Sentenza 13 novembre 2013
Massime • 1
Risponde del reato di sottrazione di oli minerali all'accertamento e al pagamento dell'accisa, previsto dall'art. 40, comma primo, lett. b) D.Lgs. n. 504 del 1995, il titolare di deposito fiscale che utilizza per il riscaldamento degli uffici amministrativi gasolio acquistato in regime di sospensione d'imposta in quanto, in relazione a tale attività imprenditoriale, sono esenti da prelievo fiscale le sole sostanze consumate per le operazioni di riscaldamento tecnicamente necessarie alla conservazione della fluidità dei prodotti energetici.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/11/2013, n. 48738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48738 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 13/11/2013
Dott. FRANCO Amedeo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 3230
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 13333/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FR TO, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza emessa il 1 ottobre 2012 dalla corte d'appello di Palermo;
udita nella pubblica udienza del 13 novembre 2013 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Volpe Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Drago Giulio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la corte d'appello di Palermo confermò la sentenza emessa il 3.5.2011 dal giudice del tribunale di Palermo, che aveva dichiarato FR NI colpevole del reato di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 40, comma 1, lett. b), per avere, quale legale rappresentante della "Calor Service s.r.l." con sede in Palermo, esercente l'attività di deposito fiscale di oli minerali, sottratto prodotti energetici (343,86 litri a 15 C di gasolio, per impianto di riscaldamento) all'accertamento e al pagamento dell'accisa, e lo aveva condannato alla pena di mesi 4 di reclusione.
Osservò la corte d'appello: - che il serbatoio in cui era contenuta la quota di carburante non era tracciato nella planimetria del deposito di cui gli operanti si servivano per l'espletamento della verifica;
- che "da alcun elemento tecnico/documentale o altrimenti rappresentativo veniva rassegnato, circa la destinazione del detto serbatoio "separato" al nuovo impianto di riscaldamento degli uffici"; - che doveva quindi ritenersi sussistente l'elemento della destinazione ad usi diversi - soggetti a imposta o a maggiore imposta - di prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate, e ciò sia per l'approntamento del serbatoio sia per non averlo compreso nella planimetria del deposito sottoposto a verifica.
L'imputato, a mezzo dell'avv. Giulio Drago, propone ricorso per cassazione deducendo:
1) violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 40, comma 1, lett. b). Osserva che la corte d'appello ha ritenuto erroneamente sussistente ed applicato la fattispecie di cui all'art. 40, comma 1, lett. c) affatto diversa da quella contestata di cui alla lett. B). Invero, all'imputato è stato contestato di avere sottratto prodotti energetici all'accertamento ed al pagamento dell'accisa, mentre è stato condannato per l'ipotesi di cui alla lett. C), per la quale assume particolare rilevanza la predisposizione dei mezzi alla destinazione ad usi soggetti ad imposta di prodotti esenti. Nella specie, invece, non vi è la prova della sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'accisa, perché il prodotto sequestrato si trovava all'interno del deposito fiscale. Osserva che la semplice detenzione in un serbatoio non registrato del prodotto sequestrato non può integrare la fattispecie contestata, ma semmai forse quella di cui all'art. 40, comma 1, lett. c), mai però contestata all'odierno imputato ovvero l'ipotesi di tentativo, anch'essa mai contestata.
2) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza della condotta contestata. Lamenta che manca ogni riferimento alla fattispecie contestata nonché alle deduzioni difensive, in ordine alla assoluta mancanza di prova circa la provenienza dell'olio combustibile contenuto nel serbatoio destinato all'impianto di riscaldamento. La sentenza avrebbe invero dovuto fornire la prova che il combustibile rinvenuto all'interno del serbatoio non fosse stato acquistato assolvendo l'accisa. La sentenza ha ribaltato l'onere probatorio sulla provenienza del prodotto, perché durante l'accertamento non è emersa alcuna irregolarità in relazione alle giacenze. Non è stato valutato che la corrispondenza tra le rimanenze contabili e quelle effettive risultanti dalle misurazioni, esclude che sia stato introdotto prodotto esente nel serbatoio destinato all'uso del riscaldamento, giacché viceversa sarebbe risultato l'ammanco rispetto alle rimanenze contabili. Il che conferma la tesi difensiva dell'acquisto presso una pompa di benzina esterna di una quantità di gasolio necessaria a provare il funzionamento dell'impianto di riscaldamento appena installato.
3) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo. Osserva che dal combinato disposto del D.Lgs. n. 504 del 1995, artt. 23 e 22 è possibile ritenere che sia lecito detenere, all'interno degli impianti, prodotti ad imposta assolta necessari per il funzionamento degli impianti e comunque il consumo di prodotti energetici a tal fine non è considerato generatore di accisa. In ogni caso, il dubbio interpretativo sulla norma incriminatrice determina l'assenza di dolo. Del resto, all'interno dei vari serbatoi di stoccaggio erano presenti ben 93.200 litri di oli combustibili mentre il quantitativo rinvenuto all'interno del serbatoio incriminato (circa 300 litri) avrebbe determinato, se consumato, una evasione di accisa pari ad Euro 138,65, ossia una cifra talmente ridicola rispetto all'enorme quantitativo di oli combustibili regolarmente stoccati all'interno del deposito fiscale da far ritenere come certa la buona fede.
4) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che i motivi di ricorso debbano per la gran parte essere rigettati, in quanto, dall'esame congiunto della sentenza di primo grado e di quella di appello, emerge come i giudici abbiano dato congrua, specifica ed adeguata motivazione sulle ragioni per le quali hanno affermato la responsabilità dell'imputato per il reato contestatogli.
Dalle due sentenze infatti emerge: - che il FR, titolare di un deposito fiscale di oli minerali, svolgeva attività consistente nell'acquisto di carburanti ed oli minerali da altri depositi fiscali, in sospensione d'accisa, nell'immagazzinarli nel proprio deposito e nel rivenderli poi ai rispettivi clienti ai quali veniva richiesto il pagamento anche dell'accisa; - che nel corso dell'ispezione i militari notarono che era presente in loco un ulteriore magazzino con un serbatoio, contenente del carburante, della capacità di circa mille litri, non segnalato nella planimetria del deposito e non indicato nella licenza di esercizio, ne' nel decreto di autorizzazione alle modifiche emesso in data 29.1.08 dall'Assessorato all'Industria della Regione Siciliana;
- che il carburante contenuto in questo serbatoio era gasolio per autotrazione, ammontante in quel momento a litri 341,86, ed era utilizzato per il funzionamento della caldaia per il riscaldamento degli uffici amministrativi del deposito;
- che nessun documento giustificava il passaggio del carburante dai serbatoi regolarmente autorizzati del deposito al serbatoio non indicato nella planimetria;
- che tale carburante non risultava annotato su apposito registro di carico e scarico del prodotto ad uso interno, ne' risultava che fosse stato acquistato altrove nel rispetto della normativa delle accise;
- che quindi il detto gasolio utilizzato per il riscaldamento degli uffici era stato sottratto al pagamento delle accise per Euro 138,65;
- che ciò che rilevava era la mirata predisposizione di mezzi tecnici e organizzativi, al fine di escludere una quota di idrocarburi alla verifica finalizzata al calcolo delle accise;
- che la prova dell'elemento psicologico del reato si ricavava dagli stessi elementi obbiettivi dei fatti, che erano espressione di una precisa e completa rappresentazione e volizione dei fatti stessi. Da quanto esposto emerge innanzitutto che non vi è stata alcuna motivazione relativa a un reato diverso e quindi mancanza di motivazione in ordine al reato contestato. I giudici infatti hanno messo in evidenza che l'imputato aveva sottratto il gasolio all'accertamento e al pagamento dell'accisa, depositando il gasolio in questione in un serbatoio appositamente approntato e non compreso nella planimetria del deposito sottoposto a verifica. In tal modo, poi, l'imputato non solo aveva utilizzato un serbatoio non segnalato sottraendo il gasolio all'accertamento ma aveva anche sottratto lo stesso al pagamento dell'accisa, avendo destinato carburante esente ad uso di riscaldamento, invece soggetto ad accisa. Quanto alla prova della provenienza, i giudici hanno sottolineato che l'imputato non aveva fornito alcuna prova ne' del suo assunto secondo cui tale gasolio sarebbe stato acquistato presso una pompa di benzina ne' che per esso fosse stata pagata l'imposta dovuta in relazione alla sua concreta utilizzazione. Quanto al richiamo al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, artt. 22 e 23, è sufficiente ricordare che l'art. 22, comma
2, dispone che "Il consumo di prodotti energetici all'interno di uno stabilimento che produce prodotti energetici non è considerato fatto generatore di accisa se il consumo riguarda prodotti energetici fabbricati sia all'interno che al di fuori dello stabilimento ... Sono considerati consumi connessi con la produzione di prodotti energetici anche quelli effettuati per operazioni di riscaldamento tecnicamente necessarie per conservare la fluidità dei prodotti energetici, effettuate nell'interno dei depositi fiscali". Pertanto, nel caso di deposito fiscali - come è quello della fattispecie in esame - l'esenzione dall'accisa riguarda soltanto i consumi di prodotti energetici effettuati per operazioni di riscaldamento tecnicamente necessarie per conservare la fluidità dei prodotti energetici;
mentre nella specie il gasolio era utilizzato per alimentare la caldaia per il riscaldamento degli uffici amministrativi. Quanto all'elemento soggettivo, i giudici hanno, con congrua ed adeguata motivazione, osservato che gli stessi elementi obiettivi dei fatti, e in particolare l'approntamento di un serbatoio non inserito in planimetria, costituivano espressione di una precisa e completa rappresentazione e volizione dei fatti. Quanto infine alla circostanza che furono trovati solo 300 litri di gasolio per una accisa non corrisposta pari ad Euro 138,65, la stessa appare irrilevante considerando che il serbatoio non indicato in planimetria aveva una capacità di circa mille litri e che il reato contestato riguarda appunto la sottrazione dei prodotti all'accertamento e al pagamento dell'accisa.
È invece fondato il quarto motivo. Con l'atto di appello l'imputato aveva espressamente chiesto la sospensione condizionale della pena. La corte d'appello non ha esaminato questa richiesta e non ha motivato sul suo implicito rigetto, limitandosi a motivare solo sull'adeguatezza dell'ammontare della pena inflitta. La sentenza impugnata va dunque annullata limitatamente alla statuizione sulla sospensione condizionale della pena con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Palermo. Nel resto il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena e rinvia ad altra sezione della corte d'appello di Palermo.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 13 novembre 2013. Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2013