Sentenza 10 dicembre 2010
Massime • 1
In tema di azione civile, qualora si sia svolto in primo grado il giudizio civile contro i responsabili civili ed il giudice civile non abbia posto limite al "petitum", alla luce di espressa riserva dell'obbligo solidale degli stessi, non è consentito instaurare un giudizio, con identica "causa petendi", a fini civili in sede penale contro i soli imputati, in virtù dell'art. 75 cod. proc. pen., che - autorizzando il trasferimento nel processo penale dell'azione civile quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato - implica l'illegittimità di tale duplicazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/12/2010, n. 4565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4565 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROTELLA Mario - rel. Presidente - del 10/12/2010
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 2830
Dott. BRUNO Paolo IO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 40649/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ON NICOLA, N. IL 15/07/1941;
2) ST LE, N. IL 02/02/1957;
avverso la sentenza n. 5633/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del 16/06/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/12/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO ROTELLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso per il rigetto;
Udito il difensore avv. Mellini M., in sost. Avv. Di Grazia. PREMESSO IN FATTO E DIRITTO
1. Il Tribunale di Milano il 20.4.09 condannò il giornalista LL CO, autore dell'articolo dal titolo "I DS processano la Poli Bortone", per diffamazione a mezzo stampa (art. 595 c.p. e L. n. 47 del 1948, art. 21) di AR IO ed NI NN
AR e per omesso controllo (artt. 57 e 595 c.p. e L. n. 47 del 1948, art. 13) TI AN, direttore responsabile del quotidiano "Libero" sul quale l'articolo era stato pubblicato il 14.5.03 (termine di prescrizione prorogato per sospensione di gg. 27 alla data 11.12.2010), ciascuno con generiche ad Euro 400 di multa ed al risarcimento dei danni da liquidare in separato giudizio. La Corte di Milano, a fronte degli appelli delle opposte parti private, ha ridotto la pena inflitta a TI ad Euro 300 e liquidato a titolo di danno morale la somma di Euro 50.000 a favore di ciascuna parte civile.
Il ricorso comune (Avv. V. Di Grazia) denuncia inosservanza di legge:
1 - per la ritenuta inammissibilità dell'eccezione per incompetenza per territorio del Tribunale di Milano;
2 - per il rigetto della richiesta di esclusione diparte civile, perché la stessa Corte ha ritenuto che il risarcimento, disposto con sentenza 12075/06 dal Tribunale civile di Milano prodotta in giudizio, era stato pronunciato solo a carico della società editrice, mentre nel processo in corso gli offesi si erano costituiti contro gl'imputati.
2 - Il primo motivo contesta in via di principio la competenza del Tribunale di Milano, a suo tempo determinata per il luogo di deposito del quotidiano, stampato in luoghi diversi (cfr.: Cass., Sez. 1, n. 41038/02), perché la giurisprudenza sopravvenuta afferma: "...solo eccezionalmente può farsi riferimento al deposito in questura delle copie, e cioè limitatamente al caso in cui la prima diffusione del giornale non coincida con il momento del suo distacco dall'azienda tipografica e si verifichi successivamente, all'atto dell'assemblaggio di parti non autonome (copertina, inserti ecc.)..." (cfr.: Cass. Sez. 1, n. 28454/07). Indi argomenta il presupposto di fatto con l'argomento che nella specie si tratta dell'edizione nazionale del quotidiano, per sè comunque non risolutivo.
Difatti il motivo fa grazia del rilievo preliminare della Corte di merito, che la Difesa degl'imputati ricorrenti aveva eccepito l'incompetenza territoriale al GUP di Monza nel cui circondario (Paderno Dugnano) si stampava il quotidiano, con l'allegazione che era redatto in più luoghi e teletrasmesso in più sedi per la stampa, chiedendo l'adozione del criterio sussidiario del luogo di prima diffusione, coincidente con quello di deposito presso la Questura di Milano delle c.d. "copie d'obbligo". Il GUP, accolta l'eccezione, aveva dichiarato incompetenza, trasmettendo gli atti al PM di Milano, che ripeteva la richiesta di giudizio.
La parte, senza peraltro chiedere che si sollevasse conflitto di competenza, riproponeva l'eccezione nel senso inverso suindicato, stavolta rigettata.
La Corte di appello (del distretto di cui peraltro fanno parte i due circondari) ha ritenuto inammissibile il motivo, per mancanza d'interesse degl'imputati appellanti che mirano alla prescrizione del reato, essendo semmai riconoscibile quello delle P.C. e comunque sanata, ai sensi dell'art. 182 c.p.p., l'irregolarità cui la prima eccezione avrebbe dato causa.
Il ricorso contesta l'irriconoscibilità dell'interesse dei proponenti a far decorrere il termine di prescrizione, nonché la parificazione a fini di sanatoria dell'irregolarità della sentenza, pronunciata da giudice territorialmente incompetente alla nullità.
2.1. Il motivo è infondato.
Giusta la previsione di cui all'art. 491 c.p.p., comma 1 sia l'eccezione d'incompetenza territoriale, che quella di eventuale nullità a regime intermedio di un atto della fase precedente, devono essere dedotte prima del giudizio, perché investono il decreto che lo ha disposto. Entrambe le eccezioni, se respinte, possono essere ripetute nell'atto d'impugnazione.
L'eccezione di nullità però può concernere poi un atto del processo. Pertanto l'art. 182 c.p.p. preclude in genere la deducibilità del vizio a chi ha dato causa all'atto o ha contribuito a darvi causa, ovvero è privo d'interesse all'osservanza della disposizione violata.
La disciplina dell'eccezione d'incompetenza non necessita invece del riferimento analogico all'art. 182. È sufficiente la disposizione dell'art. 24 c.p.p., che, in parallelo all'art. 604 c.p.p., comma 4, prevede che il giudice di appello, se non deve annullare la sentenza per incompetenza territoriale tempestivamente eccepita dall'appellante, pronunci nel merito.
Difatti, ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1 lett. a, oltre a verificare preliminarmente se la, parte appellante sia legittimata, per aver proposto l'eccezione prima del giudizio, ad impugnare la sentenza per incompetenza territoriale, il giudice d'appello deve, nel caso dell'art. 24 c.p.p. come in ogni altro, riconoscere attuale e concreto il suo interesse.
E, irretrattabile l'azione penale, viepiù che l'annullamento della sentenza per incompetenza territoriale fa salva l'efficacia delle prove acquisite (art. 26 c.p.p.), non può ritenere concreto l'interesse a che la sentenza di primo grado sia pronunciata da altro giudice, che si era spogliato del processo, accogliendo opposta eccezione d'incompetenza della stessa parte, men che attuale l'aspettativa di decorso del termine di prescrizione del reato. Sotto entrambi i profili l'esercizio della facoltà d'impugnazione risulta privo d'interesse riconoscibile al "giusto processo", imposto dall'art. 111 Cost., comma 1. Pertanto la sentenza impugnata risulta incensurabile agli effetti penali.
3 - Il 2 motivo è invece fondato, per la contraddittoria concessiva della sentenza.
Il Tribunale aveva condannato gl'imputati al risarcimento del danno, con rinvio al giudice civile per la liquidazione. Con l'appello gl'imputati ripetevano eccezione alla costituzione di P.C. degli offesi che avevano già ottenuto, il 21.10.06, dallo stesso Tribunale in sede civile la condanna della Società editrice (editore e proprietario della testata).
La Corte di merito ha rigettato l'eccezione, per la riserva della costituzione di P.C. contro gl'imputati. Quindi, rilevando la solidarietà dell'obbligazione e che il danno non risultava risarcito, ha bensì respinto la richiesta di provvisionale delle stesse P.C., ma accolto quella di liquidazione che, limitando al titolo di danno morale, ha operato in misura equitativa. Il ricorso si rifà a giurisprudenza risalente (ovviamente insuperata, n.d.s.) di questa Corte in sede civile (Cass., 2 Sez. civ., 8.7.81, n. 4488, rv. 415195) circa l'identità preclusiva di causa petendi e petitum. E sostiene che, pur concernendo la sentenza del Tribunale civile i soli responsabili civili, non si poteva liquidare a titolo parziale il danno da risarcire.
Orbene, per via della solidarietà, secondo l'art. 74 c.p.p. 1988, l'azione civile nel processo penale può esercitarsi anche contro il responsabile civile. E, come già l'art. 24 c.p.p. 1930, l'art. 75 autorizza a trasferire nel processo penale l'azione civile già proposta al giudice civile, purché tale giudice non abbia pronunciato sentenza anche non passata in giudicato. Tanto implica inversamente che, identica la causa petendi, non è possibile duplicare il giudizio a fini civili in sede penale contro i soli imputati, qualora si sia già svolto in primo grado processo civile contro i responsabili civili ed il Giudice civile non abbia posto confine al petitum, alla luce di espressa riserva dell'obbligo solidale degli stessi (v. ad es. il caso delle assicurazioni per solo danno materiale).
Nulla consente nella specie d'affermarlo, sicché è ineludibile annullamento senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente agli effetti civili. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011