Sentenza 9 maggio 2007
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, è erronea la decisione con cui il giudice di appello, in riforma della decisione di primo grado, affermi la responsabilità del direttore di un settimanale, a titolo di diffamazione, ex art. 595 cod.pen., in ordine alla pubblicazione di un articolo anonimo, omettendo qualsivoglia accertamento in relazione alla paternità dello stesso; tuttavia, stante l'ammissibilità della sostituzione dell'addebito doloso di cui all'art. 595 cod.pen. con quello colposo di cui all'art. 57 cod.pen. (omissione dell'obbligo di controllo sul contenuto del periodico), la stessa Corte di cassazione può provvedere alla modifica della qualificazione giuridica del fatto operando direttamente tale sostituzione.
Commentario • 1
- 1. Articolo senza nome e diritto di cronaca (Cass. 52743/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 novembre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/05/2007, n. 29410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29410 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 09/05/2007
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - N. 1173
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 32702/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL TU DI, n. a Roma il 9 aprile 1946;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma depositata il 19 gennaio 2006;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dr. FAVALLI Mario, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Arminio Nigro in sostituzione dell'avv. Flammini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma, in riforma della decisione assolutoria di primo grado, ha prosciolto per prescrizione DI AL TU dall'imputazione di diffamazione ai danni del deputato Massimo AR BE, accusato di sottrarsi abitualmente ai lavori parlamentari.
Ricorre per cassazione DI AL TU, all'epoca direttore del settimanale L'Espresso sul quale fu pubblicato l'articolo anonimo considerato diffamatorio, e propone due motivi d'impugnazione. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 57 e 595 c.p., lamentando che i giudici del merito lo abbiano considerato autore dell'articolo anonimo sol perché direttore del settimanale sul quale fu pubblicato.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 595 c.p. e art. 21 Cost. e vizi di motivazione della decisione impugnata,
lamentando che i giudici del merito abbiano considerato diffamatorio l'articolo benché abbiano riconosciuto veritiera la notizia dell'assenza del querelante a oltre la metà delle votazioni della Camera dei Deputati.
Il primo motivo del ricorso è fondato.
Contrariamente a quanto comunemente si ritiene, infatti, la pubblicazione di un articolo di stampa senza indicazione dell'autore non dimostra di per sè che ne sia autore il direttore del quotidiano o del settimanale che lo pubblica. Certo il direttore che autorizza la pubblicazione di uno scritto anonimo assume un obbligo di verifica più rigoroso. Ma ciò non esclude che il titolo della sua eventuale responsabilità permanga quello previsto dall'art. 57 c.p., ove non ne risulti provata la paternità dello scritto ovvero il concorso nel delitto di diffamazione.
Nel caso in esame i giudici del merito hanno omesso qualsiasi accertamento circa l'affettiva attribui-bilità a AL TU DI della paternità dell'articolo pubblicato sul settimanale da lui diretto. Ma hanno desunto che egli ne fosse autore solo perché era appunto direttore del settimanale sul quale l'articolo era stato pubblicato.
Sicché la qualificazione giuridica del fatto è palesemente errata. Posto tuttavia che è ammissibile la sostituzione dell'addebito doloso di cui all'art. 595 c.p. con l'addebito colposo di cui all'art. 57 c.p., l'errore può essere rimediato da questa Corte direttamente con una modifica della qualificazione giuridica del fatto.
Il secondo motivo del ricorso è inammissibile, perché censura l'interpretazione che i giudici del merito hanno dato dell'articolo controverso e deduce quindi un vizio di motivazione incompatibile con il dettato dell'art. 129 c.p.p.. Nella giurisprudenza di questa Corte è infatti indiscusso che "è inammissibile il ricorso in cassazione proposto contro la sentenza che abbia dichiarato estinto il reato per prescrizione soltanto per difetto di motivazione, in quanto l'inevitabile declaratoria di estinzione del reato anche da parte del giudice di rinvio preclude che la sentenza impugnata possa essere annullata con rinvio" (Cass., sez. 3^, 4 maggio 2004, De Marco, m. 228973, Cass., sez. 1^, 27 ottobre 2003, Napoli, Balsano, m. 227098).
P.Q.M.
La Corte, qualificato il fatto a norma dell'art. 57 c.p., dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2007