Sentenza 10 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/04/2001, n. 5355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5355 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2001 |
Testo completo
: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUP5 355/01 IN NON NOME MADICASSAZIONE Oggetto locazione SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 6079/98 Presidente Dott. Vito GIUSTINIANI Consigliere - Dott. Vittorio DUVA Cron.4536 Dott. Giovanni Silvio Coco Consigliere - Rep. 1928 PERCONTE LICATESE Dott. Renato Rel. Consigliere Ud. 08/11/00 TRIFONE Consigliere Dott. Francesco ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NI NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SIMETO 4, presso lo studio dell'avvocato DE MURTAS CLAUDIA, difeso dall'avvocato SACCOMANNO GIACOMO, giusta delega in atti;
- ricorrente IL SOLE 24 ORE. contro 3000 -10 APR. 2001 DEL VECCHIO FILIPPO, DEL VECCHIO RAFFAELE, IDONE ELENA, elettivamente domiciliati in ROMA LUNGOTEVERE DEI LIRE 3000 MELLINI 27, presso lo studio dell'avvocato SCUDELLARI CANCELLERIA FABIO, difesi dall'avvocato BRANCIA FRANCESCO, giusta2000 1776 delega in atti;
CG508925 - controricorrenti avversO la sentenza n. 158/97 della Corte d'Appello di CATANZARO, emessa il 18/2/1997, depositata il 28/02/97; RG. 548/1995, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/00 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito 1'Avvocato GIULIANO FRANCESCO (per delega avv. Francesco Brancia); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO UN IV intimava nel 1988 sfratto per morosità DE CH AE, DE CH PP e NE a EN, esponendo di essere comproprietario di una casa di abitazione condotta in locazione dal primo, per il canone annuo di lire 720.000, e detenuta dagli altri due, e di essere creditore dei canoni scaduti dal 31 dicembre 1979, per complessive lire 6.480.000. Chiedeva quindi al pretore di NI di convalidare lo sfratto e, in caso di opposizione, di ordinare il rilascio dell'immobile, previa risoluzione del contratto per inadempimento dei conduttori;
di condannare infine que- sti ultimi al pagamento delle pigioni scadute ed inso- 2 lute, con rivalutazione, interessi e spese. DE CH PP e NE EN si opponevano al- la convalida, deducendo di non essere detentori dell'immobile, di cui non avevano la disponibilità, e altresì che nessun contratto di locazione era stato mai stipulato dall'attore UN con DE CH AE, al quale il primo aveva trasferito la sua quota parte del fabbricato in questione per la somma di lire 4.000.000. Producevano documenti a sostegno di questi assunti. Si costituiva anche DE CH AE e, aderen- do alle tesi degli altri due intimati, eccepiva che tra lui e il UN non era mai intercorso alcun contratto di locazione. Il pretore rigettava l'istanza di convalida dello sfratto e rimetteva le parti innanzi al Tribunale di i Vibo Valentia, competente per valore. Con sentenza del 10 aprile 1995 il Tribunale riget- tava la domanda. Con la sentenza ora impugnata, emessa il 28 feb- braio 1997, la Corte d'Appello di Catanzaro ha rigetta- to il gravame del UN. Ricorre per la cassazione di tale sentenza il SOC- combente, sulla base di un unico motivo. Resistono con controricorso i DE CH e la DO 3 ne. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo del ricorso il UN denuncia violazione di norme di diritto, omesso esame delle ri- chieste istruttorie della parte ricorrente, omessa, in- sufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697, 2700, 1325, 1326, 1328, 1346, 1350, 1351, 1353, 1362, 1363, 1418, 1429, 1453, 1455, 1470 e 1498 c.c. (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.). Assume che la Corte d'appello ha rigettato la do- manda violando le regole processuali in tema di onere probatorio, perché ha posto a fondamento del rigetto la mancata prova del rapporto di locazione e nello sesso tempo ha impedito all'appellante di dare la dimostra- zione del suo diritto. La Corte, se da un lato ha ri- fiutato le prove richieste dal UN, dall'altro ha da- to rilievo а una scrittura del 14 luglio 1985, inesi- stente, nulla e comunque dal UN contestata nella sua portata e rilevanza, dalla quale invece è stata ricava- т ta la prova di una presunta vendita, sebbene fosse og- (avrebbe dovuto gemman suggerize to sometime fal presente. Ad getto di un altro giudizio, circostanza questa che a avviso del UN, la Corte ha ritenuto, senza alcuna razionale e congrua motivazione, "del tutto superflui i mezzi istruttori richiesti" (interrogatorio formale, in 4 subordine prova testimoniale sugli stessi capitoli, in ulteriore subordine giuramento suppletorio), così ren- dendo impossibile la prova del rapporto locativo e gra- vemente violando il diritto di difesa. Ma l'errore più eclatante commesso dalla Corte consiste nell'aver con- siderato la già ricordata scrittura del 14 luglio 1985, in pendenza di un apposito giudizio di accertamento, idonea a dimostrare l'esistenza della presunta vendita dell'immobile, pur mancando, in tale documento, tutti i requisiti previsti dalla legge. Ed in ultimo non può tacersi la valutazione incompleta di tutti i documenti prodotti in giudizio dalle parti, i quali comprovano, ad un attento esame, che quella vendita non è mai avve- nuta. m Il ricorso è infondato. La Corte di merito, nel rilevare 1'infondatezza della domanda del UN, diretta a ottenere la declara- toria dell'intervenuta conclusione del contratto di 10- cazione prospettato con l'intimazione di sfratto per morosità, ha in primo luogo osservato come non costi- tuisca prova scritta del rapporto la "denuncia di con- tratto verbale di locazione" fatta all'Ufficio del Re- gistro di Roma il 14 marzo 1983, in quanto firmata dal solo UN e riferita, oltre tutto, a un rapporto che avrebbe avuto inizio il 12 aprile 1970 e sarebbe termi- 5 De nato il [...]; registrato dunque a distanza di ben tredici anni dalla sua conclusione, nonostante una morosità in atto da ben quattro anni alla data della registrazione. In secondo luogo, ad avviso della Corte, l'esistenza del dedotto rapporto locativo è incompati- bile con le scritture prodotte "ab initio" dagli appel- lati, e segnatamente: A) con la scrittura del 14 luglio 1985, a firma del UN, nella quale questi dichiara di ricevere da DE CH AE lire 4.000.000 sulla vendita della sua parte di proprietà dell'immobile in questione, con impegno a far redigere l'atto notarile;
B) con la lettera del 1° settembre 1988, a firma del UN, inviata a DE CH AE, in cui si parla di "un accordo globale, relativo sia alla vendita della mia quota indivisa (...) sia al pagamento dei titoli in mio possesso"; di "conteggi"; e di altri argomenti con- nessi. Ebbene, osserva la Corte, se tra le parti fosse stato stipulato e fosse stato ancora in corso, alla da- ta di queste scritture, un contratto di locazione aven- te a oggetto la casa, non sarebbe mancato ivi un qual- che cenno al detto contratto e all'annosa morosità. So- prattutto con esse, "non si sarebbero presi in esame rapporti di credito e debito intercorrenti tra il UN 6 - י י - י י ד - e DE CH AE a decorrere dalla data dell'atto a di acquisto della casa da parte del primo mezzo del no- facendosi riferimento a modalità, ter-taio Cimellaro, mini e criteri, che non solo prescindono da un qualche rapporto di locazione in atto tra le parti, quanto con- trastano con l'asserita esistenza del detto rapporto"; e pertanto quella documentazione, "la cui analisi, di- retta a individuare gli effetti giuridici dalla stessa prodotti nei confronti delle parti, non rileva ai fini della decisione, dimostra chiaramente che tra le stesse parti sono intercorsi in ordine al fabbricato rapporti ben diversi dalla locazione". Ed ancora, prosegue la sentenza impugnata, se fosse vero il contrario, non si spiegherebbe perché "il UN non avrebbe in alcun modo reagito di fronte ad una mo- rosità protrattasi addirittura per circa nove anni"; e avrebbe accettato da DE CH AE lire Ma 4.000.000 “sulla vendita" della quota di proprietà del- la casa. Ed infine tali considerazioni "rendono del tutto superflui i mezzi istruttori (interrogatorio ed even- tuale prova per testi) richiesti dall'appellante al fi- ne di dimostrare fatti, che risultano smentiti dalle risultanze processuali già acquisite". Orbene, al cospetto di questi argomenti esposti 7 dalla Corte con lineare e ineccepibile raziocinio, in forza dei quali da una serie coordinata di indizi (nel- la totale irrilevanza probatoria della unilaterale de- nuncia di contratto verbale, giudicata tanto inverosi- mile da non offrire nemmeno qualche utile elemento pre- suntivo: cfr. Cass. 30 aprile 1979 n. 2511) è risalita al fermo convincimento dell'inesistenza dell'asserito rapporto locativo, le censure del ricorrente sono pre- sto confutate. Anzitutto, non essendosi limitata а ritenere non provata la locazione, ma avendo addirittura raggiunto, con un procedimento logico in cui non si ravvisano nem- legittimamente rifiutato le prove introdotte M meno errori di diritto, la prova del fatto negativo, ossia della inesistenza della locazione, la Corte ha dall'attore appellante, facendo corretta applicazione del principio, ripetutamente affermato da questa giuri- sprudenza di Cassazione, per cui il giudice di merito, nell'esercizio del suo potere discrezionale, può non dare ingresso ad ulteriore attività istruttoria richie- sta dalle parti, quando, in base agli elementi probato- ri già acquisiti, si sia formato un sicuro convincimen- to contrario a quanto si vorrebbe dimostrare. Per quanto concerne in secondo luogo la scrittura del 14 luglio 1985, contrariamente a quanto opina il 8 ricorrente, il giudice "a quo" non ne ha ricavato alcu- na prova di una presunta vendita, anzi ha esplicitamen- te rinunciato ad accertarne l'esatta natura giuridica e gli effetti tra le parti, avendola considerata (in quanto pertinente а "rapporti ben diversi dalla loca- zione") solo alla stregua di uno dei tanti indizi che smentiscono l'esistenza del contratto locativo afferma- to dall'attore; con ciò stesso negando, per implicito, proprio quella pregiudizialità che sola avrebbe potuto giustificare la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione dell'altro, tra le stesse parti, avente ad oggetto, a della vera natura della quanto pare, 1'accertamento scrittura in parola. Quanto poi al silenzio della Corte sul giuramento suppletorio sollecitato dal UN nell'appello, neppure sotto questo aspetto la sentenza impugnata presta fianco a censure, posto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, il deferimento di tale mezzo di prova è rimesso all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, con la conseguenza che non è censu- rabile in sede di legittimità il mancato deferimento (in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c.), anche in caso di espressa richiesta della parte e di assenza di motivazione in proposito (Cass. 9 22 luglio 1999 n. 7886; 12 giugno 1997 n. 5265). I l ricorrente lamenta infine il mancato esame di documenti che a suo avviso avrebbero dimostrato l'inesistenza della vendita. La doglianza tuttavia non solo è generica, in quanto, in spregio del principio di autosufficienza del ricorso, dei documenti asseritamen- te pretermessi non viene nemmeno sommariamente esplica- to il contenuto%;B ma soprattutto dimentica che nella presente causa non era in discussione l'esistenza o me- una vendita, ma bensì l'esistenza della locazio-no di 20000 310000 ne, dal UN, secondo l'incensurabile apprezzamento del giudice "a quo", non dimostrata. Al rigetto del ricorso consegue, per il soccomben- te, l'onere delle spese del presente giudizio, da rim- borsare ai resistenti nella misura liquidata nel dispo- Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 sitivo. 2006. 1492Iscritto a ryofol
P.Q.M.
Art. n. 彼 La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te а rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in lire 130.000 € oltre a lire 1.500.000 complessivamente per onorario. Così deciso a Roma, addi 8 novembre 2000. IL CONSIGLIERE EST."Dalkiah IL PRESIDENTE Deposttato In Cancelleria IL CANCELLIERE C1 Concetta A mendola OGGI, 10 APR 2801 IL COLLAR ON CELLERIA 10 (Concos Anniendola) i CB D MAHË K aká jak adam a má na de la ma