Sentenza 10 gennaio 2012
Massime • 1
Integra il delitto di cui all'art. 497 bis, comma primo, cod. pen. (Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi), il mero possesso di un documento falso valido per l'espatrio, considerato che la fattispecie normativa di cui all'art. 497 bis, comma primo, cod. pen., prescinde dall'esclusione di ogni forma di concorso nella falsità e non ha, pertanto, carattere residuale in ordine ad eventuale compartecipazione nella confezione dell'atto falso. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di merito ha escluso la responsabilità dell'imputato in ordine al reato in questione, ritenendo che il possesso del documento falso costituisse condizione obiettiva di punibilità rispetto alla preesistente falsificazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/01/2012, n. 12268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12268 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 10/01/2012
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 8
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - rel. Consigliere - N. 40325/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANO;
nei confronti di:
1) RA NU TH N. IL 10/01/1978 C/;
avverso la sentenza n. 352/2011 GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO, del 09/06/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;
sentite le conclusioni del PG Dott. Scardaccione Eduardo che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Il GIP presso il Tribunale di Busto Arsizio, con la sentenza del 9 giugno 2011, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di AC NU TH indagato per i delitti di false attestazioni sulle proprie generalità e falsificazione di passaporto perché l'azione penale non avrebbe potuto essere iniziata per difetto di giurisdizione, a cagione della ritenuta commissione della falsificazione del passaporto e del relativo visto Schengen all'estero.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano evidenziando, da un lato, l'erronea applicazione della legge penale, in relazione al reato di cui all'art. 497 bis c.p., sussistente, quantomeno, nella forma del possesso del documento falso nonché l'omessa motivazione sull'ulteriore fattispecie contestata (art. 495 c.p.). CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
2. Il fatto, così come contestato, integra, innanzitutto, il delitto previsto e punito dall'art. 497 bis c.p., comma 1 e 2, reato introdotto dal D.L. 27 luglio 2005, n. 144, art. 10, convertito con modifiche nella L. 31 luglio 2005, n. 155. La norma punisce, quindi, in principalità il mero possesso di un documento falso valido per l'espatrio (comma 1) nonché, a titolo di aggravante, la fabbricazione o la detenzione per uso non personale del documento contraffatto (comma 2).
La fattispecie normativa di cui all'art. 497 bis c.p., comma 1, prescinde, quindi, dall'esclusione di ogni forma di concorso nella falsità e non ha, dunque, carattere residuale in ordine ad eventuale compartecipazione nella confezione dell'atto falso. Tale norma è, poi, collocata nel capo 4^ del libro 2^ del Codice, dedicato alle falsità personali, ad evidente significazione che la ratio dell'incriminazione è la tutela non della genuinità del documento in sè, quanto l'affidabilità dell'identificazione personale, ovviamente vulnerata dall'uso di un documento falso ai fini dell'espatrio.
A quest'ultimo riguardo, è significativo che l'art. 497 bis c.p. sia stato inserito dal D.L. 27 luglio 2005, n. 144, art. 10, comma 4, (convertito nella L. 31 luglio 2005, n. 155), ossia nell'ambito di una disciplina in tema di misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, ad eloquente riprova della logica ispiratrice della norma sostanziale in questione.
3. Nella specie il Giudice del merito, di converso, ha escluso che il possesso del documento falso costituisse "elemento costitutivo" del reato, qualificandolo come "condizione obiettiva di punibilità" rispetto alla preesistente falsificazione.
L'interpretazione del Giudice a quo, che si fonda presumibilmente sull'assimilazione delle due ipotesi delittuose è, dunque, palesemente infondata.
Invero, se di sicuro integra il reato di cui all'art. 497 bis c.p., comma 2, il possesso di un passaporto di provenienza furtiva contraffatto dallo stesso possessore, considerato che la "ratio" di cui all'art. 497 bis cpv c.p. è quella di punire in modo più significativo chi fabbrica o comunque forma il documento, oppure lo detiene fuori dei casi di uso personale, è, d'altro canto, innegabile che il semplice possesso del documento non genuino valga di per sè ad integrare la fattispecie criminosa di cui al comma 1, dell'indicato articolo.
4. L'impugnata sentenza merita, inoltre, censura anche con riferimento all'ulteriore ipotesi delittuosa contestata di cui all'art. 495 c.p. consistente, secondo il capo d'imputazione, nell'aver fornito "a ufficiali di p.g. preposti ai controlli di frontiera generalità false".
Nella decisione impugnata manca del tutto una motivazione su tale reato, sia essa di affermazione della penale responsabilità ovvero di proscioglimento.
5. La sentenza impugnata deve essere, in conclusione, annullata con rinvio per un nuovo esame al Tribunale di Busto Arsizio.
P.T.M.
La Corte, annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Busto Arsizio.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2012