Sentenza 11 maggio 2005
Massime • 1
Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. è irrilevante la circostanza che per il reato presupposto concernente la violazione della normativa tributaria operi la condizione di non punibilità contenuta nell'art. 9 comma decimo lett. c) legge n. 289 del 2002 (cosiddetto condono tributario). (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che il richiamo contenuto nell'ultimo comma dell'art. 648 bis alle rispettive fattispecie criminali comporta l'applicazione della previsione di cui al terzo comma dell'art. 648, in base alla quale deve ritenersi irrilevante ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, come pure di riciclaggio, la presenza, tra l'altro, di una condizione di non punibilità del reato presupposto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/05/2005, n. 23396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23396 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 11/05/2005
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 894
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - N. 3729/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL FR, nata a [...] il [...] con Avv. Prof. FRIGO Giuseppe, del Foro di Brescia;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Brescia, Sezione Prima Penale, del 4.01.05, depositata il 5.01.05;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
Udita all'udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Marina A. Tavassi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza del Tribunale di Brescia, Sezione Prima Penale, emessa in data 4.01.05 e depositata il 5.01.05, in sede di riesame ex art. 324 c.p.p., veniva confermato il decreto di sequestro preventivo del 14/23.12.04, emesso nei confronti di IM CA dal G.I.P. del Tribunale di Brescia, con il quale era stato disposto il sequestro di quote societarie, aziende, beni immobili e valori mobiliari. Il provvedimento era assunto nell'ambito di un'articolata indagine svolta dalla Guardia di Finanza di Brescia tesa all'accertamento di frodi fiscali per un complesso giro di fatture soggettivamente fittizie, di cui si ipotizzava beneficiaria la US AL s.p.a., amministrata da PP LU AR e coinvolgente vari soggetti, legali rappresentanti di imprese o società emittenti le false fatture. In particolare la IM era imputata del delitto di cui all'art. 648 ter ovvero 648 bis cod. pen., perché, fuori dei casi di concorso nel reato presupposto
(associazione a delinquere finalizzata alla commissione di molteplici reati di tipo tributario ed in particolare all'emissione e annotazione di un consistente numero di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti) in qualità di amministratore unico della Immobiliare Italia s.p.a., impiegava in attività economiche o finanziarie somme di denaro provenienti da delitti di frode fiscale commessi dalle associazioni finalizzate alla commissione di delitti fiscali organizzate da PP LU AR (marito della IM) e PP NO, o comunque compiva in relazione a tali somme operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, il tutto nel territorio di Brescia dal 1997 fino al 2002, secondo le imputazioni meglio articolate nel capo di imputazione riportato a pag. 13 dell'ordinanza del Tribunale di Brescia qui impugnata.
2.1 - Con ricorso proposto il 21.01.05 l'Avv. Prof. Giuseppe Frigo, del Foro di Brescia, nell'interesse della IM, impugnava la indicata pronuncia del Tribunale di Brescia, deducendo, come primo motivo di ricorso, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato con riguardo alla sussistenza delle condizioni legittimanti il sequestro preventivo. Rilevava il difensore della IM che mancava la prima condizione di applicabilità della misura cautelare, ossia il fumus delicti del reato contestato all'indagata. Osservava come, in realtà, non fosse dato conoscere detto reato dal momento che il capo di imputazione provvisoria recava una contestazione alternativa (art. 648 ter ovvero art. 6486/5 cod. pen.) e come le condotte previste dalle norme fossero diverse tra loro. Riteneva infondata ed erronea dal punto di vista giuridico la premessa in fatto contenuta nell'ordinanza impugnata in quanto, perché si potesse ritenere esistente quel fumus delicti dei reati contestati alternativamente all'indagata, occorreva, a parere del difensore, accertare l'esistenza del reato presupposto da cui la cosa, reimpiegata o riciclata, provenisse. Il difensore lamentava come non potesse essere utilizzata, ai fini della dimostrazione della supposta provenienza illecita dei beni asseritamente reimpiegati, la sentenza di condanna del G.I.P., ancora non definitiva e resa in un processo riguardante soggetti diversi sia dall'indagata, sia dal marito.
Sempre nell'ambito del primo motivo di gravame, in forza dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. la difesa della ricorrente deduceva l'erronea applicazione della legge penale. Riteneva infatti che la motivazione disattendesse il profilo difensivo sollevato attinente all'astratta configurabilità del delitto di riciclaggio e dell'incidenza sui suoi presupposti del condono tributario operato dalla società US AL s.p.a.. Sottolineava la necessità, nel delitto presupposto, di provare tutti gli elementi essenziali, oggettivi e soggettivi, riferiti al fatto tipico, rimanendo ininfluenti gli elementi riferiti alla colpevolezza soggettiva. Ritenendo che il riferimento alla non imputabilità e non punibilità dell'autore del delitto presupposto confermasse che l'irrilevanza non potesse che riferirsi alle condizioni soggettive di esclusione della punibilità, il difensore evidenziava come la condizione di non punibilità contenuta nell'art. 9 comma 10 lett. c) l. 289/2002 (cd. condono tributario) fosse condizione oggettiva di non punibilità capace di privare di illiceità il delitto presupposto. Sotto altro profilo, metteva in luce che il condono tributario trasformava in leciti i profitti di qualsiasi attività che avesse generato evasione fiscale. Considerava come non fosse persuasivo l'assunto secondo cui sarebbe mancato il presupposto logico addotto dalla difesa circa l'operatività del condono ai fini dell'esclusione del reato presupposto del riciclaggio, in quanto restavano punibili le condotte di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) deduceva poi la mancanza della motivazione risultante dal testo del provvedimento con riguardo alla pertinenza dei beni del reato, dal momento che il provvedimento impugnato si limitava a riproporre, senza modifiche, la formula legislativa contenuta nell'art. 321 c.p.p.. Chiedeva alla luce dei precedenti motivi l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del decreto di sequestro preventivo ovvero l'annullamento con rinvio della prima.
2.2 - Esaminando il primo motivo di ricorso nei diversi profili svolti a sostegno dal difensore della IM si deve innanzitutto affermare la legittimità della contestazione in via alternativa delle due ipotesi delittuose di cui agli artt. 648 bis e 648 ter considerato che tale metodo, in presenza di una condotta dell'imputato suscettibile di approfondimenti in sede dibattimentale al fine della definitiva qualificazione dei fatti contestati, fornisce valida risposta alle esigenze della difesa, posto che l'imputato, da un lato, è messo in condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito e, dall'altro, non è costretto a rispondere dell'ipotesi criminosa più grave, rinviandosi poi all'esito del dibattimento la risoluzione della questione attraverso la successiva riduzione dell'imputazione originaria, secondo lo schema di cui all'art. 521 cod. proc. pen. (in tal senso Cass. sez. 1^, sent. n. 10795 del
26/06/1999, rv. 214107, Pres. Losana, est. Macchia, imp. Gusinu e al., nonché conformi: n. 11410 del 1993, rv. 196760; n. 6018 del 1997, rv. 208084; n. 7623 del 1998, rv. 211430). Va inoltre considerato che presupposto comune di tutte e tre le fattispecie incriminatrici previste dagli artt. 648, 648 bis e 648 ter cod. pen. è quello costituito dalla provenienza da delitto del denaro e dell'altra utilità di cui l'agente è venuto a disporre, distinguendosi le predette fattispecie, sotto il profilo soggettivo, per il fatto che la prima di esse richiede, oltre alla consapevolezza dell'indicata provenienza, necessaria anche per le altre, solo una generica finalità di profitto, mentre la seconda e la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità debba essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie. L'art. 648 ter è quindi in rapporto di specialità con l'art. 648 bis e questo lo è, a sua volta, con l'art. 648 (in termini sent. sez. 4 n. 6534 del 23/03/2000, rv. 216733, Presidente Fattori, est. Savino, imp. Ascieri ed altri).
La contestazione alternativa fra l'ipotesi di cui all'art. 648 bis e ter, pur trattandosi sicuramente di fattispecie diverse fra loro, ancorché con elementi comuni, non pregiudica alcun diritto della difesa, ma al contrario sottopone fin dall'inizio all'attenzione della stessa la possibilità che nel corso del dibattimento si delineino gli estremi che caratterizzano l'una piuttosto che l'altra fattispecie, risolvendosi tale contestazione in un trattamento per la difesa sicuramente più favorevole rispetto a quello di un'eventuale successiva contestazione, secondo gli schemi di cui agli artt. 516/521 cod. proc. pen., o comunque in un trattamento non deteriore rispetto a tale ultima ipotesi.
2.3 - Quanto al secondo argomento utilizzato dalla difesa nell'ambito del primo motivo di ricorso con riferimento alla dedotta mancanza o la manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato con riguardo alla sussistenza delle condizioni legittimanti il sequestro preventivo, va innanzitutto considerato che per giurisprudenza consolidata di questa Corte (vedi ex plurimis sent. sez. 2^, n. 1881 del 3/05/1996 - 20/08/1996, rv. 205608, ric. TOR.MAC. S.r.l.) deve essere esclusa la deducibilità con il ricorso avverso la decisione di riesame del sequestro preventivo e del sequestro probatorio, dei vizi della motivazione. Le ragioni di tale esclusione sono da individuare nel combinato disposto degli artt. 324, 325 e 355, terzo comma, cod. proc. pen., dalle quali norme si deve concludere che il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede di riesame dei provvedimenti di sequestro preventivo e di sequestro probatorio sia proponibile solo per violazione di legge, non potendo essere dedotti con il predetto mezzo di gravame i vizi della motivazione: la giurisprudenza citata ha poi ritenuto che nel concetto di violazione di legge, quale indicato negli artt. 111 Cost. e 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., non possano ricomprendersi anche la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste come motivi di ricorso dall'art. 606, lett. e), cod. proc. pen.. 2.4 - Quanto al dedotto profilo della violazione di legge il Tribunale ha dato puntuale e corretta applicazione della previsione normativa di cui agli artt. 12 sexies L. 356/92 e 321 c.p.p.. In ordine all'esistenza del reato presupposto quale requisito necessario ad integrare il fumus delicti ed alla dedotta impossibilità di utilizzare, al fine della dimostrazione della provenienza illecita dei beni reimpiegati, non essendo ancora definitiva la sentenza di condanna del G.I.P. e riguardando questa soggetti diversi sia dall'indagata che dal marito, è sufficiente ricordare che la prova del verificarsi del delitto che costituisce antecedente necessario dei reati di ricettazione, e parimenti di riciclaggio e impiego di denaro o beni di provenienza illecita, non presuppone un accertamento giudiziale ne' l'individuazione del responsabile, bastando che il fatto risulti "positivamente" al giudice chiamato a conoscere del reato di cui agli artt. 648, 648 bis e ter, (sez. 2^, sent. n. 3211 del 12/3/98-10/3/99, Pres. La Cava, est. Laudati, imp. Vodola, rv. 213597; conformi n. 9410 del 1989, rv. 184762; n. 9284 del 1991, rv. 187936). Vero è che la giurisprudenza più recente ha affermato che, ai fini della validità del sequestro preventivo di cose che si assumono pertinenti al reato di riciclaggio di cui all'art. 648 bis cod. pen., pur non essendo necessario, con riguardo ai delitti presupposti, che questi siano specificamente individuati ed accertati, è però indispensabile che essi risultino, alla stregua degli acquisiti elementi di fatto, "almeno astrattamente configurabili", avendo la medesima giurisprudenza ritenuto che ciò non si verifichi quando il giudice si limiti semplicemente a supporre l'esistenza, sulla sola base del carattere asseritamente sospetto delle operazioni relative ai beni e valori che si intendono sottoporre a sequestro (sez. 2^, sentenza n. 813 del 19/11/2003- 14/01/2004, rv. 228382, Pres. Di Iorio, est. Sirena, imp. Carretta. Conformi: sent. n. 11303 del 1997, rv. 209393; n. 4769 del 1997 rv. 208874). Ma è pur vero che le ipotesi di cui la giurisprudenza da ultimo citata si è occupata riguardavano fattispecie in cui l'imputazione del reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. era stata ritenuta sussistente in base all'asserita commissione di reati fiscali, di cui non era stata data alcuna congrua rappresentazione, neppure astratta. Tale non è certo il caso di specie, ove la completezza delle indagini e degli elementi probatori, nonché la fondatezza delle argomentazioni svolte a sostegno della sussistenza dei reati presupposti nei provvedimenti impositivi delle misure cautelari del presente procedimento e dei procedimenti a questo connessi sono tali da escludere che si tratti di una semplice supposizione della loro esistenza e vanno ben oltre l'astratta configurazione delle fattispecie delittuose presupposte. Si deve poi osservare come la provenienza delittuosa del denaro e dei beni nel riciclaggio non richiede che del reato presupposto sia autore il medesimo soggetto cui viene imputato il riciclaggio. Non rileva, quindi, che nel caso in esame il reato presupposto sia stato attribuito ad altri soggetti, dovendosi, al contrario, escludere che si possa configurare il riciclaggio e l'impiego di danaro, beni o altre utilità di provenienza illecita laddove si delinei il concorso nel reato da cui il denaro, i beni e le utilità derivano (vedi in termini: sez. 6^, sent. n. 3390 del 14/07/1994, rv. 201066, Pres. Pisanti, est. Di Noto, imp. Maisto).
2.5 - Tali rilievi rispondono anche all'ulteriore censura mossa dalla difesa della ricorrente a proposito della necessità, nel delitto presupposto, di provare tutti gli elementi essenziali, oggettivi e soggettivi, riferiti al fatto tipico. L'ampia, coerente e più che esaustiva motivazione svolta nell'ordinanza del Tribunale di Brescia consente di affermare la piena e corretta applicazione delle norme di legge che disciplinano la misura cautelare reale posta in atto e la verifica della sussistenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dei reati presupposti. Nè può dirsi che la condizione di non punibilità contenuta nell'art. 9 comma 10 lett. c) l. 289/2002 (cd. condono tributario) in quanto condizione oggettiva di non punibilità, capace di privare di illiceità il delitto presupposto, incida in termini risolutivi sulla sussistenza dei reati di riciclaggio o di impiego di denaro di provenienza illecita. Parimenti insufficiente è il rilievo che il condono abbia trasformato in leciti i profitti dell'attività da cui l'evasione fiscale era derivata. Innanzitutto va considerato che per espresso richiamo dell'ultimo comma degli artt. 648 bis e ter cod. pen. alle rispettive fattispecie criminali si applica la previsione di cui al terzo comma dell'art. 648. Secondo tale comma le disposizioni dettate dal medesimo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengano non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. Quindi l'ipotesi della ricorrenza di una condizione di non punibilità, che secondo la tesi della stessa difesa ricorrente si sarebbe realizzata con il condono, trova una risposta nell'espresso dettato normativo in termini di permanenza dell'illecito di ricettazione, come pure di riciclaggio e di impiego di denaro o beni di provenienza illecita.
Va del resto considerato che, con riguardo ai reati presupposti, come correttamente rilevato dal P.G. in udienza, non tutti sono coperti dal condono, non essendo neppure astrattamente configurabile una simile ipotesi con riguardo a fattispecie di reati quali la contestata associazione a delinquere. Quest'ultima costituisce non un reato evento, bensì un reato di pericolo che rimane assolutamente estraneo agli effetti del condono. Se è vero poi che il condono ha l'effetto di rendere leciti i profitti di evasione fiscale, ciò può dirsi effetto di una previsione legislativa specifica, che per così dire sana i profitti di evasione fiscale nel momento della loro utilizzazione successiva al condono al fine di consentire al contribuente di reimmettere i beni della supposta evasione fiscale nel circuito produttivo, ma non elimina la originaria provenienza delittuosa di quel denaro nel suo momento genetico e conseguentemente consente di confermare la sussistenza dei presupposti delle fattispecie criminose per le quali è stata emessa la misura cautelare in questione.
A conferma di tale rilievo può ancora osservarsi come in ogni caso il condono sia intervenuto in un momento successivo (nel 2003) al consumarsi dei reati di riciclaggio e di illecito reimpiego contestati e come ciò valga a supportare l'affermazione di una sanatoria ex post del denaro lucrato dall'evasione a seguito dell'intervenuto condono.
Devono essere poi condivise le considerazioni dei giudici del riesame circa l'irrilevanza attribuita dalla giurisprudenza a situazioni che appaiono assolutamente comparabili, quale in particolare sembra a questo collegio essere l'ipotesi dell'intervenuta amnistia per il reato presupposto, a fronte della quale la pretesa punitiva per il reato di ricettazione (cui ben possono essere parificati i reati qui contestati, stante l'identità del nesso logico e funzionale che lega tale delitto a quello presupposto) rimane assolutamente intatta. 2.6 - Quanto all'asserita mancanza di motivazione circa la pertinenza dei beni sottoposti a sequestro rispetto ai reati contestati, si deve preliminarmente richiamare la giurisprudenza citata al punto 2.3 circa l'esclusione della deducibilità con il ricorso avverso la decisione di riesame del sequestro preventivo e del sequestro probatorio, dei vizi della motivazione. Nè può dirsi che nel caso di specie il provvedimento del Tribunale di Brescia sia incorso in difetto assoluto di motivazione, ipotesi di gravame eccezionalmente ammessa in quanto traducibile in violazione di legge: infatti, l'addebito secondo cui il provvedimento impugnato si sarebbe limitato a riproporre la formula legislativa di cui all'art. 321 cod. proc. pen. è assolutamente infondato. Il giudizio sulla pertinenza è, al contrario, congruamente motivato, in modo ben più articolato di quanto asserisca parte ricorrente (vedi pag. 35 dell'ordinanza). Inoltre il giudizio ivi espresso appare come valutazione conclusiva di una serie di elementi via via considerati nell'ampia motivazione dell'ordinanza, con rilievi idonei a validamente suffragare le conclusioni in questione. Vedasi ad esempio l'articolata attribuzione alla IM, o suo tramite alla Immobiliare Italia s.r.l e alla Gim s.r.l., nel periodo in cui la stessa aveva rivestito la carica di amministratore della US AL s.p.a., da parte di PP NO e PP LU AR, dei beni mobili (comprese aziende e quote societarie) e immobili, elencati alle pagg. 13/18 della medesima ordinanza o la specifica corrispondenza valorizzata (pagg. 27/28) fra gli incrementi patrimoniali che caratterizzavano le società citate ed il perpetrarsi delle frodi fiscali, nonché le considerazioni circa il coinvolgimento della IM (pagg. 32/34) e la sproporzione tra la capacità reddituale della donna e le acquisizioni patrimoniali già indicate (pagg. 34/35). Anche con riferimento al profilo della violazione di legge l'addebito appare del tutto infondato.
3.1 - Con il secondo motivo di ricorso il difensore della IM ha chiesto la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 12 sexies d.l. 306/92 per violazione degli artt. 3 e 27, comma 2
della Costituzione nella parte in cui prevede la confiscabilità di beni o altre utilità anche se non provento dei reati ivi indicati e, quindi, non pertinenti ad essi. Sotto un primo profilo infatti ha rilevato una disparità di trattamento tra l'ipotesi della cosiddetta confisca speciale prevista dall'art. 12 sexies d.l. 306/92 e quelle ordinarie previste dall'art. 240 c.p.; un trattamento diseguale dunque per situazioni giuridiche eguali. Sotto altro profilo, la norma si porrebbe in contrasto con il principio di non colpevolezza contenuto nell'art. 27, comma 2 Cost.: il difensore ha giudicato, infatti, inammissibile l'inversione dell'onere della prova circa l'applicazione di una misura di sicurezza patrimoniale e, quindi, di una misura avente efficacia sostanziale penale afflittiva e punitiva di fatti, indipendentemente dal nesso pertinenziale tra la condanna penale e il bene;
ha ritenuto tale inversione contrastante con il principio costituzionale secondo cui l'imputato non può considerarsi colpevole fino alla condanna definitiva. Ha concluso, quindi, per la illegittimità del sequestro preventivo confermato dall'ordinanza impugnata e ha chiesto che questa, all'esito del processo incidentale di legittimità costituzionale e della restituzione degli atti alla Suprema Corte, fosse annullata senza rinvio.
3.2 - La proposta questione di legittimità costituzionale appare innanzitutto irrilevante nel caso di specie dovendosi osservare, come si è precisato al punto 2.6, il sequestro è stato disposto sul presupposto della pertinenza dei beni ai reati contestati. In ogni caso, l'eccezione di incostituzionalità appare manifestamente infondata. Infatti, con ordinanza n. 18 del 1996, la Corte Costituzionale, pronunciando nel giudizio di legittimità dell'art. 12 sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1994 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, proprio con riferimento agli artt. 3 e 27, secondo comma, della Costituzione (nonché con riferimento agli artt. 24, secondo comma, 42 e 97) ha ritenuto che i rilievi (analoghi a quelli espressi in questa sede dalla difesa della IM) espressi dal giudice remittente non avessero fondamento in quanto, essendo nella specie il sequestro preventivo destinato esclusivamente ad assicurare l'esecuzione del provvedimento di confisca che deve essere adottato nel caso di condanna a norma dei commi 1 e 2 della disposizione censurata, e poiché la confisca ivi disciplinata ha struttura e presupposti diversi dall'istituto generale previsto dall'art. 240 cod. pen., è evidente che anche i requisiti di sequestrabilità
debbano essere necessariamente calibrati sulla falsariga di quelli previsti per l'adozione del provvedimento ablatorio definitivo, con ovvie conseguenze, quindi, sulla qualificazione stessa del vincolo pertinenziale che di regola deve sussistere tra reato e cose oggetto della misura cautelare reale. Ha poi rivelato l'ordinanza della Corte costituzionale in esame che, "avendo il legislatore non irragionevolmente ritenuto di presumere l'esistenza di un nesso pertinenziale tra alcune categorie di reati e i beni di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e che risultino di valore sproporzionato rispetto al reddito o alla attività economica del condannato stesso, ne consegue che l'identica relazione tra fattispecie delittuosa per la quale si procede e giustificazione della provenienza dei beni costituisca il parametro di legittimità del sequestro preventivo, proprio perché misura destinata ontologicamente ad impedire la sottrazione o dispersione di quegli stessi beni che possono formare oggetto di confisca in ipotesi di condanna;
sequestro e confisca, pertanto, rappresentano nel caso di specie, come in tutte le ipotesi riconducibili all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., istituti fra loro specularmente correlati sul piano dei presupposti, al punto che soltanto deducendo l'illegittimità costituzionale del secondo potrebbe venire in discorso l'illegittimità del primo". Neppure - continua l'ordinanza in esame - sussiste alcuna violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa, sia per le considerazioni già poste a fondamento della sentenza n. 48 del 1994 della medesima Corte Cost. - ove era stata contestata la fondatezza, anche in riferimento all'art. 42 della Costituzione, di consimili rilievi che lo stesso Tribunale ebbe a svolgere sull'istituto del sequestro preventivo e sul relativo procedimento di riesame - sia perché la persona cui i beni sono stati sequestrati può in ogni tempo contestare il provvedimento cautelare e provare l'inesistenza dei suoi presupposti, domandando la revoca della misura, con l'ulteriore possibilità di proporre appello avverso la decisione del giudice a norma dell'art. 322-bis, cod. proc. pen.. La medesima ordinanza ha poi ritenuto del tutto inconferente al tema dedotto il richiamo all'art. 27, secondo comma, della Costituzione.
Su tale punto un'approfondita analisi risulta essere stata condotta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza Montella, del 17.12.2003/19.1.2004 n. 920 (rv. 226490), la quale, sottoponendo ad analisi il requisito della sproporzione fra i redditi lecitamente percepiti ed il valore del bene colpito dal provvedimento di sequestro, le S.U. ha, fra l'altro, affermato che le condizioni necessarie e sufficienti per disporre il sequestro preventivo di beni confiscabili a norma dell'art. 12-sexies consistono, quanto al "fumus commissi delicti", nell'astratta configurabilità, nel fatto attribuito all'indagato e in relazione alle concrete circostanze indicate dal P.M., di una delle ipotesi criminose previste dalle norme citate, senza che rilevino ne' la sussistenza degli indizi di colpevolezza, ne' la loro gravità, e, quanto al "periculum in mora", coincidendo quest'ultimo con la confiscabilità del bene, nella presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi. Replicando alle eccezioni difensive del ricorrente la Corte ha ritenuto che la norma sia espressione di una fondamentale scelta di politica criminale del legislatore, operata con l'individuare delitti particolarmente allarmanti, idonei a creare una accumulazione economica, a sua volta possibile strumento di ulteriori delitti, e quindi col trarne una presunzione, iuris tantum, di origine illecita del patrimonio "sproporzionato" a disposizione del condannato per tali delitti. Quanto alle possibili preoccupazioni di legittimità costituzionale circa questa scelta politica la sentenza in esame ha rilevato che la confisca disposta alle condizioni sopra indicate, ritenute necessarie e sufficienti, potrebbe essere considerata frutto di una cultura del sospetto, in contrasto con la garanzia costituzionale del diritto di proprietà, nonché del diritto inviolabile di difesa. Ha osservato come la ragionevolezza in sè della presunzione sia stata confermata dalla Corte Costituzionale, con la citata ordinanza n. 18 del 1996, che al riguardo ha ritenuto manifestamente infondato un dubbio sull'arbitrarietà della scelta legislativa, trovando essa ben radicata base nella nota capacità dei delitti individuati dal legislatore, quali, per indicarne alcuni, l'associazione per delinquere di stampo mafioso, la riduzione in schiavitù e la tratta e il commercio di schiavi, l'estorsione ed il sequestro di persona a scopo di estorsione, l'usura, la ricettazione, il riciclaggio nelle sue varie forme o il traffico di stupefacenti, ad essere perpetrati in forma quasi professionale ed a porsi quali fonti di illecita ricchezza. La sua congruità è poi rafforzata dal fatto che il giudice non è autorizzato ad espropriare un patrimonio quando comunque sia di ingente valore, ma deve invece accertarne la sproporzione rispetto ai redditi ed alle attività economiche del condannato e ciò attraverso una ricostruzione storica della situazione esistente al momento dei singoli acquisti. La sentenza Montella esclude poi che la norma possa contrastare con il riconoscimento e la garanzia della proprietà privata di cui la legge "determina i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale":
la prevenzione speciale e la dissuasione, perseguite non irragionevolmente dal legislatore attraverso la presunzione in esame, assolvono appunto ad una funzione sociale che è a fondamento dei limiti che il legislatore stesso può imporre.
Esclude parimenti che possa parlarsi di una violazione del diritto di difesa, posto che si tratta di una presunzione iuris tantum, applicabile quando sia dimostrata la sproporzione tra il valore dei beni, da un lato, ed i redditi e le attività economiche dall'altro, al momento di ogni acquisto dei beni stessi. Solo dopo una tale dimostrazione il soggetto inciso dovrà, con riferimento temporale precisamente determinato, indicare le proprie giustificazioni, le quali dunque potranno anche loro essere specifiche e puntuali. Tale indicazione non va confusa con un'imposizione di un onere della prova, ma si risolve nell'esposizione di fatti e circostanze di cui il giudice valuterà la specificità e la rilevanza e verificherà in definitiva la sussistenza. L'onere imposto non trasmoda perciò in una richiesta di prova diabolica, ma è al contrario di agevole assolvimento.
Infine - osserva ancora la sentenza Montella - va escluso che la presunzione in esame collida con la presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27 della Carta (con la quale invece contrastava l'art. 12 quinquies secondo comma, che introduceva sugli stessi presupposti un'ipotesi di reato: Corte Cost. sent.n. 48 del 1994), in quanto nella specie non si tratta di presumere la colpevolezza di un soggetto, ma la provenienza illecita di un patrimonio. Le affermazioni della pronuncia delle Sezioni Unite, cui questo collegio ritiene di doversi pienamente conformare, forniscono una valida ed esaustiva risposta anche agli argomenti utilizzati dalla difesa della IM per supportare la propria tesi circa l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 sexies della l. n. 356/1992. Nè si ravvisano ulteriori argomenti che già non trovino risposta nell'esame condotto dalla sentenza citata.
4. Alla luce delle considerazioni svolte va ritenuta la manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale, mentre il proposto ricorso non può che essere considerato infondato nel suo complesso e deve essere, pertanto, rigettato con conseguente condanna dell'indagata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara la manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 sexies L. n. 356 del 1992; rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 maggio 2005. Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2005