Cass. pen., sez. V, sentenza 28/02/2014, n. 24693
CASS
Sentenza 28 febbraio 2014

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Massime1

E inammissibile il ricorso avverso il provvedimento del tribunale del riesame con il quale si deducono per la prima volta violazioni di legge inerenti l'ordinanza applicativa della misura cautelare, che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso tribunale, non risultandone traccia né dal testo dell'ordinanza impugnata, né da eventuali motivi o memorie scritte, né dalla verbalizzazione delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza camerale. (Fattispecie in cui era stata per la prima volta eccepita in sede di legittimità la nullità dell'ordinanza impositiva della misura cautelare, per essere stata emessa a seguito di declaratoria di inefficacia di precedente ordinanza, senza la preventiva liberazione del ricorrente).

Commentario1

  • 1Cassazione penale sez. II, 27/01/2023, (ud. 27/01/2023, dep. 07/03/2023), n.9434
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 15 agosto 2023

    RITENUTO IN FATTO 1.1 II Tribunale di Modena, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari reali, con ordinanza in data 22 luglio 2022 respingeva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di C.A. avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. dello stesso tribunale in data (Omissis), con il quale era stato disposto il sequestro, anche per equivalente, della complessiva somma di (Omissis) Euro in relazione ai reati di dichiarazione fraudolenta D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 2, omessa dichiarazione IVA ed autoriciclaggio, per avere trasferito i proventi dei reati fiscali all'indirizzo di società estere per poi dirottarli verso altre società italiane riconducibili …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 28/02/2014, n. 24693
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24693
Data del deposito : 28 febbraio 2014

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