Sentenza 29 febbraio 2000
Massime • 1
L'ordinanza con la quale il giudice applica la misura della custodia cautelare può essere motivata facendo richiamo anche "per relationem" ad altro provvedimento attinente gli stessi fatti, allorché, il giudice abbia cura di "qualificare", agli effetti del quadro di gravità indiziaria e della sussistenza delle esigenze cautelari, gli elementi già indicati in precedenza, così dimostrando non una supina, apodittica ed immotivata adesione al precedente provvedimento, ma una sia pur sintetica e sommaria valutazione dei contenuti di questo, agli effetti della legittimità della misura cautelare imposta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/02/2000, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Fortunato PISANTI Presidente del 29/02/2000
1. Dott. Bruno OLIVA Consigliere SENTENZA
2. " Ugo SCELFO " N. 1072
3. " Antonio AGRÒ " REGISTRO GENERALE
4. " Francesco SERPICO " N. 31544/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da EL TA
avverso l'ordinanza dei Tribunale di Milano sez. riesame del 2-7-1999 con la quale veniva confermata la misura degli arresti domiciliari disposta dal GIP presso il Tribunale di Milano nei confronti di EL AB per il reato di cui agli artt.81 cpv. c.p., 73 DPR 309/90;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. F. SERPICO;
udito il Pubblico Ministero nella persona del SPG Dr. G. IADECOLA che ha concluso per: Rigetto del ricorso,
O S S E R V A
Sulla richiesta di riesame proposta nell'interesse di EL TA avverso l'ordinanza in data 11-02-1999 del GIP presso il Tribunale di Milano applicativa della misura degli arresti domiciliari nei confronti della predetta richiedente, indagata per il reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., 73 DPR 309/90, il Tribunale di Milano sez. riesame, con ordinanza del 2-7-1999, reietta tale richiesta, confermava la misura anzidetta, ribadendo la sussistenza del quadro di gravità indiziaria, alla stregua delle convergenti ed intrinsecamente attendibili dichiarazioni e chiamate in correità di tali LI ND e SE IA, riscontrate dall'esito di talune intercettazioni telefoniche, nonché la sussistenza di tutte le esigenze cautelari.
Si sottolineava in detta ordinanza che il provvedimento del GIP ben poteva richiamarsi "per relationem" a quello analogo del GIP presso il Tribunale di Varese del 10-10-1997 per gli stessi fatti e che in sede di riesame era possibile, in ogni caso, integrare la motivazione dell'impugnata ordinanza del GIP di Milano. Si ribadiva la tempestività della decisione, atteso che gli atti, dopo la decisione della Corte di cassazione, in data 21-6-1999, che aveva convertito in richiesta di riesame il ricorso "per saltum" avverso la cennata ordinanza impositiva degli arresti domiciliari, erano pervenuti al Tribunale del riesame il successivo 25-6-1999 e quindi entro i termini di cui al co. 5^ dell'art. 309 cpp. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la EL, deducendo, a motivi del gravame:
I) Violazione dell'art. 606 lett. b) e c) in relazione agli artt. 27, 125 co. 3^ e 292 lett. c) cpp. quanto alla ordinanza del GIP di Milano ed in relazione all'art. 309 co. 9^ cpp. quanto alla decisione del Tribunale del riesame, difettando, il provvedimento del GIP, di una autonoma motivazione sugli aspetti integranti la ritualità della ordinanza custodiale e non potendo i giudici del riesame surrogare, con la propria motivazione, l'assoluta carenza di questa nella ordinanza del GIP anzidetta, essendo consentito al Tribunale del riesame la sola "integrazione" della primigenia motivazione del GIP;
2) Violazione dell'art. 606 lett. c) in relazione allo art. 309 co. 5^ e 10^ cpp., poiché il termine perentorio, a pena di inefficacia della misura custodiale, decorre non dalla data in cui il provvedimento della Suprema Corte è pervenuto al Tribunale del riesame procedente, ma da quando l'ordinanza della S.C. è stata depositata in cancelleria;
3) Violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) in relazione agli artt. 274 lett. c) e 275 co. I^ cpp., nonché manifesta illogicità della motivazione in punto valutazione intensità e grado delle esigenze cautelari, con ricorso ad una apodittica decisione di conferma dell'asserita ricorrenza di tali esigenze cautelari, nonostante la incensuratezza ed il positivo comportamento processuale post-factum della ricorrente.
Il ricorso è infondato e va rigettato, con la conseguente condanna della EL a pagare le spese processuali.
Ed invero, quanto al motivo sub I), contrariamente a quanto dedotto in ricorso, è possibile correttamente ottemperare all'obbligo della motivazione in ordine agli elementi di cui all'art. 292 cpp. in tema di misura custodiale personale, facendo richiamo anche "per relationem" ad altro provvedimento attinente gli stessi fatti, allorché, come nella specie, secondo il testo dell'impugnato provvedimento, il giudice si prenda cura di "qualificare", agli effetti del quadro di gravità indiziaria e della sussistenza delle esigenze cautelari, gli elementi già indicati in precedenza, così dimostrando non una supina, apodittica e immotivata adesione al precedente provvedimento, ma una sia pur sintetica e sommaria valutazione dei contenuti di questo, agli effetti della legittimità della misura cautelare imposta.
Se tanto vale per il provvedimento del GIP, anche per quello del Tribunale del riesame soccorre il disposto dell'art. 309 co. 9^ cpp., secondo cui è consentito confermare il provvedimento impugnato "per ragioni diverse da quelle indicate nel provvedimento stesso", con la conseguenza che la motivazione del Tribunale è idonea ad integrare e completare l'eventuale insufficienza o carenza di motivazione dell'ordinanza applicativa della misura, così da sanare, in tal caso, la nullità derivante dalla mancata osservanza dell'art. 292 co. 2^ lett. c) cpp. (cfr. tra le altre, Cass. pen. Sez. VI, 30-10- 1996 n. 2950, Arena). In sostanza, in tema di motivazione del provvedimento sulla libertà personale, l'ordinanza applicativa della misura e quella che decide sulla sua richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate e complementari, sicché la motivazione del Tribunale del riesame integra e completa l'eventuale carenza di motivazione del provvedimento del primo giudice e viceversa (cfr. Cass. pen. Sez. Unite, 3- 7-1996 n. 7, Moni). Nella specie, peraltro, i giudici del riesame hanno curato di riportare nel loro provvedimento, accorpandone a questo espressamente i contenuti, l'ordinanza del GIP di Varese dell'ottobre 1997 sugli stessi fatti.
Parimenti infondata è la censura sub 2).
Esattamente i giudici del riesame hanno indicato nella data in cui gli atti sono pervenuti alla Cancelleria del Tribunale del riesame procedente il "dies a quo" in rapporto a termini di cui all'art. 309 co. 5^ e 10^ cpp., la cui inosservanza è sanzionata a pena di inefficacia della misura, escludendo che tale data debba essere ricondotta a quella del deposito della decisione della Suprema Corte che, qualificando il ricorso per saltum come richiesta di riesame, ha disposto la trasmissione degli atti al competente Tribunale del riesame (cfr. Cass. pen./Sez. Unite, 8- 5-1996, n. 5, D'Avino). Nella specie, dunque, risultando gli atti pervenuti al giudice del riesame in data 25-6-1999 rispetto alla data della decisione della C.S. del 21-6-1999, il termine di gg. 5 di cui al co. 5^ dell'art. 309 cpp. è ritualmente osservato, come lo è quello di cui al co. I^ dell'art.309 cpp. in relazione al termine prescritto per la decisione secondo il co. 9^ dello stesso art. Quanto alla doglianza sub 3), rileva la Corte che, contrariamente all'assunto del ricorrente, il provvedimento impugnato offre esaustivo e corretto supporto motivazionale alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, idoneamente tutelabili solo con il perdurare della misura degli arresti domiciliari, peraltro meno afflittiva di quella intramuraria. Giova evidenziare in proposito che, secondo quanto è dato evincere dal testo dell'ordinanza impugnata, le modalità e circostanze dei fatti tracciano della ricorrente un quadro di spiccata ed allarmante pericolosità delinquenziale, concreto indice di pericolo di recidivanza, nonostante l'incesuratezza della donna. Il ricorso, pertanto, è immeritevole di accoglimento e, pertanto, va rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2000