CASS
Sentenza 27 luglio 2023
Sentenza 27 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/07/2023, n. 32764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32764 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: SO IN nato a [...] il [...] SO AK CK nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/04/2023 del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere LU SE;
sentite le conclusioni del PG DOMENICO SECCIA Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore Il difensore presente avvocato IANNONE chiede l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 32764 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: SE LU Data Udienza: 06/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza del 5 aprile 2023 il Tribunale del riesame di Firenze ha confermato quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa in data 8 marzo 2023 con la quale è stata applicata a RA AL la misura cautelare degli arresti domiciliari ed a RA KR IA la misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza e dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. RA AL è indagato per i delitti ex art. 8, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 di cui ai capi 73 (quale legale rappresentante della A8d s.r.I., con sede in Montoro, AV, accertato in Pisa e commesso il 3 dicembre 2021, data dell'ultima fattura indicata nell'incolpazione provvisoria) e 77 (quale legale rappresentante della Queen s.r.I., con sede in Montoro, AV, accertato in Pisa e commesso il 11 novembre 2021, data dell'ultima fattura indicata nell'incolpazione provvisoria), RA KR IA è indagato per il delitto ex art. 8, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 di cui ai capi 46 (commesso quale legale rappresentante della Al Saliem Company s.r.I., accertato in Pisa e commesso il 27 maggio 2021, data dell'ultima fattura indicata nell'incolpazione provvisoria). 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli indagati. 2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 e 16 cod. proc. pen., nonché la manifesta illogicità e la mancanza di motivazione, per avere il Tribunale del riesame confermato in modo assertivo e apodittico la decisione del Giudice per le indagini preliminari in tema di competenza per territorio. Sarebbe competente l'autorità giudiziaria di Avellino poiché la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino nel dicembre 2021 emise un decreto di perquisizione e sequestro per i reati ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 nei confronti dei ricorrenti per fatti commessi nel 2019, ossia antecedenti a quelli per cui si procede presso l'autorità giudiziaria di Pisa, contestando altresì, oltre al reato ex art. 416 cod. pen., il reato ex art. 648-ter cod. pen., più grave quoad penam. Tali elementi sarebbero stati ignorati dal Tribunale del riesame, che avrebbe impropriamente richiamato l'art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000, benché il luogo di consumazione del reato fosse noto e coincidente con Avellino, ove le società oggetto di indagine avrebbero il proprio domicilio fiscale. 2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 274, comma 1, e 125 codice di rito. 2 La motivazione resa dal Tribunale del riesame in punto di esigenze cautelari sarebbe meramente ripetitiva delle argomentazioni di cui all'ordinanza genetica e non risponderebbe alle doglianze dedotte nella memoria di riesame. Il richiamo alla pluralità di fatture per operazioni inesistenti emesse nel 2021 sarebbe inconferente, in quanto trattasi di unico reato. Il Tribunale del riesame avrebbe ignorato il decreto di sequestro emesso dall'autorità giudiziaria di Avellino e allegato alla memoria di replica, con il quale sarebbero stati sequestrati ai ricorrenti strumenti e denaro, in tal modo inibendo la possibilità di commettere reati della stessa specie. Nonostante la prosecuzione delle indagini, dopo il 2021 non sarebbero emersi ulteriori elementi di fatti idonei a indicare la sussistenza delle esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. laddove, rispetto ad una questione processuale, si deduce il vizio ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - norma che concerne la violazione di legge sostanziale - e quello della motivazione rispetto ad una questione di diritto Il motivo su tale punto è contrario al costante orientamento della giurisprudenza, ribadito da Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 01, per cui «In tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge». 1.1. Per il resto, il ricorso è infondato. Il difensore dei ricorrenti, con la memoria depositata in sede di riesame, ha sollevato l'eccezione di incompetenza territoriale in favore dell'autorità giudiziaria di Avellino. Allegando il decreto di perquisizione e contestuale sequestro, emesso dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Avellino il 16 dicembre 2021, si è dedotta la connessione ex art. 12, lett. c), cod. proc. pen. tra i due procedimenti pendenti avanti le autorità giudiziarie di Avellino e Pisa. Gli indagati hanno, quindi, richiesto l'applicazione dell'art. 16 cod. proc. pen., in ragione dell'antecedenza temporale dei reati ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 contestati dall'autorità giudiziaria di Avellino e della presenza di contestazioni, da parte della medesima autorità, di reati più gravi rispetto a quelli per cui si procede avanti il Tribunale di Pisa. 1.2. Orbene, rileva la Corte di cassazione che la mera produzione del decreto di perquisizione e sequestro del 16 dicembre 2021 non è idonea a dimostrare né 3 la sussistenza della connessione né che ad oggi sia ancora pendente il procedimento presso l'autorità giudiziaria di Avellino, Non risulta neanche - tenuto conto del tempo decorso - lo stato del procedimento: i due procedimenti potrebbero trovarsi in fasi processuali diverse. Inoltre, il decreto di perquisizione ha una incolpazione necessariamente provvisoria. Poiché i ricorrenti invocano l'applicazione di una norma processuale, sono tenuti, ai sensi dell'art. 187, comma 2, cod. proc. pen., all'onere di provare il fatto da cui dipende l'applicazione della norma processuale sulla connessione. 2. Il secondo motivo è infondato. 2.1. Il ricorso fonda la sua principale argomentazione, così come il riesame, sulla circostanza che il delitto ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 è sempre un unico reato, anche se più sono le fatture per operazioni inesistenti emessa dalle società degli indagati. Tale argomentazione è, però, non corretta perché in base all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. il giudice può prendere in esame, ai fini della valutazione della sussistenza del concreto pericolo che l'indagato commetta gravi delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le specifiche modalità e circostanze del fatto e la personalità dell'indagato, desunta dai suoi comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali. Pertanto, ove si proceda per il reato ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, ben può il giudice valutare il numero delle fatture emesse per le operazioni inesistenti poiché si tratta delle specifiche modalità con cui il fatto è stato commesso. Per altro, il numero delle fatture emesse per consentire a terzi l'evasione fiscale è indice di pericolosità perché è espressione di un dolo decisamente più intenso ed è sintomatico di rapporti con soggetti che a loro volta intendono commettere reati tributari. La pericolosità sociale può essere valutata anche con riferimento al maggior danno che potrà essere arrecato alle casse dello Stato, attraverso la commissione del reato ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000. 2.2. Quanto poi all'omessa motivazione del decreto di perquisizione e sequestro, deve rilevarsi che non incide sulla ratio della decisione, perché il decreto prodotto ha esclusivamente una finalità probatoria;
non risulta essere stato emesso alcun sequestro preventivo impeditivo e non è stato neanche allegato il verbale di sequestro, che potrebbe essere stato negativo. 2.3. La motivazione, che fa riferimento anche nella parte sulla gravità indiziaria all'uso strumentale delle società ed ai rapporti con altri soggetti dediti a reati tributari, non può in alcun modo definirsi apparente. È apparente la motivazione che è tale da rendere l'apparato argonnentativo, posto a sostegno del provvedimento, privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi, inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. 2.4. È manifestamente infondato il motivo nella parte in cui fa riferimento alla mancanza di attualità per non essere state commesse più condotte illecite dal 2021. La probabilità di commissione dei reati, che realizza il pericolo ex art. 274 cod. proc. pen., è attuale quando esiste al momento dell'emissione dell'ordinanza genetica e deve persistere nella fase incidentale. Il pericolo è attuale quando possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita: non è necessario che la condotta sia in atto. Il pericolo di reiterazione dei reati è stato ritenuto esistente in base a condotte recenti e durate nel tempo: dunque, la motivazione è corretta in diritto e priva di vizi logici. 3. Pertanto, i ricorsi devono essere rigettati. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condannano i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 06/07/2023.
sentite le conclusioni del PG DOMENICO SECCIA Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore Il difensore presente avvocato IANNONE chiede l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 32764 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: SE LU Data Udienza: 06/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza del 5 aprile 2023 il Tribunale del riesame di Firenze ha confermato quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa in data 8 marzo 2023 con la quale è stata applicata a RA AL la misura cautelare degli arresti domiciliari ed a RA KR IA la misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza e dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. RA AL è indagato per i delitti ex art. 8, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 di cui ai capi 73 (quale legale rappresentante della A8d s.r.I., con sede in Montoro, AV, accertato in Pisa e commesso il 3 dicembre 2021, data dell'ultima fattura indicata nell'incolpazione provvisoria) e 77 (quale legale rappresentante della Queen s.r.I., con sede in Montoro, AV, accertato in Pisa e commesso il 11 novembre 2021, data dell'ultima fattura indicata nell'incolpazione provvisoria), RA KR IA è indagato per il delitto ex art. 8, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 di cui ai capi 46 (commesso quale legale rappresentante della Al Saliem Company s.r.I., accertato in Pisa e commesso il 27 maggio 2021, data dell'ultima fattura indicata nell'incolpazione provvisoria). 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli indagati. 2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 e 16 cod. proc. pen., nonché la manifesta illogicità e la mancanza di motivazione, per avere il Tribunale del riesame confermato in modo assertivo e apodittico la decisione del Giudice per le indagini preliminari in tema di competenza per territorio. Sarebbe competente l'autorità giudiziaria di Avellino poiché la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino nel dicembre 2021 emise un decreto di perquisizione e sequestro per i reati ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 nei confronti dei ricorrenti per fatti commessi nel 2019, ossia antecedenti a quelli per cui si procede presso l'autorità giudiziaria di Pisa, contestando altresì, oltre al reato ex art. 416 cod. pen., il reato ex art. 648-ter cod. pen., più grave quoad penam. Tali elementi sarebbero stati ignorati dal Tribunale del riesame, che avrebbe impropriamente richiamato l'art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000, benché il luogo di consumazione del reato fosse noto e coincidente con Avellino, ove le società oggetto di indagine avrebbero il proprio domicilio fiscale. 2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 274, comma 1, e 125 codice di rito. 2 La motivazione resa dal Tribunale del riesame in punto di esigenze cautelari sarebbe meramente ripetitiva delle argomentazioni di cui all'ordinanza genetica e non risponderebbe alle doglianze dedotte nella memoria di riesame. Il richiamo alla pluralità di fatture per operazioni inesistenti emesse nel 2021 sarebbe inconferente, in quanto trattasi di unico reato. Il Tribunale del riesame avrebbe ignorato il decreto di sequestro emesso dall'autorità giudiziaria di Avellino e allegato alla memoria di replica, con il quale sarebbero stati sequestrati ai ricorrenti strumenti e denaro, in tal modo inibendo la possibilità di commettere reati della stessa specie. Nonostante la prosecuzione delle indagini, dopo il 2021 non sarebbero emersi ulteriori elementi di fatti idonei a indicare la sussistenza delle esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. laddove, rispetto ad una questione processuale, si deduce il vizio ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - norma che concerne la violazione di legge sostanziale - e quello della motivazione rispetto ad una questione di diritto Il motivo su tale punto è contrario al costante orientamento della giurisprudenza, ribadito da Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 01, per cui «In tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge». 1.1. Per il resto, il ricorso è infondato. Il difensore dei ricorrenti, con la memoria depositata in sede di riesame, ha sollevato l'eccezione di incompetenza territoriale in favore dell'autorità giudiziaria di Avellino. Allegando il decreto di perquisizione e contestuale sequestro, emesso dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Avellino il 16 dicembre 2021, si è dedotta la connessione ex art. 12, lett. c), cod. proc. pen. tra i due procedimenti pendenti avanti le autorità giudiziarie di Avellino e Pisa. Gli indagati hanno, quindi, richiesto l'applicazione dell'art. 16 cod. proc. pen., in ragione dell'antecedenza temporale dei reati ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 contestati dall'autorità giudiziaria di Avellino e della presenza di contestazioni, da parte della medesima autorità, di reati più gravi rispetto a quelli per cui si procede avanti il Tribunale di Pisa. 1.2. Orbene, rileva la Corte di cassazione che la mera produzione del decreto di perquisizione e sequestro del 16 dicembre 2021 non è idonea a dimostrare né 3 la sussistenza della connessione né che ad oggi sia ancora pendente il procedimento presso l'autorità giudiziaria di Avellino, Non risulta neanche - tenuto conto del tempo decorso - lo stato del procedimento: i due procedimenti potrebbero trovarsi in fasi processuali diverse. Inoltre, il decreto di perquisizione ha una incolpazione necessariamente provvisoria. Poiché i ricorrenti invocano l'applicazione di una norma processuale, sono tenuti, ai sensi dell'art. 187, comma 2, cod. proc. pen., all'onere di provare il fatto da cui dipende l'applicazione della norma processuale sulla connessione. 2. Il secondo motivo è infondato. 2.1. Il ricorso fonda la sua principale argomentazione, così come il riesame, sulla circostanza che il delitto ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 è sempre un unico reato, anche se più sono le fatture per operazioni inesistenti emessa dalle società degli indagati. Tale argomentazione è, però, non corretta perché in base all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. il giudice può prendere in esame, ai fini della valutazione della sussistenza del concreto pericolo che l'indagato commetta gravi delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le specifiche modalità e circostanze del fatto e la personalità dell'indagato, desunta dai suoi comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali. Pertanto, ove si proceda per il reato ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, ben può il giudice valutare il numero delle fatture emesse per le operazioni inesistenti poiché si tratta delle specifiche modalità con cui il fatto è stato commesso. Per altro, il numero delle fatture emesse per consentire a terzi l'evasione fiscale è indice di pericolosità perché è espressione di un dolo decisamente più intenso ed è sintomatico di rapporti con soggetti che a loro volta intendono commettere reati tributari. La pericolosità sociale può essere valutata anche con riferimento al maggior danno che potrà essere arrecato alle casse dello Stato, attraverso la commissione del reato ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000. 2.2. Quanto poi all'omessa motivazione del decreto di perquisizione e sequestro, deve rilevarsi che non incide sulla ratio della decisione, perché il decreto prodotto ha esclusivamente una finalità probatoria;
non risulta essere stato emesso alcun sequestro preventivo impeditivo e non è stato neanche allegato il verbale di sequestro, che potrebbe essere stato negativo. 2.3. La motivazione, che fa riferimento anche nella parte sulla gravità indiziaria all'uso strumentale delle società ed ai rapporti con altri soggetti dediti a reati tributari, non può in alcun modo definirsi apparente. È apparente la motivazione che è tale da rendere l'apparato argonnentativo, posto a sostegno del provvedimento, privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi, inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. 2.4. È manifestamente infondato il motivo nella parte in cui fa riferimento alla mancanza di attualità per non essere state commesse più condotte illecite dal 2021. La probabilità di commissione dei reati, che realizza il pericolo ex art. 274 cod. proc. pen., è attuale quando esiste al momento dell'emissione dell'ordinanza genetica e deve persistere nella fase incidentale. Il pericolo è attuale quando possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita: non è necessario che la condotta sia in atto. Il pericolo di reiterazione dei reati è stato ritenuto esistente in base a condotte recenti e durate nel tempo: dunque, la motivazione è corretta in diritto e priva di vizi logici. 3. Pertanto, i ricorsi devono essere rigettati. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condannano i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 06/07/2023.