Sentenza 15 febbraio 2002
Massime • 1
È abnorme il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare che dichiari la nullità della formulazione del capo di imputazione, eseguita dal P.M. su ordine del giudice che non aveva accolto la richiesta di archiviazione, sul rilievo dell'omesso avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., in quanto si tratta di una nullità non prevista dall'ordinamento e si determina una regressione della fase dell'udienza preliminare già in atto a quella delle indagini preliminari in una ipotesi non contemplata dalla legge, con la conseguente stasi del procedimento non altrimenti rimuovibile se non con l'impugnazione e l'annullamento del provvedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/02/2002, n. 12551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12551 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI TORQUATO - Presidente - del 15/02/2002
1. Dott. DE NARODO GIUSEPPE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIRONI EMILIO - Consigliere - N. 623
3. Dott. VANCHIERI ANGELO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PEPINO LIVIO - Consigliere - N. 025676/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Pubblico Ministero presso Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di:
1) LO CE LA n. il 14/10/1963
2) LE AN n. il 21/05/1975
avverso ordinanza del 27.4.2001 del Gup Tribunale di Roma Sentita la relazione dal Consigliere Giuseppe De Nardo;
letta le conclusioni del P.G. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso,
Osserva
1. Con ordinanza del 27 aprile 2001 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, dichiarava ai sensi dell'art. 416 c.p.p. la nullità della formulazione del capo di imputazione -
eseguita dal P.M. si invito del Giudice che non aveva accolto la richiesta di archiviazione - in quanto non procedeva dall'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p.
2. Avverso l'ordinanza dal Gup ha proposto ricorso per Cassazione il P.M. deducendo l'abnormalità del provvedimento che aveva rilevato una nullità non prevista dall'ordinamento determinando una anomala regressione del procedimento ad una stasi processuale.
3. Il ricorso è fondato.
Il provvedimento impugnato deve considerarsi abnorme poiché, ravvisando una nullità non prevista dall'ordinamento, si colloca al di fuori del sistema e determina una regressione della fase dell'udienza preliminare già in atto quella delle indagini preliminari in una ipotesi non contemplata dalla legge, con la conseguente stasi del procedimento non altrimenti rimovibile se non con l'impugnazione e l'annullamento del provvedimento. Invero, come già osservato da questa Corte, l'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p. è previsto solo per la richiesta del decreto di citazione a giudizio (ovvero per il decreto di citazione a giudizio ex art.552, co. 2, c.p.p.) che non può essere parificata alla formulazione del capo di imputazione imposta dal Gup al P.M., essendo in questo secondo caso già in atto quell'udienza preliminare che le prescrizioni previste dall'art. 415 bis devono invece precedere per le stesse funzioni ad esse peculiari di consentire all'indagato la possibilità di far valere le proprie ragioni aventi al P.M. prima che si giunga all'udienza preliminare e per l'eventualità che, proprio a seguito dell'esercizio delle facoltà difensive riconosciute all'indagato dall'art. 415 bis, quest'ultima non si renda necessaria.
L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Gup per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Gup del Tribunale di Roma per il corso ulteriore. Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2002