Cass. pen., sez. V, sentenza 16/05/2014, n. 40275
CASS
Sentenza 16 maggio 2014

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

È deducibile attraverso il ricorso straordinario l'errore di fatto compiuto dalla Corte di cassazione e consistito nella notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore in precedenza revocato dall'imputato, anziché a quello nominato in sua sostituzione. (Nella fattispecie la Corte ha revocato la sentenza di legittimità ed ha disposto la fissazione di nuova udienza).

Commentario1

  • 1Omessa notifica ad un codifensore (Cass. 51539/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 novembre 2018

    L'omesso avviso dell'udienza ad uno dei due difensori di fiducia configura una nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen. e non già assoluta ex art. 179 cod. proc. pen. Sul difensore regolarmente avvisato dell'udienza in appello incombe l'onere di accertare l'eventuale sussistenza di nullità a regime intermedio e che tale onere non muta a seconda che il difensore a conoscenza della data di udienza scelga di comparire oppure di non comparire alla stessa, esclusa in ogni caso l'interpretazione che consenta alla difesa di riservare l'eccezione di nullità al grado successivo. Quanto al mancato avviso della data di udienza pubblica in cassazione …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 16/05/2014, n. 40275
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40275
Data del deposito : 16 maggio 2014

Testo completo