Sentenza 20 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/05/2003, n. 7909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7909 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2003 |
Testo completo
се 67636 R.G. 506/2000 Udienza del 4.11.2002 Oggetto: ritenuta di acconto sui dividendi. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 03 SEZIONE TRIBUTARIA composta dai s√ Magistrati Dott. Ugo Favara Presidente Dott. Giulio Graziadei Consigliere Consigliere Dott. Mario Cicala 4o4Consigliere rel. on 17361 Dott. Eugenio Amari Consigliere Dott. Achille Meloncelli Sex 3 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
-ricorrente- है
contro
Molisespanso s.r.l. -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de Molise, sezione 3, n. 109/3/1999, in data 31.5/23.6.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4.11.2002 dal consigliere relatore dott. Eugenio Amari;
CORTE SUPREMA DI CASSAZILAN CAMPIONE CIVILE 3958 67636 Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Maurizio Velardi, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo In data 13.5.1992, nel corso di una verifica fiscale nei confronti della Molisespanso s.r.l. -esercente attività di produzione, lavorazione e commercializzazione del polistirolo la sede della società era devastata da un incendio che provocava la distruzione di tutti i documenti contabili, di guisa che i verbalizzanti non potevano eseguire i controlli inerenti la corretta tenuta della contabilità Veniva quindi notificato in data 27.8.1996 alla società avviso di accertamento n. 9532 "Irpef 1991" con cui previa contestazione dell'impedimento della verifica - generale da parte dei verbalizzanti per la distruzione dei documenti, l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e l'omesso deposito del bilancio presso il Tribunale di Campobasso - l'Ufficio distrettuale delle II. DD. determinava induttivamente l'imponibile IRPEF e ILOR per l'anno 1991 della contribuente in lire 261.935.500 in considerazione del volume di affari dichiarato ai fini I.V.A. di lire 1.138.850.000. Avverso la cartella di pagamento emessa in base a tale avviso di accertamento, notificato il 16.11.1994, la società proponeva ricorso. La Commissione tributaria provinciale di Campobasso, con sentenza 172/1/1997, dichiarava l'inammissibilità del gravame. Avverso tale pronuncia la contribuente proponeva appello. Contestualmente l'Ufficio, presumendo che il maggiore reddito accertato fosse stato distribuito ai soci, emetteva altro avviso di accertamento n. 96/953212, contestando alla società l'omessa applicazione della ritenuta del 10% sui dividendi, ai sensi dell'art. 27 del d.p.r. 600/1973. Avverso tale secondo accertamento la 2 Molisespanso s.r.l. proponeva ricorso, che veniva rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Campobasso con sentenza n. 173/1/1997 del 30.6.1997. L'appello della contribuente veniva accolto dalla Commissione tributaria regionale del Molise. Quest'ultimo giudice, con la sentenza in epigrafe indicata, rilevava che l'Ufficio aveva determinato induttivamente l'imponibile IRPEF e ILOR 1991 sulla base dell'IVA accertata per il medesimo periodo d'imposta. Al riguardo, fermo restando il volume d'affari dichiarato, l'Ufficio non aveva riconosciuto in detrazione 1'I.V.A. sugli acquisti indicata nella dichiarazione annuale assumendo che non era stato "possibile effettuare il controllo delle corrispondenti fatture che costituiscono titolo per la detraibilità dell'imposta, a norma dell'art. 19 del d.p.r. 633/72". Senonché, osservava il giudice di appello, l'Ufficio non aveva tenuto conto della possibilità di ricostruire la contabilità; cosicché, venuto meno il presupposto su cui si fondava l'accertamento induttivo, era legittimo l'accoglimento dell'appello della contribuente. Propone ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria enunciando due motivi. La società Molisespanso non ha svolto attività difensiva in questa sede. Motivi della decisione 1. Con il 1° motivo l'Amministrazione ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 42 del d.p.r. 29.9.1973 n. 600 e dell'art. 16 del d.p.r. 26.10.1972 n. 636, nonché la motivazione insufficiente ed illogica su punti decisivi della controversia, in relazione agli artt. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c. ed all'art. 62, 1° comma, d. lgs. 31.12.1992 n. 546. Deduce la ricorrente che il giudice di appello aveva completamente ignorato l'accertamento eseguito ai fini IRPEG ed ILOR, che costituisce il presupposto immediato dell'accertamento del quale si discute in questa sede, accertamento divenuto definitivo per omessa impugnazione entro i termini previsti dalla legge. Conseguentemente appariva illogica l'affermazione del giudice di appello circa la mancanza di prove certe in merito al conseguimento di utili extra-contabili. 3 Né valeva fare riferimento alla sentenza di appello favorevole alla contribuente in tema di IVA per l'anno 1991, perché non si chiariva se detta pronunzia fosse o meno passata in giudicato avendo l'Amministrazione proposto contro di essa ricorso per cassazione. Con il 2° motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727-2729 c.c., e degli artt. 27 e 41 del d.p.r. 600/1973, nonché la motivazione insufficiente ed illogica su punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360, 1° comma, nn. 3 e 5 c.p.c. ed all'art. 62, 1° comma,, d. lgs 546/1992. Deduce la ricorrente che era assolutamente verosimile sul piano logico, in mancanza di prova contraria, che gli utili extra-contabili di una società, specie se a carattere familiare e con ristretta base societaria ( qual é la contribuente), erano stati distribuiti ai soci in base ai diritti inerenti alle rispettive partecipazioni societarie.
2. Il 1° motivo del ricorso é fondato. La motivazione della sentenza impugnata é carente. La Commissione regionale non ha neppure esaminato le ragioni poste dall'Ufficio a fondamento dell'avviso di accertamento IRPEG e ILOR, divenuto definitivo per mancanza di impugnazione. Ora, se non può ritenersi che l'accertamento medesimo faccia stato nel presente giudizio per la diversità dei tributi, tuttavia, tenuto conto che esso ha costituito il presupposto in base al quale l'Amministrazione finanziaria ha determinato l'imposta evasa oggetto di questa vertenza ( e cioè la ritenuta del 10% prevista dall'art. 27 el d.p.r. 600/1973), il giudice di appello avrebbe dovuto vagliare gli argomenti addotti nella motivazione di quell'avviso, fondati essenzialmente sul volume di affari dichiarato dalla contribuente ai fini dell'I.V.A. e sul coefficiente reddituale previsto per l'industria manifatturiera e delle materie plastiche. La sentenza impugnata afferma poi che in "apertura della verifica erano state rinvenute dagli organi accertatori le scritture contabili obbligatorie", trascurando però di esaminare il valore probatorio delle scritture medesime in assenza della documentazione di supporto. 4 La ricorrente assume, inoltre, che non era stata dimostrata l'insussistenza delle detrazioni sugli acquisti, così non tenendo conto che la regola secondo cui l'onere della prova grava sull'Amministrazione finanziaria che avanza la pretesa fiscale non si applica per le detrazioni I.V.A ( non dissimilmente da quanto avviene per gli oneri deducibili, per le azioni di rimborso e per tutti quei casi in cui é lo stesso legislatore che pone, esplicitamente o implicitamente, a carico del contribuente l'onere di provare circostanze in suo favore). Il riferimento alla pronunzia che ha annullato l'accertamento dell'Ufficio in tema di I.V.A. ( decisione di cui si ignora se sia o meno passata in giudicato) é poi del tutto generico, omettendo la contribuente di valutare gli elementi in suo favore posti a base di detta pronunzia e conseguentemente di indicare i motivi per cui detti argomenti si opponevano all'accertamento induttivo di cui si controverte nella presente controversia. Per l'insufficienza della motivazione va quindi annullato il primo motivo del ricorso, con assorbimento del secondo motivo e la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto. Consegue il rinvio, anche per la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Molise.
P.Q.M.
La Corte Accoglie il 1° motivo del ricorso, assorbito il 2° motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Molise. Roma, 4.11.2002 Il Consigliere est. Il Presidente Jul io 26/4/1986 B N DEPOSITAT IN OR IL CANCELLIERE C1 20 MAG. 208 Oggi. Osvaldo Ascanic IL CANCELLIERE 1 Osvaldo Ascamo 5