Cass. pen., sez. V, sentenza 19/03/2014, n. 17944
CASS
Sentenza 19 marzo 2014

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Per l'integrazione del delitto di possesso di documenti di identificazione falsi, di cui all'art. 497 bis, comma primo, cod. pen., non è necessaria una contiguità fisica, attuale e costante, tra il documento ed il soggetto agente, essendo sufficiente che questi detenga o abbia detenuto, anche prima dell'accertamento del fatto da parte della polizia giudiziaria, l'atto certificativo in un luogo e con modalità tali da assicurarsene l'immediata disponibilità, (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso dell'imputato che, durante l'attesa dei soccorsi da lui stesso chiamati dopo essere stato ferito da terzi, aveva gettato in due diversi tombini i documenti di cui era in possesso).

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    FATTI DI CAUSA Con ricorso depositato in data 29 dicembre 2015 G. Gaetana e V. Calogero hanno proposto opposizione avverso il decreto emesso nel procedimento n. 590/2015 V.G. dal giudice designato il 30 novembre 2015, con il quale è stata rigettata la domanda di equa riparazione proposta in relazione al giudizio presupposto promosso dai medesimi davanti al TAR, sezione staccata di Catania, con ricorso del 5 agosto 1996 e definito con sentenza depositata il 4 dicembre 2014, per il mancato superamento della soglia di gravità minima (in quanto oltremodo modesta, nel giudizio presupposto, la posta in gioco, consistente nella corresponsione di interessi e rivalutazione sulle somme pretese …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 19/03/2014, n. 17944
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17944
Data del deposito : 19 marzo 2014

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