Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/2004, n. 849
CASS
Sentenza 20 gennaio 2004

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In sede di sindacato giurisdizionale sul provvedimento di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria, la legittimità del provvedimento viene controllata sotto ogni profilo, sicché non vi è alcun accertamento dell'autorità irrogante che possa pregiudicare il diritto dell'interessato a far valere, in sede di opposizione, l'infondatezza della pretesa avanzata con l'ordinanza - ingiunzione. (Nella specie, in relazione ad ordinanza - ingiunzione relativa a violazioni delle norme sul collocamento irrogata nel presupposto della esistenza di rapporti di lavoro subordinato, la Corte ha escluso la dedotta violazione degli artt. 3 e 24 Cost. per essere l'ordinanza in parola stata emessa sulla base della natura subordinata dei rapporti di lavoro, accertata unilateralmente al di fuori di ogni contraddittorio, rilevando che anche tale accertamento resta soggetto al sindacato giurisdizionale in sede di opposizione, essendo ininfluente che tale sindacato si svolga in un unico grado di merito, posto che il doppio grado della giurisdizione di merito non è costituzionalmente garantito).

L'osservanza di un orario di lavoro, come del resto la cadenza e la misura fissa della retribuzione o l'assenza di rischio, costituiscono elementi meramente sussidiari ai fini dell'accertamento della natura, subordinata o meno, di un rapporto di lavoro, giacché l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato consiste nell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore medesimo e suo inserimento nell'organizzazione aziendale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto la sussistenza dell'assoggettamento, senza peraltro motivare sul punto, ed aveva esteso il contenuto delle dichiarazioni rese da cinquantadue lavoratori all'Ispettorato del lavoro alla posizione di un numero assai maggiore di lavoratori interessati).

Tra il giudizio avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali e quello avente ad oggetto l'opposizione avverso ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative per violazione delle norme sul collocamento relativamente ai medesimi lavoratori, entrambi presupponenti l'accertamento della natura subordinata dei rapporti di lavoro, non sussiste rapporto di pregiudizialità, atteso che l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato, mentre tra potestà accertativa dell'Ispettorato del lavoro e diritti ed obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia, che fa qualificare come "res inter alios acta", rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto.

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/2004, n. 849
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 849
Data del deposito : 20 gennaio 2004

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