Sentenza 10 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/01/2003, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
C.C.65237 'N VINVINCIBL AVL IS S IV TTV IDEN VA AL G N 9861/b/92 REPUBBLICA ITALIANA PROIZVE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 0 0 2 2 5 / 0 3 Dott. Francesco CRISTAL R.G.N. 13017/99 401 Dott. Massimo Consigliere Cron. T Consigliere Dott. Nino FICO Rep. Dott. Vittorio RAGONESI - Rel. Consigliere Ud. 24/05/02 · Consigliere- C.C.Dott. Francesco TIRELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che RSUP DI CASSAZIONE rappresenta e difende ope legis;
CAMPIONE CIVILE - ricorrente. 65237
contro
MABI DI BA LA & C SAS GIA' FUTURA S.a. s., in persona dell'omonima accomandataria pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato GIUSEPPE TAMPOIA2002 2373 CORSO MATTEOTTI 14 MILANO (avviso postale), giusta -1- delega a margine;
- controricorrente avversO la sentenza n. 119/98 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 11/05/98; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 24/05/02 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- La Corte, considerato: che il Ministero delle Finanze ricorre avverso la sentenza della Commissione regionale della Lombardia n. 119/05/98 dell'11.5.98 che aveva dichiarato inammissibile, perché proposto fuori termine, l'appello proposto dall'Ufficio finanziario contro & sentenza della Commissione tributaria di 1° grado di Milano, resa tra il medesimo Ufficio e la MA.BI di ZA LL & C. s.a.s.; che il Ministero delle Finanze lamenta,con l'unico motivo di ricorso, che la sentenza impugnata ha individuato il “dies ad quem" di scadenza del termine dell'appello nella data del 30.4.92, determinato dal giudice di merito ai sensi dell'art. 48 comma 1 della legge 413/91 „senza tenere però conto che il termine medesimo era stato ulteriormente prorogato fino al 20.6.93 dall'art. 3 della legge 75/93; che il ricorso appare manifestamente fondato;
che, infatti, è principio consolidato nella giurisprudenza di codesta Corte quello per cui in tema di contenzioso tributario, la sospensione dei termini per le impugnazioni prevista dall'art. 3 del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito nella n. 75 del 1993, in virtù del quale detta sospensione, disposta fino al 30 aprile 1992 dall'art. 48, comma primo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ha continuato ad applicarsi fino al 20 giugno 1993, deve considerarsi operante anche nei confronti dell'amministrazione finanziaria indipendentemente dal fatto che il contribuente si sia o meno avvalso della facoltà di definire la controversia pendente con la amministrazione finanziaria stessa attraverso la presentazione di dichiarazione integrativa.(. Cass 1999/1770; 2000/5555; 2001/10377); che il ricorso è pertanto ,manifestamente fondato per cui merita accoglimento con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della CTR Lombardia anche per le spese, dal presente giudizion
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Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della CTR Lombardia Roma 24.05.02 Il Cons.est. Il Presidente Обаева Опита IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Gasano DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 14 CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano hwolde Gu