Cass. pen., sez. V, sentenza 10/12/2010, n. 4565
CASS
Sentenza 10 dicembre 2010

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In tema di azione civile, qualora si sia svolto in primo grado il giudizio civile contro i responsabili civili ed il giudice civile non abbia posto limite al "petitum", alla luce di espressa riserva dell'obbligo solidale degli stessi, non è consentito instaurare un giudizio, con identica "causa petendi", a fini civili in sede penale contro i soli imputati, in virtù dell'art. 75 cod. proc. pen., che - autorizzando il trasferimento nel processo penale dell'azione civile quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato - implica l'illegittimità di tale duplicazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 10/12/2010, n. 4565
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4565
    Data del deposito : 10 dicembre 2010

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