con controricorso le Ferrovie dello Stato. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso LM IC deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., in rapporto all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. In particolare sostiene il ricorrente che, sebbene l'art. 1362 c.c. imponga di "non limitarsi al senso letterale delle parole" l'indagine circa la comune intenzione delle parti contraenti non può prescindere pienamente dal testo e dalle espressioni usate dalle parti stesse, non potendosi in alcun caso prescindere dalla valutazione delle singole disposizioni del contratto attribuendo a ciascuna il senso risultante dal complesso dell'atto. In effetti nella transizione da un sistema ad un altro le parti contrattuali avevano previsto, con il comma quarto dell'art. 23, di prendere in considerazione l'anzianità maturata complessivamente dal personale, anche quella precedente all'entrata in vigore, del contratto stesso.
In questo recupero d'anzianità le parti avevano però usato termini ed espressioni dirette a contrapporre due diverse situazioni, in quanto con i primi tre commi dell'art. 23 avevano fissato i criteri di avanzamento retributivo per i soggetti inquadrati in tre distinte aree e avevano regolato l'anzianità maturata dopo l'entrata in vigore del nuovo regime classificatorio, mentre con il quarto comma avevano fatto riferimento al "personale in servizio" senza alcuna altra specificazione e con una valutazione, come si è detto, dell'anzianità complessivamente maturata. L'elemento letterale del comma 4 imponeva, quindi, di includere tra i destinatari della previsione tutti "i dipendenti in servizio" sicché la limitazione ai soli operatori e tecnici specializzati, sostenuta dal Tribunale, finiva per tradursi in una nuova e radicale riscrittura della disposizione in esame, come del resto lo stesso Tribunale aveva finito per ammettere. Ribadiva, quindi, il ricorrente che il citato comma 4 dell'art. 23 non faceva alcun riferimento "ai profili delle aree professionali I, II e IV, come invece richiamato dai precedenti punti dello stesso art. 23 e che l'equiparazione, operata nella sentenza impugnata, tra l'inquadramento previgente del personale con quello attuato con il rinnovo contrattuale, non era confortato da alcun richiamo agli elementi pattizi sicché rimaneva privo di qualsiasi valida motivazione.
Lamentava infine il ricorrente che il Tribunale aveva rigettato il primitivo ricorso introduttivo senza verificare il suo inquadramento secondo gli schemi classificatori in precedenza in vigore, e la sua appartenenza alle professioni ferroviarie di operatore specializzato e tecnico specializzato - cui solo si riferiva secondo lo stesso Tribunale - la disposizione in esame. Ed infatti, da una corretta interpretazione della norma pattizia e dalla documentazione versata in attì si evinceva che il ricorrente era inquadrato nella qualifica di capo squadra manovale, profilo questo che era incluso nell'ambito della 3^/4^ categoria di operatore specializzato, sicché anche a volere condividere l'opzione interpretativa del contratto seguita dal giudice d'appello, la domanda di esso ricorrente doveva trovare ugualmente accoglimento.
2. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Con un recente indirizzo, in via di consolidamento, questa Corte invertendo un precedente orientamento - che aveva portato ad estendere automaticamente alla contrattazione collettiva le regole ermeneutiche di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. applicabili ai contratti di diritto privato, riconoscendo il carattere fondamentale e prioritario della interpretazione letterale - ha più volte ribadito che nella contrattazione collettiva, la comune intenzione delle parti non sempre è agevolmente ricostruibile attraverso il mero riferimento al "senso letterale delle parole", atteso che la natura di detta contrattazione, sovente articolata su diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale, ecc.), la vastità e complessità della materia trattata in ragione della interdipendenza dei molteplici profili della posizione lavorativa(che sovente consigliano alle parti sociali il ricorso a strumenti sconosciuti alla negoziazione tra parti privati, come preamboli, premesse, note a verbale, ecc.), il particolare linguaggio in uso nel settore delle relazioni industriali, non necessariamente coincidente con quello comune e. da ultimo, il carattere vincolante che non di rado assumono nell'azienda l'uso e la prassi, costituiscono elementi tutti che rendono indispensabile nella materia della contrattazione collettiva una utilizzazione dei generali criteri ermeneutici, che di detta specificità tenga conto, con conseguente assegnazione di un preminente rilievo al canone interpretativo dettato dall'art. 1363 c. c. (cfr. fra le altre : Cass. 6 maggio 1998 n. 4592; Cass. 6 ottobre
1997 n. 9713 cui adde, più di recente, Cass. 20 maggio 1999 n. 4873). In tale ottica questa Corte ha anche precisato come il senso letterale delle parole usate dalle parti sociali debba costituire punto di partenza per la corretta interpretazione del contratto collettivo, tenendo peraltro presente che, giusta quanto espressamente previsto dall'art. 1362 c.c., l'indagine ermeneutica deve avere come proprio obiettivo proprio quello di identificare la concorde volontà dei contraenti, che sovente non trova piena, chiara e rassicurante corrispondenza nel tenore testuale delle espressioni utilizzate nel documento(cfr. al riguardo: Cass. 20 maggio 1999 n. 4873 cit.). È evidente poi che in questa ricostruzione della volontà comune delle parti sociali, cui deve tendere, per quanto sinora detto, l'attività ermeneutica dell'interprete, non può tralasciarsi di considerare che la contrattazione collettiva viene a regolamentare settori specifici del mondo occupazionale, ed a disciplinare rapporti lavorativi di specifiche categorie, le cui caratteristiche ed i cui connotati definitivamente acquisiti in ragione di disposizioni legali, di principi giurisprudenziali e/o di inveterate prassi, devono essere tenuti in conto nell'individuazione dell'ambito applicativo delle clausole che su detti rapporti vengono ad incidere. Di qui anche il rilievo che nell'interpretare un nuovo contratto non può prescindersi, specificamente quando lo stesso viene ad introdurre nuovi inquadramenti e nuovi livelli, da un esame della precedente contrattazione al fine di individuare la natura e la portata delle innovazioni introdotte e di accertare, con più compiutezza, le ragioni ed i limiti che hanno spinto le parti sociali ad apprestare un nuovo assetto economico e normativo dei rapporti lavorativi. Anche sotto questo versante si evidenzia la necessità di adeguare le tradizionali regole ermeneutiche codicistiche ad una realtà, quale quella sindacale, meno permeabile a criteri interpretativi rigidi e più adatta invece (in ragione della fluidità e mutevolezza del contesto socio-economico in cui si inseriscono le relazioni industriali a letture logico-sistematiche che impongono, nell'esame della contrattazione collettiva, di tener conto - alla stregua di una applicazione del secondo comma dell'art. 1363 c.c. adeguata alla specificità della materia - della condotta tenuta dalle parti sociali sia prima che dopo la stipula del nuovo contratto.
2.1. L'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune è riservata, poi, all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei suddetti criteri legali di ermeneutica contrattuale nonché all'osservanza della coerenza e logicità della motivazione. Sotto entrambi gli enunciati profili occorrono, però, una specifica indicazione da parte del ricorrente del modo attraverso il quale si è attuata la violazione di legge ed una puntuale individuazione delle ragioni dell'obiettiva deficienza o contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito, anche se in ogni caso non possono le censure risolversi nella mera prospettazione di una interpretazione diversa da quella criticata (cfr. al riguardo tra le altre: Cass. 7 settembre 1999 n. 9453; Cass. 27 febbraio 1998 n. 2190; Cass. 4 febbraio 1998 n. 1136;
Cass. 18 dicembre 1997 n. 12833).
3. Alla luce delle considerazioni sinora svolte la sentenza non è suscettibile delle critiche che le sono state mosse. Ed invero, il Tribunale con una motivazione congrua, priva di salti logici e corretta sul piano giuridico - e pertanto non suscettibile di alcuna censura in questa sede di legittimità - ha evidenziato l'assoluta insufficienza del solo criterio letterale a disvelare le ragioni che stanno alla base della nuova classificazione del personale e del conseguente passaggio dalla precedente classificazione per categoria a quella nuova per livelli. In questa direzione, il raffronto tra la vecchia normativa contrattuale e la nuova, operata dal giudice di merito, non merita le critiche che sono state mosse dal ricorrente, avendo il Tribunale, ancora una volta con coerenza logica, evidenziato come se si fosse consentito il passaggio al quinto livello stipendiale - per i dipendenti in servizio al momento dell'entrata in vigore del nuovo contratto - nei sensi e nei termini indicati dal ricorrente si sarebbe pervenuto ad un inquadramento, tra gli operai specializzati, anche di soggetti privi della necessaria professionalità per non avere operato in precedenza all'interno del settore di appartenenza degli operatori specializzati. Conseguenza questa, sicuramente priva di alcuna condivisibile ratio, in considerazione dei tradizionali filtri predisposti dalle Ferrovie per il riconoscimento della suddetta professionalità, attestata dalla precedente normativa contrattuale 1987/1989 con la prescrizione di prove selettive per il passaggio da tecnico semplice a tecnico specializzato.
Ed ugualmente non merita alcuna critica la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, dopo avere premesso che il comma 4 dell'art. 23 del contratto collettivo del 1991 si presenta come norma transitoria di chiusura - con la quale si intendono salvare, ai fini del passaggio automatico al livello 5 ed al livello 7, le anzianità maturate sotto il vigore dei precedenti contratti - ha, poi, nel rispetto del principio indicato dall'art. 1363 c.c., proceduto ad interpretare la suddetta norma richiamandosi alle disposizioni contenute nei precedenti commi del suddetto art. 23, pervenendo così alla conclusione del tutto logica che, come per l'acquisizione del 7 livello stipendiale, fosse necessaria una predeterminata anzianità (8 anni) nelle precedenti categorie 5/6, anche per l'acquisizione del 5 livello stipendiale occorresse che l'anzianità predeterminata (9 anni) si fosse maturata nelle categorie 3 e 4, e cioè nello stesso settore di appartenenza degli operatori specializzati, corrispondente ai profili dell'area II del nuovo contratto.
A conforto delle sue conclusioni il Tribunale ha puntualmente rilevato come non troverebbe alcuna plausibile giustificazione un sistema che regolasse l'acquisizione del livello 5 in termini diversi da quelli operante per il livello 7, essendo necessario sia nell'un caso che nell'altro un sistema di garanzia della professionalità.
4. Nè, infine, si può addebitare alla sentenza impugnata di non avere verificato l'appartenenza del IC alle professioni ferroviarie di operatore specializzato e di tecnico specializzato. Ed infatti, va al riguardo osservato come non è detto in ricorso che detta appartenenza fosse stata in precedenza in qualche modo addotta, e va altresì aggiunto che non vengono specificate le modalità di svolgimento delle mansioni proprie delle suddette qualifiche di appartenenza, capaci di costituire il diritto rivendicato dal IC, circostanze che avrebbero dovute essere evidenziate in base al principio dell'autosufficienza del ricorso al fine di accreditare la domanda del lavoratore.
Per concludere la sentenza impugnata si presenta motivata in maniera del tutto corretta sul piano logico-giuridico sicché il ricorso, limitandosi ad accreditare una interpretazione diversa del contratto da quale seguita dal giudice di appello, non può trovare accoglimento.
5. Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2001