Sentenza 2 febbraio 1999
Massime • 1
Il deposito ai sensi del comma 3 dell'art 293 cod. proc. pen. dell'ordinanza di custodia cautelare e della corrispondente richiesta del PM rappresenta il termine iniziale di decorrenza entro il quale il difensore può proporre richiesta di riesame. Poiché tuttavia la suddetta norma non prescrive che l'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare debba essere preceduto dal deposito dei suddetti atti(ed anzi non indica affatto un termine per il deposito degli stessi), l'eventuale ed effettivo pregiudizio del diritto di difesa che il mancato, previo deposito degli atti potrebbe aver causato all'indagato deve essere valutato in concreto, tenendo comunque conto della notifica dell'ordinanza all'indagato stesso e dell'eventuale deposito degli atti, ai sensi dell'art 309 cod. proc. pen., nella cancelleria del giudice del riesame, con facoltà per il difensore di esaminarli ed estrarne copia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/02/1999, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 1999 |
Testo completo
Composto dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Aldo SAULINO Presidente
1. Dott. Guido IETTI Consigliere
2. " Lucio TOTH "
3. " Carlo COGNETTI "
4. " Sandro OCCHIONERO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale per minorenni di Catania;
avverso l'ordinanza del Tribunale per i minorenni di Catania, in data 14 ottobre 1998, nei confronti di IA CO. Visti gli atti, l'ordinanza denunziata ed il ricorso, Udita la relazione fatta dal Consigliere Ietti.
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. G. Veneziano che ha concluso per l'annullamento senza rinvio.
Fatto e diritto.
Il giudice dell'appello, con l'ordinanza impugnata, dichiarando la nullità di quella reiettiva emessa, in data 18 settembre 1998, dal G.i.p. presso il Tribunale per i minorenni di Catania, ha dichiarato la nullità dell'interrogatorio, ex articolo 294 c.p.p., di IA CO (indagato di concorso in furto pluriaggravato) e, per la conseguente custodia cautelare, ha ordinato la liberazione immediata, se non detenuto per altra causa.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto che la inosservanza dell'articolo 293, 3^ comma, del codice di rito - costituita dal mancato deposito (e dal conseguente mancato avviso) dell'ordinanza custodiale, nonché della richiesta del P.M. con gli atti allegati - integrava una violazione del diritto di difesa, con la conseguente nullità dell'interrogatorio, da equiparare alla mancanza materiale dello stesso.
Il Pubblico Ministero ricorrente 1) la inosservanza della legge processuale, in riferimento agli articoli 178, 179, 180, 182 comma 2^, 183 lettera a) c.p.p., sostiene la insussistenza della dedotta nullità, e, in ogni caso, la tardività dell'eccezione e la irrilevanza : con motivi che possono essere esaminati congiuntamente. Le censure sono fondate, nei limiti di seguito specificati. Occorre, in primo luogo, rilevare come il citato articolo 293 n. 3 c.p.p. non prescrive un termine per il deposito degli atti, ne'
stabilisce che questo debba avvenire prima dell'interrogatorio di cui al successivo articolo 294; ma la data della notificazione, dell'avviso di deposito dell'ordinanza coercitiva, al difensore rappresenta l'inizio della decorrenza del termine, di dieci giorni, entro il quale lo stesso difensore può, ai sensi dell'art.309 n. 3 del codice di rito, proporre la richiesta di riesame. Ne consegue che, mancando di pregio tutte le diverse argomentazioni svolte nell'ordinanza di appello, restava da esaminare se la non effettuazione del deposito prima dell'interrogatorio aveva (o non) cagionato un concreto ed effettivo pregiudizio al diritto di difesa, tenendo conto della notificazione all'indagato, e dei contenuti, dell'ordinanza custodiale, nonché del deposito degli atti de quibus - ai sensi dello articolo 309 c.p.p. - nella cancelleria del giudice del riesame, con facoltà per il riesame, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia;
e se la eccezione di nullità era stata tempestivamente proposta, considerando la incontesta in presenza del difensore all'interrogatorio in oggetto. Su questi punti la motivazione è meramente assertiva e generica, senza un effettivo collegamento all'interrogatorio e all'attività espletata in quella sede dal difensore;
o divergente dallo schema normativo, laddove nega una rinuncia (alla nullità)o una acquiescenza (degli effetti dell'interrogatorio), ma non esamina la rilevante questione della tempestività, ai sensi dell'articolo 182, della deduzione di nullità dell'interrogatorio. Il provvedimento, pertanto, deve essere annullato, con rinvio, per nuovo esame, allo stesso giudice. 1) denuncia
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla l'impugnata ordinanza, con rinvio, al Tribunale per i minorenni di Catania, per nuovo esame. Così deciso in Roma, il 2 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 1999