Sentenza 12 dicembre 2007
Massime • 1
Per lo straniero che si sia visto negare il rinnovo del permesso di soggiorno non costituisce giustificato motivo dell'inosservanza dell'ordine del questore di allontanamento dal territorio dello Stato l'aspettativa del suo rinnovo, motivata dall'attesa della decisione sul ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di diniego.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2007, n. 47503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47503 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 12/12/2007
Dott. CULOT Dario - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 1559
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 008123/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OU DE N. IL 18/01/1967;
avverso SENTENZA del 04/12/2006 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CULOT DARIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALATI G. che ha concluso per il rigetto.
OSSERVA
Rilevato che il tribunale di Ravenna condannava IO DE (cittadino senegalese) alla pena di anni uno e mesi due di reclusione per il reato di cui al D.Lgs. n. 289 del 1998, art. 14, comma 5 ter, per essersi ingiustificatamente trattenuto nel territorio dello Stato violando l'ordine di allontanamento del questore di Ravenna dell'11.4.2006;
che la Corte d'appello di Bologna, in data 4.12.2006, riduceva la pena a mesi cinque e giorni dieci di reclusione, concedendo le attenuanti generiche in considerazione dell'ormai lontano precedente penale in materia di stupefacenti, ma confermando che l'aspettativa di ottenere l'accoglimento dei ricorsi contro l'ordine di espulsione non costituiva giustificato motivo;
che avverso questa sentenza il IO DE, tramite il proprio difensore di fiducia, proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge ed illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. c) e e)). Sosteneva che, dopo essere stato regolarmente soggiornante in Italia, l'ultimo rinnovo gli era stato negato per carenza abitativa e perché non aveva comunicato una variazione di domicilio;
che aveva proposto ricorso (ripercorrendo articolatamente tutta la sua storia di immigrato) ed era in attesa della decisione;
che a suo favore non poteva giocare il D.Lgs. n. 289 del 1998, art.17, il quale prevede la possibilità di rientrare per difendersi solo nel procedimento penale;
che l'inserimento sociale del ricorrente, il quale avrebbe perfino potuto aspirare ad ottenere la cittadinanza italiana, veniva frustrato da una mera irregolarità amministrativa sanabile.
Considerato che l'espulsione ed il rigetto della domanda di permesso di soggiorno sono due provvedimenti amministrativi diversi, provenienti anche da autorità amministrative diverse (prefetto e questore), fondati su circostanze diverse ed aventi contenuto autonomo, sì che fra di essi non esiste nemmeno alcun rapporto di pregiudizialità (Cass. 1^ civile, 20.6.2000, n. 8381);
che la decisione avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno non costituisce, neanche sotto il profilo penale, un antecedente logico della decisione sul decreto di espulsione (Cass. Sez. U., 16.10.2006, n. 22217);
che il giudice ordinario non può neanche incidenter tantum sindacare la legittimità o meno del diniego, poi posto alla base dell'espulsione;
che lo straniero può quindi essere espulso anche se in attesa di un permesso di soggiorno;
che, conseguentemente, non può costituire "giustificato motivo" per contravvenire al provvedimento del questore l'aspettativa di un permesso di soggiorno.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2007