CASS
Sentenza 11 dicembre 2023
Sentenza 11 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/12/2023, n. 49202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49202 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BI RI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/03/2023 della Corte appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
lette te conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LA OR, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. BI RI, per il tramite del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli Nord che la aveva condannata alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 22.000,00 di multa in ordine ai delitti di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 per aver illecitamente detenuto nove "bussolotti" termosaldati contenenti ciascuno sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di grammi 3, nonché cinque frammenti avvolti in pellicola di plastica contenenti ciascuno sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso complessivo di grammi 20; in Sant'Arpino il 13 aprile 2022. Penale Sent. Sez. 6 Num. 49202 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANTINI ANTONIO Data Udienza: 23/11/2023 La Corte di appello ha rigettato il gravame condividendo le argomentazioni del Tribunale in ordine alla sussistenza della consapevolezza del contenuto di quanto era stato occultato indosso dalla donna al momento della perquisizione effettuata dagli investigatori all'interno dell'abitazione ove si erano recati per notificare una ordinanza di custodia cautelare al compagno per reati di droga. È stata, inoltre, esclusa l'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 in ragione del dato qualitativo delle diverse sostanze e del possesso contestuale di schede telefoniche, carte "poste pay" - sulle quali erano apposti dei "post it" con su riportati numerosi nominativi - e della somma di euro 28.500,00 in contante rinvenuta suddivisa in pacchetti, occultati in più parti dell'appartamento, ognuno dei quali contenenti banconote di vario taglio;
ha confermato l'adeguatezza del trattamento sanzionatorio ed, infine, ritenendo inattendibili le dichiarazioni rese in ordine alle ragioni del possesso dell'elevata somma di denaro in contante e giudicata esistente la sproporzione con i redditi della BI e del convivente, ha confermato le statuizioni in merito alla confisca disposta ex arl:t. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 e 240-bis cod. pen.. 2. Avverso la citata decisione il ricorrente propone tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce vizi di motivazione e violazione di legge ex artt. 43 cod. pen. e 73, d.P.R. n. 309 del 1990 in merito alla consapevolezza che all'interno del contenitore (capsula contenuta all'interno dell'ovetto "Kinder") vi fosse la sostanza stupefacente rinvenuta. La Corte territoriale àncora tale consapevolezza a mere supposizioni, assegnando rilevanza al rinvenimento all'interno dell'appartamento della somma di denaro, in ordine alla quale sono state fornite ampie giustificazioni, comunque esorbitante rispetto allo stupefacente sequestrato. La ricorrente, allorché è stata svegliata improvvisamente dal marito che si era accorto dell'arrivo delle forze di polizia consegnandole quanto poi rinvenuto indosso, non ha potuto avvedersi dell'esatto contenuto degli oggetti occultati, essendo inconferente che avesse invece la consapevolezza di occultare qualcosa di illecito. Si evidenzia, inoltre, che il convivente NO CE non è stato imputato nel presente processo. 2.2. Con il secondo motivo la difesa deduce vizi di motivazione e violazione di legge penale e processuale per violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e art. 192 cod. proc. pen. quanto a criteri di valutazione della prova deducendosi il travisamento della stessa. Si osserva come il riferimento agli elementi che, secondo la Corte di appello, avrebbero escluso la riqualificazione nel fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, quali i mezzi, le circostanze e le modalità dell'azione, l'asserita non occasionalità 2 della condotta e l'asserito collegamento ad un più ampio contesto criminale organizzato costituisca affermazione apodittica e priva di collegamenti fattuali. Inconferente risulta, invero la rilevanza assegnata al possesso delle carte prepagate "Poste Pay" quale collegamento all'attività di spaccio, visto che la stessa Corte di merito ha disposto il dissequestro per assenza del requisito della pertinenzialità. Il limitato dato qualitativo e quantitativo dello stupefacente, in assenza in assenza di una consulenza sulla purezza e l'estemporaneità della detenzione (quanto rinvenuto indosso è stato consegnato dal marito poco prima rispetto all'intervento delle forze di polizia)„ avrebbero dovuto condurre alla riqualificazione del fatto;
l'immotivatamente ritenuta "non occasionalità" della condotta è smentita dalla incesuratezza della BI, mai coinvolta in attività di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. La Corte di appello ha, inoltre, omesso di apprezzare in maniera globale gli elementi posti in evidenza nei motivi di gravame disattendendo il preliminare e necessario giudizio di bilanciamento di ogni circostanza idonea a fondare il giudizio di minima offensività. 2.3. Con terzo motivo si deducono vizi di motivazione e violazione degli artt. 73, comma 1, 5, 7-bis, 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 con riferimento all'art. 240- bis cod. pen. in ordine alla confisca di euro 28.000,00, quantomeno per la minor somma di euro 17.247,00. Sulla base di quanto previsto dall'art. 240-bis cod. pen. richiamato dall'art. 85-bis, d.P.R. cit. può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato solo se sussista un nesso di pertinenzialità tra il reato e l'attività di cessione specie se quanta sia sussunta nella ipotesi di cui al cornma 5 dell'art. 73, come per quella in esame, essendo a tal fine non rilevante la mancata certezza circa la provenienza del denaro nella disponibilità dei coniugi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato. 2. Il primo motivo è generico nella parte in cui censura singole parti della motivazione senza prendere in esame la complessiva valutazione operata dalla Corte di appello che ha, invece, valorizzato plurimi elementi onde ritenere sussistente la consapevolezza della donna di occultare sostanza stupefacente, inserendosi cognita causa nella condotta di detenzione illecita del marito della quale era a conoscenza. Sotto altro aspetto, inoltre, la ricorrente tenta di accreditare una lettura alternativa degli elementi probatori che la Corte di merito ha mostrato di aver apprezzato nella loro unitaria valenza specie allorché ha 3 spiegato la consistenza degli oggetti occultati, tali da palesare anche dall'esterno il relativo contenuto (in tal senso i frammenti di hashish avvolti in pellicola di plastica e l'involucro della sorpresa dell'ovetto per bambini "Kinder" deputato solitamente a custodire sostanza del tipo cocaina come quella rinvenuta); la decisione fa, inoltre, riferimento alla consapevolezza della donna dell'attività illecita del compagno, ritenendo, sotto tale aspetto, la presenza in più parti della casa di denaro evenienza necessariamente nota e elemento pertanto utile, unitamente alle altre circostanze, a fugare ogni dubbio circa l'esatta consapevolezza di quanto avesse occultato indosso. Pertinenti, ai fini della sussistenza degli elementi del delitto contestato (funzionale anche alla soluzione del secondo motivo con cui si censura la mancata riqualificazione nella ipotesi lieve), risultano i riferimenti all'intervento concorsuale nel reato permanente di illecita detenzione di stupefacenti del compagno ed esclusione della mera connivenza da parte della ricorrente. Questa Corte di legittimità ha infatti statuito che la distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter conta (Sez. 4 , n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244 - 02). Sotto altro, ma distinto profilo, quanto a discrimine tra il concorso nel reato e l'autonoma fattispecie di favoreggiamento personale è stato espresso il principio di diritto secondo cui assume rilievo l'elemento psicologico dell'agente, da valutarsi in concreto, onde verificare se l'aiuto dell'agente che consapevolmente è stato prestato ad altro soggetto, che ponga in essere la condotta criminosa costitutiva del reato permanente, sia l'espressione di una partecipazione al reato oppure nasca dall'intenzione - manifestatasi attraverso individuabili modalità pratiche - di realizzare una facilitazione alla cessazione della permanenza del reato (Sez. 4, n. 28890 del 11/06/2019, Merolla, Rv. 276571 - 01). In tali termini, quindi, ricostruito, sotto il profilo prettamente giuridico, l'apporto che deve assumere la condotta dell'agente al fine di integrare il concorso nel reato posto in essere dall'autore della condotta principale, nessun dubbio sussiste circa la sussunzione di quanto realizzato dalla ricorrente nella fattispecie concorsuale che accede alla condotta del convivente, essendo la stessa ben consapevole sia dell'attività da costui realizzata in quanto nota, sia della 4 conseguente conoscenza dell'esatta consistenza dei beni occultati secondo una valutazione coerente e logica non sindacabile in sede di legittimità. 3. Una volta ritenuta determinante la parte della decisione che ha comunque dato conto dell'inserimento della condotta della ricorrente nella fattispecie permanente di detenzione illecita della sostanza stupefacente complessivamente valorizzata sotto ogni profilo, infondato risulta anche il secondo motivo con cui si rivolgono censure alla qualificazione dei fatti ex art. 73, comrni 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 in luogo della prospettata ipotesi lieve di cui al comma 5 dello stesso articolo. La Corte di appello con completezza enunciato gli elementi che deponevano per l'esclusione dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Ed invero, la fattispecie di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è ravvisabile nei casi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo dello stupefacente, sia dagli altri parametri richiamati dalla norma e segnatamente dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell'azione. Le Sezioni Unite di questa Corte (n. 35737 del 2010, Rico, Rv. 247911) hanno confermato che l'applicabilità o meno della norma in parola non può essere risolta in astratto, dovendosi valutare tutte le concrete circostanze poste alla sua attenzione, essendo il giudice di merito tenuto a determinare il trattamento sanzionatorio, senza che possano prefigurarsi automatismi (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668). Quanto ai singoli elementi valorizzabili ai fini di una corretta qualificazione giuridica della condotta, questa Corte ha ritenuto che la «ipotesi lieve» non è incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti continuativa, come si desume dall'art. 74, comma 6, d.P.R. cit., che, ipotizzando l'esistenza dell'associazione costituita per commettere fatti descritti dal cornma 5 dell'art. 73, rende evidente l'inconferenza del relativo elemento connesso alla reiterazione della condotta (Sez. 6, n. 39374 del 03/07/2017, dep. 23/08/2017, El Batouchi, Rv. 270849; Sez. 6, n. 48697 del 26/10/2016), così come non risulta essere determinante la diversa tipologia di sostanza eventualmente c:eduta (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, rv. 274076; Sez. 6, n. 46495 del 19/09/2017, Rachadi, Rv. 271338) in quanto, anche in tal caso «è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie completa selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto» (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murulo, Rv. 274076). 5 Pertinente risulta il passaggio della sentenza Murolo, nella parte in cui rileva come non sia possibile «isolare la condotta relativa ad un tipo di stupefacente senza considerare il contesto in cui la stessa è stata realizzata, poiché in tal modo si finirebbe per non valutare le circostanze e le modalità dell'azione e quindi, in definitiva, per contravvenire all'indicazione normativa». Proprio ciò consente di ritenere che non sia inconferente il dato connesso alla contestuale detenzione di differente tipologia tabellare di stupefacente, essendo certamente significativo ai fini della ponderata valutazione della modalità del fatto che deve essere svolta per pervenire ad una corretta qualificazione giuridica della fattispecie. Rispetto al profilo di interesse, la Corte di merito ha condotto un corretto apprezzamento di tutti gli elementi probatori a disposizione, facendo pertinente riferimento alla differenza qualitativa della sostanza rinvenuta, al rinvenimento di diverse schede telefoniche e cinque carte "poste pay" che proprio per la premura con cui si tentava di sottrarle al controllo delle forze di polizia unitamente allo stupefacente parimente occultato, facevano ritenere le stesse strumentali all'attività di spaccio;
determinante, al fine di escludere che la condotta complessivamente valutata integrasse la ipotesi lieve, è stato ritenuto il rinvenimento in più parti dell'appartamento di una notevole somma di denaro in contante (euro 28.500,00), suddivisa in pacchetti in ragione dell'importo e non del taglio, di varia natura, delle banconote contenute, importo che non è stato ritenuto di lecita provenienza. Né assume rilievo, come vorrebbe la difesa, che la ricorrente avrebbe operato in maniera occasionale solo al momento dell'intervento delle forze di polizia occultando, per conto del compagno quanto rinvenutole indosso, dovendosi, per le ragioni sopra evidenziate in ordine alla consapevolezza della BI di operare in un contesto certamente noto, apprezzare il dato che la vedeva inserirsi a pieno titolo nella più ampia fattispecie per come organicamente ricostruita in fatto ad opera della Corte di appello. Il citato giudizio in ordine alla complessiva valenza assegnata alla condotta di reato contestata alla ricorrente, in quanto reso con logicità e completezza e sulla base delle emergenze probatorie a disposizione, si sottrae al vaglio di legittimità di questa Corte. Nessuna incidenza sul procedimento in corso assume la prospettata circostanza secondo cui nessuna contestazione sarebbe stata mossa a carico del compagno, sia perché risulta dato non verificabile, ma soprattutto perché la Corte di appello si è espressa con pertinenza nei limiti del devoluto, analizzando la posizione di altri soggetti al solo fine di fornire adeguata motivazione in ordine alla condotta contestata alla BI, senza che eventuali differenti scelte processuali 6 in ordine alle azioni penali in concreto operate possano incidere sulla autonomia di giudizio dei Giudici di merito. 4. Ritenuta l'infondatezza delle censure rivolte alla parte della decisione che ha confermato le fattispecie di cui agli artt. 81, cod. pen. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, manifestamente infondato risulta, altresì, il terzo motivo con cui si rivolgono censure alla disposta confisca della somma in contante di euro 28.500,00 rinvenuta all'interno dell'abitazione, Il Collegio osserva che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, la Corte di appello ha spiegato, in termini niente affatto carenti o illogici, le ragioni che hanno portato a ritenere non giustificato, quanto a legittima provenienza, il possesso del denaro oggetto di confisca ex art. 240-bis cod. pen.. Il Tribunale, invero, aveva già osservato che i redditi dell'uomo, ma anche della coppia, non giustificassero il possesso di simile importo, giudicato sproporzionato agli stessi, mentre la Corte di appello, sulla specifica censura, ha rilevato che neppure la liquidazione di prodotti finanziari della convivente fossero compatibili, sia per il tempo trascorso dal disinvestimento che per l'ammontare dell'importo, osservando, altresì come l'accumulo di una somma del genere non si giustificasse logicamente con le modalità di detenzione all'interno dell'appartamento. La motivazione, pertanto, risulta completa, aderente ai dati probatori e logicamente sviluppata, tale da non consentire la richiesta rivalutazione che i giudici di merito hanno dimostrato di aver correttamente effettuato. Non pertinente risulta la dedotta circostanza secondo cui non si sarebbe dimostrato che la somma di denaro fosse profitto del reato in contestazione, addirittura sostenendo l'irrilevanza di una eventuale alternativa provenienza illecita anche riconducibile a differenti e precedenti delitti di spaccio di sostanza stupefacente. Ai fini della legittimità della confisca di cui all'art. 240-bis cod. pen., è infatti irrilevante il requisito della "pertinenzialità" dei beni rispetto al reato per cui si è proceduto, non esclusa neppure per il fatto che questi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli). Una volta accertata la sproporzione tra guadagni e patrimonio (nel caso sottoposto a scrutinio non efficacemente confutata), la cui prova deve essere fornita dalla pubblica accusa, la presunzione "iuris tantum" d'illecita accumulazione patrimoniale può essere superata, specie quando si assuma sussistere confusione tra risorse di provenienza lecita e illecita, sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene 7 confiscato attingendo al patrimonio legittimamente accumulato (Sez. 2 , n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997 — 04). Nel caso di specie era la ricorrente che doveva fornire detta dimostrazione, limitandosi invece ad evocare in sede di ricorso non pertinente giurisprudenza in merito a fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ipotesi esclusa dall'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 che rinvia alla previsione di cui all'art. 240-bis cod. pen. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23/11/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
lette te conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LA OR, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. BI RI, per il tramite del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli Nord che la aveva condannata alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 22.000,00 di multa in ordine ai delitti di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 per aver illecitamente detenuto nove "bussolotti" termosaldati contenenti ciascuno sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di grammi 3, nonché cinque frammenti avvolti in pellicola di plastica contenenti ciascuno sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso complessivo di grammi 20; in Sant'Arpino il 13 aprile 2022. Penale Sent. Sez. 6 Num. 49202 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANTINI ANTONIO Data Udienza: 23/11/2023 La Corte di appello ha rigettato il gravame condividendo le argomentazioni del Tribunale in ordine alla sussistenza della consapevolezza del contenuto di quanto era stato occultato indosso dalla donna al momento della perquisizione effettuata dagli investigatori all'interno dell'abitazione ove si erano recati per notificare una ordinanza di custodia cautelare al compagno per reati di droga. È stata, inoltre, esclusa l'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 in ragione del dato qualitativo delle diverse sostanze e del possesso contestuale di schede telefoniche, carte "poste pay" - sulle quali erano apposti dei "post it" con su riportati numerosi nominativi - e della somma di euro 28.500,00 in contante rinvenuta suddivisa in pacchetti, occultati in più parti dell'appartamento, ognuno dei quali contenenti banconote di vario taglio;
ha confermato l'adeguatezza del trattamento sanzionatorio ed, infine, ritenendo inattendibili le dichiarazioni rese in ordine alle ragioni del possesso dell'elevata somma di denaro in contante e giudicata esistente la sproporzione con i redditi della BI e del convivente, ha confermato le statuizioni in merito alla confisca disposta ex arl:t. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 e 240-bis cod. pen.. 2. Avverso la citata decisione il ricorrente propone tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce vizi di motivazione e violazione di legge ex artt. 43 cod. pen. e 73, d.P.R. n. 309 del 1990 in merito alla consapevolezza che all'interno del contenitore (capsula contenuta all'interno dell'ovetto "Kinder") vi fosse la sostanza stupefacente rinvenuta. La Corte territoriale àncora tale consapevolezza a mere supposizioni, assegnando rilevanza al rinvenimento all'interno dell'appartamento della somma di denaro, in ordine alla quale sono state fornite ampie giustificazioni, comunque esorbitante rispetto allo stupefacente sequestrato. La ricorrente, allorché è stata svegliata improvvisamente dal marito che si era accorto dell'arrivo delle forze di polizia consegnandole quanto poi rinvenuto indosso, non ha potuto avvedersi dell'esatto contenuto degli oggetti occultati, essendo inconferente che avesse invece la consapevolezza di occultare qualcosa di illecito. Si evidenzia, inoltre, che il convivente NO CE non è stato imputato nel presente processo. 2.2. Con il secondo motivo la difesa deduce vizi di motivazione e violazione di legge penale e processuale per violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e art. 192 cod. proc. pen. quanto a criteri di valutazione della prova deducendosi il travisamento della stessa. Si osserva come il riferimento agli elementi che, secondo la Corte di appello, avrebbero escluso la riqualificazione nel fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, quali i mezzi, le circostanze e le modalità dell'azione, l'asserita non occasionalità 2 della condotta e l'asserito collegamento ad un più ampio contesto criminale organizzato costituisca affermazione apodittica e priva di collegamenti fattuali. Inconferente risulta, invero la rilevanza assegnata al possesso delle carte prepagate "Poste Pay" quale collegamento all'attività di spaccio, visto che la stessa Corte di merito ha disposto il dissequestro per assenza del requisito della pertinenzialità. Il limitato dato qualitativo e quantitativo dello stupefacente, in assenza in assenza di una consulenza sulla purezza e l'estemporaneità della detenzione (quanto rinvenuto indosso è stato consegnato dal marito poco prima rispetto all'intervento delle forze di polizia)„ avrebbero dovuto condurre alla riqualificazione del fatto;
l'immotivatamente ritenuta "non occasionalità" della condotta è smentita dalla incesuratezza della BI, mai coinvolta in attività di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. La Corte di appello ha, inoltre, omesso di apprezzare in maniera globale gli elementi posti in evidenza nei motivi di gravame disattendendo il preliminare e necessario giudizio di bilanciamento di ogni circostanza idonea a fondare il giudizio di minima offensività. 2.3. Con terzo motivo si deducono vizi di motivazione e violazione degli artt. 73, comma 1, 5, 7-bis, 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 con riferimento all'art. 240- bis cod. pen. in ordine alla confisca di euro 28.000,00, quantomeno per la minor somma di euro 17.247,00. Sulla base di quanto previsto dall'art. 240-bis cod. pen. richiamato dall'art. 85-bis, d.P.R. cit. può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato solo se sussista un nesso di pertinenzialità tra il reato e l'attività di cessione specie se quanta sia sussunta nella ipotesi di cui al cornma 5 dell'art. 73, come per quella in esame, essendo a tal fine non rilevante la mancata certezza circa la provenienza del denaro nella disponibilità dei coniugi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato. 2. Il primo motivo è generico nella parte in cui censura singole parti della motivazione senza prendere in esame la complessiva valutazione operata dalla Corte di appello che ha, invece, valorizzato plurimi elementi onde ritenere sussistente la consapevolezza della donna di occultare sostanza stupefacente, inserendosi cognita causa nella condotta di detenzione illecita del marito della quale era a conoscenza. Sotto altro aspetto, inoltre, la ricorrente tenta di accreditare una lettura alternativa degli elementi probatori che la Corte di merito ha mostrato di aver apprezzato nella loro unitaria valenza specie allorché ha 3 spiegato la consistenza degli oggetti occultati, tali da palesare anche dall'esterno il relativo contenuto (in tal senso i frammenti di hashish avvolti in pellicola di plastica e l'involucro della sorpresa dell'ovetto per bambini "Kinder" deputato solitamente a custodire sostanza del tipo cocaina come quella rinvenuta); la decisione fa, inoltre, riferimento alla consapevolezza della donna dell'attività illecita del compagno, ritenendo, sotto tale aspetto, la presenza in più parti della casa di denaro evenienza necessariamente nota e elemento pertanto utile, unitamente alle altre circostanze, a fugare ogni dubbio circa l'esatta consapevolezza di quanto avesse occultato indosso. Pertinenti, ai fini della sussistenza degli elementi del delitto contestato (funzionale anche alla soluzione del secondo motivo con cui si censura la mancata riqualificazione nella ipotesi lieve), risultano i riferimenti all'intervento concorsuale nel reato permanente di illecita detenzione di stupefacenti del compagno ed esclusione della mera connivenza da parte della ricorrente. Questa Corte di legittimità ha infatti statuito che la distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter conta (Sez. 4 , n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244 - 02). Sotto altro, ma distinto profilo, quanto a discrimine tra il concorso nel reato e l'autonoma fattispecie di favoreggiamento personale è stato espresso il principio di diritto secondo cui assume rilievo l'elemento psicologico dell'agente, da valutarsi in concreto, onde verificare se l'aiuto dell'agente che consapevolmente è stato prestato ad altro soggetto, che ponga in essere la condotta criminosa costitutiva del reato permanente, sia l'espressione di una partecipazione al reato oppure nasca dall'intenzione - manifestatasi attraverso individuabili modalità pratiche - di realizzare una facilitazione alla cessazione della permanenza del reato (Sez. 4, n. 28890 del 11/06/2019, Merolla, Rv. 276571 - 01). In tali termini, quindi, ricostruito, sotto il profilo prettamente giuridico, l'apporto che deve assumere la condotta dell'agente al fine di integrare il concorso nel reato posto in essere dall'autore della condotta principale, nessun dubbio sussiste circa la sussunzione di quanto realizzato dalla ricorrente nella fattispecie concorsuale che accede alla condotta del convivente, essendo la stessa ben consapevole sia dell'attività da costui realizzata in quanto nota, sia della 4 conseguente conoscenza dell'esatta consistenza dei beni occultati secondo una valutazione coerente e logica non sindacabile in sede di legittimità. 3. Una volta ritenuta determinante la parte della decisione che ha comunque dato conto dell'inserimento della condotta della ricorrente nella fattispecie permanente di detenzione illecita della sostanza stupefacente complessivamente valorizzata sotto ogni profilo, infondato risulta anche il secondo motivo con cui si rivolgono censure alla qualificazione dei fatti ex art. 73, comrni 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 in luogo della prospettata ipotesi lieve di cui al comma 5 dello stesso articolo. La Corte di appello con completezza enunciato gli elementi che deponevano per l'esclusione dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Ed invero, la fattispecie di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è ravvisabile nei casi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo dello stupefacente, sia dagli altri parametri richiamati dalla norma e segnatamente dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell'azione. Le Sezioni Unite di questa Corte (n. 35737 del 2010, Rico, Rv. 247911) hanno confermato che l'applicabilità o meno della norma in parola non può essere risolta in astratto, dovendosi valutare tutte le concrete circostanze poste alla sua attenzione, essendo il giudice di merito tenuto a determinare il trattamento sanzionatorio, senza che possano prefigurarsi automatismi (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668). Quanto ai singoli elementi valorizzabili ai fini di una corretta qualificazione giuridica della condotta, questa Corte ha ritenuto che la «ipotesi lieve» non è incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti continuativa, come si desume dall'art. 74, comma 6, d.P.R. cit., che, ipotizzando l'esistenza dell'associazione costituita per commettere fatti descritti dal cornma 5 dell'art. 73, rende evidente l'inconferenza del relativo elemento connesso alla reiterazione della condotta (Sez. 6, n. 39374 del 03/07/2017, dep. 23/08/2017, El Batouchi, Rv. 270849; Sez. 6, n. 48697 del 26/10/2016), così come non risulta essere determinante la diversa tipologia di sostanza eventualmente c:eduta (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, rv. 274076; Sez. 6, n. 46495 del 19/09/2017, Rachadi, Rv. 271338) in quanto, anche in tal caso «è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie completa selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto» (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murulo, Rv. 274076). 5 Pertinente risulta il passaggio della sentenza Murolo, nella parte in cui rileva come non sia possibile «isolare la condotta relativa ad un tipo di stupefacente senza considerare il contesto in cui la stessa è stata realizzata, poiché in tal modo si finirebbe per non valutare le circostanze e le modalità dell'azione e quindi, in definitiva, per contravvenire all'indicazione normativa». Proprio ciò consente di ritenere che non sia inconferente il dato connesso alla contestuale detenzione di differente tipologia tabellare di stupefacente, essendo certamente significativo ai fini della ponderata valutazione della modalità del fatto che deve essere svolta per pervenire ad una corretta qualificazione giuridica della fattispecie. Rispetto al profilo di interesse, la Corte di merito ha condotto un corretto apprezzamento di tutti gli elementi probatori a disposizione, facendo pertinente riferimento alla differenza qualitativa della sostanza rinvenuta, al rinvenimento di diverse schede telefoniche e cinque carte "poste pay" che proprio per la premura con cui si tentava di sottrarle al controllo delle forze di polizia unitamente allo stupefacente parimente occultato, facevano ritenere le stesse strumentali all'attività di spaccio;
determinante, al fine di escludere che la condotta complessivamente valutata integrasse la ipotesi lieve, è stato ritenuto il rinvenimento in più parti dell'appartamento di una notevole somma di denaro in contante (euro 28.500,00), suddivisa in pacchetti in ragione dell'importo e non del taglio, di varia natura, delle banconote contenute, importo che non è stato ritenuto di lecita provenienza. Né assume rilievo, come vorrebbe la difesa, che la ricorrente avrebbe operato in maniera occasionale solo al momento dell'intervento delle forze di polizia occultando, per conto del compagno quanto rinvenutole indosso, dovendosi, per le ragioni sopra evidenziate in ordine alla consapevolezza della BI di operare in un contesto certamente noto, apprezzare il dato che la vedeva inserirsi a pieno titolo nella più ampia fattispecie per come organicamente ricostruita in fatto ad opera della Corte di appello. Il citato giudizio in ordine alla complessiva valenza assegnata alla condotta di reato contestata alla ricorrente, in quanto reso con logicità e completezza e sulla base delle emergenze probatorie a disposizione, si sottrae al vaglio di legittimità di questa Corte. Nessuna incidenza sul procedimento in corso assume la prospettata circostanza secondo cui nessuna contestazione sarebbe stata mossa a carico del compagno, sia perché risulta dato non verificabile, ma soprattutto perché la Corte di appello si è espressa con pertinenza nei limiti del devoluto, analizzando la posizione di altri soggetti al solo fine di fornire adeguata motivazione in ordine alla condotta contestata alla BI, senza che eventuali differenti scelte processuali 6 in ordine alle azioni penali in concreto operate possano incidere sulla autonomia di giudizio dei Giudici di merito. 4. Ritenuta l'infondatezza delle censure rivolte alla parte della decisione che ha confermato le fattispecie di cui agli artt. 81, cod. pen. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, manifestamente infondato risulta, altresì, il terzo motivo con cui si rivolgono censure alla disposta confisca della somma in contante di euro 28.500,00 rinvenuta all'interno dell'abitazione, Il Collegio osserva che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, la Corte di appello ha spiegato, in termini niente affatto carenti o illogici, le ragioni che hanno portato a ritenere non giustificato, quanto a legittima provenienza, il possesso del denaro oggetto di confisca ex art. 240-bis cod. pen.. Il Tribunale, invero, aveva già osservato che i redditi dell'uomo, ma anche della coppia, non giustificassero il possesso di simile importo, giudicato sproporzionato agli stessi, mentre la Corte di appello, sulla specifica censura, ha rilevato che neppure la liquidazione di prodotti finanziari della convivente fossero compatibili, sia per il tempo trascorso dal disinvestimento che per l'ammontare dell'importo, osservando, altresì come l'accumulo di una somma del genere non si giustificasse logicamente con le modalità di detenzione all'interno dell'appartamento. La motivazione, pertanto, risulta completa, aderente ai dati probatori e logicamente sviluppata, tale da non consentire la richiesta rivalutazione che i giudici di merito hanno dimostrato di aver correttamente effettuato. Non pertinente risulta la dedotta circostanza secondo cui non si sarebbe dimostrato che la somma di denaro fosse profitto del reato in contestazione, addirittura sostenendo l'irrilevanza di una eventuale alternativa provenienza illecita anche riconducibile a differenti e precedenti delitti di spaccio di sostanza stupefacente. Ai fini della legittimità della confisca di cui all'art. 240-bis cod. pen., è infatti irrilevante il requisito della "pertinenzialità" dei beni rispetto al reato per cui si è proceduto, non esclusa neppure per il fatto che questi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli). Una volta accertata la sproporzione tra guadagni e patrimonio (nel caso sottoposto a scrutinio non efficacemente confutata), la cui prova deve essere fornita dalla pubblica accusa, la presunzione "iuris tantum" d'illecita accumulazione patrimoniale può essere superata, specie quando si assuma sussistere confusione tra risorse di provenienza lecita e illecita, sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene 7 confiscato attingendo al patrimonio legittimamente accumulato (Sez. 2 , n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997 — 04). Nel caso di specie era la ricorrente che doveva fornire detta dimostrazione, limitandosi invece ad evocare in sede di ricorso non pertinente giurisprudenza in merito a fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ipotesi esclusa dall'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 che rinvia alla previsione di cui all'art. 240-bis cod. pen. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23/11/2023.