Sentenza 10 ottobre 2008
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, è legittima la decisione con cui il giudice di merito dichiari responsabile di diffamazione il direttore di un mensile a tiratura limitata ed esclusivamente locale, in ordine alla pubblicazione di un articolo non firmato, in quanto, in assenza di diversa allegazione, esso deve considerarsi di produzione redazionale, riferibile al direttore redazionale, nella specie, investito anche della funzione di direttore responsabile del mensile.
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- 1. Testata giornalistica online: rientra nella nozione di stampa e responsabilità direttore.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
La testata giornalistica online rientra nella nozione di stampa e il direttore è tenuto a stesse responsabilità. Commento a Decisione Giurisprudenziale La testata giornalistica online rientra nella nozione di stampa. Il direttore della testata telematica è responsabile per l'eliminazione dei contenuti diffamatori sul web una volta avutane conoscenza, e anche se il contenuto è apparso in forma anonima. Decisione: Sentenza n. 13398/2018 Cassazione Penale – Sezione V Classificazione: Civile, Penale Il caso. Il Tribunale condannava l'imputato per il delitto di cui all'art. 595, co. 1, 2 e 3, codice penale per aver redatto e pubblicato su un giornale telematico un articolo dal titolo “Il …
Leggi di più… - 2. La testata giornalistica online e responsabilita' del direttoreAvv. Fulvio Graziotto · https://www.avvocatoandreani.it/ · 17 ottobre 2018
Il caso. Il Tribunale condannava l'imputato per il delitto di cui all'art. 595, co. 1, 2 e 3, codice penale per aver redatto e pubblicato su un giornale telematico un articolo dal titolo "Il Vizio di Vinicio", con il quale, secondo l'assunto accusatorio, si offendeva, anche con l'attribuzione di fatti determinati, l'onore e la reputazione di V. La corte di appello, riformando la sentenza del tribunale, assolveva l'imputato con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", revocando le statuizioni civili, disposte dal giudice di primo grado in favore della costituita parte civile. La parte civile proponeva ricorso per cassazione, che la Corte accoglie. La decisione. …
Leggi di più… - 3. Articolo senza nome e diritto di cronaca (Cass. 52743/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 novembre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/10/2008, n. 43084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43084 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2008 |
Testo completo
43084 /08 4 Sentenza n.3662
Registro generale n. 15730/2008 A Udienza pubblica del 10 ottobre 2008 (n. 8 del ruolo)
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione quinta penale
Composta dai Signori: dott. Edoardo Fazzioli Presidente dott. Mario Rotella Consigliere dott. Paolo Oldi Consigliere dott. Vito Scalera Consigliere dott. M.Stefania Di Tomassi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AT CO, nato il [...] a [...], avverso la sentenza in data 15.11.2007 della Corte d'appello di Catania. parte civile RO Di MA.
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Carmine Stabile, che ha concluso per il rigetto del ricorso, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 57 c.p.
Udito per l'imputato l'avvocato Carmelo Scarso che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Fatto
1. Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello di Catania confermava la sentenza 13.12.2006 del Tribunale di Siracusa, che aveva condannato AT
CO alla pena di 500,00 euro di multa, oltre che al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese di lite in favore della persona offesa costituita parte civile, per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa (artt. 595, terzo comma, c.p. e 13 legge n. 47 del 1948) per avere pubblicato nel numero di giugno 2003 del mensile
"l'Occhio", del quale era direttore responsabile, l'articolo senza firma dal titolo
«Nell'Ufficio Comunale del settore 3° LL.PP. Di MA qui è casa mia» con il quale si offendeva la reputazione di RO De MA, dirigente del settore LL.PP. del Comune di Noto «attribuendogli condotte non imparziali nell'azione amministrativa dell'Ufficio da lui diretto».
Il capo d'imputazione riporta integralmente l'articolo incriminato nel quale si diceva:
«Il dirigente RO Di MA continua a gestire l'ufficio come gestisce i conti di casa propria preferendo questo o quella solo in base alle simpatie, alle opinioni. Con determina 553 del 23 giugno 2003 l'ingegnere Di MA continua a vessare le imprese del settore degli impianti elettrici del Comune di Noto. A seconda di ciò che pensa al momento decide di stabilire la tipologia di gara da adottarsi per l'affidamento dei lavori. Tale scelta non è univoca e neppure dettata da una ben precisa logica, [...] da qualche tempo [..] vecchi lavori venivano affidati solo ed esclusivamente mediante asta pubblica ovvero mediante una tipologia di gara alla quale potevano partecipare tutte le imprese del settore senza alcuna tutela per le imprese locali [...]
Ricorre[ndo] all'asta pubblica invece che alla trattativa privata, fa sì che con quasi certezza matematica le imprese locali ree di avere contrastato ed in alcuni casi [proposto] ricorso presso le competenti autorità [...] giustamente come del resto parlano chiaro le sentenze emesse dal TAR di Catania, vengano penalizzate [...] Con la delibera detta viene fatto invece un affidamento diretto cioè senza alcuna gara ad una società il cui nume "Sole" non ha alcun radicamento nell'economia cittadina. Vengono affidati dei lavori che se tutto fosse secondo una logica dovevano essere oggetto di gara d'appalto. Non si comprende come mai si facciano figli e figliastri nella applicazione di una norma di legge. Forse come si comprende dalle sentenze del TAR di
Catania l'ing. RO Di MA disconosce la legge? [...]malgrado il capitolato di appalto esclude il ricorso a subappalto per i lavori di manutenzione elettrica dell'illuminazione comunale
[questi] invece di essere stati eseguiti dalla impresa [...] vincitrice di gara ad asta pubblica, sono stati eseguiti dalla "chiacchierata impresa Same" di Noto. Anche a voler essere benevoli [...] non possiamo far finta di non aver letto che il TAR di Catania nelle sue sentenze ha avanzato l'ipotesi di una parzialità del seggio di gara a favore dell'impresa Same ...».
A ragione della decisione la Corte d'appello osservava (per quanto interessa in relazione al ricorso) che la pubblicazione dell'articolo senza nome comportava l'attribuzione dello stesso alla redazione e, perciò, al direttore responsabile del periodico;
che sussistevano gli estremi della diffamazione non avendo il CO
2 «fornito alcuna valida prova della verità dei fatti diffamatori inerenti alle attività illecite che sarebbero state poste in essere dal Di MA», al quale erano stati attribuiti «comportamenti specifici risultati, poi, non veridici.».
2. Ricorre l'imputato a mezzo del difensore avvocato Carmelo Scarso, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata. Denunzia:
2.1. violazione degli artt. 521 c.p.p. 57 e 595 c.p. e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'affermata esistenza di correlazione tra contestazione e decisione, in particolare sostenendo: (a) che al di là della evocazione dell'art. 595 c.p. quello che specificamente era stato contestato al
CO era di avere consentito una pubblicazione diffamatoria, e cioè il reato, colposo, d'omesso controllo di cui all'art. 57 c.p. mentre la condanna era stata pronunziata per il reato, doloso di concorso in diffamazione;
(b) che manifestamente illogica è l'affermazione che il direttore rispondeva di diffamazione quando l'articolo non è firmato, la previsione normativa che istituisce la responsabilità del direttore prescindendo dalla firma dell'articolo; (c) che nella sostanza la Corte d'appello aveva abnormemente ritenuto la responsabilità del
CO per due reati (quasi fossero in concorso formale) tra loro incompatibili;
2.2. violazione dell'art. 57 c.p. e difetto di motivazione non avendo la Corte
d'appello motivato sulla condizione di procedibilità (non codificata) della «accertata responsabilità dell'autore dell'articolo>>;
2.3. violazione degli artt. 51, 595 596 c.p. e 192 e 238-bis c.p.p., mancanza, insufficienza e illogicità della motivazione con riferimento sia alla ritenuta offensività dell'articolo (dal testo di esso non emergendo affatto che il Di MA veniva accusato d'agire arbitrariamente) sia alla esclusione della verità dei fatti;
in relazione a tale aspetto deducendosi in particolare: (a) che erroneamente il
Tribunale (acriticamente seguito dalla Corte d'appello) aveva affermato, fidandosi dei testi ed omettendo di leggere l'art. 107 del d. lgs. n. 267 del 2000, che la scelta del sistema d'affidamento dei lavori era stata del Sindaco;
(b) che erroneamente non aveva considerato che a norma del medesimo decreto il seggio di gara la cui palese parzialità era segnalata dalle sentenze del TAR è sempre presieduto dal
Dirigente dell'Ufficio; (c) che erroneamente non erano state valutate, anche ai fini della continenza, le sentenze del TAR, definitive, che stigmatizzavano la condotta amministrativa della persona offesa;
(d) che erroneamente non s'era perciò considerata scriminata la legittima, seppure aspra, censura a siffatta prassi amministrativa.
Diritto
1. Osserva il Collegio che il primo e il secondo motivo, che in diverso modo attengono alla riconducibilità del fatto contestato alla sola fattispecie colposa di
3 omesso controllo (ex art. 57 c.p.) appaiono infondati.
Correttamente infatti i giudici di merito hanno ritenuto che l'articolo, non firmato, fosse, in mancanza di diversa allegazione, di produzione redazionale, e dunque direttamente riferibile al direttore responsabile del mensile a tiratura limitata ed esclusivamente locale. Né il ricorrente contesta che nel caso in esame della qualifica di direttore redazionale (ovvero di redattore) e di direttore responsabile fosse investita la medesima persona, e cioè l'imputato. Non pertinente
è perciò il richiamo a Sez. 5, Sentenza n. 29410 del 09/05/2007, Rinaldi Tufi, che riferendosi al direttore di un settimanale nazionale a larghissima tiratura, quale l'Espresso, non consentiva analoga presunzione.
2. Fondato è invece il terzo motivo nella parte in cui denunzia l'omessa considerazione delle produzioni difensive e, con essa, la grave carenza della motivazione con la quale la Corte d'appello ha escluso la ricorrenza del legittimo esercizio del diritto di critica sulla base della affermazione, priva di qualsivoglia spiegazione, che non risultava la verità dei fatti specifici denunziati e commentati.
Ha così ragione il ricorrente anche quando cerca la giustificazione di tale asserzione nella sentenza di primo grado, alla quale quella impugnata implicitamente si riporta, e denunzia altresì il vizio di motivazione della prima, recepito per relationem nella seconda, laddove si esclude in radice la possibilità di riconoscere un nocciolo di fondatezza alle accuse rivolte alla persona offesa con l'articolo incriminato osservandosi che, come era emerso dalla convincente deposizione del Di MA, la scelta del sistema d'affidamento dei lavori era da attribuire al Sindaco e non al dirigente settoriale.
Esaminando quindi con ordine le doglianze v'è innanzitutto da dire:
-che l'articolo, sicuramente censorio, tratta del sistema di aggiudicazione di lavori pubblici da parte del Comune di Noto, di indubbio interesse pubblico, e fa riferimento in particolare all'affidamento di lavori mediante "trattativa privata" e comunque al di fuori di una gara alla società SOLE, denunzia l'affidamento diretto di un subappalto in materia di manutenzione elettrica dell'illuminazione comunale a società diversa da quella vincitrice della gara, accenna alla parzialità del seggio di gara: il tutto, stando allo stesso articolo incriminato, emergendo da pronunzie dell'A.G.A. (TAR di Catania);
-che le sentenze menzionate risultano prodotte dalla difesa del ricorrente sin dal primo grado;
-che di esse e del loro contenuto non si fa alcuna menzione nei provvedimenti impugnati.
La qual cosa già integra una grave violazione del diritto dell'imputato a vedere considerati gli argomenti, non impertinenti, e le prove addotte a sua discolpa. E rende illogica e contraddittoria (in contrasto con gli atti) la affermazione che l'imputato non ha provato la verità di quanto denunziato nell'articolo incriminato.
Che poi le produzioni documentali difensive fossero intrinsecamente inconferenti o perdessero rilievo a fronte delle acquisizioni raggiunte a mezzo di prova testimoniale era cosa da dire esplicitamente, spiegandone convenientemente le ragioni.
Il Tribunale ha invece fatto esclusivo riferimento alle dichiarazioni della persona offesa, secondo cui la scelta dell'affidamento diretto risaliva non già al querelante, ma al Sindaco, dando per scontata una “competenza" sicuramente del tutto anomala e non giustificata, priva di qualsivoglia riferimento alla tipologia delle opere e incomprensibile con riferimento al riparto di attribuzioni istituito per legge
(il richiamo all'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000 fatto dal ricorrente in astratto non
è impertinente, anche perché l'articolo parlava di “determina” dirigenziale;
tuttavia nell'articolo parrebbe farsi cenno a opere connesse a fornitura d'energia e a contratti di evidenza pubblica).
Le carenze e contraddizioni evidenziate non consentono dunque a questa Corte di verificare la plausibilità e la correttezza della giustificazione che sorregge la condanna del ricorrente, né di valutare se davvero difettasse nella situazione in esame quel nocciolo di verità, in ipotesi anche putativa (secondo i principi enunziati da questa Corte in Sez. 5, Sentenza n. 22869 del 08/04/2003, Leone;
Sez. 5,
Sentenza n. 42214 del 10.10.2005, Cervone;
Sez. 5, Sentenza n. 44712 del
17.11.2005, Fazzo;
sez. 5, 21.6.2006, Anzalone), capace in concreto di giustificare la denunzia di mala gestio, l'attacco rivolto direttamente al dirigente del settore dei
Lavori Pubblici, i toni usati.
3. La sentenza impugnata deve di conseguenza essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania.
Così deciso in Roma il 10 ottobre 2008
Il Consigliere estensore Il Presidente
Como Depositata in Cancelleria
Roma, 1.8 NOV. 2008..
CELLIERE
Carmela Lanzuise мх