Sentenza 24 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/07/2002, n. 10837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10837 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2002 |
Testo completo
A N A I L A IT A C I L O B L L B U O P B ) 5 E E E R C A S N P . N I Z CORTE U REM1 0 837 /0 2 , A 1 R T E 2 . IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S C I 1 D ' I - 1 R 2 A G J Oggetto L E 9 Cassazione- N 3 . SEZIONE TERZA CIVILE Motiv E T C 6 4 Santan a oh agente . T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 11174/00 Dott. Vincenzo CARBONE VITTORIA Rel. Consigliere Cron. 28443 Dott. Paolo Dott. Ernesto LUPO - Consigliere Rep. Dott. Roberto PREDEN - Consigliere Ud. 09/05/02 - Consigliere C.C. Dott. Francesco SABATINI ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: ASSICURAZIONI SPA IN LCA, in persona del L'EDERA Commissario Liquidatore Dott. rappresentante legale Dosi, elettivamente domiciliata in ROMA VIA Francesco C POMA 4, presso lo studio dell'avvocato PAOLO GELLI, che la difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
GIUSEPPINA, GENERALI ASSICRONZULLO ALBERTO, IODICE SPA;
- intimati 2002 avverso la sentenza n. 23887/99 del Giudice di pace di 1078 NAPOLI, emessa il 15/11/99 e depositata il 27/11/99 -1- (R.G. 25502/97); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 09/05/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha chiesto si rigetti il ricorso. -2- La Corte Premesso in fatto. sentenza delNapoli, con 1. - Il giudice di pace di 27.11.1999, ha pronunciato sulla domanda di condanna al risarcimento del danno da circolazione stradale che RT RO aveva proposto
contro
PP OD e la Edera Assicurazioni per un incidente avvenuto a Napoli il 2.11.1996. Sopravvenuta la messa in liquidazione coatta amministrativa della Edera Assicurazioni, il giudizio era stato proseguito anche in confronto del commissario liquidatore e dell'impresa designata. Il giudice ha accolto la domanda. На ritenuto che la responsabilità dell'incidente dovesse attribuirsi al conducente del veicolo di proprietà della OD e che costei, alla data del fatto, era assicurata presso l'Edera Assicurazioni. Una delle persone che avevano assistito al fatto, interrogata come testimone, aveva dichiarato che il veicolo esponeva il contrassegno rilasciato dall'Edera e che esso era valido.
2. L'Edera Assicurazioni in liquidazione coatta ha chiesto che la sentenza sia cassata.
3. Delle altre parti nessuna si è costituita. 4. - Il pubblico ministero ha chiesto che il ricorso sia esaminato in camera di consiglio e rigettato perché il motivo per cui è stato proposto è manifestamente infondato. Motivi della decisione 1. - Il ricorso contiene un motivo. 3 Denuncia vizi di violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 112 e 132 n. 4). - Il motivo è manifestamente privo di fondamento.
2. La sentenza non presenta il vizio di difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la difesa svolta dalla società è stata esaminata. Neppure presenta il vizio di mancanza di motivazione. Gli argomenti esposti dal giudice non presentano intrinseci vizi logici e costituiscono quindi nel loro complesso ciò che deve richiedersi perché si abbia motivazione di una sentenza pronunciata dal giudice di pace secondo equità. Il giudice ha spiegato perché ha ritenuto che l'esistenza di un valido contratto di assicurazione fosse risultata provata. Ha detto d'averlo desunto dalla dichiarazione di un testimone, che a sua volta aveva rilevato la presenza, sul veicolo investitore, del contrassegno rilasciato dall'Edera Assicurazioni e che il contrassegno era valido: e ciò significa che, come scadenza del periodo di efficacia dell'assicurazione v'era esposta data che superava quella del giorno dell'incidente. Questa motivazione è congruente con la questione da esaminare, che riguardava non la legittimazione passiva alla causa, ma la titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio, perciò una questione di merito. Il modo in cui la questione è stata risolta non è invece sindacabile: la valutazione equitativa, una volta che non presenti intrinseci vizi di logicità, si sottrae a sindacato sul piano del 4 controllo della legittimità, non solo per quanto concerne la soluzione della controversia in presenza dei fatti accertati, ma anche per quanto riguarda 10 stesso accertamento dei fatti rilevanti (Sez. Un. 15 ottobre 1999 n. 716), purché condotto sulla base di prove acquisite al processo. 3. - Il ricorso è rigettato. 4. - Non deve essere resa pronuncia sulle spese. ) 4 E 7 C 3 . A N
P.Q.M.
P , I 1 9 D 9 1 E - 1 C 1 I La Corte rigetta il ricorso. - 1 D 2 U I . L G 9 Così deciso il giorno 9 maggio 2002, in Roma, n E Camera di 3 N E . T 6 4 S . ( T consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di T B A cassazione. Il relatore ed estensore Il Presidente. parr E A Depositata in Cancelleria Oggi, 24-07-02 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello л5 с