Sentenza 20 gennaio 2004
Massime • 3
In sede di sindacato giurisdizionale sul provvedimento di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria, la legittimità del provvedimento viene controllata sotto ogni profilo, sicché non vi è alcun accertamento dell'autorità irrogante che possa pregiudicare il diritto dell'interessato a far valere, in sede di opposizione, l'infondatezza della pretesa avanzata con l'ordinanza - ingiunzione. (Nella specie, in relazione ad ordinanza - ingiunzione relativa a violazioni delle norme sul collocamento irrogata nel presupposto della esistenza di rapporti di lavoro subordinato, la Corte ha escluso la dedotta violazione degli artt. 3 e 24 Cost. per essere l'ordinanza in parola stata emessa sulla base della natura subordinata dei rapporti di lavoro, accertata unilateralmente al di fuori di ogni contraddittorio, rilevando che anche tale accertamento resta soggetto al sindacato giurisdizionale in sede di opposizione, essendo ininfluente che tale sindacato si svolga in un unico grado di merito, posto che il doppio grado della giurisdizione di merito non è costituzionalmente garantito).
L'osservanza di un orario di lavoro, come del resto la cadenza e la misura fissa della retribuzione o l'assenza di rischio, costituiscono elementi meramente sussidiari ai fini dell'accertamento della natura, subordinata o meno, di un rapporto di lavoro, giacché l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato consiste nell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore medesimo e suo inserimento nell'organizzazione aziendale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto la sussistenza dell'assoggettamento, senza peraltro motivare sul punto, ed aveva esteso il contenuto delle dichiarazioni rese da cinquantadue lavoratori all'Ispettorato del lavoro alla posizione di un numero assai maggiore di lavoratori interessati).
Tra il giudizio avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali e quello avente ad oggetto l'opposizione avverso ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative per violazione delle norme sul collocamento relativamente ai medesimi lavoratori, entrambi presupponenti l'accertamento della natura subordinata dei rapporti di lavoro, non sussiste rapporto di pregiudizialità, atteso che l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato, mentre tra potestà accertativa dell'Ispettorato del lavoro e diritti ed obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia, che fa qualificare come "res inter alios acta", rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto.
Commentari • 2
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 4047 del 08https://www.laleggepertutti.it/
- 2. Sentenza Cassazione Civile n. 5466 del 18https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 18/02/2022, (ud. 27/01/2022, dep. 18/02/2022), n.5466 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente – Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere – Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere – Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere – Dott. VARRONE Luca – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1354/2021 R.G., proposto da: F.A., rappresentata e difesa dall'avv. Michele Savarese, elettivamente domiciliata in Roma, Via Riboty 3, presso l'avv. Lucia Licitra. – ricorrente – contro ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DEL LAVORO E …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/2004, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - rel. Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ENTE AUTONOMO PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO LAZIO & MOLISE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTI PARIOLI 12, presso lo studio dell'avvocato GREGORIO IANNOTTA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI L'AQUILA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 239/00 del Tribunale di SULMONA, depositata il 26/06/00 - R.G.N. 2152/93;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 01/07/03 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito l'Avvocato IANNOTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo, rigetto nel resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ispettorato provinciale del lavoro dell'Aquila, ingiunse all'Ente Autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo il pagamento della somma di lire 792. 017. 800, quale sanzione amministrativa per la violazione negli articoli 11, 13 e 18 della legge 29 aprile 1949, n. 264, avendo l'Ente occupato, dal 1^ gennaio 1987 al 31 gennaio 1990, 165 persone, effettuando 396 distinte assunzioni, senza essere in possesso del nulla osta di avviamento al lavoro della competente sezione circoscrizionale per l'impiego.
L'Ente Autonomo propose opposizione, deducendo preliminarmente la inammissibilità della pretesa dell'Ispettorato provinciale, essendo controversa e formando oggetto di altro giudizio dinanzi al giudice del lavoro, la sussistenza di rapporti di lavoro fra l'ente Parco ed il personale la cui assunzione era stata considerata irregolare, e, nel merito, che, in ogni caso tali rapporti avevano natura di collaborazione volontaria e, non potevano quindi determinare le sanzioni irrogate.
Con sentenza del 26 giugno 2000, il Tribunale di Sulmona ha rigettato l'opposizione condannando l'opponente al pagamento delle spese di giudizio.
Il giudice del merito, per quel che ancora rileva, nel dar conto dei motivi dell'opposizione, ha osservato che con il primo di essi veniva sostenuta innanzitutto la inammissibilità dell'ingiunzione di pagamento delle sanzioni comminate, poiché con essa veniva ad anticiparsi la decisione circa l'"an debeatur", che avrebbe dovuto costituire oggetto di esame giudiziale. In secondo luogo ad avviso dell'opponente si trattava di collaborazioni di giovani volontari esterni, risalenti, inizialmente, all'estate 1969, il cui contributo veniva prestato senza dar luogo a rapporti di lavoro di alcun genere, a titolo completamente gratuito o disinteressato, dietro corresponsione di due pasti giornalieri - poi sostituiti per praticità amministrativa con un rimborso forfetario - e dell'alloggio gratuito nelle foresterie dell'Ente. In seguito i collaboratori volontari avevano finito con il distribuirsi nelle tre distinte categorie dei collaboratori scientifici e tecnici, dei collaboratori naturalisti e dei collaboratori volontari locali, questi ultimi costituiti da giovani del posto, impegnati in opera di assistenza al pubblico presso il Museo Giardino Zoo del Parco, nel riordinamento della biblioteca e dell'emeroteca, nella raccolta, studio e sistemazione di materiale scientifico e museologico, nella ripulitura e sistemazione delle attrezzature del giardino, nella realizzazione di pubblicazioni di mostre ed altro ancora. Ciò premesso, il Tribunale, quanto al primo motivo di opposizione, ha posto in rilievo che le sanzioni irrogate non riguardavano l'omesso versamento dei contributi Inps, oggetto di altra controversia dinanzi al giudice del lavoro, ma la violazione di disposizioni in materia di collocamento della mano d'opera senza il necessario nullaosta di avviamento al lavoro.
Quanto al secondo motivo ha osservato che, contrariamente all'assunto dell'Ente Parco, dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva dai giovani collaboratori dell'ente emergevano i requisiti tipici del rapporto di lavoro, quali l'orario di lavoro, l'assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, la messa a disposizione da parte del prestatore delle sue energie lavorative, ed ha suffragato tale affermazione con il testuale riferimento a talune fra le dichiarazioni rese dai 52 collaboratori agli ispettori verbalizzanti, delle quali l'ente Parco non aveva contestato l'attendibilità e la veridicità.
Il Tribunale osservava, poi, che l'adesione dei lavoratori agli scopi ideali del Parco Nazionale non escludeva la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato e metteva in evidenza, conclusivamente, come nel caso di specie mancassero i requisiti previsti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 - legge-quadro sul volontariato - per riconoscere un rapporto di tale natura, essendo necessario a tale fine che l'attività sia prestata tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte e venga resa in modo personale, spontaneo e gratuito.
L'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, chiede la cassazione di questa sentenza sulla base di tre motivi ciascuno articolato in più profili.
L'amministrazione intimata resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, unitamente a vizio di omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, è denunziata la violazione e falsa applicazione: degli articoli 12, 13, e 18 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni;
dei principi della disciplina del collocamento e dell'avviamento lavoro;
della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e, in particolare, delle norme che disciplinano i poteri accertativi degli ispettori del lavoro, del diritto di difesa di cui all'articolo 24 Cost., del principio del contraddicono nonché del principio che demanda solo al giudice l'accertamento del diritto e quindi la decisione della lite. Viene sollevata inoltre eccezione di costituzionalità della normativa sul collocamento e sull'avviamento al lavoro, per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Cost., se intesa nel senso di cui alla sentenza impugnata.
Il ricorrente osserva in sintesi che l'ordinanza - ingiunzione ha contestato l'assunzione dei lavoratori in violazione delle norme sul collocamento. Ma la violazione dei tali norme presuppone che sia indiscussa la natura subordinata dei rapporti costituiti senza la loro osservanza. Ora l'accertamento di tale natura non può esser compiuto, in modo unilaterale ed al di fuori della garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa, dall'organo amministrativo, i cui poteri sanzionatoli si riferiscono ad infrazioni delle quali è indiscusso il presupposto di fatto. Nè in contrario assume rilievo che l'ordinanza sia soggetta a sindacato giurisdizionale, trattandosi di giudizio in unico grado di merito, al quale non partecipano coloro che sono parti dei rapporti sui quali si fonda la pretesa dell'amministrazione. Quindi il giudice dell'opposizione ha errato nel non annullare l'ordinanza - ingiunzione rigettando i rilievi anzidetti.
Il motivo è infondato.
In sede di sindacato giurisdizionale sul provvedimento di irrogazione di sanzioni amministrativa pecuniaria la legittimità del provvedimento viene ad esser controllata in ogni profilo, sicché non vi è alcun accertamento compiuto dall'autorità irrogante che possa pregiudicare il diritto dell'interessato a far valere l'infondatezza della pretesa avanzata con l'ordinanza ingiunzione. A torto, quindi, il ricorrente assume che nella specie un organo amministrativo si sia sostituito al giudice nell'accertamento del presupposto della legittimità della sanzione: assunto del resto palesemente smentito dallo stesso andamento del giudizio concluso con la sentenza qui impugnata, dove si è discusso proprio della esistenza o no dei rapporti di subordinazione fra l'Ente e i collaboratori. Va rapidamente sgombrato il campo dalla questione della unicità del grado di merito, palesemente infondata, atteso che "il doppio grado della giurisdizione di merito non è un principio costituzionalmente garantito" (cosi, Corte Cost. sentenza 433 del 1990, che ha dichiarato non fondata, anche sotto questo profilo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, secondo, terzo, quarto e settimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689). Le considerazioni che precedono valgono poi a rendere infondato anche l'altro profilo del dubbio di costituzionalità, conseguente ad una presunta sottrazione al giudice degli accertamenti sulle infrazioni. Con il secondo motivo di ricorso, unitamente a vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, è denunziata violazione e falsa applicazione: dell'articolo 112 cod. procedura civile, e dell'articolo 295 dello stesso codice nonché dei principi che disciplinano l'istituto della sospensione necessaria. Il ricorrente si duole del fatto che avendo egli chiesto, a norma dell'articolo 295 c.p.c., la sospensione del giudizio in attesa della definizione di altro giudizio - attualmente in sede di rinvio dopo la sentenza 8443/99 di questa Corte - derivato dal medesimo accertamento ispettivo, e nel quale l'Ente Parco aveva proposto opposizione contro un decreto ingiuntivo emesso ad istanza dell'Inps, per il pagamento di lire 818.773.087 in relazione ad omissioni contributive collegate agli stessi pretesi rapporti di lavoro, il Tribunale abbia totalmente omesso di pronunziare, così violando sia l'articolo 112 del codice di rito, che il successivo articolo 295 dello stesso codice, per l'evidente pregiudizialità della controversia contro l'Ente previdenziale. Il motivo va disatteso, per più ragioni. Anzitutto il ricorrente non fornisce alcuna indicazione circa il quando, il dove ed il come abbia sollecitato il giudice del merito a far uso del potere di sospensione conferitogli dall'art. 295 c.p.c. Del resto, non dando conto degli esatti termini del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo oggetto della causa asseritamente pregiudiziale il ricorrente non permette nemmeno in questa sede di apprezzare il rilievo dell'errore che addebita alla sentenza impugnata.
Ma, soprattutto, il presupposto da cui muove il motivo non è affatto condivisibile, stante la totale autonomia dei due giudizi, chiaramente confermata dal principio per cui il giudicato negativo circa la natura subordinata di un rapporto di lavoro, intervenuto tra il prestatore d'opera e il beneficiario della prestazione lavorativa, non spiega efficacia riflessa nel giudizio tra quest'ultimo e l'Ispettorato del lavoro, avente ad oggetto l'accertamento delle violazioni delle norme sul collocamento per l'assunzione del personale che si assume dipendente;
infatti l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato, mentre tra potestà accertativa dell'Ispettorato e diritti ed obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia, che fa qualificare come "res inter alios acta", rispetto a ciascuno delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto. (Cass. 24 marzo 1999, n. 2795; per l'autonomia accertativa dell'Ispettorato v. anche, nel medesimo ordine di idee, Cass. 22 marzo 2001, n. 4142). Con il terzo motivo di ricorso, unitamente ad insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, è denunziata violazione e falsa applicazione degli articoli 2094 e seguenti codice civile nonché dei principi e norme che disciplinano il rapporto di lavoro subordinato, come pure dei principi e norme che disciplinano i rapporti del cosiddetto volontariato.
Il ricorrente lamenta che il Tribunale di Sulmona avrebbe apoditticamente affermato che nella specie vi sarebbe stata messa a disposizione di energie lavorative da parte del collaboratore, ignorando la realtà del fenomeno della collaborazione volontaria, nella quale non sarebbe il collaboratore a mettere a disposizione le proprie attività lavorative ma l'ente a mettere a disposizione cognizioni relative ai problemi di tutela ambientale naturalistica e alle metodologie divulgative delle stesse al pubblico e, in specie, ai visitatori del parco, risolvendosi tutto ciò in un arricchimento del collaboratore affatto estraneo al tema del rapporto di lavoro subordinato. Il Tribunale di Sulmona aveva completamente frainteso la natura reale del rapporto di collaborazione volontaria con l'ente Parco, e, trascurando anche le sopramenzionate decisioni giudiziarie, aveva valorizzato alcune marginali risultanze processuali. Il motivo è fondato, nei limiti che seguono.
Il giudice del merito ha ritenuto che in tutti i casi ai quali si riferiva l'ordinanza - ingiunzione vi fosse stata assunzione di lavoratori subordinati ed è giunto a tale conclusione affermando che nella specie vi sarebbe stato obbligo di osservare un orario di lavoro, assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datori, messa a disposizione di mere energie del lavoratore. Le dichiarazioni dei lavoratori, riportate in sentenza, si riferiscono peraltro essenzialmente all'orario di lavoro e alla firma di fogli di presenza.
Può quindi osservarsi che l'osservanza di un orario di lavoro (come del resto, la cadenza e la misura fissa della retribuzione, o l'assenza di rischio) nel costante orientamento di questa Corte assume natura meramente sussidiaria non decisiva (v. fra le molte, recentemente, la già cit. Cass. 4 febbraio 2002 n. 1420). Quindi, l'aver orientato la propria indagine in base ad uno solo dei criteri meramente sussidiali di accertamento della concreta esistenza della subordinazione, costituisce un errore della sentenza impugnata, dal momento che essa non si da carico di spiegare perché si sia reso necessario il ricorso ai suddetti criteri e sia stata invece tralasciata l'indagine centrale in materia, ossia quella diretta ad accertare l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con la conseguente limitazione della sua autonomia ed il suo inserimento nella organizzazione aziendale (Cass. 2 aprile 2002 n. 4682). È vero che, secondo la sentenza, tale assoggettamento sussiste ma, anzitutto, la conclusione non è in alcun modo giustificata, dal momento che le deposizioni riportate in sentenza nulla dicono al riguardo, ne' il Tribunale argomenta in proposito su altre basi. Per di più,assumendo di esser pervenuto alle conclusioni suddette sul fondamento delle 52 deposizioni rese dai lavoratori agli Ispettori del lavoro, il Tribunale le ha estese al ben più cospicuo numero di posizioni lavorative contemplate nell'ordinanza ingiunzione, senza che di ciò sia dato trovare, nella sentenza, un'adeguata giustificazione, visto che, oltre alle deposizioni di cui s'è detto, il Tribunale non indica altra fonte del proprio convincimento. Sussiste quindi il denunziato difetto di motivazione, perché se è vero, come il Tribunale afferma, che non vi erano le condizioni per poter applicare la specifica normativa della menzionata legge 11 agosto 1991, n. 266, non perciò, automaticamente, i rapporti di cui si tratta rifluivano nel quadro della subordinazione lavorativa. Si impone quindi la cassazione della sentenza con rinvio ad altro giudice di merito, il quale accerterà se in ognuna delle contestate assunzioni ricorresse effettivamente un rapporto di lavoro subordinato.
P.Q.M.
Accoglie, per quanto di ragione, il terzo motivo del ricorso e rigetta i primi due motivi;
cassa la sentenza in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale dell'Aquila.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004