Sentenza 20 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/01/2003, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 C.C. 61063 LA 00 789/ 03 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA REPUBBLICA TRIBUTARIA LA COR E SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati;
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente R.G.N. 14091/9 Dott. Massimo ODDO Consigliere Cron. 1632 Dott. Mario CICALA - Rel. Consigliere Rep. Dott. Nino FICO - Consigliere Ud.24/05/02 Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FIDEL SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore 54 2 e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE 9, presso lo studio dell'avvocato COVA MARIA ALESSANDRA, difesa dagli avvocati FAMIGLIETTI ANTONIO, FINOCCHIARO MARIA, giusta procura in calce;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ricorrenteCAMPIONE CIVILE - 61063
contro
N. P MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, 12. presso 1 AVVOCATURA GENERALE DELLO PORTOGHESI 2002 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2368 -1- controricorrente nonchè
contro
UFF IVA GENOVA;
- intimato Commissione avverso la sentenza 11. 138/97 della depositata il regionale di GENOVA,tributaria 10/07/97; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 24/05/02 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per 1'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La società Fidel spa in liquidazione ricorre por cassazione deducendo tre motivi avverso la sentenza n. 138 del 10 luglio 1997 con cui la Commissione Tributaria Regionale per la Liguria accoglieva l'appello dell'Ufficio avverso la pronuncia di primo grado e dichiarava legittimo l'avviso di rettifica emesso a carico della società dall'Ufficio IVA di Genova e relativo all'anno 1987. Il giudice di merito riteneva che l'accertamento fosse possibile in quanto l'opzione della società per il regime di contabilità semplificata non doveva ritenersi validamente compiuto per errore nella barratura della apposita casella. E che non assumesse rilievo la lcsi della società sccondo cui tale opzione poteva agevolmente dedursi per facta concludentia. La Amministrazione si costituiva con controricorso. Il Procuratore Generale concludeva per la manifesta fondatezza del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE en Il ricorso merita accoglimento. Invero in tema di regimi speciali 1.V.A., l'art. 1, comma primo, del D.P.R. 11 ottobre 1997 n. 442 dispone testualmente che " l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalla modalità di tenuta delle scrittura contabili" e che la validità dell'opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività; tale norma ha cfficacia retroattiva per espresso disposto dell'art. 4 della legge 21 novembre 2000 n. 342 ed è, pertanto, applicabile ai comportamenti concludenti tonuti dal contribuente in epoca anteriore all'entrata in vigore del decreto stesso. M Di conseguenza, nell'ipotesi che il contribuente assuma di aver diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti, avendo barrato per errore, nella dichiarazione a fini I.V.A., la casella relativa all'opzione di cui all'art. 36 bis del D.P.R. n. 633 del 1972 per le impresc che effettuano operazioni esenti, occorre accertare, anche con riferimento ad annualità di imposta antecedenti al decreto del 1991, se contribuente ha osservato gli adempimenti prescritti dall'applicazione del regime ordinario dell'I.V.A., non avvalendosi in concreto della dispensa accordata dall'art. 36 bis;
che i detti principi, più volte affermati dalla Corte Suprema (cfr. Cass. 2001/2878. 2001/2886; 2001/5931, 2001/6886, 2001/11455, 2001/5450; nonché Cass. 21 maggio 2001 n. 6886), inducono a ritenere la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 375 c.p.c. per l'accoglimento del ricorso in camera di consiglio
P.Q.M.
zinvia La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale Liguria che deciderà anche per le spese di presenti giuliao. Cosi deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 24 maggio 2002 MAJ N. Men Licalта IL PRESIDENTECistull IL CANCELLI RE Unolds Amaldi W Oggi 20 GEN 2003 DEPOCA, Anioldiüolde