Sentenza 18 luglio 2012
Massime • 1
Integra il delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi il mero possesso di un documento falso valido per l'espatrio indipendentemente dall'uso, comunque non circoscritto alle sole condotte volte ad agevolare l'espatrio o l'ingresso dell'utilizzatore, che di esso si intenda fare. (In applicazione del principio la Corte ha rigettato il ricorso con cui si sosteneva la non configurabilità del reato in caso di uso del documento per commettere truffe).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/07/2012, n. 39408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39408 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 18/07/2012
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 2032
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 45975/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'IN NC, nato a [...], il [...];
avverso la sentenza del 16/06/2011 della Corte di appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Contestabile G., che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 16 giugno 2011 la Corte d'appello di Reggio Calabria confermava la condanna di D'IN NC per i reati di associazione a delinquere, fabbricazione di documenti d'identità falsi, sostituzione di persona e truffa, riformando in senso favorevole all'imputato la decisione di prime cure in merito alla quantificazione del trattamento sanzionatorio.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore articolando sei motivi.
2.1 Con il primo motivo si lamenta l'insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato in merito alla ritenuta responsabilità dell'imputato per i reati diversi da quello associativo in quanto illegittimamente redatta per relationem a quella della sentenza di primo grado al di fuori dei casi in cui ciò sarebbe consentito sulla base di consolidata interpretazione giurisprudenziale.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente censura violazione della legge penale sostanziale in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti di cui ai capi B, C, D ed E d'imputazione ai sensi dell'art.497 bis c.p., rilevando in proposito che la fattispecie prevista dalla disposizione sarebbe stata introdotta a tutela della libera circolazione delle persone;
conseguentemente l'utilizzazione dei documenti falsificati per commettere delle truffe e non per agevolare l'espatrio dei loro possessori sarebbe condotta che giacerebbe all'esterno dell'area di tipicità della norma incriminatrice;
non di meno la falsificazione accertata consisterebbe nella mera "scannerizzazione" di documenti originali, il che renderebbe le copie così formate inidonee ad integrare l'oggetto materiale tipico del reato contestato.
2.3 Con il terzo motivo si deducono ulteriori insufficienze motivazionali della sentenza impugnata in merito alla ritenuta sussistenza dei reati diversi da quello associativo.
2.4 Con il quarto motivo il ricorrente invece deduce vizi motivazionali in ordine alla ritenuta sussistenza dell'associazione a delinquere contestata al capo A, rilevando il travisamento o l'omessa valutazione di alcune prove idonee a dimostrare -contrariamente a quanto sostenuto dai giudici d'appello - l'esistenza del soggetto cui l'imputato si sarebbe rivolto per ottenere gli strumenti funzionali all'esecuzione delle truffe e l'estraneità di D'IN IU al sodalizio.
2.5 Con il quinto motivo si denunziano invece violazione della legge processuale e vizi motivazionali in ordine alla negazione delle invocate attenuanti generiche, mentre con il sesto identiche censure vengono avanzate con riferimento alla dosimetria della pena eseguita dalla Corte territoriale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e per diversi aspetti anche inammissibile e deve dunque essere rigettato.
Il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha reso una puntuale descrizione del complesso probatorio posto a fondamento della condanna dell'imputato ed ha analizzato partitamente le doglianze sollevate con i motivi d'appello, sicché il ricorso alla motivazione per relationem è stato praticato dai giudici d'appello - in assoluta sintonia con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità ricordata anche dal ricorrente - relativamente ai punti della pronunzia di primo grado che non avevano formato oggetto di specifica impugnazione ovvero che avevano già disatteso questioni pedissequa mente riproposte con l'appello.
2. Infondato è invece il secondo motivo di ricorso, atteso che la qualificazione giuridica dei fatti contestati ai capi B, C, D ed E operata sia nel primo che nel secondo grado di giudizio appare corretta.
Le fattispecie di possesso e fabbricazione di documenti d'identità falsi di cui all'art. 497 bis c.p. sono state introdotte dal legislatore tra i reati contro la fede pubblica nel capo dedicato a quelli concernenti le falsità personali al fine di rendere più severa la repressione penale dei comportamenti tesi ad ostacolare l'identificazione delle persone (come suggerisce la stessa rubrica dell'articolo del D.L. n. 144 del 2005 che ha configurato la nuova disposizione). Non può dunque dubitarsi che il bene giuridico oggetto delle nuove incriminazioni sia innanzi tutto la pubblica fede personale, ancorché tutelato in maniera indiretta, tanto da rimanere sullo sfondo, attraverso la punizione di condotte che sembrano anticipare perfino il pericolo di una lesione o che comunque si rivelano solo astrattamente idonee a generarlo. Ciò che rileva ai fini della sussistenza del reato è infatti già la materiale falsificazione dell'atto certificativo o il mero possesso del documento contraffatto e non anche l'uso dello stesso. È sì vero che le nuove figure di reato sono state introdotte nell'ambito di un intervento normativo (il già citato D.L. n. 144 del 2005) teso a potenziare gli strumenti di contrasto al terrorismo internazionale, ma è ultroneo dedurne un ambito di applicazione della norma incriminatrice così specializzato quale quello suggerito dal ricorrente. In tal senso la perimetrazione dell'oggetto materiale delle incriminazioni in questione ai soli documenti validi per l'espatrio trova la sua giustificazione semplicemente nella ritenuta maggiore pericolosità delle condotte che riguardano questi ultimi - in quanto considerate, sulla base dell'esperienza investigativa maturata in quegli anni, sintomatiche del fenomeno terroristico in questione -, ma non rivela l'intenzione del legislatore di punire solo quelle rivolte ad agevolare effettivamente l'espatrio (o l'ingresso) dell'utilizzatore dei suddetti documenti. Come già evidenziato, infatti, l'uso (qualunque esso sia) di questi ultimi non concorre in alcun modo a definire le fattispecie in questione, risultando dunque improprio introdurre un elemento di selezione del loro profilo di tipicità che non trovi riscontro nella lettera della norma e che non può essere dedotto dall'artificiosa costruzione di un'oggettività giuridica (la tutela della libera circolazione fra Stati) di dubbia autonomia concettuale e che non trova riscontro nei lavori parlamentari della legge di conversione del citato decreto legge (L. n. 155 del 2005). Manifestamente infondata e comunque generica è invece l'ulteriore censura sollevata dal ricorrente sul punto, atteso che la riproduzione digitale mediante scanner di documenti originali è modalità certamente idonea alla fabbricazione di un documento falso, che per definizione è sempre una "copia" di quello genuino, talché risulta del tutto apodittico affermare in astratto che tale metodo partorirebbe comunque dei falsi grossolani senza precisare quali sarebbero state le caratteristiche specifiche di quelli oggetto di contestazione in grado di renderli tali.
3. Il terzo motivo è manifestamente infondato atteso che, in merito ai reati diversi da quello associativo contestato al capo A, il provvedimento impugnato - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - ha puntualmente confutato le doglianze sollevate con i motivi d'appello (ad esempio esponendo le ragioni della qualificazione ai sensi dell'art. 640 c.p. dei fatti oggetto dei capi F e G e, come già illustrato, argomentando sulla configurabilità dell'art. 497 bis c.p. in relazione a quelli di cui ai capi B, C, D ed E) non dilungandosi legittimamente su altri profili - peraltro evocati solo in maniera generica nel ricorso - non essendo gli stessi stati sollevati con i medesimi motivi e non avendo, pertanto, in forza del principio devolutivo, la Corte territoriale l'onere di argomentare ulteriormente circa la sussistenza dei fatti in questione o sulla loro attribuibilità all'imputato (il quale, peraltro, come pure ricordato dai giudici d'appello, è in relazione alle truffe reo confesso).
4. Il quarto motivo di ricorso è parimenti inammissibile, deducendo questioni di merito e sollecitando sostanzialmente una rivisitazione della valutazione del materiale probatorio che la Corte distrettuale ha operato, sostenendola con motivazione coerente ai dati probatori richiamati ed immune da vizi logici. Il provvedimento impugnato trae infatti la convinzione della configurabilità del reato associativo contestato dall'analisi di una molteplicità di elementi indiziari convergenti, nel loro significato probatorio, nell'evidenziare l'effettiva costituzione tra il D'IN e i suoi complici di un vero e proprio sodalizio criminoso dedito alle truffe, per quanto strutturato in maniera elementare, ma comunque sufficientemente caratterizzato dalla stabilità del patto associativo, dalla ripartizione di compiti tra gli associati e dall'organizzazione dei mezzi necessari alla consumazione dei reati fine.
Ed in definitiva le doglianze del ricorrente si riducono alla contestazione del travisamento di alcune delle risultanze probatorie evidenziate in tal senso dalla Corte territoriale. Ma anche sotto questo profilo la censura è oltremodo generica, atteso che il travisamento in questione è solo assertivamente evocato, non essendosi il ricorrente premurato di indicare con la precisione richiesta dall'art. 606 c.p.p. gli atti con cui il ragionamento probatorio dei giudici del merito si porrebbe in fatale collisione. Deve infatti rammentarsi che il suddetto onere, per l'ormai consolidato orientamento di questa Suprema Corte, può ritenersi assolto esclusivamente in caso di allegazione di tali atti al ricorso ovvero attraverso il richiamo integrale del loro contenuto in seno al ricorso, adempimenti irrimediabilmente trascurati dal ricorrente.
5. Infondato è il quinto motivo di ricorso con cui viene censurata la negazione delle attenuanti generiche. In proposito deve osservarsi che il provvedimento impugnato fornisce sufficiente, seppur stringata, giustificazione della sua decisione, ancorandola in maniera tutt'altro che illogica ai precedenti penali dell'imputato, attenendosi in tal modo ai principi affermati costantemente da questa Corte, per cui il diniego delle suddette attenuanti può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri elementi (Sez. 6 n. 8668 del 28 maggio 1999, Milenkovic, rv 214200). Non di meno, con riguardo alla lamentata mancata considerazione dell'intervenuta confessione del D'IN, la giurisprudenza di legittimità è altrettanto costante nell'evidenziare che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6 n. 34364 del 16 giugno 2010, Giovane, rv 248244). Infine va ricordato che la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737), così come ha correttamente fatto la Corte territoriale nel caso di specie.
Inammissibile è invece il sesto ed ultimo motivo ad oggetto generiche doglianze in merito alla dosimetria della pena. Infatti il ricorrente ripropone pedissequamente le censure avanzate in proposito con i motivi d'appello senza tenere conto che la Corte territoriale li ha in realtà parzialmente accolti provvedendo a ridimensionare il trattamento sanzionatorio applicato nel primo grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2012