Sentenza 20 gennaio 2017
Massime • 1
In tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, è legittimo disporre la confisca per equivalente, ancorché non preceduta dal sequestro preventivo, del profitto del reato - corrispondente all'ammontare delle imposte o delle ritenute non versate al fisco - sul patrimonio dell'amministratore, nei casi in cui nulla risulti acquisito ovvero emergano indicazioni contrarie circa la disponibilità di beni in capo alla persona giuridica.
Commentario • 1
- 1. Omesso versamento IVA, sempre reato (Cass. 7644/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 marzo 2019
L'elemento soggettivo del reato di omesso versamento di IVA, previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-ter, è il dolo generico, configurabile anche nella forma del dolo eventuale, integrato dalla condotta omissiva posta in essere nella consapevolezza della sua illiceità, a nulla rilevando i motivi della scelta dell'agente di non versare il tributo e l'inadempimento della obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico. Il sostituto d'imposta che incassi l'IVA ha l'obbligo di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/01/2017, n. 31450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31450 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2017 |
Testo completo
31450-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. n. sez. 67 Paolo Antonio Bruno Sergio Gorjan -CC 20/01/2017 Enrico Vittorio Stanislao Scarlini R.G. N. 24352/2016 Paolo Micheli Relatore - Irene Scordamaglia ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NZ CO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Torino in data 23/03/2016 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
lette le conclusioni del Procuratore generale presso questa Corte, nella persona della Dott.ssa Giuseppina Casella, che ha richiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO CO NZ ricorre personalmente avverso la pronuncia indicata in epigrafe, in forza della quale gli è stata applicata -su sua richiesta, ex art. 444 del codice di rito la pena di anni 2 di reclusione per reati di bancarotta - (afferenti il fallimento della ditta individuale "Ghignone Ottavia", della quale egli si assume essere stato amministratore di fatto), nonché per violazioni tributarie (commesse quale amministratore di fatto della "Aloe Ghignone" s.r.l., nonché ஆ டி titolare della ditta individuale "Aloe Superiore"). In relazione a questi ultimi 1addebiti, il Gip torinese ha ritenuto comunque doveroso al di fuori dei limiti della richiesta di patteggiamento e dello specifico accordo raggiunto fra le parti in ordine al trattamento sanzionatorio - disporre la confisca per equivalente, dal patrimonio del NZ, di somme correlate a quanto evaso: richiamate le previsioni normative in materia, e tenendo conto in particolare del dettato dell'art. 12-bis, comma 1, del d.lgs. n. 74/2000, introdotto in forza del d.lgs. n. 158/2015, il giudice di merito ha ritenuto che il provvedimento possa essere adottato anche laddove come nella fattispecie concreta non sia intervenuto - un precedente decreto di sequestro preventivo, mentre il "profitto del reato", suscettibile di confisca, «corrisponde all'ammontare dell'imposta o delle ritenute non versate al fisco>>. La somma oggetto di ablazione, pertanto, ammonta a poco meno di 34.000,00 euro. L'imputato lamenta violazione di legge, facendo presente che come affermato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte la confisca per equivalente può ritenersi legittima solo quando il reperimento dei beni costituenti il profitto del reato sia impossibile»; nel caso in esame, invece, si è attinto al patrimonio dell'amministratore senza la previa verifica della sussistenza di beni capienti presso la società nel cui interesse vennero realizzate, in ipotesi, le violazioni tributarie. La sentenza, perciò, appare viziata anche sotto il profilo della carenza di motivazione, non essendo stata illustrata «l'effettiva, concreta e circostanziata impossibilità di procedere al sequestro dei beni della società beneficiata dall'evasione fiscale, al fine di dar corso alla confisca per equivalente sui beni del NZ». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non può trovare accoglimento. Vero è che, stando alle indicazioni del massimo organo di nomofilachia (Cass., Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, ric. Gubert), come sintetizzate nella requisitoria curata dal Procuratore generale nel presente procedimento, in caso di illecito penale per violazione di norme tributarie, commesso nell'interesse di una società, «va innanzitutto ricercato il profitto del reato per procedere, così come previsto dall'art. 322-ter cod. proc. pen., al sequestro dello stesso ai fini della confisca diretta, sempre che il profitto sia rimasto nella disponibilità della persona giuridica;
e, allorché si riveli impossibile rinvenire tale profitto - o i beni ad esso riconducibili presso la persona giuridica, si potrà procedere al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica per i reati da costoro commessi». Tuttavia, nel dare pratica attuazione ai principi appena ricordati, la giurisprudenza degli anni successivi ha Aft 2 comunque chiarito che «quando procede per reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, è legittimo il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente dei beni dell'imputato sul presupposto dell'impossibilità di reperire il profitto del reato, nel caso in cui dallo stesso soggetto non sia stata fornita la prova della concreta esistenza di beni nella disponibilità della persona giuridica su cui disporre la confisca diretta>> (Cass., Sez. III, n. 42966 del 10/06/2015, Klein, Rv 265158). Tali argomentazioni, per quanto sviluppate relativamente alla cognizione sommaria in ordine al fumus commissi delicti che è propria di un atto di sequestro, debbono ad avviso del collegio - meritare conferma anche laddove il giudice sia chiamato all'adozione di una confisca per equivalente del profitto del reato, non preceduta da un provvedimento cautelare: ciò, quanto meno, nei casi in cui nulla risulti acquisito ovvero emergano addirittura indicazioni contrarie circa la - disponibilità di beni in capo alla persona giuridica. Nello stesso corpo dell'odierno ricorso, peraltro, il NZ richiamando principi tratti da altra pronuncia (Cass., Sez. III, n. 6205/2015 del 29/10/2014, Mataloni) segnala che, «al fine di poter disporre la confisca diretta del profitto - nei confronti della persona giuridica, è pur sempre necessario che risulti la disponibilità nelle casse societarie di denaro da aggredire, non sussistendo un obbligo per la pubblica accusa di dover provvedere alla preventiva ricerca di liquidità o cespiti anche nel caso in cui risulti ex actis l'incapienza del patrimonio dell'ente». Ne deriva, stando agli elementi che caratterizzano la fattispecie concreta, la piena legittimità della confisca oggetto di doglianza, ove si consideri che: la "Aloe Superiore", vale a dire la persona giuridica che emise le fatture per operazioni inesistenti elencate in rubrica, era una ditta individuale, con conseguente confusione del patrimonio rispetto a quello del titolare (lo stesso NZ); la società che dedusse come elementi passivi i presunti costi sostenuti a fronte delle fatture de quibus (la "Aloe Ghignone" s.r.l., di cui il ricorrente era stato amministratore di fatto) aveva sede presso un immobile di proprietà della sorella del NZ, cedutogli a titolo di comodato gratuito, ed all'atto dell'accesso compiuto dalla polizia giudiziaria v. f. 182 del fascicolo processuale - vi si rinvennero "soltanto pochi beni strumentali e di modico valore".
2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del NZ al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità. 3
P. Q. M.
Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20/01/2017. Il PresidenteIl Consigliere estensore Paolo MicheliPenal Paolo Antonio Bruno Fb Dt Depositata in Cancelleria Roma, il 2 5 2017 EN E T R O I Funzionario Giudiziario O C Tizians RASQUAZI N 4