Sentenza 7 dicembre 2021
Massime • 1
Il reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen., ove commesso dall'appartenente ad un'associazione per delinquere di tipo mafioso, concorre con quello di partecipazione a tale associazione aggravato dal finanziamento di attività illecite, di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., stante l'obiettiva diversità dei rispettivi elementi costitutivi, in quanto solo l'art. 648-ter.1 cod. pen., e non anche l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., richiede che l'autore agisca in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni oggetto di reimpiego.
Commentario • 1
- 1. Art. 648-ter.1 c.p. Autoriciclaggiohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/12/2021, n. 5656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5656 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2021 |
Testo completo
05656-22 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza in camera di consiglio del 07.12.2021 Sentenza n. 1704 Reg. gen. n. 30167/2021 composta dai signori: dott. Giovanna Verga Presidente dott. Pierluigi Cianfrocca Consigliere Consigliere dott. Vittorio Pazienza dott. Fabio Di Pisa Consigliere Consigliere est. dott. Giuseppe Sgadari ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: NA AN, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 29/03/2021 del Tribunale di Palermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, avv. Vincenzo Giambruno, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Palermo, in sede di riesame avverso provvedimenti cautelari personali, parzialmente riformando l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il 23 febbraio 2021, annullava tale provvedimento quanto ai reati di autoriciclaggio di cui ai capi 8, 9 e 1 W 26. della imputazione provvisoria e quanto alla sussistenza indiziaria dell'aggravante della finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa denominata SA TR, confermando la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal primo giudice al ricorrente in relazione alle dieci restanti contestazioni di autoriciclaggio di cui ai capi 10,13,15,17,19,24,30,33,36 e 37, ravvisando, in punto di esigenze cautelari, il pericolo di inquinamento delle prove e di recidiva. Secondo la prospettazione accusatoria, in buona parte recepita dal Tribunale, l'indagato aveva reimpiegato denaro provento del reato di associazione mafiosa reinvestendolo nell'attività commerciale, di fatto esercitata, di acquisto e vendita di orologi di pregio.
2. Ricorre per cassazione AN NA, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati contestati. L'ordinanza impugnata non avrebbe preso in considerazione gli elementi addotti dalla difesa per confutare le accuse (fg. 5 del ricorso). In particolare, il Tribunale avrebbe basato la prova del reato presupposto di cui all'art. 416-bis cod.pen. fondandosi sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia TO OL "le quali, lungi dall'essere corroborate da puntuali riscontri estrinseci di carattere individualizzante, sono generiche e non assistite dal necessario connotato di intrinseca coerenza, sicché le stesse non avrebbero potuto configurare alcuna piattaforma indiziaria grave a carico della persona indagata" (fg. 10 del ricorso). OL sarebbe stato ritenuto inattendibile da una sentenza della Corte di appello di Palermo della quale si chiede in questa sede l'acquisizione emessa - nell'ambito di altro procedimento penale in data successiva all'ordinanza oggi impugnata. Le dichiarazioni del OL sarebbero rimaste prive di riscontro in relazione alla circostanza che il ricorrente avrebbe ottenuto introiti illeciti per effetto del controllo mafioso di attività economiche svolgentesi nel territorio della città di Palermo di riferimento della famiglia mafiosa dell'Acquasanta alla quale egli si assume appartenesse (fg. 12 del ricorso). In realtà, il Tribunale non avrebbe fornito elementi concreti in ordine alla intraneità del ricorrente al sodalizio mafioso denominato SA TR, emergendo, semmai, elementi concreti rivelativi del fatto che egli vi fosse estraneo e che altri esponenti mafiosi avevano deliberato la sua soppressione, così come la difesa aveva puntualizzato in sede di riesame sulla base degli elementi indicati ai fgg. 13-15 del ricorso. Il Tribunale, inoltre, non avrebbe messo a fuoco il quantum di profitto illecito ottenuto dal ricorrente attraverso la commissione del reato di cui all'art. 416-bis 2 cod.pen., né valutato la possibilità che l'attività di collezionista e venditore di orologi di lusso fosse alimentata da proventi leciti e derivasse, come sostenuto dalla difesa, dalla attività di gioielliere esercitata dall'indagato in periodo antecedente alla data nella quale si postula che egli fosse entrato a far parte di SA TR (dal settembre del 2014). In relazione alle contestazioni di autoriciclaggio di cui ai capi 13,15,17,19 e 24 sarebbero state richiamate dal Tribunale conversazioni successive al loro compimento;
da qui, la illogicità della motivazione sul punto. L'ordinanza impugnata non avrebbe fornito spiegazioni in ordine all'assunto difensivo che il ricorrente fungesse solo da intermediario nell'acquisto o vendita degli orologi, circostanza che giustificava, in chiave lecita, il fatto che egli non comparisse nelle singole transazioni, tutte, comunque, tracciabili ed aventi ad oggetto beni di lecita provenienza, nel che la mancanza di uno degli elementi costitutivi del reato contestato costituito dalla concreta idoneità della condotta ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita del cespite (fgg. 20-22 del ricorso). Mancherebbe la prova della provenienza illecita della provvista utilizzata per acquistare all'asta gli orologi indicati al capo 10, la funzione di ostacolo relativo alla transazione di cui al capo 17, l'effettivo esborso di danaro nell'operazione di cui al capo 33 della imputazione provvisoria (fgg. 22-24 del ricorso); 2) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il Tribunale ritenuto il concorso apparente di norme, ex art. 15 cod.pen., tra l'art. 416-bis cod.pen. e quelli di autoriciclaggio contestati, posto che il reato di associazione di stampo mafioso punisce già la condotta di impiego, sostituzione e trasferimento di proventi illeciti in attività imprenditoriali, attraverso l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod.pen.. Ragion per cui ci si troverebbe di fronte, nella specie, ad un reato complesso, in cui le condotte di autoriciclaggio contestate rappresenterebbero un post-factum non punibile rispetto alle condotte di cui all'art. 416-bis cod.pen. in quanto commesse da un presunto partecipe addetto al precipuo compito di reinvestimento di profitti illeciti dell'organizzazione criminale, a meno di non voler incorrere nella violazione del divieto di bis in idem sostanziale. Il ricorrente sollecita la rimessione della questione alle Sezioni Unite di questa Corte laddove si dovesse pervenire a ritenere l'assenza di un concorso apparente di norme tra il reato associativo mafioso e l'autoriciclaggio; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il Tribunale ritenuto violato il principio di irretroattività della norma penale più sfavorevole, per il fatto che il delitto presupposto, quale elemento costitutivo del reato di autoriciclaggio, 3 fosse stato. commesso antecedentemente alla introduzione di quest'ultimo nell'ordinamento. Anche a volere ritenere che la contestazione di cui all'art. 416-bis cod.pen. fosse, nella specie, di tipo cosiddetto "aperto", mancherebbe l'indicazione del fatto che i proventi illeciti erano stati prodotti dopo l'introduzione del reato di autoriciclaggio;
4) violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata ritenuta sussistente, in relazione al reato di autoriciclaggio di cui al capo 24 della imputazione provvisoria, l'aggravante della transnazionalità di cui all'art. 61-bis cod.pen., non essendo emerso che il ricorrente "fosse intraneo ad una consorteria transnazionale" ed avendo il Tribunale equivocato il concetto di "gruppo criminale" (fgg. 44,45 del ricorso). CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato.
1. Quanto al primo motivo, deve ricordarsi il principio di diritto, correttamente richiamato dall'ordinanza impugnata, secondo cui, in tema di riciclaggio ed autoriciclaggio, non è necessario che la sussistenza del delitto presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente per il riciclaggio o autoriciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza, in mancanza imponendosi l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste (Sez.2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti, Rv. 277609). Per il che, quel che importa sottolineare ai fini di interesse è che la valutazione del giudice che procede per il reato di riciclaggio o autoriciclaggio in ordine alla sussistenza del reato presupposto è di natura incidentale e può basarsi su qualsiasi elemento che orienti il libero convincimento del giudice, ivi comprese le prove di natura logica. Tale principio è stato espressamente stabilito in tema di ricettazione e riciclaggio ma è applicabile, per analogia, anche al reato di autoriciclaggio (ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, non si richiedono l'esatta individuazione e giudiziale del delitto presupposto, l'accertamento essendo sufficiente che lo stesso risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti ed interpretati secondo logica, almeno astrattamente configurabile (Sez. 6, n. 28715 del 15/02/2013, Alvaro, Rv. 257206; Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251048) Precedenti conformi: N. 2311 del 1995 Rv. 204084, N. 11303 del 1997 Rv. 209393, N. 13448 del 2005 Rv. 231053, N. 23396 del 2005 Rv. 231884, N. 36779 del 2006 Rv. 235060). 4 इ Nel caso in esame, il Tribunale ha sottolineato che la sussistenza del reato presupposto a quelli di autoriciclaggio contestati al ricorrente era costituito dalla commissione del delitto di cui all'art. 416-bis cod.pen., secondo quanto emergente da una informativa del ROS del 28 maggio 2018 posta alla base di altra ordinanza di custodia cautelare in carcere neanche impugnata dalla difesa. Il Tribunale si è anche ampiamente soffermato sul contenuto di tale ordinanza, costituito dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia TO OL, confermate da quelle di altro collaborante (Macaluso SE) con riguardo a specifico episodio e da numerose intercettazioni sulle quali il ricorso sorvola rivelando anche, sul punto, la sua genericità. Le argomentazioni difensive volte a censurare la fondatezza di tale giudizio incidentale espresso dal Tribunale, peraltro ancora in fase cautelare sotto il - profilo della inattendibilità del collaboratore di giustizia e dell'assenza di riscontri esterni alle sue accuse oltre che generiche per quanto appena sottolineato, - ineriscono al merito e non tengono conto della natura e dei limiti dell'accertamento in ordine alla sussistenza del reato presupposto demandato al giudice che procede per il reato di autoriciclaggio.
1.2. Sotto altro verso, il Tribunale, sulla base degli elementi tratti dalle numerose conversazioni intercettate unite alle dichiarazioni del collaboratore OL, ha ritenuto che il ricorrente avesse ottenuto proventi illeciti dal reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. e che tali proventi avesse reinvestito nella sua attività di acquisto e vendita di orologi di pregio. Sul punto, neanche il ricorso contesta la circostanza che il reato di cui all'art. 416- bis cod.pen., nelle ipotesi in cui si possa ritenere che abbia prodotto ricchezza, può fungere da reato presupposto rispetto a quello di autoriciclaggio. Questo principio, espressamente affermato in ordine al reato di riciclaggio e reimpiego a partire da Sez. U, n. 25191 del 2014, Iavarazzo, deve essere esteso, per identità di ratio, anche al reato di autoriciclaggio, che non era ancora stato introdotto nell'ordinamento penale quando la sentenza citata è stata emessa. Non importa, in questa sede, stabilire l'esatta entità numeraria del profitto ottenuto dal ricorrente attraverso il compimento del reato di associazione mafiosa, posto che il Tribunale, con argomentazioni prive di vizi logico-giuridici, ha ritenuto che tale derivazione avesse la provvista utilizzata per l'acquisto dei numerosi orologi di lusso dei quali vi è chiara traccia nelle intercettazioni riportate nel provvedimento impugnato. E tanto, sia per il valore intrinseco dei beni -a volte di centinaia di migliaia di euro - sia per il fatto, non a caso obliterato in ricorso, che la situazione reddituale del ricorrente negli anni di interesse investigativo non poteva giustificare l'entità di simili transazioni (fg. 20 dell'ordinanza impugnata), a fronte, invece, di una 5 5 intensa attività produttiva di ricchezza in vari settori economici riconducibili al controllo mafioso del territorio così come evidenziato nel provvedimento impugnato. La circostanza che il ricorrente fosse un mero intermediario nell'acquisto degli orologi, come sostenuto dalla difesa, rimane relegata al merito nella misura in cui il Tribunale, a fg. 21 del suo provvedimento, ha confutato tale argomentazione con precisi richiami a conversazioni intercettate che dimostravano il contrario, vale a dire il fatto che l'indagato fosse l'effettivo proprietario degli orologi che si premurava vorticosamente a vendere o ad acquistare. L'altra tesi difensiva che il ricorrente avesse svolto in passato lecita attività di gioielliere, rimane generica, non documentata ed anch'essa inerente ad una alternativa ricostruzione di merito dei dati di causa, non effettuabile in questa sede, come pure con riguardo alle specifiche censure difensive relative ad alcuni tra i reati di autoriciclaggio contestati, tenuto conto delle precisazioni per ognuno di essi offerte dal Tribunale.
1.3. Venendo, pertanto, superato l'assunto che i proventi dell'attività commerciale del ricorrente potessero avere lecita provenienza o appartenere a terzi, il Tribunale si è correttamente attenuto al principio di diritto, correttamente richiamato, secondo il quale, ai fini dell'integrazione del reato di autoriciclaggio non occorre che l'agente ponga in essere una condotta di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, beni o altre utilità che comporti un assoluto impedimento alla identificazione della provenienza delittuosa degli stessi, essendo, al contrario, sufficiente una qualunque attività, concretamente idonea anche solo ad ostacolare gli loro provenienza accertamenti sulla (Sez. 2, n. 36121 del 24/05/2019, Draebing, Rv. 276974). Inoltre, in tema di autoriciclaggio, l'intervenuta tracciabilità, per effetto delle attività di indagine poste in essere dopo la consumazione del reato, delle operazioni di trasferimento delle utilità provenienti dal delitto presupposto non esclude l'idoneità "ex ante" della condotta ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa (Sez.2, n. 16908 del 05/03/2019, Ventola, Rv. 276419). Sotto tali profili, in relazione ai quali vi è questione sempre all'interno del primo motivo di ricorso, basta evidenziare che il ricorrente non aveva mai operato personalmente alla luce del sole, aveva regolato le singole transazioni per contanti o attraverso compensazioni, ovvero servendosi di soggetti intermediari, anche radicati all'estero, attraverso i quali effettuava bonifici da o per conti esteri intestati a terzi. Nel che, si è legittimamente rinvenuto il requisito previsto dall'art. 648.ter.
1. cod.pen., consistente nella concreta capacità della condotta di ostacolare 6 m l'identificazione della provenienza illecita della provvista utilizzata, a lui ricondotta. solo attraverso complesse indagini tecniche di polizia giudiziaria successive ai fatti.
2. Anche il secondo motivo è infondato. Il ricorrente, a fg. 28 del ricorso, impropriamente richiama Sez. U, Iavarazzo del 2014 già citata analizzando il primo motivo. Tale decisione non poteva riguardare il reato di autoriciclaggio in quanto tale delitto non era stato ancora introdotto nell'ordinamento penale all'epoca di tale decisione e lo sarebbe stato solo a partire dal gennaio del 2015, per effetto dell'entrata in vigore della Legge 15 dicembre 2014 n. 186. Rispetto ai reati di riciclaggio e reimpiego, la sentenza delle SS.UU. Iavarazzo, aveva stabilito il principio di diritto secondo cui, non è configurabile il concorso fra i delitti di cui agli artt. 648-bis o 648-ter cod. pen. e quello di associazione mafiosa, quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego nei confronti dell'associato abbia ad oggetto denaro, beni o utilità provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa, operando in tal caso la clausola di riserva contenuta nelle predette disposizioni. (In motivazione, la Corte ha precisato che può configurarsi il concorso tra i reati sopra menzionati nel caso dell'associato che ricicli o reimpieghi proventi dei soli delitti-scopo alla cui realizzazione egli non abbia fornito alcun contributo causale). Tale principio non è estendibile all'autoriciclaggio, tenuto conto che in esso non è contemplata la clausola di riserva che, invece, inerisce alle altre due fattispecie penali. La questione giuridica è stata approfondita in una recente decisione di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità e della quale si riportano, qui di seguito, i tratti motivazionali di interesse. (Sez.1, n. 36283 del 22/10/2020, Petriccione, Rv. 280273: il reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen., ove commesso dall'appartenente ad un'associazione per delinquere di tipo mafioso, concorre con quello di partecipazione a detta associazione aggravato dal finanziamento di attività illecite, di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., stante l'obiettiva diversità dei rispettivi elementi costitutivi, in quanto solo l'art. 648-ter.1 cod. pen. e non anche l'aggravante del comma sesto dell'art. 416-bis citato richiede che - - l'autore agisca in modo da ostacolare concretamente l'identificazione delle provenienza delittuosa dei beni oggetto di reimpiego. In motivazione: "Va subito premesso che l'articolo 648-ter.
1. cod,pen., è entrato in vigore l'1 gennaio 2015 con il dichiarato scopo di voler punire tutte le condotte consistenti in buona sostanza - nel riciclaggio o nel reimpiego di beni di provenienza delittuosa poste in essere dall'autore o dal concorrente nel reato presupposto. Dunque, lo scopo principale della norma in esame era quello di abolire il cosiddetto privilegio di 7 m autoriciclaggio;
e infatti, prima della sua entrata in vigore, i fatti di autoriciclaggio erano puniti solo quando integravano la condotta prevista dalla legge n. 356 del 1992, art. 12-quinquies e cioè quando ricorresse il fine specifico di eludere la normativa in materia di misure di prevenzione. Ed è proprio questo uno dei principi di diritto affermati dalle Sezioni unite nella sentenza n. 25191/2014, Iavarazzo, secondo la quale è configurabile il reato di cui all'art. 12-quinquies in danno dell'autore del delitto presupposto, il quale attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità, di cui rimanga effettivamente dominus, al fine di agevolare una successiva circolazione nel tessuto finanziario, economico e produttivo, consentendo la suddetta disposizione di legge di perseguire anche i fatti di auto ricettazione, riciclaggio o reimpiego. Ovviamente le Sezioni unite, nella sentenza suddetta (emessa anteriormente all'introduzione dell'articolo 648 ter.
1. cod. pen.) - atteso che gli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen. stabiliscono che fra i soggetti agenti non è ricompreso colui che abbia concorso nel reato presupposto (così detta clausola di esclusione) - hanno correttamente enunciato il principio di diritto secondo cui non è configurabile il concorso fra i delitti di cui gli artt. 648-bis o 648-ter cod. pen. e quello di cui all'art. 416-bis cod. pen., quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego riguardi denaro, beni o utilità provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa. Ma al contempo, sempre le stesse Sezioni unite hanno anche affermato un importante ulteriore principio di diritto, stabilendo che il delitto presupposto dei reati di riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.) e di reimpiego di capitali (art. 648-ter cod. pen.) può essere costituito dal delitto di associazione mafiosa, di per sé idoneo a produrre proventi illeciti. Quanto sopra premesso, il Collegio osserva che contrariamente all'assunto difensivo il delitto di autoriciclaggio previsto dall'articolo 648-ter.
1. cod. pen., ove sia commesso dal compartecipe al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso concorre in ogni caso con tale reato;
e ciò sia nell'ipotesi in cui la persona che autoricicla risponda del delitto punito dall'articolo 416 bis cod. pen. e dei reati fine, sia nell'ipotesi in cui risponda solo del primo reato e non degli ulteriori crimini commessi dagli altri partecipanti alla societas sceleris. E infatti, come hanno affermato le Sezioni unite, nella citata sentenza Iavarazzo, la previsione che esclude l'applicabilità dei delitti di riciclaggio e reimpiego di capitali nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere il delitto presupposto costituisce una deroga al concorso di reati che trova la sua ragione di essere nella valutazione, tipizzata dal legislatore, di ritenere l'intero disvalore dei fatti ricompreso nella punibilità del solo delitto presupposto. Da ciò si ricava ad avviso di questo Collegio che per la fattispecie di cui - all'articolo 648-ter.
1. cod. pen. attribuita a un compartecipe al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., e priva della menzionata clausola di esclusione', viene meno la 8 deroga ai principi generali sul concorso dei reati, e che, dunque, il delitto di autoriciclaggio deve necessariamente concorrere con il reato associativo. Né, infine, ricorre nella fattispecie - tra l'art. 416 bis, comma 6, cod. pen. e l'art. 648- ter.
1. dello stesso codice - l'ipotesi adombrata (per il vero in termini generici) dalla ricorrente secondo cui dovrebbe trovare applicazione l'art. 84 cod. pen., atteso che gli elementi costitutivi dell'aggravante in questione sarebbero gli stessi fatti che costituiscono il delitto di autoriciclaggio. E in vero, l'aggravante suddetta e il delitto di cui all'articolo 648-ter.1., cod. pen., differiscono sensibilmente non fosse altro perché quest'ultimo prevede tra i suoi elementi costitutivi che il soggetto agente agisca "in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto"; mentre tale elemento costitutivo dell'autoriciclaggio manca nell'aggravante del reato associativo. Ciò posto, occorre ricordare - in conformità all'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte - che ai fini di un concorso apparente di norme è necessario che più precetti qualifichino un'identica realtà fattuale;
e che quindi, in relazione alle disposizioni in esame - delle quali è stato evidenziato il diverso ed autonomo contenuto non è ravvisabile una detta sovrapposizione: ne deriva che entrambe possono trovare applicazione senza che risulti violato il divieto del ne bis in idem sostanziale, posto a fondamento degli artt. 15, 68, 84 cod. pen. (cfr. Sez. U, Sentenza n. 10 del 28 marzo 2001)". Tanto supera ogni diversa obiezione difensiva.
3. E' infondato il terzo motivo. La condotta di autoriciclaggio va ancorata, temporalmente e secondo la dizione letterale della norma, al fatto di impiegare, sostituire o trasferire il provento di precedente delitto in attività di rilevanza economico-imprenditoriale. E' questa la condotta che, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 cod.pen., deve essere commessa dall'agente dopo l'entrata in vigore della norma di cui all'art. 648.ter.
1. cod.pen.. Il presupposto per la punibilità di tale condotta è che l'autore del reato abbia commesso anche il delitto dal quale provengono i cespiti utilizzati ("chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo"). Rimane indifferente, ai fini della punibilità del reato e della sua applicazione al caso concreto, l'epoca di commissione di tale delitto presupposto, poiché ciò che conta, dal punto di vista dell'agente, è che egli, al momento della condotta di impiego, sostituzione o trasferimento, commessa dopo l'1 gennaio del 2015, abbia la consapevolezza di utilizzare proventi illeciti ed a ciò si adoperi con le modalità indicate dall'art. 648.ter.
1. cod.pen.. 4. E' infondato anche l'ultimo motivo. 9 A fg. 5 del provvedimento impugnato sono stati elencati i motivi proposti dal ricorrente in sede di riesame. -Tale elencazione non è contestata in ricorso ed in essa non compare la censura peraltro di pressoché insignificante portata concreta nell'attuale fase atteso il nugolo di reati contestati e ritenuti assistiti da gravi indizi di colpevolezza inerente alla asserita insussistenza dell'aggravante della transnazionalità in relazione al reato di autoriciclaggio di cui al capo 24, questione che comporta accertamenti di merito sottratti al giudice deputato dall'ordinamento al loro esame (Sez. 2, n. 42408 del 21/09/2012, Caltagirone, Rv. 254037: È inammissibile il ricorso avverso il provvedimento del Tribunale del riesame che deduca per la prima volta vizi di motivazione inerenti ad argomentazioni presenti nel provvedimento genetico della misura coercitiva che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso Tribunale, non risultandone traccia né dal testo dell'ordinanza impugnata, né da eventuali motivi o memorie scritte, né dalla verbalizzazione delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza camerale. Con precipuo riguardo al vizio di violazione di legge dell'ordinanza genetica, Sez. 5, n. 24693 del 28/02/2014, D'Isabella, Rv. 259217). Sarebbe stato onere della difesa rimasto inadempiuto - censurare per incompletezza l'elencazione dei motivi di riesame effettuata dall'ordinanza impugnata ed indicare quando e come la questione fosse stata sottoposta al vaglio del Tribunale. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen.. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 07.12.2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanna Verga Giuseppe Sgadari Gemülli Segl i DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 17 FEB. 2022 CANCELLIERE 10 Claudia Pianelli