Sentenza 17 novembre 2014
Massime • 1
Il delitto di sostituzione di persona è configurabile nella forma del tentativo, che sussiste quando l'agente abbia usato uno dei mezzi fraudolenti indicati nell'art. 494 cod. pen. senza riuscire ad indurre in errore taluno. (Fattispecie in cui l'imputato si era falsamente attribuito la qualità di difensore di soggetto convocato dalla polizia, in qualità di persona informata dei fatti, tentando di ottenere informazioni circa la predetta convocazione).
Commentari • 2
- 1. Sostituzione di persona: che cos'è e quando si configura il reato previsto dall'art. 494 c.p.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 maggio 2022
Indice: 1) Che cos'è e qual è la pena del reato di sostituzione di persona? 2) Quando si configura il reato di sostituzione di persona? 3. Qual è l'elemento psicologico del reato? 4. Il concorso di persone nel reato di sostituzione di persona 5. Le cause di giustificazione del reato 6. Il tentativo nel reato di sostituzione di persona 7. I rapporti con gli altri reati 1. Che cos'è e qual è la pena del reato di sostituzione di persona? La sostituzione di persona è reato procedibile d'ufficio, e di competenza del tribunale in composizione monocratica. Il delitto di sostituzione di persona è un reato sussidiario che ricorre solo quando la condotta non costituisce altro delitto contro la …
Leggi di più… - 2. Corteggiare con falso nome .. è reato (Cass. 5432/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 febbraio 2021
Integra il delitto di sostituzione di persona la condotta ingannevole che induce il soggetto passivo in errore sull'attribuzione all'agente di un falso nome e di una falsa identità, allo scopo di ottenere vantaggi economici dall'instaurarsi di una relazione di vicinanza sentimentale con la vittima, non essendo invece necessario il raggiungimento del vantaggio perseguito, che attiene al dolo specifico del reato. Corte di Cassazione sez. V Penale sentenza 18 dicembre 2020 - 11 febbraio 2021, n. 5432 Presidente Miccoli – Relatore Brancaccio Ritenuto in fatto 1. Con la decisione in epigrafe, la Corte d'Appello di Trento ha confermato la sentenza del Tribunale di Bolzano del 1.2.2018 con cui …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/11/2014, n. 10381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10381 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVANI Piero - Presidente - del 17/11/2014
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 3424
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - rel. Consigliere - N. 16588/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MI ON AT N. IL 15/01/1977;
avverso la sentenza n. 458/2009 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 17/04/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO;
Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Dott. S. Spinaci, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza deliberata in data 17/04/2012, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del 28/10/2008 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il G.u.p. del Tribunale di Cagliari ha, tra l'altro, riconosciuto MI NE EO colpevole del reato, in continuazione, di tentata sostituzione di persona in relazione al tentativo di indurre in errore - due volte telefonicamente e una volta di persona - l'ispettore della Polizia di Stato ES Enzo circa il falso stato di avvocato del Foro di Nuoro e di difensore di ID GI. Rileva la Corte di appello l'utilizzabilità della relazione di servizio dell'ispettore Dessi del 07/12/2007, in quanto non avente ad oggetto la narrazione dei fatti appresi da una persona formalmente o sostanzialmente indagata in un procedimento penale: infatti, la condotta penalmente rilevante, ossia la falsa attribuzione della qualità di difensore di ID, chiedendo informazioni in merito alla convocazione della stessa, è stata posta in essere da MI proprio al cospetto del pubblico ufficiale e al di fuori di qualsiasi attività di indagine volta all'accertamento di una precedente notizia di reato, sicché le dichiarazioni dell'ispettore ES rappresentano una testimonianza diretta di tale fatto e sono pertanto utilizzabili. Il fatto posto in essere tendeva ad un'attività tipica della qualifica professionale che MI si è attribuito, posto che il difensore è abilitato a chiedere informazioni in merito all'oggetto della convocazione della ID;
l'imputato ha avanzato la richiesta all'ispettore Dassì con riferimento alla sua asserita cliente, con la conseguenza che non è possibile ritenere che egli si sia attribuito una qualità rilevante solo in astratto. Quanto all'elemento soggettivo, la richiesta di informazioni indicata connota la condotta dell'imputato di autoattribuzione della qualifica di avvocato come animata dall'intenzione di procurare un vantaggio di conoscenza alla sua asserita cliente.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Cagliari ha proposto ricorso per cassazione, nell'interesse di MI NE EO, il difensore avv. P. Rovelli, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. Il primo motivo deduce violazione degli artt. 494 e 498 c.p., artt. 62, 63 e 191 c.p.p., e vizio di motivazione. La Corte di appello ha confermato l'utilizzabilità della nota del 07/12/2007 (e della testimonianza dell'ufficiale di P.G. ivi riportata) nonostante le espressioni utilizzate da ES chiariscano che già prima dell'incontro 23/11/2007 (e di quello del 26/11/2007) MI aveva di fatto assunto la posizione di indagato in merito al reato di cui all'art. 494 c.p., ben oltre il mero sospetto, come confermato dalla circostanza che l'ispettore gli aveva segnalato che le telefonate da lui effettuate al numero dell'ufficio erano registrate e che quindi era convocato in ufficio. In assenza di una deposizione utilizzabile da cui possa ragionevolmente ricavarsi il contegno illecito ascritto all'imputato, non può riconoscersi portata individualizzante alla restante parte del materiale istruttorie ritenuto utilizzabile dalla Corte di appello.
Il secondo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione degli artt. 56, 494 e 498 c.p., e vizio di motivazione. Al momento dei fatti AM GI non rivestiva la veste di indagata, essendo stata convocata come persona informata sui fatti, sicché la stessa si trovava in una situazione che non contemplava l'assistenza di un legale. Pertanto l'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui il vantaggio che MI si proponeva di procurare a ID deriva dal fatto che il difensore è legittimato a ricevere informazioni sul conto degli assistiti, è incongrua in quanto non vi è informazione che un difensore possa ottenere in merito alla posizione di un proprio assistito in assenza di una rituale nomina e, trattandosi di persona non sottoposta ad indagini, il legale non sarebbe neanche in astratto legittimato a formulare richieste di informazioni. Erroneamente la sentenza impugnata ha confermato le valutazioni del primo giudice circa l'univocità e l'idoneità della condotta rispetto al reato di cui all'art. 494 c.p.: a norma dell'art. 335 c.p.p., nessun pubblico ufficiale potrebbe essere indotto in errore da richieste di informazioni formulate da chi, in assenza di nomina, falsamente si attribuisca il titolo di avvocato, ove tali richieste siano formulate secondo modalità non conformi a quelle codificate. L'inesistenza di una qualità giuridicamente rilevante in concreto rende erronea la mancata applicazione dell'art. 498 c.p., sulla quale la sentenza impugnata è incorsa in omessa motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
Il primo motivo non è fondato. La tesi del ricorrente, secondo cui il tenore della relazione di P.G. confermerebbe l'assunzione di fatto in capo a MI della veste di indagato per il reato di sostituzione di persona è stata esaminata dalla Corte di merito, che ne ha escluso la fondatezza evidenziando, per un verso, che la relazione di servizio del 07/12/2007 aveva ad oggetto - non già dichiarazioni rese da persona formalmente o sostanzialmente indagata in un procedimento penale, ma - il fatto imputato al ricorrente, ossia l'aver speso la qualità di avvocato (e, segnatamente, di difensore di ID) dinanzi all'ispettore della polizia e, per altro verso, l'insussistenza di elementi indizianti a carico dell'odierno imputato. Posto che, come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010 - dep. 21/04/2010, Mills, Rv. 246584), la motivazione resa sul punto dalla Corte di merito - coerente ai dati probatori richiamati ed esente d cadute di conseguenzialità logica - si sottrae alle censure del ricorrente. L'ulteriore censura circa il riferimento da parte dell'ispettore alla registrazione delle telefonate intercorse - oltre a dedurre sostanzialmente questioni di merito - è aspecifica, risultando del tutto svincolata dalla compiuta ricostruzione dei contenuti della menzionata relazione (che, ad esempio, fa riferimento alle spiegazioni offerte dall'imputato circa il fatto di lavorare come ricercatore presso una facoltà universitaria e di esercitare non a tempo pieno la professione forense come avvocato): sul punto, il ricorso si è quindi sottratto all'onere di completa e specifica individuazione degli atti processuali che intende far valere, non essendo sufficiente, per l'apprezzamento del vizio dedotto, "la citazione di alcuni brani" dei medesimi atti (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 - dep. 14/03/2012, S., Rv. 252349). Del pari infondato è il secondo motivo. Il rilievo che, non risultando indagata, la OP non si trovava in una situazione che contempla la presenza del difensore è svolto dal ricorrente nella duplice prospettiva della insussistenza degli elementi integrativi della fattispecie tentata e dell'elemento soggettivo. Sotto entrambi i profili la doglianza è infondata. Quanto al primo, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di affermare come il delitto di sostituzione di persona sia configurabile nella forma del tentativo, che sussiste quando l'agente abbia usato uno dei mezzi fraudolenti indicati nell'art. 494 c.p., senza riuscire ad indurre in errore taluno (Sez. 5, n. 10362 del 21/01/2009 - dep. 06/03/2009, Liberti, Rv. 242771): nel caso di specie, la falsa autoattribuzione della qualifica di difensore della ID integra uno dei mezzi fraudolenti delineati dalla norma incriminatrice, ne' tale attribuzione può dirsi priva di effetti giuridici, posto che, come rilevato dalla Corte di merito, essa era funzionale ad un'attività tipica della qualifica professionale, essendo il difensore abilitato a chiedere informazioni sull'oggetto della convocazione del proprio assistito. Il rilievo della sentenza impugnata non è compromesso, sul piano della tenuta logico- argomentativa, dalle deduzioni difensive circa la necessità, il capo al difensore, di esibire la nomina del proprio assistito e sul fatto che la persona informata non deve essere assistita da un difensore:
la Corte di merito, infatti, ha evidenziato come l'ispettore MI abbia iniziato ad insospettirsi a proposito della effettiva titolarità della qualità spesa dall'imputato solo perché ne ricordava il nome come oggetto di una segnalazione, sicché è la concreta evoluzione della vicenda di cui al caso di specie che ha condotto al successivo accertamento della falsità
dell'autoattribuzione e non l'astratta considerazione della mancanza di titoli documentali o della non necessità della nomina di un difensore da parte del teste. Nessun rilievo poi può essere attribuito alla disciplina ex art. 335 c.p.p., che riguarda la comunicazione della notizia dell'iscrizione di una persona nel registro delle persone sottoposte ad indagini (e non le ragioni, anche generiche, della convocazione da parte dell'autorità di polizia di una persona informata sui fatti).
Manifestamente infondata è la doglianza relativa all'elemento psicologico, che la Corte di merito, con motivazione incensurabile e in linea con il principio di diritto in forza del quale, in tema di delitto di sostituzione di persona, il dolo specifico consiste nel fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio patrimoniale o non patrimoniale o anche di recare ad altri un danno (Sez. 5, n. 13296 del 28/01/2013 - dep. 21/03/2013, Marino, Rv. 255344), ha delineato richiamando la circostanza che l'autoattribuzione della qualifica di avvocato è risultata animata dall'intenzione di procurare un vantaggio di conoscenza alla sua asserita cliente. Del pari manifestamente infondata è l'ultima doglianza posto che la finalizzazione dell'illecita attribuzione di una qualifica funzionale all'ottenimento di un vantaggio esclude la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 498 c.p. (Sez. 5, n. 12753 del 21/10/1998 - dep. 03/12/1998, Mambretti, Rv. 213419): pertanto, poiché in tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato (Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012 - dep. 20/06/2013, Tannoia e altro, Rv. 256314), la dedotta censura non merita accoglimento.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2015