Sentenza 20 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/07/2001, n. 9919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9919 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2001 |
Testo completo
E A N C L O I I L L Z E B A B D R U P T 9 S . I T 7 G R 1 E 'A 3 R L ITALIANA . L N A E D 7 D 6 E I 9 T 1 LOLO ITALIANO S - N N 5 E - E 3 S S Å CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E E I " Oggetto G A G SANZIONE E L AMMINISTRATI SEZIONE PRIMA CIVILE VA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 11602/99 BALDASSARRE Presidente Dott. Vincenzo Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Cron.22522 Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere - Dott. Mario ADAMO Rel. Consigliere Rep. Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Ud. 03/05/2001 ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: AM NI, GEAT LUCIANA, elettivamente in ROMA VIA A. BENICELLI 27 presso domiciliati l'avvocato CEVOLOTTO GIULIO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato AM ROBERTO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti
contro
PREFETTO pro tempore di TREVISO, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
豆 2001
- controricorrente -
1172 avversO la sentenza n. 295/98 del RE di TREVISO, depositata il 30/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/05/2001 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per i ricorrenti, l'Avvocato Cevolotto, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per l'accoglimento dei motivi primo e terzo con l'assorbimento del secondo motivo. Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 30.3.1998 IA GE in proprio e quale legale rappresentante del fi- glio minore NI MP proponeva opposizione av- verso l'ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto di Treviso con la quale le veniva intimato il pagamento della somma di £ 58.750 per violazione dell'art. 97/6 c.d.s., della somma di £ 1.175.000 per violazione del- l'art. 116 comma 12 del c.d.s e veniva altresì disposta la confisca del ciclomotore marca Malaguti F 10 telaio 393835, di proprietà della ricorrente. Assumeva la GE che l'autovelox non era mezzo ido- neo a determinare la velocità dei ciclomotori ma solo delle auto delle mociclette e degli autobus e che il limitatore di velocità non era stato rimosso nè da lei 2 (WD nè dal figlio ma direttamente dal rivenditore prima dell'alienazione del mezzo, venduto nuovo. Con sentenza in data 30.9.1998 il RE di Teviso respingeva l'opposizione. Per la cassazione della sentenza del RE propo- ne ricorso, fondato su tre motivi IA GE in pro- prio e n.q. Resiste con controricorso il Prefetto di Treviso. Motivi della decisione Con il primo motivo, articolato in due censure, la ricorrente lamenta omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazio- ne all'art. 360 n 5 c.p.c. Assume la GE, con la prima censura, che il Preto- re di Treviso ha erroneamente ritenuto non necessaria l'audizione dei testi indicati nel giudizio di merito, i quali avrebbero dovuto deporre in ordine al fatto che i limitatori di velocità erano stati tolti dallo stesso rivenditore, senza che fosse stato sollecitato in tal senso, ed alla circostanza che più volte genitori avevano raccomandato ad NI MP di non superare il limite di 40kmh. La non ammissione dei testi indicati ha pertanto determinato una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata se i testi fossero stati ascoltati. 3 Rileva altresì con la seconda censura la GE che l'accertamento della velocità è stato effettuato con 1' autovelox strumento non idoneo a determinare la veloci- tà dei ciclomotori, rispetto ai quali trova applicazio- ne l'art. 52 c.d.s che prevede quale velocità massina quella di 45 kmh in strada orizzontale. L'accertamento contenuto nel verbale di contesta- zione dell'infrazione non aveva quindi alcun valore non Copyr essendo stati effettuati gli accertamenti richiesti dal richiamato art. 52 consistenti nello stabilire l'even- tuale pendenza della strada e l'incidenza della penden- za sulla velocità del mezzo. Con il secondo motivo, anche questo articolato in tre doglianze, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2048 C.C. e 2 e 23 comma 12 L. 689/1981, in relazione all'art. 360 n c.p.c., nonchè omessa motivazione su un punto rilevante della
contro
- versia. Con la prima censura assume che il RE di Tre- viso ha ritenuto la colpa di essa ricorrente senza che nel corso del giudizio fossero emersi elementi atti a suffragare tale decisione. Il giudice di merito ha infatti deciso in base a mere presupposizioni, senza tenere conto che il vendi- tore del ciclomotore sig. NV aveva dichiarato di 4 avere di propria iniziativa tolti i fermi, regolanti la velocità, senza informare di ciò gli acquirenti. Con la seconda censura rileva che il RE ha ri- tenuto sussistere a carico della ricorrente una sorta considerare che l' di responsabilità oggettiva, senza acquisto del ciclomotore era stato curato dal marito della ricorrente medesima, che questa non era a cono- scenza dell'avvenuta manomissione del mezzo, che l'in- frazione è stata accertata solo pochi giorni dopo l'ac- quisto e che non trattandosi di un vizio palese non si poteva addebitare alla sig.ra GE una culpa in vigi- lando, tenuto altresì conto che gli stessi verbalizzan- ti avevano dato atto dell'assoluta buona fede della ri- corrente. Il giudice di merito averbbe dovuto ritenere che nella specie era stata data la prova liberatoria, da parte della ricorrente, in ordine all'inesistenza di proprie responsabilità. Con la terza censura Osserva la GE che l'art. 23 comma 12 della L.689/1981 stabilisce che "Il RE accoglie l'opposizione quando non vi sono prove suffi- cienti della responsabilità dell'opponente." Correttivo previsto dal legislatore in favore del cittadino per i casi in cui l'istruttoria non abbia portato al raggiungimento di una prova di responsabili- 5 tà tranquillizzante per il giudicante. Ipotesi ricorrente nella specie. Infine con il terzo motivo la ricorrente censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazio- ne dell'art. 113 comma 6 c.d.s., in relazione all'art. 360 n 3 c.p.c. Rileva che in base all'articolo indicato la confi- sca non si applica se l'infrazione sia stata commessa da soggetto diverso dal proprietario del veicolo e l'uso del mezzo sia consentito con apposita autorizza- zione amministrativa. Ipotesi ricorrente nella specie. Il ricorso è fondato per quanto di ragione e va ac- colto nei limiti che saranno in prosieguo precisati. In ordine logico va per prima esaminata la seconda censura del primo motivo in relazione alla quale si os- serva che dall'impugnata sentenza risulta che ad Anto- nio MP è stata contestata la violazione dell'art. 97 comma 6 del c.d.s.per avere circolato con un ciclo- motore non avente le caratteristiche previste dall'art. 52 comma 1 let. b) c.d.s. ed in particolare per avere fatto uso di un mezzo che aveva la capacità di superare il limite massimo di 40kmh previsto dalla norma. Il superamento di tale limite però, al contrario di quanto affermato dal RE, non poteva essere accer- 6 tato solo in base ai rilievi effettuati con l'autove- lox, i cui dati costituiscono fonte di prova in ordine solo alla velocità tenuta dal ciclomotore, in riferi- mento all'infrazione di cui all'art. 142 comma 3 lett. a) c.d.s., essendo altresì necessario, in relazione al- l'infrazione in esame, che il superamento del limite fosse accertato, sia pure a mezzo autovelox, su strada orizzontale, ( Cass. civ. 10.09.1997 n 8896 ), posto che il superamento del limite di velocità, determinato dalla pendenza della strada, non è sanzionato dal com- binato disposto di cui agli artt. 52 comma 1 lett. b) e 97 comma 6 c.d.s., applicabile nella specie. Mellan Tale accertamento in fatto non risulta sia stato effettuato dal giudice di merito il quale si è limitato ad affermare, erroneamente, che "non esiste alcun ele- mento logico-giuridico donde ritenere che l'autovelox che la ricorrente ritiene fidefacente in tema di auto, moto ed autobus non lo sia in materia di ciclomotori: il suo funzionamento di certo non muta al passaggio di un mezzo di cilindrata inferiore a 90 " Il RE nella specie ha confuso l'infrazione di cui al combinato disposto degli artt. 52 e 97 comma 6 c.d.s con 1'infrazione di cui all'art. 142 comma 3 lett. a) del c.d.s. che non risulta sia stata contesta- ta ad NI MP ed il cui accertamento poteva es- 7 sere effettuato a mezzo del solo autovelox. Pertanto la seconda censura del primo motivo va ac- colta l'impugnataj sentenza va cassata con rinvio al Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, per- chè nel rispetto del principio di diritto su precisato proceda all' accertamento delle circostanze contenute nell'art. 52 comma 1 lett. b) c.d.s. Tenuto conto delle argomentazioni fin qui svolte le ulteriori censure proposte dalla ricorrente con i rias- sunti motivi di ricorso vanno dichiarate assorbite. Il giudice di merito procederà anche alla liquida- zione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso, assorbiti il secondo e terzo motivo, cassa l'impugnata sentenza e rinvia al Tribunale di Treviso in composizione monocratica anche per le spese del giu- dizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 3.maggio.2001 Il Presidente Il Consigliere estensore E N A IO Vincenzo Baldassarre L Mario Adamo L Z Vir BE E MO da A D R T 9 " IS 7 . 1 T G 3 R E . R 'A N L A L 7 D CORTES 6 E 9 D E -1 I T -5 Fr S N N E 5 E S Depositon 6 S E 30/04/2008 9 EHE 14 Andrea Bianchi