Cass. pen., sez. V, sentenza 02/02/1999, n. 570
CASS
Sentenza 2 febbraio 1999

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Il deposito ai sensi del comma 3 dell'art 293 cod. proc. pen. dell'ordinanza di custodia cautelare e della corrispondente richiesta del PM rappresenta il termine iniziale di decorrenza entro il quale il difensore può proporre richiesta di riesame. Poiché tuttavia la suddetta norma non prescrive che l'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare debba essere preceduto dal deposito dei suddetti atti(ed anzi non indica affatto un termine per il deposito degli stessi), l'eventuale ed effettivo pregiudizio del diritto di difesa che il mancato, previo deposito degli atti potrebbe aver causato all'indagato deve essere valutato in concreto, tenendo comunque conto della notifica dell'ordinanza all'indagato stesso e dell'eventuale deposito degli atti, ai sensi dell'art 309 cod. proc. pen., nella cancelleria del giudice del riesame, con facoltà per il difensore di esaminarli ed estrarne copia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 02/02/1999, n. 570
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 570
    Data del deposito : 2 febbraio 1999

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