Sentenza 23 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/03/2001, n. 4219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4219 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
O L L O 3 4 B 7 E ) 3 . E E N N C , O 1 I A 9 Z R 9 A 1 R - D 1 T S 1 E I - REPUBBLICA ITALIANA EL POPOLO TAI042 1 9 /0 1 1 G C I 2 E R . D 1 U A I 9 D 3 C E E T E N 6 CORTE SUPREMA LI CASSAZIONE E 4 N S , Oggetto T E T S T I ( R SEZIONE TERZA CIVILE Risarcimento danni da inci- A dente stradale. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente R.G.N. 13406/98 - Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere - 9059 Cron. Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere Consigliere - Rep. Dott. Antonio SEGRETO - Rel. Consigliere Ud.20/10/00 Dott. Alberto TALEVI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ITAS ISTITUTO TRENTINO-ALTO ADIGE per ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del suo legale 1 elettivamente domiciliata rappresentante pro tempore, 042 19/0 in ROMA VIA G. BAGLIVI 8, presso lo studio dell'avvocato SERGIO LEONARDI, difesa VALENTINO VADI, giusta delega in at i;
corrente - AT UE, LA NI;
intimati - 2000 del Giudice di pace di avverso la sentenza n. 4/98 1658 1 CHIAVARI, emessa il 24/12/1997 depositata il 07/01/98; RG.263/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/00 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 23.4.1997, UE NA conveniva in giudizio NI LA e la ITAS Ass.ni s.p.a. per ottenerne la condanna alla rifusione del danno subito in seguito all'incidente stradale avvenuto il 22.4.95 tra la sua auto ed il motociclo “... condotto e/o di proprietà di LA NI...". Resistevano in giudizio i convenuti. Con sentenza 24.12.97 - 7.1.98 il Giudice di Pace di Chiavari condannava in solido i convenuti al risarcimento del danno in favore del NA nella misura di £ 1.350.000 oltre rivalutazione ed interessi;
nonché alla rifusione delle spese. Contro questa decisione ricorre per cassazione l'ITAS con due motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente ITAS denuncia "Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3 del c.p.c., in relazione agli artt. 131 e 132 n. 3 del c.p.c." esponendo;
-A) che all'udienza del 18.12.97, nella quale i procuratori delle parti avevano precisato le conclusioni, il procuratore domiciliatario dei convenuti le aveva precisate “...nei termini di cui alla comparsa di risposta (nella quale era stato chiesto il rigetto della domanda con il favore delle spese), dopo, però, aver depositato una memoria conclusionale nella quale erano precisate ed illustrate conclusioni diverse..." (che all'attore venisse riconosciuta soltanto la metà dei danni e che venissero compensate le spese); -B) che, prescindendo dalla svista del procuratore predetto, la medesima disattenzione era stata posta in essere anche dal Giudice di Pace, il quale, sulla base di dette conclusioni di cui alla comparsa di risposta, aveva svolto le proprie argomentazioni per accogliere pienamente le domanda dell'attore. Il motivo deve ritenersi privo di pregio per tre ragioni, ciascuna delle quali già di per sé decisiva: -A) in quanto se una parte precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle di un determinato atto il Giudice non deve né può prendere in considerazione quelle contenute in un atto diverso;
-B) in quanto la doglianza appare errata in diritto;
infatti il Giudicante, anche in presenza di una domanda di rigetto della domanda attorea da parte dei convenuti, e nonostante la mancanza di una domanda volta all'accertamento di una responsabilità parziale, ove avesse ritenuto provata detta responsabilità solo parziale del convenuto LA, l'avrebbe dovuta comunque dichiarare;
-C) in quanto tutte le argomentazioni della parte ricorrente, persino qualora fossero state astrattamente fondate in diritto, non avrebbero comunque potuto assumere rilevanza in concreto nella presente causa posto che il Giudice di Pace ha chiaramente ritenuto di poter ricostruire l'incidente e di dover considerare provata la colpa esclusiva del LA. Con il secondo motivo la parte ricorrente ha denunciato denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5 del c.p.c. in relazione agli artt. 2054 e 2697 c.c.) osservando che la mancata considerazione delle suddette conclusioni ha condotto il giudice ad un'errata valutazione degli elementi di prova ed ad un'errata decisione, e che detto Giudice "...infatti..." avrebbe dovuto uniformarsi ai "principi regolatori della materia” costituiti dagli artt. 2054 e 2697 c.c. Con successiva memoria datata 4.10.00 1'ITAS, relativamente a tale secondo motivo ha affermato: “.. si ritiene opportuno abbandonarlo..." ed ha concluso la memoria stessa dichiarando “...si chiede che l'Ecc.ma Corte Suprema di cassazione voglia accogliere il ricorso, limitatamente al primo motivo……..”. Premesso che si è chiaramente di fronte alla rinuncia a detto motivo da parte del difensore dalla parte ricorrente, si ricorda che questa Corte, già diverse volte ha osservato (v. tra le altre Cass. n. 2196 del 25/02/1995) A differenza della rinuncia al ricorso per cassazione, la quale, per essere efficace, deve essere compiuta dalla parte o dal suo avvocato munito di specifico mandato speciale (art. 390 cod.proc.civ.), la rinuncia ad uno o piu' motivi di impugnazione, senza rinuncia al ricorso (che resti sorretto da uno o piu' motivi non rinunciati), puo' essere validamente effettuata dal difensore munito di semplice procura "ad litem">>. Questa Corte deve dunque limitarsi a prendere in considerazione il primo motivo. Il ricorso (in relazione al residuo primo motivo) va respinto. Non si deve provvedere sulle spese dato che gli intimati non hanno svolto attività difensiva:
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso a Roma il 20.10.2000. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Fiduccia Speran Allor. IL CANCELLIERE C1 IO IA енли 4 ) 7 O L 3 E Depositata in Cancelleria . L C N O , B A 1 P E 9 I Oggi, lì 23 MAR. 2001 E 9 1 D N - 1 O E I 1 Z - C 1 IL CANCELLIERE I A 2 R D IO IA . T R U S L I I P they U ३८४०० 9 G S G 3 E R E E ★ N A 6 . D 4 T . E S T T I T ( N 5 R E S A E kolin