Sentenza 3 giugno 2015
Massime • 1
Nel caso in cui l'atto di impugnazione non sia presentato personalmente, ma a mezzo di incaricato, ex art. 582, comma primo, cod. proc. pen., è necessario che tale qualità risulti o da una esplicita delega rilasciata dal titolare del diritto di impugnazione ovvero da una inequivoca attestazione con la quale il pubblico ufficiale, cui l'impugnazione viene presentata, dia atto della dichiarazione resagli dal presentatore di agire per delega del suddetto titolare.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/2015, n. 41029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41029 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2015 |
Testo completo
41 0 2 9 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da dott. Palla Stefano- Presidente - C.C. - 3.6.2015 dott. Maurizio Fumo Sentenza N. 843 R.G.N. 36712/2014 dott.ssa Miccoli Grazia dott. Guardiano Alfredo Relatore dott. Pistorelli Luca ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da : 1: GR BO, nata in [...] il [...], avverso l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Alessandria il 17.6.2014; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
letta la requisitoria con cui il il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. Vito D'Ambrosio ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. р FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 17.6.2014 il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Alessandria convalidava l'arresto in flagranza operato da personale della squadra mobile della Questura di Alessandria nei confronti di GR BO, in relazione al reato di cui all'art. 497 bis, co. 1, c.p., per avere esibito, all'atto di un controllo effettuato dalle forze dell'ordine, un permesso di soggiorno recante timbri di transito di frontiera contraffatti.
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto, personalmente, tempestivo ricorso per cassazione la BO, con cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sotto diversi profili, rilevando: 1) la errata qualificazione della condotta, sussumibile, a suo dire, nella violazione dell'art. 494, c.p.; 2) l'insussistenza della flagranza, dovendo ritenersi il reato per cui si procede commesso all'atto dell'apposizione del visto falso, risalente ad un anno orsono;
3) l'omessa motivazione sulla pericolosità dell'arrestata, soggetto privo di precedenti penali, desunta soltanto dalla sua irregolare permanenza in Italia e dal suo irregolare inquadramento lavorativo, censure tutte finalizzate ad ottenere una declaratoria di illegittimità dell'arresto, prodromica alla richiesta di riparazione per ingiusta detenzione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per un duplice ordine di ragioni.
4. Ed invero, da un lato non può non rilevarsi come il ricorso risulti proposto personalmente dall'indagata con atto munito di sottoscrizione priva di autentica. 2 Orbene, come è noto, la sottoscrizione del ricorso per cassazione della parte privata che propone di persona l'impugnazione va autenticata da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, dal momento che la rappresentanza e la difesa davanti alla Suprema Corte sono consentite unicamente a professionisti in possesso di tale requisito e la funzione di autenticazione della sottoscrizione ad opera della parte privata di un atto (come il ricorso) proprio del giudizio di cassazione rientra nella esclusiva sfera di competenza del difensore abilitato o legittimato per tale giudizio (cfr. Cass., sez. I, 15.4.1992, n. 1681). Né può trovare applicazione nel caso in esame il principio secondo cui qualora l'atto di impugnazione di una parte privata sia presentato in cancelleria da un incaricato non occorre l'autentica della sua sottoscrizione, poiché l'art. 582 c.p.p., che le attribuisce la facoltà di avvalersi per la presentazione del relativo atto di un incaricato, non richiede siffatta formalità (cfr. Cass., sez. un., 22/04/2010, n. 20300, rv. 246905). Come chiarito, infatti, dalla giurisprudenza di legittimità, è pur sempre necessario che la qualità di incaricato risulti o da una esplicita delega rilasciata dal titolare del diritto di impugnazione ovvero da una inequivoca attestazione con la quale pubblico ufficiale cui l'impugnazione viene presentata dia atto della dichiarazione resagli dal presentatore di agire per delega del suddetto titolare (cfr. Cass., sez. I, 30.1.1997, n. 641, rv. 207424; Cass., 18.3.1996, Barra). Orbene siffatte condizioni non si ravvisano nel caso in esame, in quanto l'atto di impugnazione a firma (peraltro non intellegibile) della ricorrente, risulta depositato presso la cancelleria del giudice 3 di pace di Tortona dall'avv. Pietro Ratti, del Foro di Tortona, che non delega specifica allarisulta avere ricevuto nessuna presentazione dell'atto da parte della Liubon.
5. Dall'altro le censure prospettate dalla ricorrente appaiono manifestamente infondate, in quanto, come correttamente rilevato dal giudice per le indagini preliminari, attraverso il richiamo a diversi precedenti di questa Sezione, integra il delitto di cui all'art. 497 bis, co. 1, c.p., il mero possesso di un documento falso valido per l'espatrio, indipendentemente dall'uso, comunque non circoscritto alle sole condotte volte ad agevolare l'espatrio o l'ingresso dell'utilizzatore, che di esso si intenda fare, considerato che la fattispecie normativa di cui all'art. 497 bis, co. 1, c.p., prescinde dall'esclusione di ogni forma di concorso nella falsità e non ha, pertanto, carattere residuale in ordine ad eventuale compartecipazione nella confezione dell'atto falso (cfr. Cass., sez. V, 10/01/2012, n. 12268, rv 252168; Cass., sez. V, 18/07/2012, n. 39408; rv. 253579). Né si richiede, per la configurazione della suddetta fattispecie delittuosa, una contiguità fisica, attuale e costante, tra il documento e il soggetto agente, essendo sufficiente che questi detenga o abbia detenuto, anche prima dell'accertamento del fatto da parte della polizia giudiziaria, l'atto certificativo in un luogo e con modalità tali da assicurarne l'immediata disponibilità (cfr. Cass., sez. V, 19/03/2014, n. 17944, rv. 259075). La falsità, infine, come correttamente evidenziato dal giudice di merito, può essere anche solo parziale, sempre che riguardi una parte significativa del documento, intendendosi per tale quella che attesti un fatto, un dato o una circostanza che il documento medesimo sia destinato a provare, come nel caso in cui su esso 4 siano apposte impronte di timbri falsi (cfr. Cass., sez. V, 04/03/2008, n. 13383, rv. 23939). Evidente, dunque, la flagranza del reato, posto che l'indagata al momento del controllo possedeva il documento falso, che esibiva agli agenti operanti. Del tutto legittimamente, infine, il giudice di merito, per giustificare l'arresto facoltativo, si è soffermato sulla gravità del reato e sulla negativa personalità dell'indagata, evidenziando come quest'ultima da molto tempo sia presente in territorio italiano sulla base di falsi visti di ingresso in area Shengen, per motivi di turismo, laddove, invece, la stessa svolge attività lavorativa presso un locale notturno, dove è stata ripetutamente sottoposta a controlli di polizia. Sul punto, premesso che i rilievi difensivi si risolvono in censure di merito, non consentite in questa sede, appare sufficiente ricordare che ai fini della legittimità dell'arresto facoltativo in flagranza non è necessaria la presenza congiunta della gravità del fatto e della pericolosità dell'agente, essendo sufficiente, a norma dell'art. 381, comma 4, c.p.p., che ricorra almeno uno di detti parametri, fermo restando che alla polizia giudiziaria non incombe un dovere di esplicita motivazione, purché attraverso il verbale di arresto vengano forniti al giudice gli elementi sufficienti per un controllo sulla ragionevolezza della misura adottata, il cui esercizio, come nel caso in esame, deve essere congruamente motivato, una volta verificata la sussistenza dei presupposti temporali indicati negli art. 386, comma 3 e 390, comma 1, stesso codice e della flagranza (cfr., ex plurimis, Cass., sez. III, 08/06/2007, n. 32186). 5 6. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va, dunque, dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento ed, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo fissare in 1000,00 euro, tenuto conto dei profili di colpa relativi alla evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 3.6.2015. Il Consigliere Estensore Il Presidente "SiguroТака DEPOSITATA IN CANCELLERIA add 12 OTT 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carniola Lanzuise 6