Sentenza 28 febbraio 2014
Massime • 1
E inammissibile il ricorso avverso il provvedimento del tribunale del riesame con il quale si deducono per la prima volta violazioni di legge inerenti l'ordinanza applicativa della misura cautelare, che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso tribunale, non risultandone traccia né dal testo dell'ordinanza impugnata, né da eventuali motivi o memorie scritte, né dalla verbalizzazione delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza camerale. (Fattispecie in cui era stata per la prima volta eccepita in sede di legittimità la nullità dell'ordinanza impositiva della misura cautelare, per essere stata emessa a seguito di declaratoria di inefficacia di precedente ordinanza, senza la preventiva liberazione del ricorrente).
Commentario • 1
- 1. Cassazione penale sez. II, 27/01/2023, (ud. 27/01/2023, dep. 07/03/2023), n.9434Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 15 agosto 2023
RITENUTO IN FATTO 1.1 II Tribunale di Modena, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari reali, con ordinanza in data 22 luglio 2022 respingeva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di C.A. avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. dello stesso tribunale in data (Omissis), con il quale era stato disposto il sequestro, anche per equivalente, della complessiva somma di (Omissis) Euro in relazione ai reati di dichiarazione fraudolenta D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 2, omessa dichiarazione IVA ed autoriciclaggio, per avere trasferito i proventi dei reati fiscali all'indirizzo di società estere per poi dirottarli verso altre società italiane riconducibili …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/02/2014, n. 24693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24693 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVANI Piero - Presidente - del 28/02/2014
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PEZZULLO Rosa - rel. Consigliere - N. 250
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 50328/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'EL ES N. IL 11/03/1993;
avverso l'ordinanza n. 657/2013 TRIB. LIBERTÀ di SALERNO, del 23/08/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Salerno, con ordinanza in data 23.8.2013, rigettava la richiesta di riesame, proposta ai sensi dell'art. 309 c.p.p., nell'interesse di D'BE ND, avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania in data 13.8.2013, confermando il provvedimento impugnato. Il Tribunale, dopo aver premesso che l'ordinanza in questione gemmava da altra ordinanza, emessa in data 16.7.2013 dal Gip del Tribunale di Vallo della Lucania, per la quale era stato emesso provvedimento di perdita di efficacia, per violazione dell'art. 309 c.p.p., comma 10, sicché il GIP emetteva contestualmente nuovo titolo cautelare, quello impugnato, evidenziava l'infondatezza delle doglianze del ricorrente circa la mancata esecuzione del provvedimento di liberazione, conseguente alla perdita di efficacia dell'ordinanza, atteso che doveva ritenersi legittima l'adozione di una nuova misura cautelare, ancorché applicata prima del provvedimento di liberazione.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il D'BE, lamentando:
-la nullità dell'ordinanza impugnata, essendo stata emessa in violazione dell'art. 302 c.p.c., comma 1, atteso che il ricorrente nel primo interrogatorio di garanzia si era avvalso della facoltà di non rispondere ed il Gip, all'esito della declaratoria di inefficacia della misura cautelare per violazione dell'art. 309 c.p.p., prima di reiterare la misura della custodia cautelare, avrebbe dovuto disporre un nuovo interrogatorio del ricorrente, dopo averne disposto la scarcerazione;
- la violazione dell'art. 309 c.p.p., commi 5 e 10, atteso che il Tribunale del riesame avrebbe dovuto dichiarare la perdita di efficacia dell'ordinanza impugnata, emessa in data 13.8.2013 dal Gip del Tribunale di Vallo della Lucania, ed ordinare la contestuale scarcerazione del ricorrente per sopravvenuta inefficacia della misura precedentemente applicata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Ed invero nel caso in cui con il ricorso per cassazione, proposto ai sensi dell'art. 311 c.p.p., comma 1, avverso la decisione emessa all'esito del procedimento di riesame di cui all'art. 309 c.p.p., venga dedotto il vizio di violazione di legge dell'ordinanza applicativa della misura coercitiva occorre che tale vizio sia stato denunciato innanzitutto al Tribunale del riesame, con la richiesta di cui all'art. 309 c.p.p., comma 1 e, comunque, all'udienza fissata in camera di consiglio, con inserimento a verbale dell'eccezione prima della discussione, ai sensi dell'art. 309 c.p.p., comma 6. 2. Invero, le regole che governano la deduzione dei vizi di violazione di legge in sede di legittimità, nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 311 c.p.p., devono ritenersi analoghe a quelle di cui all'art. 606 c.p.p., comma 3, in virtù delle quali le violazioni di legge riguardanti il provvedimento impugnabile vanno denunciate con il primo gravame ammesso (nel caso di provvedimenti in materia di misure cautelari, con il riesame ex art. 309 c.p.p., o con l'appello ex art. 310 c.p.p.) e non possono essere proposte per la prima volta nel ricorso per Cassazione a pena di inammissibilità.
3. Nel caso in esame il D'BE, con l'istanza di riesame ex art. 309 c.p.p., si era limitato ad eccepire la violazione dell'art. 309 c.p.p., comma 10 per essere stata nuovamente applicata nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari per lo stesso fatto, senza la sua preventiva liberazione, deduzione questa ritenuta correttamente infondata dal Tribunale del riesame, in base ai principi enunciati da questa Corte, secondo i quali è legittima la reiterazione della misura cautelare, ancorché applicata prima che sia posto in esecuzione il provvedimento di liberazione conseguente alla perdita di efficacia della precedente ordinanza, poiché la regola della preclusione processuale, in forza del principio del "ne bis in idem", opera solo quando il provvedimento sia annullato in conseguenza di un riesame nel merito e non quando l'inefficacia della misura sia conseguenza di vizi puramente formali (Sez. 5, n. 35931 del 15.7.2010).
4. Neppure risultano essere stati dedotti in udienza, prima della discussione, ulteriori profili di violazione di legge, ai sensi dell'art. 309 c.p.p., comma 6, avendo l'ordinanza impugnata riportato esattamente i motivi di riesame dell'indagato, tradottisi esclusivamente nella deduzione della nullità dell'ordinanza del Gip in data 13.8.2013 per violazione dell'art. 292 c.p.p., essendo stata emessa la nuova ordinanza applicativa degli arresti domiciliari senza l'effettiva liberazione dell'indagato.
5. La questione proposta con il ricorso in esame circa il mancato nuovo interrogatorio dell'indagato all'esito della declaratoria dell'inefficacia dell'ordinanza applicativa della misura coercitiva, per violazione dell'art. 309 c.p.p., prima della reiterazione della misura della custodia cautelare di cui all'ordinanza del 13.8.2013, pertanto, non essendo stata dedotta in sede di riesame, ma sollevata per la prima volta in questa sede, determina l'inammissibilità del ricorso.
6. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2014