Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/04/2026, n. 9785
CASS
Sentenza 16 aprile 2026

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  • Rigettato
    Nullità della sentenza per violazione degli artt. 53 e 18 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La CTR non ha dichiarato inammissibile il terzo motivo di appello, bensì lo ha valutato nel merito. Il giudice di appello ha distinto, in seno al detto motivo, una 'formulazione generale' ed una 'specifica': l'una è stata ritenuta generica ed è stata ritenuta infondata; l'altra è stata delibata nel merito ed è stata ritenuta parimenti infondata.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 e dell'art. 7 della legge 31 luglio 2000, n. 212, nonché dell’art. 97 Cost., dell’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241

    È valido l'avviso di accertamento che non menziona le osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, atteso che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo. A maggior ragione deve escludersi un vizio invalidante nell'ipotesi in cui nell'avviso si faccia espresso riferimento alle dette osservazioni e si ritengano irrilevanti in quanto non introducenti elementi di novità.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 37bis del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 12 della legge 212/2000

    L'operazione di stock lending non è ascrivibile al fenomeno dell'elusione, ma integra una evasione di imposta, per cui non è richiesto il contraddittorio endoprocedimentale previsto dall'art. 37bis del d.P.R. n. 600 del 1973. Inoltre, in assenza di specifica prescrizione, il diritto nazionale non pone in capo all'Amministrazione fiscale un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 37-bis, 39 e 42 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 600, dell’art. 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché degli artt. 1325, 1343, 1344 e 1418 c.c.

    L'operazione di stock lending non è ascrivibile al fenomeno dell'elusione, ma integra una evasione di imposta, per cui non è richiesto il contraddittorio endoprocedimentale previsto dall'art. 37bis del d.P.R. n. 600 del 1973. Inoltre, in assenza di specifica prescrizione, il diritto nazionale non pone in capo all'Amministrazione fiscale un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dell’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 24 Cost.

    La questione della qualificazione della condotta come elusiva e non evasiva è irrilevante ai fini della decisione, poiché il contratto di stock lending è riconducibile all'art. 109, comma 8, del TUIR, rendendo i costi indeducibili. La contestazione del disconoscimento del credito d'imposta versato all'estero non viene direttamente attinta da alcuno dei motivi di ricorso e non muta i termini fattuali della vicenda.

  • Inammissibile
    Omissione di esame di un fatto decisivo per il giudizio

    Il motivo è inammissibile perché in presenza di una doppia conforme di merito, la parte ricorrente non ha indicato le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado, dimostrando che esse sono tra loro diverse. Inoltre, la censura non attinge un 'fatto' storico-naturalistico, ma una questione giuridica relativa alla contraddittorietà della motivazione dell'avviso di accertamento.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1343, 1344, 1345, 1362, 1367, 1414, 1418, 1813, 1815 e 1933 c.c.

    La questione della nullità del contratto di stock lending è alternativa alla ricostruzione della pretesa tributaria fondata sull'indeducibilità dei costi ai sensi dell'art. 109, comma 8, del TUIR. Il contratto non è nullo per mancanza di causa o violazione di norme imperative, né l'operazione va considerata elusiva.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 109 del TUIR e dell’art. 14 comma 4-bis della legge 537 del 1993 nonché dell’art. 8, comma 1, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla l. 26 aprile 2012, n. 44

    L'operazione di stock lending, pur non essendo nulla sotto il profilo civilistico, realizza il medesimo fenomeno economico dell'usufrutto di azioni ed è soggetta ai limiti previsti dall'art. 109, comma 8, del d.P.R. n. 917 del 1986, restando il versamento della commissione costo indeducibile. Pertanto, il costo sostenuto per l'operazione di stock lending deve ritenersi indeducibile.

  • Accolto
    Correzione della motivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c.

    L'operazione di stock lending realizza il medesimo fenomeno economico dell'usufrutto di azioni ed è soggetta ai limiti previsti dall'art. 109, comma 8, del d.P.R. n. 917 del 1986, restando il versamento della commissione costo indeducibile. Pertanto, il costo sostenuto per l'operazione di stock lending deve ritenersi indeducibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/04/2026, n. 9785
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9785
    Data del deposito : 16 aprile 2026

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