Sentenza 16 maggio 2014
Massime • 1
È deducibile attraverso il ricorso straordinario l'errore di fatto compiuto dalla Corte di cassazione e consistito nella notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore in precedenza revocato dall'imputato, anziché a quello nominato in sua sostituzione. (Nella fattispecie la Corte ha revocato la sentenza di legittimità ed ha disposto la fissazione di nuova udienza).
Commentario • 1
- 1. Omessa notifica ad un codifensore (Cass. 51539/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 novembre 2018
L'omesso avviso dell'udienza ad uno dei due difensori di fiducia configura una nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen. e non già assoluta ex art. 179 cod. proc. pen. Sul difensore regolarmente avvisato dell'udienza in appello incombe l'onere di accertare l'eventuale sussistenza di nullità a regime intermedio e che tale onere non muta a seconda che il difensore a conoscenza della data di udienza scelga di comparire oppure di non comparire alla stessa, esclusa in ogni caso l'interpretazione che consenta alla difesa di riservare l'eccezione di nullità al grado successivo. Quanto al mancato avviso della data di udienza pubblica in cassazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/05/2014, n. 40275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40275 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 16/05/2014
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 694
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - N. 4845/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso straordinario proposto, ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. da:
avv. Palleschi Giampiero, difensore e procuratore speciale di RA FR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 26 marzo 2013 n. 435/2013 di questa Corte di Cassazione, Sezione Prima, nella parte relativa allo stesso MO. visto il ricorso, gli atti e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore dott. VOLPE Giuseppe che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e la revoca della sentenza impugnata;
Sentito, altresì, l'avv. Palleschi Giampiero, che ha insistito per raccoglimento del ricorso.
OSSERVA
1. Con il ricorso indicato in epigrafe, il difensore di MO FR, munito di procura speciale, ha proposto impugnazione straordinaria avverso la sentenza pure in premessa indicata, a mente dell'art. 625 bis c.p.p., deducendo quanto segue:
- Con sentenza dell'11 gennaio 2012, la Corte d'appello di Napoli aveva ritenuto MO FR colpevole del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, condannandolo alla pena di anni 14;
- con atto di nomina del 7.9.2012, il predetto aveva revocato i precedenti difensori, nominando unico difensore di fiducia l'avv. Giampiero Palleschi;
- la trattazione del ricorso per cassazione in pubblica udienza avverso l'anzidetta pronuncia, era avvenuta il 26.3.2013, senza che della stessa fosse stato dato avviso al difensore di fiducia e/o allo stesso MO di persona;
- alla luce di quanto sopra, si chiedeva la revoca dell'anzidetta sentenza con fissazione di nuova udienza pubblica per la trattazione del ricorso per cassazione.
2. Tanto premesso, si osserva che la prodotta documentazione costituisce idoneo sostegno giustificativo della proposta doglianza, che deve, pertanto, trovare accoglimento.
Ed invero, risulta in atti che con rituale dichiarazione, resa il 12.9.2012 con mod. IP1, presso la Casa Circondariale di Rebibbia, dove era ristretto, MO FR aveva revocato i precedenti difensori AU IN e UI NE, provvedendo, contestualmente, alla nomina di un nuovo difensore di fiducia, nella persona dell'avv. Giampiero Palleschi.
Orbene, non risulta che al nuovo difensore sia stato dato regolare avviso di fissazione della pubblica udienza, mentre dall'anzidetta documentazione allegata alla nota difensiva del 19.1.2013, risulta che l'avviso di udienza era stato notificato all'avv. AU IN, in precedenza revocato.
Il mancato rilievo dell'omessa notifica, integrante causa di nullità assoluta, costituisce, pacificamente, motivo di ricorso straordinario avverso la sentenza di questa Corte, che, nondimeno, abbia provveduto sul relativo ricorso per cassazione.
Va, pertanto, ribadito l'orientamento interpretativo già espresso da questo Giudice di legittimità, secondo cui è deducibile attraverso il ricorso straordinario l'errore di fatto compiuto dalla Corte di cassazione e consistito nella notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore in precedenza revocato dall'imputato, anziché a quello nominato in sua sostituzione. (Nella fattispecie la Corte ha annullato la sentenza di legittimità ed ha disposto la trattazione in una nuova udienza pubblica del ricorso presentato dall'imputato avverso quella emessa in grado d'appello). (Sez. 6, n. 45902 del 03/11/2009, Rv. 245337; cfr, pure, Sez. 3, n. 5039 del 20/01/2010, Rv. 245916). 3 L'accoglimento del ricorso comporta la revoca della sentenza impugnata, nei termini espressi in dispositivo, con le conseguenti, statuizioni ai fini della fissazione di nuova udienza pubblica per la trattazione del ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza emessa in grado di appello.
P.Q.M.
Revoca la sentenza della la Sezione di questa Corte in data 26.3.2013 nella parte relativa a MO FR e dispone che, a cura della Cancelleria venga informato il Presidente della Sezione per la fissazione del ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2014