CASS
Sentenza 16 aprile 2026
Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/04/2026, n. 9785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9785 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2791/2017 R.G. proposto da: SADA CAVI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avv. Gabriele Escalar;
– ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato;
– controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, n. 1722/08/2016, depositata in data 17 giugno 2016. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 marzo 2026 dal Consigliere GI IO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Troncone, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Oggetto: Avviso di accertamento - IRES 2004 - Stock lending - D.F.D. Czech - Nullità del contratto per difetto di causa - Esclusione - Deducibilità della commissione quale costo - Esclusione - Art. 109, comma 8, t.u.i.r. Civile Sent. Sez. 5 Num. 9785 Anno 2026 Presidente: CRUCITTI ROBERTA Relatore: TARTAGLIONE GIULIANO Data pubblicazione: 16/04/2026 2 uditi per la contribuente l’avvocato Gabriele Escalar e per l’Agenzia l’avvocato dello Stato Alfonso Peluso. FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle entrate notificò alla AD AV s.r.l., in relazione all'anno d'imposta 2004, l'avviso di accertamento n. 871032C00685/2009, con il quale rettificò il reddito d'impresa in Euro 1.679.936,87. All'esito di verifica fiscale era stato rilevato che la società contribuente aveva stipulato in data 29 aprile 2004 un contratto di prestito di azioni (stock lending) con la società D.F.D Czech s.r.o. (fiscalmente residente nella Repubblica Ceca), quale lender, avente ad oggetto 10.000 azioni, del valore nominale di euro 1,00 ciascuna, emesse dalla società SQ, con sede in Portogallo;
in pari data era stato stipulato un secondo contratto, collateral, con cui la AD AV aveva dato in pegno le stesse azioni alla D.F.D.; in forza di tali pattuizioni la AD AV, rimasta titolare dei diritti economici, avrebbe percepito i dividendi dalle azioni in prestito, assumendo l’obbligo di corrispondere alla D.F.D. un compenso variabile ove l’importo dei dividendi fosse stato superiore ad un certo ammontare. Le commissioni sarebbero, cioè, scattate solo al raggiungimento di un certo importo di utili realizzati e in tal caso sarebbero state superiori agli stessi utili ma fino al raggiungimento di un importo massimo (elevato ad euro 1.865.000,00 con la modifica contrattuale intervenuta l’11 aprile 2005). All’esito del pagamento dei dividendi e della commissione, la società aveva esposto in dichiarazione la variazione in diminuzione del 95% dei dividendi percepiti nonché, tra gli oneri deducibili, i costi sostenuti per il pagamento della commissione. L'Ufficio finanziario, in particolare, aveva disconosciuto il costo delle commissioni, recuperando a tassazione maggior reddito d'impresa ai fini IRES (liquidata in Euro 566.412,00) e disconoscendo il credito di imposta per le imposte pagate all’estero per Euro 12.033,00. 3 Impugnato l’atto impositivo, la Commissione tributaria provinciale di Modena respinse il ricorso, disattendendo le tesi difensive della contribuente. 2. Proposto appello dalla società, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna respinse il gravame confermando la decisione di primo grado. In particolare, evidenziò che il contratto di stock lending era nullo per mancanza di causa e per causa in frode alla legge ‘avendo l’unico scopo di evadere i tributi dovuti’; difettava qualsiasi ragione economica nel contratto in quanto ‘i compensi per le commissioni azzerano gli utili derivanti dalle azioni prestate’; l’unica convenienza per la società è consistita nella ‘possibilità di dedurre dall’imponibile fiscale i costi delle commissioni e di utilizzare i crediti di imposta in relazione alla percezione degli utili azionari’. 3. Contro la sentenza della CTR la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi. Resiste l’Ufficio con controricorso. È stata, quindi, fissata l’udienza pubblica per il 3 marzo 2026. Il Sostituto Procuratore Generale, nella persona del dr. Mauro Vitiello, ha depositato memoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. La contribuente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. All’udienza pubblica del 03/03/2026 il Sostituto Procuratore Generale, nella persona del dr. Fulvio Troncone, ha ribadito le conclusioni già rese con la memoria;
l’avvocato della contribuente ha chiesto accogliersi il ricorso;
l’avvocato dello Stato ha insistito nel rigetto. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Occorre esaminare prioritariamente i motivi che deducono vizi processuali e vizi formali dell’avviso oggetto di causa. 2. Alla prima categoria va ricondotto il quarto motivo di ricorso, con il quale la contribuente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 4 primo, n. 4, c.p.c., la «nullità della sentenza per violazione degli artt. 53 e 18 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546» per avere la CTR erroneamente dichiarato inammissibile, perché generico, il terzo motivo di appello proposto dalla società. Ritiene, di contro, che con il terzo motivo aveva specificamente censurato un capo della sentenza della CTP, ribadendo la contraddittorietà della motivazione dell’avviso di accertamento, in cui prima si ritenevano i contratti di prestito di azioni ‘elusivi’, poi ‘fittizi’, infine stipulati ‘per finalità esclusivamente fiscali’ in quanto si risolvevano sempre in ‘perdita’ per la contribuente. 2.1. Il motivo è infondato. 2.2. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente la CTR non ha dichiarato inammissibile il terzo motivo di appello, bensì lo ha valutato nel merito (con decisum attinto dal quinto motivo del ricorso per cassazione). Il giudice di appello ha distinto, in seno al detto motivo, una ‘formulazione generale’ ed una ‘specifica’: l’una è stata ritenuta generica ed è stata ritenuta infondata;
l’altra è stata delibata nel merito ed è stata ritenuta parimenti infondata (in particolare sulla circostanza che nell’avviso di accertamento si fa riferimento sempre alla ‘perdita della scommessa’). 3. Il primo motivo attiene, invece, a vizi formali dell’avviso impugnato;
la contribuente deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., la «violazione e falsa applicazione dell’art. 12 e dell’art. 7 della legge 31 luglio 2000, n. 212, nonché dell’art. 97 Cost., dell’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241» per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’obbligo gravante sull’Ufficio di valutare effettivamente le osservazioni presentate dal contribuente al PVC a lui notificato e di motivare l’avviso di accertamento in relazione a tali osservazioni previsto dal comma 7 dell’art. 12 dello statuto del contribuente sia soddisfatto mediante la mera affermazione di aver valutato le 5 osservazioni e di ritenerle non meritevoli di accoglimento. Evidenzia che nella specie: - l’avviso fu emesso, in data 29 dicembre 2009, a distanza di meno di 24 ore dal ricevimento delle osservazioni della contribuente (presentate il 28 dicembre 2009); - nell’avviso si fa riferimento alle dette osservazioni ‘dalle quali non si evincono elementi di novità’; - il lasso di tempo intercorso tra l’invio delle osservazioni e l’emissione dell’avviso di accertamento non può reputarsi congruo per valutare quanto dedotto dalla contribuente. In tal modo, in definitiva, non sarebbe stato assicurato un ‘contraddittorio effettivo’ con l’A.F. 3.1. Il motivo è infondato. 3.2. Secondo il pacifico orientamento di questa Corte ‘in tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, è valido l'avviso di accertamento che non menziona le osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali è espressamente prevista dalla legge oppure da cui deriva una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e che, dall'altro lato, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo’ (Cass. 07/05/2024, n. 12343). Se, pertanto, non è causa di nullità dell’avviso di accertamento la mancata menzione delle osservazioni del contribuente, a maggior ragione deve escludersi un vizio invalidante nell’ipotesi (ricorrente nella specie) in cui nell’avviso si faccia espresso riferimento alle dette osservazioni e si ritengano irrilevanti in quanto non introducenti elementi di novità. 4. Può ora procedersi all’esame degli ulteriori motivi, tutti relativi al merito della pretesa tributaria. 5. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c., la violazione e falsa 6 applicazione dell’art. 37bis del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 12 della legge 212/2000 avendo la CTR erroneamente ritenuto non applicabili gli obblighi previsti dai commi 4 e 5 dell’art. 37bis cit. (sostanzialmente applicato dall’Ufficio, anche se non richiamato nell’avviso impugnato) per effetto della notifica del pvc e della presentazione di osservazioni da parte della contribuente. 6. Con il terzo motivo deduce, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c., la «violazione e falsa applicazione degli artt. 37-bis, 39 e 42 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 600, dell’art. 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché degli artt. 1325, 1343, 1344 e 1418 c.c.» per avere la CTR erroneamente reputato l’A.F. legittimata ad operare la contestazione di elusione senza le modalità procedimentali previste dall’art. 37bis cit. 7. Con il quinto motivo la contribuente lamenta, ancora in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., la «violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dell’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 24 Cost.» per avere la CTR erroneamente rigettato il motivo di appello con il quale veniva ribadita l’illegittimità dell’avviso impugnato per motivazione ‘plurima e contraddittoria’, motivazione che aveva reso ‘oltremodo difficile l’esercizio del suo diritto di difesa costituzionalmente garantito’ (pag. 41 del ricorso). 8. Con il sesto strumento deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., ovvero della motivazione dell’avviso di accertamento ove si parla, da un lato, di contratti elusivi e, dall’altro, di contratti fittizi. 9. Con il settimo motivo la contribuente lamenta, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., la «violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1343, 1344, 1345, 1362, 1367, 1414, 1418, 1813, 1815 e 1933 c.c.» per avere la CTR erroneamente 7 considerato il contratto di stock lending, da un lato, aleatorio, e, dall’altro, nullo. 10. Con l’ottavo (ed ultimo) motivo la società deduce, sempre in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., la «violazione e falsa applicazione dell’art. 109 del TUIR e dell’art. 14 comma 4-bis della legge 537 del 1993 nonché dell’art. 8, comma 1, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla l. 26 aprile 2012, n. 44» per avere la CTR erroneamente ritenuto indeducibili i costi sostenuti in dipendenza di contratti civilisticamente nulli. 11. L’esame congiunto degli ulteriori motivi postula un preliminare inquadramento della vicenda, alla luce di costanti orientamenti di questa Corte al riguardo. 11.1. La fattispecie in esame ha ad oggetto la stipula di un contratto denominato stock lending agreement tra la odierna ricorrente e la società̀ ceca D.F.D., che consiste in un prestito di titoli contro pagamento di una commissione (fee) e contestuale costituzione da parte del mutuatario (borrower) di una garanzia, rappresentata da denaro o da altri titoli di valore complessivamente superiore a quello dei titoli ricevuti in prestito, chiamata collateral, a favore del mutuante (lender), a garanzia dell'obbligo di restituzione dei titoli ricevuti. Come già chiarito da questa Corte, «i vantaggi che il contratto di stock lending consente di conseguire al soggetto che presta i titoli vanno individuati nella possibilità di beneficiare di margini reddituali senza assumere ulteriori rischi di mercato rispetto a quelli già presenti in portafoglio, mantenendo inalterata la flessibilità nella gestione dell'investimento senza ostacolare in alcun modo le scelte operative. Autorevole dottrina, occupandosi dell'argomento, ha posto in rilievo che la fattispecie in esame è di norma caratterizzata dall'assenza di qualsiasi alea contrattuale in ordine al versamento della commissione, ben sapendo le parti sin dalla conclusione del contratto che il prestatario dovrà pagare la fee, sia che l'importo di tale commissione sarà più o meno equivalente al valore dei dividendi 8 distribuiti. Si è, pertanto, ritenuto che, sul piano civilistico, l'operazione sia sostanzialmente “neutrale” per il prestatario che ottiene unicamente un vantaggio fiscale, che gli deriva dalla intassabilità dei dividendi riscossi e dalla integrale deducibilità della commissione versata al prestatore» (Cass. 13/04/2021, n. 9628). 11.2. Nel caso di specie, la ricorrente ha sottoscritto con la società ceca D.F.D. Czech un contratto di prestito di azioni della SQ (società portoghese, con sede nella zona franca di Madeira, di cui era unica azionista la D.F.D. Czech). L'accordo prevedeva che la ricorrente, prestataria delle azioni SQ, avesse diritto all'incasso dei dividendi ad esse correlati, conservando invece D.F.D. Czech, titolare e prestatore delle azioni, gli altri diritti, tra i quali il diritto di voto. Il contratto tra le società prevedeva che se la SQ avesse distribuito dividendi inferiori ad euro 1.400.000,00 (successivamente elevato ad euro 1.500.000,00), la AD AV non avrebbe dovuto corrispondere alla D.F.D. alcuna commissione (fee); se, invece, la SQ avesse distribuito dividendi per un ammontare pari o superiore alla predetta somma, la AD AV avrebbe dovuto corrispondere alla DFD una fee di importo pari agli stessi utili, maggiorata di una posta pari all’8,009% dell’ammontare di questi ultimi (percentuale poi elevata al 9,709%), ma comunque non superiore ad euro 1.944.000,00. A garanzia della restituzione dei titoli, inoltre, con contratto collegato stipulato in pari data, le stesse azioni oggetto del prestito erano state date in pegno alla medesima società mutuante, sicché, per tale aspetto, le azioni non erano mai state materialmente trasferite tra le parti. Dal punto di vista fiscale, la commissione pagata dalla stessa AD AV, nella misura di euro 1.760.156,20, era integralmente dedotta ex art. 109 del d.P.R. n. 600/1973, a fronte della percezione di complessivi euro 1.604.386,2 di dividendi, il 95% per cento dei quali era escluso dall’imponibile ai sensi e nei limiti di cui all'art. 89 d.P.R. n. 917/1986. 9 11.3. La CTR, con la decisione impugnata in questa sede, ha confermato l’invalidità del contratto di stock lending, ritenendo che esso fosse stato concluso per mancanza di causa e per causa in frode alla legge, avendo l’unico scopo di evadere i tributi dovuti;
difettava qualsiasi ragione economica nel contratto in quanto ‘i compensi per le commissioni azzerano gli utili derivanti dalle azioni prestate’; l’unica convenienza per la società è consistita nella ‘possibilità di dedurre dall’imponibile fiscale i costi delle commissioni e di utilizzare i crediti di imposta in relazione alla percezione degli utili azionari’. 11.4. Tanto premesso, ritiene il collegio che la decisione impugnata sia da confermare, previa correzione della motivazione, ai sensi dell’art. 384 c.p.c. perché l’esito è conforme all’orientamento ormai consolidato, e comunque da ribadire, di questa Corte. Deve, innanzitutto, rilevarsi che sfugge alla disponibilità delle parti e spetta al giudice la determinazione della norma in base alla quale si deve giudicare la singola fattispecie. Nel caso in esame, sostanzialmente le parti concordano sull'esistenza e sul contenuto degli accordi di prestito di azioni, mentre controvertono soltanto sull'individuazione della soluzione giuridica di riferimento, in ordine alla quale la Corte ritiene, come già argomentato nelle precedenti decisioni su analoghe questioni, che l'operazione in esame debba essere traguardata ai sensi del combinato disposto degli artt. 109, comma 8, ed 89 t.u.i.r. (così, da ultimo, Cass. 22/12/2023, n. 35802 e Cass. 02/04/2025, n. 8717). In fattispecie analoghe questa Corte ha già ritenuto, con orientamento consolidato da una serie di pronunce conformi, che «in tema di imposte sui redditi, l’operazione di "stock lending", ossia di prestito di azioni, che preveda, a favore del mutuatario, il diritto all’incasso dei dividendi dietro versamento al mutuante di una commissione (corrispondente, o meno, all’ammontare dei dividendi riscossi) realizza il medesimo fenomeno economico dell’usufrutto di azioni, senza che rilevi, ai fini tributari, che in un caso si verta su un diritto reale e, nell’altro, su un diritto di credito, sicché è soggetta ai 10 limiti previsti dall’art. 109, comma 8, del d.P.R. n. 917 del 1986, restando il versamento della commissione costo indeducibile» (Cass. 12/05/2017, n. 11872; conformi Cass. 28/09/2020, n. 20424; Cass. 23/03/2021, n. 8061; Cass. 13/04/2021, n. 9628; Cass. 09/06/2021, n.16145; Cass. 12/11/2021, n. 9628; Cass. 12/05/2021, n. 12508; Cass. 18/02/2022, n. 5500; Cass. 21/02/2022, n. 5637; Cass. 23/02/2022, n. 6030 e n. 6063; Cass. 24/02/2022, n. 6268 e 6276; Cass. 21/04/2022, n. 12763; Cass. 24/05/2022, n. 16685; Cass. 5/07/2022, n. 21311; Cass. 28/11/2022, n. 34994; Cass. 30/11/2022, n. 35247; Cass. 20/03/2023, n. 7992). In tali pronunce si è infatti evidenziato che nella formulazione vigente ratione temporis, il comma 8 dell'art. 109 t.u.i.r. disponeva che «in deroga al comma 5 non è deducibile il costo sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro diritto analogo relativamente ad una partecipazione societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell'articolo 89». Come è stato evidenziato nei citati arresti giurisprudenziali, l'usufrutto di azioni è un’operazione finanziaria con la quale viene concesso il diritto a percepire i dividendi distribuiti da un'altra società, a fronte di un corrispettivo comprensivo del valore attuale dei flussi futuri di utili. Il cedente, pertanto, percepisce anticipatamente l'entità del dividendo sotto forma di corrispettivo per la cessione dell'usufrutto e il cessionario iscrive in bilancio, nell'attivo patrimoniale immateriale, il corrispondente onere. Il predetto comma 8 dell'art. 109 dispone l'indeducibilità tributaria del costo così sostenuto, quando vengano in rilievo partecipazioni societarie da cui derivino utili esclusi da tassazione, individuando un parallelismo tra la deducibilità del costo dell'usufrutto su azioni ed imponibilità dei dividendi derivanti dalla sottostante partecipazione. Anche nel contratto di stock lending, come nell'usufrutto di azioni, il trasferimento (temporaneo) della titolarità del diritto a percepire il dividendo si associa ad un costo, rappresentato dalla commissione. Il fenomeno, ad un'analisi economica e giuridico-tributaria oggettiva e sostanziale, è dunque lo 11 stesso, senza che assuma rilievo, ai fini tributari (gli unici che qui rilevano, non essendovi la necessità di una declinatoria civilistica sul contratto), la circostanza che nell'un caso si verta su un diritto reale e, nell'altro, in un diritto di credito, anche perché la stessa disposizione citata si riferisce letteralmente «ad altro diritto analogo», senza ulteriori connotazioni, «sicché non va intesa come meramente confinata ai soli diritti reali (interpretazione che, del resto, avrebbe una valenza abrogatoria), non deponendo in tal senso né la lettera, né lo spirito della disposizione», per cui l’interpretazione adottata non realizza alcuna impropria estensione analogica del dettato della norma (Cass. n. 11872/2017, cit.). Ne deriva che il contratto non è nullo per mancanza di causa o violazione di norme imperative, né l'operazione va considerata elusiva, neppure ponendosi una lesione dell'art. 41 Cost., ma, semplicemente, i costi sostenuti per l'operazione di stock lending (i.e. la commissione) sono indeducibili ex art. 109, comma 8, t.u.i.r., dovendosi in tal senso integrare la motivazione della sentenza impugnata. Pertanto, il costo sostenuto (ovvero la commissione) dal prestatario (borrower) per l'operazione di stock lending deve ritenersi indeducibile come quello sostenuto dall’usufruttuario per l'acquisto del diritto d'usufrutto. Negli arresti più recenti (ad es. Cass. n. 35247/2022 cit.) è stato anche segnalato come non appaia fondata la considerazione, avanzata in dottrina, che critica l’indeducibilità del cd. manufactured dividend, sostenendo che la pronuncia di questa Corte (Cass. n. 11872 del 2017, cit.), che per prima ha ricondotto la fattispecie in esame alla violazione dell’art.109, comma 8, t.u.i.r., avrebbe travisato le ragioni dell'indeducibilità del costo dell'usufrutto su partecipazioni, che non si collegherebbe alla percezione, da parte dell’usufruttuario, di dividendi esclusi da imposta, ma alla simmetrica intassabilità della plusvalenza in capo al soggetto che ha costituito l'usufrutto. Tale argomento non pare sostenibile di fronte al dato testuale della norma, che equipara il diritto di usufrutto ad ogni altro 12 analogo diritto e fa discendere l’indeducibilità del costo per l’acquisto del diritto al fatto che dalla partecipazione acquisita derivino utili esenti, ai sensi del ridetto art. 89, senza che al riguardo spieghi alcuna incidenza il regime di imposizione cui è assoggettato il prestatore delle azioni (cfr. Cass. 09/06/2021, n. 16145, cit., in motivazione, al punto 16.4). Del resto, la considerazione sul senso della simmetria fiscale, che sarebbe stata infranta dall’orientamento della giurisprudenza di legittimità che prende le mosse dalla sentenza del 2017, non si adatta alla fattispecie in esame, perché, se è vera l’intassabilità della plusvalenza in capo al soggetto che ha costituito l'usufrutto, mediante lo strumento indiretto del prestito titoli con commissioni non vi potrebbe mai essere in radice qualsivoglia plusvalenza, non essendovi un contratto traslativo. Anche la circostanza che il legislatore abbia introdotto nel tempo specifiche clausola antielusive per l'ipotesi, ad esempio, di dividend washing, nei contratti di pronti contro termine o nelle vendite di partecipazioni con patto di riacquisto, non contrasta con l’interpretazione normativa prospettata, ma significa soltanto che, a parte la clausola generale estensiva dell’art. 109, comma 8, t.u.i.r., si è voluta dare regolamentazione specifica a talune fattispecie di confine, altrimenti difficilmente qualificabili. 11.5. Ciò premesso, il fulcro della ripresa a tassazione - pur nel contesto della qualificazione giuridica dell’operazione, ai fini fiscali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 109, comma 8, e 89 t.u.i.r. - continua ad individuarsi, in fatto, nel medesimo presupposto, ovvero nella contestazione dell’indebita deduzione integrale dal reddito fiscalmente imponibile della fee corrisposta. Ciò che costituisce (al netto delle argomentazioni - già definite irrilevanti nei citati arresti di legittimità - spese per ricondurre la fattispecie in esame a figure negoziali nulle sotto il profilo civilistico, ovvero ad ipotesi elusive) il nucleo dell’avviso d’accertamento. 12. Per quanto fin qui detto, e per quanto infra si aggiungerà, ricondotto il contratto di stock lending nel perimetro dell’art. 109, 13 comma 8, t.u.i.r. (in ogni caso espressamente indicato nell’avviso impugnato), gli ulteriori motivi di ricorso vanno respinti, anche se la motivazione deve essere corretta, ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c., come è possibile qualora la questione giuridica sottesa sia comunque da disattendere, finanche nell'ipotesi in cui la motivazione resa dal giudice dell'appello sia, rispetto ad un dato motivo, sostanzialmente apparente (Cass. 01/03/2019, n. 6145; Cass. 18/11/2019, n. 29880). 13. Il secondo ed il terzo motivo si rivelano quindi inammissibili, perché, alla luce di quanto esposto sulla riconducibilità dello stock lending all’usufrutto di azioni, si rivelano irrilevanti le doglianze della contribuente nella parte in cui censurano, per vari aspetti, la violazione della disposizione antielusiva dettata dall'art. 37bis d.P.R. n. 600/1973, non applicandosi quest'ultima al caso de quo (cfr. Cass. 9628/2021 cit. secondo cui l’operazione di stock lending non è ascrivibile al fenomeno dell'elusione, ma integra una evasione di imposta, per cui non è richiesto il contraddittorio endoprocedimentale previsto dall'art. 37bis del d.P.R. n. 600 del 1973). Peraltro, più in generale, occorre ricordare che nella specie, gli accertamenti condotti dall'Amministrazione finanziaria hanno ad oggetto la rideterminazione del reddito imponibile ai fini IRES, tributo non armonizzato, per il quale, in assenza di specifica prescrizione (introdotta solo nel 2023 dal legislatore), il diritto nazionale non pone in capo all'Amministrazione fiscale, che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto (Cass., Sez. U., 09/12/2015, n. 24823; Cass. 11/05/2018, n. 11560; Cass. 07/09/2018, n. 21767). 14. Analoghe considerazioni valgono per i motivi sesto, settimo e ottavo, con cui rispettivamente la ricorrente lamenta, sotto il profilo dell’art. 360, n. 5), c.p.c., l’omesso esame del fatto decisivo 14 consistente nella contraddittorietà della motivazione dell’avviso di accertamento, e, sotto il profilo dell’art. 360, n. 3), c.p.c., l’erronea ricostruzione del contratto in termini di contratto atipico aleatorio, nullo (anche) per la sistematica perdita per la AD AV, e l’erronea affermazione circa l’indeducibilità dei costi sostenuti in virtù di contratti civilisticamente nulli. 14.1. Tutti tali motivi postulano infatti una ricostruzione della pretesa tributaria fondata sulla nullità del contratto di stock lending stipulato tra le parti che è alternativa a quanto esposto. 14.2. Giova peraltro precisare che il sesto motivo è altresì inammissibile anche perché in presenza di una cd. doppia conforme di merito, la parte ricorrente, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 348ter, quinto comma, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 83/2012, conv., con modif., dalla l. n. 134/2012, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, come nel caso di specie), deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 06/05/2020, n. 8515), il che non è avvenuto nel caso in esame. Ed infine esso appare ulteriormente inammissibile perché la censura sostanzialmente non attinge (come è necessario: cfr. Cass. 06/09/2019, n. 22397, ex plurimis) un ‘fatto’, ovvero un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, ma una questione giuridica, ovvero la asserita contraddittorietà della motivazione dell’avviso di accertamento. 15. Alla luce di quanto esposto al § 11.4 in merito alla riconducibilità dello stock lending all’usufrutto di azioni, non ricorrendo una ipotesi di inesistenza o nullità del contratto ma essendo questione di mera indeducibilità dei costi sostenuti per un 15 contratto valido, è infondato anche il quinto motivo di ricorso, che censura la motivazione dell’avviso di accertamento in cui la prospettazione è legata alla qualificazione della condotta come elusiva e non come evasiva. Né, infine, coglie nel segno la tesi sostenuta in sede discussione dal difensore della contribuente, circa l’impossibilità, nella specie, di fare applicazione dei principi già enucleati costantemente da questa Corte in materia (e, da ultimo, ribaditi da Cass. n. 8717/2025 cit.) per la presenza del disconoscimento del credito di imposta versato all’estero; invero, detta contestazione non solo non viene direttamente attinta da alcuno dei plurimi motivi del ricorso in scrutinio, ma nemmeno muta i termini fattuali della vicenda, al lume dei quali essa va sussunta sotto la corretta disposizione normativa. 16. Il ricorso va, in definitiva, integralmente rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue. Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società contribuente al pagamento, in favore di Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 marzo 2026. Il Consigliere relatore Il Presidente GI IO OB IT
– ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato;
– controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, n. 1722/08/2016, depositata in data 17 giugno 2016. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 marzo 2026 dal Consigliere GI IO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Troncone, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Oggetto: Avviso di accertamento - IRES 2004 - Stock lending - D.F.D. Czech - Nullità del contratto per difetto di causa - Esclusione - Deducibilità della commissione quale costo - Esclusione - Art. 109, comma 8, t.u.i.r. Civile Sent. Sez. 5 Num. 9785 Anno 2026 Presidente: CRUCITTI ROBERTA Relatore: TARTAGLIONE GIULIANO Data pubblicazione: 16/04/2026 2 uditi per la contribuente l’avvocato Gabriele Escalar e per l’Agenzia l’avvocato dello Stato Alfonso Peluso. FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle entrate notificò alla AD AV s.r.l., in relazione all'anno d'imposta 2004, l'avviso di accertamento n. 871032C00685/2009, con il quale rettificò il reddito d'impresa in Euro 1.679.936,87. All'esito di verifica fiscale era stato rilevato che la società contribuente aveva stipulato in data 29 aprile 2004 un contratto di prestito di azioni (stock lending) con la società D.F.D Czech s.r.o. (fiscalmente residente nella Repubblica Ceca), quale lender, avente ad oggetto 10.000 azioni, del valore nominale di euro 1,00 ciascuna, emesse dalla società SQ, con sede in Portogallo;
in pari data era stato stipulato un secondo contratto, collateral, con cui la AD AV aveva dato in pegno le stesse azioni alla D.F.D.; in forza di tali pattuizioni la AD AV, rimasta titolare dei diritti economici, avrebbe percepito i dividendi dalle azioni in prestito, assumendo l’obbligo di corrispondere alla D.F.D. un compenso variabile ove l’importo dei dividendi fosse stato superiore ad un certo ammontare. Le commissioni sarebbero, cioè, scattate solo al raggiungimento di un certo importo di utili realizzati e in tal caso sarebbero state superiori agli stessi utili ma fino al raggiungimento di un importo massimo (elevato ad euro 1.865.000,00 con la modifica contrattuale intervenuta l’11 aprile 2005). All’esito del pagamento dei dividendi e della commissione, la società aveva esposto in dichiarazione la variazione in diminuzione del 95% dei dividendi percepiti nonché, tra gli oneri deducibili, i costi sostenuti per il pagamento della commissione. L'Ufficio finanziario, in particolare, aveva disconosciuto il costo delle commissioni, recuperando a tassazione maggior reddito d'impresa ai fini IRES (liquidata in Euro 566.412,00) e disconoscendo il credito di imposta per le imposte pagate all’estero per Euro 12.033,00. 3 Impugnato l’atto impositivo, la Commissione tributaria provinciale di Modena respinse il ricorso, disattendendo le tesi difensive della contribuente. 2. Proposto appello dalla società, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna respinse il gravame confermando la decisione di primo grado. In particolare, evidenziò che il contratto di stock lending era nullo per mancanza di causa e per causa in frode alla legge ‘avendo l’unico scopo di evadere i tributi dovuti’; difettava qualsiasi ragione economica nel contratto in quanto ‘i compensi per le commissioni azzerano gli utili derivanti dalle azioni prestate’; l’unica convenienza per la società è consistita nella ‘possibilità di dedurre dall’imponibile fiscale i costi delle commissioni e di utilizzare i crediti di imposta in relazione alla percezione degli utili azionari’. 3. Contro la sentenza della CTR la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi. Resiste l’Ufficio con controricorso. È stata, quindi, fissata l’udienza pubblica per il 3 marzo 2026. Il Sostituto Procuratore Generale, nella persona del dr. Mauro Vitiello, ha depositato memoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. La contribuente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. All’udienza pubblica del 03/03/2026 il Sostituto Procuratore Generale, nella persona del dr. Fulvio Troncone, ha ribadito le conclusioni già rese con la memoria;
l’avvocato della contribuente ha chiesto accogliersi il ricorso;
l’avvocato dello Stato ha insistito nel rigetto. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Occorre esaminare prioritariamente i motivi che deducono vizi processuali e vizi formali dell’avviso oggetto di causa. 2. Alla prima categoria va ricondotto il quarto motivo di ricorso, con il quale la contribuente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 4 primo, n. 4, c.p.c., la «nullità della sentenza per violazione degli artt. 53 e 18 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546» per avere la CTR erroneamente dichiarato inammissibile, perché generico, il terzo motivo di appello proposto dalla società. Ritiene, di contro, che con il terzo motivo aveva specificamente censurato un capo della sentenza della CTP, ribadendo la contraddittorietà della motivazione dell’avviso di accertamento, in cui prima si ritenevano i contratti di prestito di azioni ‘elusivi’, poi ‘fittizi’, infine stipulati ‘per finalità esclusivamente fiscali’ in quanto si risolvevano sempre in ‘perdita’ per la contribuente. 2.1. Il motivo è infondato. 2.2. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente la CTR non ha dichiarato inammissibile il terzo motivo di appello, bensì lo ha valutato nel merito (con decisum attinto dal quinto motivo del ricorso per cassazione). Il giudice di appello ha distinto, in seno al detto motivo, una ‘formulazione generale’ ed una ‘specifica’: l’una è stata ritenuta generica ed è stata ritenuta infondata;
l’altra è stata delibata nel merito ed è stata ritenuta parimenti infondata (in particolare sulla circostanza che nell’avviso di accertamento si fa riferimento sempre alla ‘perdita della scommessa’). 3. Il primo motivo attiene, invece, a vizi formali dell’avviso impugnato;
la contribuente deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., la «violazione e falsa applicazione dell’art. 12 e dell’art. 7 della legge 31 luglio 2000, n. 212, nonché dell’art. 97 Cost., dell’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241» per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’obbligo gravante sull’Ufficio di valutare effettivamente le osservazioni presentate dal contribuente al PVC a lui notificato e di motivare l’avviso di accertamento in relazione a tali osservazioni previsto dal comma 7 dell’art. 12 dello statuto del contribuente sia soddisfatto mediante la mera affermazione di aver valutato le 5 osservazioni e di ritenerle non meritevoli di accoglimento. Evidenzia che nella specie: - l’avviso fu emesso, in data 29 dicembre 2009, a distanza di meno di 24 ore dal ricevimento delle osservazioni della contribuente (presentate il 28 dicembre 2009); - nell’avviso si fa riferimento alle dette osservazioni ‘dalle quali non si evincono elementi di novità’; - il lasso di tempo intercorso tra l’invio delle osservazioni e l’emissione dell’avviso di accertamento non può reputarsi congruo per valutare quanto dedotto dalla contribuente. In tal modo, in definitiva, non sarebbe stato assicurato un ‘contraddittorio effettivo’ con l’A.F. 3.1. Il motivo è infondato. 3.2. Secondo il pacifico orientamento di questa Corte ‘in tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, è valido l'avviso di accertamento che non menziona le osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali è espressamente prevista dalla legge oppure da cui deriva una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e che, dall'altro lato, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo’ (Cass. 07/05/2024, n. 12343). Se, pertanto, non è causa di nullità dell’avviso di accertamento la mancata menzione delle osservazioni del contribuente, a maggior ragione deve escludersi un vizio invalidante nell’ipotesi (ricorrente nella specie) in cui nell’avviso si faccia espresso riferimento alle dette osservazioni e si ritengano irrilevanti in quanto non introducenti elementi di novità. 4. Può ora procedersi all’esame degli ulteriori motivi, tutti relativi al merito della pretesa tributaria. 5. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c., la violazione e falsa 6 applicazione dell’art. 37bis del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 12 della legge 212/2000 avendo la CTR erroneamente ritenuto non applicabili gli obblighi previsti dai commi 4 e 5 dell’art. 37bis cit. (sostanzialmente applicato dall’Ufficio, anche se non richiamato nell’avviso impugnato) per effetto della notifica del pvc e della presentazione di osservazioni da parte della contribuente. 6. Con il terzo motivo deduce, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c., la «violazione e falsa applicazione degli artt. 37-bis, 39 e 42 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 600, dell’art. 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché degli artt. 1325, 1343, 1344 e 1418 c.c.» per avere la CTR erroneamente reputato l’A.F. legittimata ad operare la contestazione di elusione senza le modalità procedimentali previste dall’art. 37bis cit. 7. Con il quinto motivo la contribuente lamenta, ancora in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., la «violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dell’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 24 Cost.» per avere la CTR erroneamente rigettato il motivo di appello con il quale veniva ribadita l’illegittimità dell’avviso impugnato per motivazione ‘plurima e contraddittoria’, motivazione che aveva reso ‘oltremodo difficile l’esercizio del suo diritto di difesa costituzionalmente garantito’ (pag. 41 del ricorso). 8. Con il sesto strumento deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., ovvero della motivazione dell’avviso di accertamento ove si parla, da un lato, di contratti elusivi e, dall’altro, di contratti fittizi. 9. Con il settimo motivo la contribuente lamenta, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., la «violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1343, 1344, 1345, 1362, 1367, 1414, 1418, 1813, 1815 e 1933 c.c.» per avere la CTR erroneamente 7 considerato il contratto di stock lending, da un lato, aleatorio, e, dall’altro, nullo. 10. Con l’ottavo (ed ultimo) motivo la società deduce, sempre in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., la «violazione e falsa applicazione dell’art. 109 del TUIR e dell’art. 14 comma 4-bis della legge 537 del 1993 nonché dell’art. 8, comma 1, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla l. 26 aprile 2012, n. 44» per avere la CTR erroneamente ritenuto indeducibili i costi sostenuti in dipendenza di contratti civilisticamente nulli. 11. L’esame congiunto degli ulteriori motivi postula un preliminare inquadramento della vicenda, alla luce di costanti orientamenti di questa Corte al riguardo. 11.1. La fattispecie in esame ha ad oggetto la stipula di un contratto denominato stock lending agreement tra la odierna ricorrente e la società̀ ceca D.F.D., che consiste in un prestito di titoli contro pagamento di una commissione (fee) e contestuale costituzione da parte del mutuatario (borrower) di una garanzia, rappresentata da denaro o da altri titoli di valore complessivamente superiore a quello dei titoli ricevuti in prestito, chiamata collateral, a favore del mutuante (lender), a garanzia dell'obbligo di restituzione dei titoli ricevuti. Come già chiarito da questa Corte, «i vantaggi che il contratto di stock lending consente di conseguire al soggetto che presta i titoli vanno individuati nella possibilità di beneficiare di margini reddituali senza assumere ulteriori rischi di mercato rispetto a quelli già presenti in portafoglio, mantenendo inalterata la flessibilità nella gestione dell'investimento senza ostacolare in alcun modo le scelte operative. Autorevole dottrina, occupandosi dell'argomento, ha posto in rilievo che la fattispecie in esame è di norma caratterizzata dall'assenza di qualsiasi alea contrattuale in ordine al versamento della commissione, ben sapendo le parti sin dalla conclusione del contratto che il prestatario dovrà pagare la fee, sia che l'importo di tale commissione sarà più o meno equivalente al valore dei dividendi 8 distribuiti. Si è, pertanto, ritenuto che, sul piano civilistico, l'operazione sia sostanzialmente “neutrale” per il prestatario che ottiene unicamente un vantaggio fiscale, che gli deriva dalla intassabilità dei dividendi riscossi e dalla integrale deducibilità della commissione versata al prestatore» (Cass. 13/04/2021, n. 9628). 11.2. Nel caso di specie, la ricorrente ha sottoscritto con la società ceca D.F.D. Czech un contratto di prestito di azioni della SQ (società portoghese, con sede nella zona franca di Madeira, di cui era unica azionista la D.F.D. Czech). L'accordo prevedeva che la ricorrente, prestataria delle azioni SQ, avesse diritto all'incasso dei dividendi ad esse correlati, conservando invece D.F.D. Czech, titolare e prestatore delle azioni, gli altri diritti, tra i quali il diritto di voto. Il contratto tra le società prevedeva che se la SQ avesse distribuito dividendi inferiori ad euro 1.400.000,00 (successivamente elevato ad euro 1.500.000,00), la AD AV non avrebbe dovuto corrispondere alla D.F.D. alcuna commissione (fee); se, invece, la SQ avesse distribuito dividendi per un ammontare pari o superiore alla predetta somma, la AD AV avrebbe dovuto corrispondere alla DFD una fee di importo pari agli stessi utili, maggiorata di una posta pari all’8,009% dell’ammontare di questi ultimi (percentuale poi elevata al 9,709%), ma comunque non superiore ad euro 1.944.000,00. A garanzia della restituzione dei titoli, inoltre, con contratto collegato stipulato in pari data, le stesse azioni oggetto del prestito erano state date in pegno alla medesima società mutuante, sicché, per tale aspetto, le azioni non erano mai state materialmente trasferite tra le parti. Dal punto di vista fiscale, la commissione pagata dalla stessa AD AV, nella misura di euro 1.760.156,20, era integralmente dedotta ex art. 109 del d.P.R. n. 600/1973, a fronte della percezione di complessivi euro 1.604.386,2 di dividendi, il 95% per cento dei quali era escluso dall’imponibile ai sensi e nei limiti di cui all'art. 89 d.P.R. n. 917/1986. 9 11.3. La CTR, con la decisione impugnata in questa sede, ha confermato l’invalidità del contratto di stock lending, ritenendo che esso fosse stato concluso per mancanza di causa e per causa in frode alla legge, avendo l’unico scopo di evadere i tributi dovuti;
difettava qualsiasi ragione economica nel contratto in quanto ‘i compensi per le commissioni azzerano gli utili derivanti dalle azioni prestate’; l’unica convenienza per la società è consistita nella ‘possibilità di dedurre dall’imponibile fiscale i costi delle commissioni e di utilizzare i crediti di imposta in relazione alla percezione degli utili azionari’. 11.4. Tanto premesso, ritiene il collegio che la decisione impugnata sia da confermare, previa correzione della motivazione, ai sensi dell’art. 384 c.p.c. perché l’esito è conforme all’orientamento ormai consolidato, e comunque da ribadire, di questa Corte. Deve, innanzitutto, rilevarsi che sfugge alla disponibilità delle parti e spetta al giudice la determinazione della norma in base alla quale si deve giudicare la singola fattispecie. Nel caso in esame, sostanzialmente le parti concordano sull'esistenza e sul contenuto degli accordi di prestito di azioni, mentre controvertono soltanto sull'individuazione della soluzione giuridica di riferimento, in ordine alla quale la Corte ritiene, come già argomentato nelle precedenti decisioni su analoghe questioni, che l'operazione in esame debba essere traguardata ai sensi del combinato disposto degli artt. 109, comma 8, ed 89 t.u.i.r. (così, da ultimo, Cass. 22/12/2023, n. 35802 e Cass. 02/04/2025, n. 8717). In fattispecie analoghe questa Corte ha già ritenuto, con orientamento consolidato da una serie di pronunce conformi, che «in tema di imposte sui redditi, l’operazione di "stock lending", ossia di prestito di azioni, che preveda, a favore del mutuatario, il diritto all’incasso dei dividendi dietro versamento al mutuante di una commissione (corrispondente, o meno, all’ammontare dei dividendi riscossi) realizza il medesimo fenomeno economico dell’usufrutto di azioni, senza che rilevi, ai fini tributari, che in un caso si verta su un diritto reale e, nell’altro, su un diritto di credito, sicché è soggetta ai 10 limiti previsti dall’art. 109, comma 8, del d.P.R. n. 917 del 1986, restando il versamento della commissione costo indeducibile» (Cass. 12/05/2017, n. 11872; conformi Cass. 28/09/2020, n. 20424; Cass. 23/03/2021, n. 8061; Cass. 13/04/2021, n. 9628; Cass. 09/06/2021, n.16145; Cass. 12/11/2021, n. 9628; Cass. 12/05/2021, n. 12508; Cass. 18/02/2022, n. 5500; Cass. 21/02/2022, n. 5637; Cass. 23/02/2022, n. 6030 e n. 6063; Cass. 24/02/2022, n. 6268 e 6276; Cass. 21/04/2022, n. 12763; Cass. 24/05/2022, n. 16685; Cass. 5/07/2022, n. 21311; Cass. 28/11/2022, n. 34994; Cass. 30/11/2022, n. 35247; Cass. 20/03/2023, n. 7992). In tali pronunce si è infatti evidenziato che nella formulazione vigente ratione temporis, il comma 8 dell'art. 109 t.u.i.r. disponeva che «in deroga al comma 5 non è deducibile il costo sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro diritto analogo relativamente ad una partecipazione societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell'articolo 89». Come è stato evidenziato nei citati arresti giurisprudenziali, l'usufrutto di azioni è un’operazione finanziaria con la quale viene concesso il diritto a percepire i dividendi distribuiti da un'altra società, a fronte di un corrispettivo comprensivo del valore attuale dei flussi futuri di utili. Il cedente, pertanto, percepisce anticipatamente l'entità del dividendo sotto forma di corrispettivo per la cessione dell'usufrutto e il cessionario iscrive in bilancio, nell'attivo patrimoniale immateriale, il corrispondente onere. Il predetto comma 8 dell'art. 109 dispone l'indeducibilità tributaria del costo così sostenuto, quando vengano in rilievo partecipazioni societarie da cui derivino utili esclusi da tassazione, individuando un parallelismo tra la deducibilità del costo dell'usufrutto su azioni ed imponibilità dei dividendi derivanti dalla sottostante partecipazione. Anche nel contratto di stock lending, come nell'usufrutto di azioni, il trasferimento (temporaneo) della titolarità del diritto a percepire il dividendo si associa ad un costo, rappresentato dalla commissione. Il fenomeno, ad un'analisi economica e giuridico-tributaria oggettiva e sostanziale, è dunque lo 11 stesso, senza che assuma rilievo, ai fini tributari (gli unici che qui rilevano, non essendovi la necessità di una declinatoria civilistica sul contratto), la circostanza che nell'un caso si verta su un diritto reale e, nell'altro, in un diritto di credito, anche perché la stessa disposizione citata si riferisce letteralmente «ad altro diritto analogo», senza ulteriori connotazioni, «sicché non va intesa come meramente confinata ai soli diritti reali (interpretazione che, del resto, avrebbe una valenza abrogatoria), non deponendo in tal senso né la lettera, né lo spirito della disposizione», per cui l’interpretazione adottata non realizza alcuna impropria estensione analogica del dettato della norma (Cass. n. 11872/2017, cit.). Ne deriva che il contratto non è nullo per mancanza di causa o violazione di norme imperative, né l'operazione va considerata elusiva, neppure ponendosi una lesione dell'art. 41 Cost., ma, semplicemente, i costi sostenuti per l'operazione di stock lending (i.e. la commissione) sono indeducibili ex art. 109, comma 8, t.u.i.r., dovendosi in tal senso integrare la motivazione della sentenza impugnata. Pertanto, il costo sostenuto (ovvero la commissione) dal prestatario (borrower) per l'operazione di stock lending deve ritenersi indeducibile come quello sostenuto dall’usufruttuario per l'acquisto del diritto d'usufrutto. Negli arresti più recenti (ad es. Cass. n. 35247/2022 cit.) è stato anche segnalato come non appaia fondata la considerazione, avanzata in dottrina, che critica l’indeducibilità del cd. manufactured dividend, sostenendo che la pronuncia di questa Corte (Cass. n. 11872 del 2017, cit.), che per prima ha ricondotto la fattispecie in esame alla violazione dell’art.109, comma 8, t.u.i.r., avrebbe travisato le ragioni dell'indeducibilità del costo dell'usufrutto su partecipazioni, che non si collegherebbe alla percezione, da parte dell’usufruttuario, di dividendi esclusi da imposta, ma alla simmetrica intassabilità della plusvalenza in capo al soggetto che ha costituito l'usufrutto. Tale argomento non pare sostenibile di fronte al dato testuale della norma, che equipara il diritto di usufrutto ad ogni altro 12 analogo diritto e fa discendere l’indeducibilità del costo per l’acquisto del diritto al fatto che dalla partecipazione acquisita derivino utili esenti, ai sensi del ridetto art. 89, senza che al riguardo spieghi alcuna incidenza il regime di imposizione cui è assoggettato il prestatore delle azioni (cfr. Cass. 09/06/2021, n. 16145, cit., in motivazione, al punto 16.4). Del resto, la considerazione sul senso della simmetria fiscale, che sarebbe stata infranta dall’orientamento della giurisprudenza di legittimità che prende le mosse dalla sentenza del 2017, non si adatta alla fattispecie in esame, perché, se è vera l’intassabilità della plusvalenza in capo al soggetto che ha costituito l'usufrutto, mediante lo strumento indiretto del prestito titoli con commissioni non vi potrebbe mai essere in radice qualsivoglia plusvalenza, non essendovi un contratto traslativo. Anche la circostanza che il legislatore abbia introdotto nel tempo specifiche clausola antielusive per l'ipotesi, ad esempio, di dividend washing, nei contratti di pronti contro termine o nelle vendite di partecipazioni con patto di riacquisto, non contrasta con l’interpretazione normativa prospettata, ma significa soltanto che, a parte la clausola generale estensiva dell’art. 109, comma 8, t.u.i.r., si è voluta dare regolamentazione specifica a talune fattispecie di confine, altrimenti difficilmente qualificabili. 11.5. Ciò premesso, il fulcro della ripresa a tassazione - pur nel contesto della qualificazione giuridica dell’operazione, ai fini fiscali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 109, comma 8, e 89 t.u.i.r. - continua ad individuarsi, in fatto, nel medesimo presupposto, ovvero nella contestazione dell’indebita deduzione integrale dal reddito fiscalmente imponibile della fee corrisposta. Ciò che costituisce (al netto delle argomentazioni - già definite irrilevanti nei citati arresti di legittimità - spese per ricondurre la fattispecie in esame a figure negoziali nulle sotto il profilo civilistico, ovvero ad ipotesi elusive) il nucleo dell’avviso d’accertamento. 12. Per quanto fin qui detto, e per quanto infra si aggiungerà, ricondotto il contratto di stock lending nel perimetro dell’art. 109, 13 comma 8, t.u.i.r. (in ogni caso espressamente indicato nell’avviso impugnato), gli ulteriori motivi di ricorso vanno respinti, anche se la motivazione deve essere corretta, ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c., come è possibile qualora la questione giuridica sottesa sia comunque da disattendere, finanche nell'ipotesi in cui la motivazione resa dal giudice dell'appello sia, rispetto ad un dato motivo, sostanzialmente apparente (Cass. 01/03/2019, n. 6145; Cass. 18/11/2019, n. 29880). 13. Il secondo ed il terzo motivo si rivelano quindi inammissibili, perché, alla luce di quanto esposto sulla riconducibilità dello stock lending all’usufrutto di azioni, si rivelano irrilevanti le doglianze della contribuente nella parte in cui censurano, per vari aspetti, la violazione della disposizione antielusiva dettata dall'art. 37bis d.P.R. n. 600/1973, non applicandosi quest'ultima al caso de quo (cfr. Cass. 9628/2021 cit. secondo cui l’operazione di stock lending non è ascrivibile al fenomeno dell'elusione, ma integra una evasione di imposta, per cui non è richiesto il contraddittorio endoprocedimentale previsto dall'art. 37bis del d.P.R. n. 600 del 1973). Peraltro, più in generale, occorre ricordare che nella specie, gli accertamenti condotti dall'Amministrazione finanziaria hanno ad oggetto la rideterminazione del reddito imponibile ai fini IRES, tributo non armonizzato, per il quale, in assenza di specifica prescrizione (introdotta solo nel 2023 dal legislatore), il diritto nazionale non pone in capo all'Amministrazione fiscale, che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto (Cass., Sez. U., 09/12/2015, n. 24823; Cass. 11/05/2018, n. 11560; Cass. 07/09/2018, n. 21767). 14. Analoghe considerazioni valgono per i motivi sesto, settimo e ottavo, con cui rispettivamente la ricorrente lamenta, sotto il profilo dell’art. 360, n. 5), c.p.c., l’omesso esame del fatto decisivo 14 consistente nella contraddittorietà della motivazione dell’avviso di accertamento, e, sotto il profilo dell’art. 360, n. 3), c.p.c., l’erronea ricostruzione del contratto in termini di contratto atipico aleatorio, nullo (anche) per la sistematica perdita per la AD AV, e l’erronea affermazione circa l’indeducibilità dei costi sostenuti in virtù di contratti civilisticamente nulli. 14.1. Tutti tali motivi postulano infatti una ricostruzione della pretesa tributaria fondata sulla nullità del contratto di stock lending stipulato tra le parti che è alternativa a quanto esposto. 14.2. Giova peraltro precisare che il sesto motivo è altresì inammissibile anche perché in presenza di una cd. doppia conforme di merito, la parte ricorrente, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 348ter, quinto comma, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 83/2012, conv., con modif., dalla l. n. 134/2012, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, come nel caso di specie), deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 06/05/2020, n. 8515), il che non è avvenuto nel caso in esame. Ed infine esso appare ulteriormente inammissibile perché la censura sostanzialmente non attinge (come è necessario: cfr. Cass. 06/09/2019, n. 22397, ex plurimis) un ‘fatto’, ovvero un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, ma una questione giuridica, ovvero la asserita contraddittorietà della motivazione dell’avviso di accertamento. 15. Alla luce di quanto esposto al § 11.4 in merito alla riconducibilità dello stock lending all’usufrutto di azioni, non ricorrendo una ipotesi di inesistenza o nullità del contratto ma essendo questione di mera indeducibilità dei costi sostenuti per un 15 contratto valido, è infondato anche il quinto motivo di ricorso, che censura la motivazione dell’avviso di accertamento in cui la prospettazione è legata alla qualificazione della condotta come elusiva e non come evasiva. Né, infine, coglie nel segno la tesi sostenuta in sede discussione dal difensore della contribuente, circa l’impossibilità, nella specie, di fare applicazione dei principi già enucleati costantemente da questa Corte in materia (e, da ultimo, ribaditi da Cass. n. 8717/2025 cit.) per la presenza del disconoscimento del credito di imposta versato all’estero; invero, detta contestazione non solo non viene direttamente attinta da alcuno dei plurimi motivi del ricorso in scrutinio, ma nemmeno muta i termini fattuali della vicenda, al lume dei quali essa va sussunta sotto la corretta disposizione normativa. 16. Il ricorso va, in definitiva, integralmente rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue. Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società contribuente al pagamento, in favore di Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 marzo 2026. Il Consigliere relatore Il Presidente GI IO OB IT