Sentenza 21 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/01/2004, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UR UI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 205/B, presso l'avvocato AMODEO G., rappresentato e difeso dall'avvocato MORABITO GIUSEPPE, giusta procura speciale dell'Ispettore Ciraolo Claudio dell'Ufficio Matricola Istituto Penale di Volterra;
- ricorrente -
contro
DIREZIONE REGIONALE DELL'ENTRATE PER LA CALABRIA SEZIONE DISTACCATA DI REGGIO CALABRIA, in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliato in via DEI PORTOGHESI 12, rappresentato e difeso dall'avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso l'ordinanza del Tribunale di REGGIO CALABRIA, depositata il 29/12/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/2003 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO
- che, con ricorso notificato il 17 febbraio 1999, GI UR ha impugnato per Cassazione, nei confronti della Direzione regionale delle entrate per la Calabria, l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria in data 22-29 dicembre 1999 su ricorso dell' UR, imputato in un procedimento penale dinanzi alla Corte d'Assise di Reggio Calabria, avverso il decreto di revoca del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio, emesso dalla predetta Corte d'Assise nel corso del procedimento in data 24 giugno 1998;
- che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato il ricorso dell' UR e, per l'effetto, ha confermato il decreto di revoca del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio;
- che resiste, con controricorso notificato il 12 aprile 1999, il Ministro dalle Finanze.
CONSIDERATO
che, preliminarmente, deve essere dichiarata l'inammissibilità del controricorso, in quanto tardivamente notificato al ricorrente:
infatti - posto che il ricorso è stato ritualmente e tempestivamente notificato in data 17 febbraio 1999 - il controricorso risulta notificato in data 12 aprile 1999, mentre il termine perentorio per la sua notificazione scadeva, giusta quanto disposto dall'art. 370 comma 1 cod. proc. civ., in data 29 marzo 1999 (lunedì);
- che - pacifico che il provvedimento impugnato è stato emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in sede civile, come emerge dall'esame degli atti del giudizio a quo - deve essere rammentato il consolidato orientamento di questa Corte (cfr., tra le altre, sentt. nn. 434 del 2000, a s.u., 9730 e 12647 del 2002, nonché Cass., s.u. pen., n. 25 del 1999), secondo cui la cognizione dei ricorsi avverso decreti, emessi nel procedimento penale in materia di rigetto dell'istanza di ammissione, revoca o modificazione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, spetta al giudice penale collegiale (tribunale o corte d'appello), il quale decide secondo lo speciale procedimento prefigurato dall'art. 29 della legge n. 794 del 1942 con ordinanza suscettibile di ricorso per Cassazione, da trattare e decidere in base alle regole procedurali proprie del rito penale;
e, secondo cui, se l'impugnazione e stata proposta - come nella specie - innanzi al giudice civile, quest'ultimo deve rilevare d'ufficio l'improponibilità della domanda e, qualora ciò non abbia fatto, decidendo nel merito - come nella specie - il ricorso per Cassazione va proposto dinanzi alla Corte di Cassazione civile, la quale, pronunciando sul ricorso, deve cassare senza rinvio, ai sensi dell'art. 382 comma 3 secondo periodo cod. proc. civ., l'ordinanza impugnata, trattandosi di ipotesi in cui il processo non poteva essere proseguito;
- che la circostanza che l'orientamento qui ribadito si è formato successivamente alla proposizione del presente ricorso integra giusto motivo per dichiarare compensate per intero le spese di tutto il giudizio.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 16 aprile 2003. Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004