Sentenza 13 novembre 2018
Massime • 1
In tema di differimento della pena ovvero di concessione della detenzione domiciliare per grave infermità fisica, il giudice è sempre tenuto ad accertare, se del caso con l'ausilio di un perito, il reale stato patologico del detenuto, onde verificare se lo stato di detenzione carceraria comporti una sofferenza ed un'afflizione di tale intensità da eccedere il livello che, inevitabilmente, deriva dalla legittima esecuzione della pena e da rendere incompatibile la prosecuzione della carcerazione nel rispetto della dignità umana, non potendo limitarsi a richiamare il sospetto (nella specie, riportato nella documentazione sanitaria acquisita), di un uso strumentale da parte del detenuto dell'accertata sintomatologia, ipoteticamente riconducibile ad una condizione di precarietà psico-fisica autoindotta.
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Emergenza sanitaria e differimento pena nelle forme della detenzione domiciliare: il fardello della M. di sorveglianza. Note a Trib. Sorv. Milano, 31.3.20. di Fabio Gianfilippi Sommario: 1. L'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano. 2. L'accertamento in concreto della sussistenza delle condizioni che legittimano il differimento della pena. 3. Alcuni documenti in materia di detenuti in condizioni di fragilità di fronte all'emergenza 4. Il differimento della pena per condizioni di salute che espongono a particolari rischi in caso di contagio 1.L'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano. Il Tribunale di sorveglianza meneghino ha concesso ad una persona condannata che …
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- 4. Covid 19 e differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare alla luce del d.l. 29/2020Ersi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 13 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/11/2018, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2018 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento