Sentenza 6 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/10/2003, n. 14861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14861 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2003 |
Testo completo
1 C.C. 64080 BBLICA IT LI 148 6 1 /03 REGISTRAZIONE 5 NOME DEL P OLOT ALIA AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 MATERIA CORBYTARIA N. DA B - TE ALL. ESEN TAB 1 E SUPREMA DI CASSAZIONE N. Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ugo FAVARA Presidente R.G.N. 7494/99 ALTIERI Rel. Consigliere Cron. 30045 Dott. Enrico Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Rep. MERONE Consigliere Ud. 18/12/02 Dott. Antonio RUGGIERO Consigliere Dott. Francesco ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: N. 64080 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
SRL, in persona del legale TUTTAPUBBLICITA' rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A. BAFILE 5, presso lo studio Lucas, dell'avvocato FIORMONTE difeso dall'avvocato LUCA giusta delega a margine2002 ZUCCARO FRANCO difende 4690
- controricorrente -
1- avverso la sentenza n. 211/98 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 18/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/02 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
assorbito il secondo motivo del ricorso. -2- § 1. Svolgimento del processo La Tutta Pubblicità s.r.l. otteneva dal presidente del Tribunale di Firenze decreto, col quale veniva ingiunto al Ministero delle Finanze il pagamento della somma di lire 16.500.000 oltre ad interessi legali, pagata dal 1985 al 1992 per tassa annuale di concessione governativa ( d.l. n.853 / 85 ), della quale, secondo la società attrice, era dovuta la restituzione a seguito della sentenza della Corte di Giustizia CE 2 febbraio 1988. Con sentenza in data 14 novembre 1996, a seguito di opposizione del Ministero, il giudice unico del Tribunale di Firenze condannava l'opponente al rimborso della somma versata, in quanto non dovuta, con gl'interessi legali dalla domanda. Il gravame dell'Amministrazione veniva rigettato dalla corte d'appello di Firenze con sentenza in data 22 dicembre 1997 - 18 febbraio 1998, così motivata per quanto interessa il presente ricorso: dalle pronunce rese dalla Corte di Giustizia CE il 2 febbraio 1986, 36/86, e 20 aprile 1994 emergeva che gli articoli 10 e 12 della direttiva n.335 / 1969 dovevano essere interpretati nel senso che gli Stati membri non possono esigere dalle società di capitali, per le operazioni indicate negli stessi articoli, altri tributi all'infuori dell'imposta sui conferimenti e sui diritti remunerativi;
che, inoltre, deve ritenersi vietato un contributo annuale per l'iscrizione delle società di capitali. In conformità a quanto ritenuto da Cass., Sez.Un., 12 aprile 1996, n.3458, la direttiva, nell'interpretazione resa dalla Corte di Giustizia, aveva carattere vincolante per il giudice nazionale, che era tenuto a disapplicare le norme interne difformi da tale interpretazione;
-non poteva ritenersi operante il termine triennale decorrente dalla data di pagamento ( secondo il disposto dell'art. 13, secondo comma, del d.P.R. n.641/72 ), come ritenuto nella citata sentenza delle Sezioni Unite, essendo tale interpretazione contraria al diritto comunitario. Come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza Emmott c. Irlanda,( 25 luglio 1991 in causa C - 208/90 ), l'art. 189, terzo comma, del Trattato CE stabilisce il vincolo per lo Stato membro di raggiungere il risultato indicato dalla direttiva, e di dare applicazione a quest'ultima in modo chiaro e preciso. Solo col d.l. 30 agosto 1993, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n.427, l'Italia aveva provveduto all'abolizione della tassa annuale d'iscrizione, e da tale trasposizione poteva decorrere il termine di decadenza. Nessun interesse aveva l'amministrazione a censurare la statuizione sulla decorrenza degli interessi, essendo stata questa indicata nella data di proposizione della domanda. Avverso tale sentenza l'amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due mezzi d'annullamento. La società intimata resiste con controricorso. hey § 2. I motivi di ricorso 2.1. Col primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 13, secondo comma, del d.P.R. n.641/72, 2033 cod. civ., 11 legge 23 dicembre 1998, n.448, in relazione all'art.360, n.3, cod.proc.civ., la difesa dell'amministrazione censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che il termine di decadenza per la restituzione del tributo non dovuto decorre, non dalla data del pagamento, ma da quella della trasposizione della direttiva nell'ordinamento nazionale. L'amministrazione invoca la sentenza delle Sezioni Unite n.3458/96 e le sentenze della Corte di Giustizia 2 dicembre 1997, Fantask, e 15 settembre 1998, C- 231/96, e rileva, inoltre, che la necessità di presentare nel termine di tre anni dal pagamento istanza di rimborso è stata espressamente statuita dall'art.11 della 1. n.448 / 98, il quale fa espresso rinvio all'art. 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.641. 2.2. Col secondo motivo l'amministrazione finanziaria invoca l'applicazione dello jus superveniens dettato con l'art.11 della legge 23 dicembre 1998, n.488, il quale prevede per gli anni 1985 -1992, per l'iscrizione dell'atto costitutivo, una tassa fissa di lire 500.000 e una tassa, variabile secondo il tipo di società, per l'iscrizione di altri atti sociali;
inoltre che, sulla somma da rimborsare, siano dovuti gl'interessi al tasso in vigore alla data di entrata in vigore della legge ( 1° gennaio 1999), e cioè al 2,50%, secondo il d.m. 10 dicembre 1998. § 3. Motivi della decisione 3.1. Il ricorso merita accoglimento, anche se per ragioni giuridiche in parte diverse da quelle svolte dalla difesa dell'Amministrazione ricorrente. E' da premettere che non può essere condivisa la tesi, già implicitamente respinta dalla Corte d'Appello e riproposta nel controricorso, secondo cui nella specie, trattandosi di pagamento eseguito in conformità a norme di legge vigenti (anche se in contrasto col diritto comunitario ), non potrebbe operare il termine di decadenza previsto dal citato art.13 per i pagamenti erronei, con la conseguente applicazione della prescrizione decennale stabilita per la ripetizione d'indebito. La tesi è stata ripetutamente disattesa dalla giurisprudenza di questa Corte ( Sezioni Unite, 12 aprile 1996, n.3457 e 3458 e successiva, costante, giurisprudenza: da ultima, Sez.I, 26 gennaio 1999, n.692 ) e il Collegio ritiene di uniformarsi a tale indirizzo, non essendo state prospettate nuove e decisive ragioni per derogarvi. Basterà rilevare, in aggiunta a quanto già osservato nelle precedenti sentenze della Corte, che il pagamento di un tributo in forza di norme nazionali confliggenti col diritto comunitario self- executing deve considerarsi pur sempre erroneo in considerazione del dovere di disapplicazione del diritto interno, incombente non solo al giudice, ma anche alla pubblica amministrazione. ken 3.2. Passando al problema della decorrenza del termine di decadenza posto con la censura dell'amministrazione, osserva la Corte che, con sentenza del 15 settembre 1998, resa in procedimenti riuniti C - 279, 280 e 281/96, la Corte di Giustizia delle Comunità europee, decidendo in via pregiudiziale su domande del Tribunale di Genova, ha statuito che: 1)il diritto comunitario non vieta a uno Stato membro di opporre alle azioni di ripetizione di tributi riscossi in violazione di una direttiva un termine nazionale di decadenza che decorra dalla data del pagamento dei tributi di cui trattasi, anche se, a tale data, la direttiva non era stata ancora correttamente attuata nell'ordinamento nazionale". of2)in caso di rimborso di imposte in violazione del diritto comunitario, quest'ultimo non osta al versamento di interessi secondo modalità di calcolo meno favorevoli di quelle vigenti nell'ambito del regime ordinario dell'azione di ripetizione dell'indebito tre privati, purchè le dette modalità si applichino allo stesso modo alle azioni proposte contro tali tributi fondate sul diritto comunitario e a quelle fondate sul diritto interno”. aventi ad oggettoA seguito di tale pronuncia, intervenuta in relazione a cause proprio la restituzione di tasse di concessione governativa sull'iscrizione di società per affermato contrasto della normativa italiana col diritto comunitario, questa Corte ha ritenuto ( sentenza 26 gennaio 1999, n.692 ) che il principio affermato dalla Corte di Giustizia costituisce il momento culminante di un orientamento progressivamente maturato nella sua giurisprudenza, che ha riconosciuto compatibile col diritto comunitario l'esistenza di termini per la ripetizione di tributi, riscossi in base a norme confliggenti con tale diritto, diversi e più brevi di quelli stabiliti in via generale per la ripetizione d'indebito. Ciò purchè tali termini siano ragionevoli, e cioè tali da soddisfare la duplice esigenza della certezza dei rapporti tributari e della possibilità di far valere i diritti nascenti dall'ordinamento comunitario, e non sussistano discriminazioni rispetto all'esercizio di diritti analoghi regolato dal diritto nazionale ( sentenze 9 novembre 1989, C-386/87; 17 luglio 197, C-90/1994; 2 dicembre 1997, C- 188/95). Conseguentemente, nella citata sentenza questa Corte ha statuito che la tesi della Corte di merito - la quale faceva decorrere il termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso della tassa in questione dalla data di trasposizione della direttiva ( e cioè l'emanazione del d.l. n.331 193 ), e non, come stabilito dall'art. 13, comma secondo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.641, dalla data di pagamento della tassa - non poteva essere accolta, non essendo la detta norma nazionale in contrasto col diritto comunitario. La Corte ritiene di non doversi discostare da tale interpretazione, soprattutto in considerazione dell'effetto vincolante che deriva dalle pronunce interpretative della Corte di Giustizia. Ne consegue che, per verificare se la società sia incorsa in decadenza, occorrerà accertare se la stessa, entro il termine di tre anni dal pagamento, abbia instaurato il giudizio per la restituzione dei tributi pagati, ovvero, in alternativa, abbia presentato domanda di rimborso ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n.641/72. Tale rimedio, infatti, non è stato espunto dall'ordinamento dalla sentenza della Corte Costituzionale 24 febbraio 1995, n.56, la quale si è limitata a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 del detto decreto nella parte in cui lo stesso condiziona alla presentazione della domanda di rimborso l'esercizio dell'azione giudiziaria. Del resto, la permanenza del procedimento amministrativo di rimborso risulta testualmente confermata dalla nuova disciplina in materia di rimborso della tassa in questione, introdotta con l'art. 11 della legge 23 dicembre 1998, n.448. 3.3. L'accoglimento delle censure formulate col motivo di ricorso comporta, pertanto, la cassazione della sentenza, con assorbimento del secondo motivo e con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Firenze, la quale dovrà, uniformandosi al principio di diritto sopra enunciato: a) verificare l'osservanza del termine di decadenza di cui all'art. 13, comma secondo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.641, decorrente dalle date del pagamento del tributo, accertando se entro tale termine sia stato instaurato il giudizio per la restituzione ovvero sia stata presentata domanda di rimborso;
b) ad esito di tale esame, decidere sull'applicabilità dello jus superveniens introdotto con l'art.11 della legge 23 dicembre 1998, n.488, considerando i principi affermati dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella sentenza 10 settembre 2002 in cause riunite C - 216 e 222/99; c) decidere sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, a diversa sezione della corte d'appello di Firenze. Così deciso in Roma,nella camera di consiglio della Sezione tributaria, il 18 dicembre 2002. Il Consigliere estensore Enrico Altieri Il Presidente пац Ugo Favara Na. Javaza DEPOSTATO IN CANCELLERIA -6 011.2003. CANCELLIERE IL CANCELLIERE CI Oggi. DO PO ИО и AM AR .......... .