Sentenza 1 dicembre 2003
Massime • 1
In tema di archiviazione, l'udienza camerale ex art. 410, comma terzo, cod. proc. pen. è fissata ad esclusiva tutela del diritto dell'opponente e il suo oggetto è delimitato dalle investigazioni suppletive e dai relativi elementi di prova indicati dall'opponente a pena di inammissibilità. Pertanto, il contraddittorio è previsto esclusivamente a garanzia dell'opponente e la partecipazione all'udienza camerale non è consentita alle parti offese che non abbiano esercitato in proprio tempestivamente la facoltà di opposizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/12/2003, n. 2430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2430 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 01/12/2003
Dott. FENU Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - N. 2020
Dott. PODO Carla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 22626/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
LI AI e OR AI;
avverso il provvedimento di archiviazione del g.i.p. presso il Tribunale di Biella, in data 18 febbraio 2002, nel procedimento a carico di:
HI MO e di GO AN;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
Sentita in Camera di consiglio la relazione svolta dal Consigliere Dott. Franco Fiandanese;
Letta la richiesta del Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione di dichiarare la inammissibilità dei ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Il g.i.p. presso il Tribunale di Biella, con provvedimento in data 18 febbraio 2002, disponeva l'archiviazione del procedimento a carico di HI MO e di GO AN per i reati di truffa aggravata in concorso e, per il solo HI, di tentata estorsione ai danni di LL AN AI. Il provvedimento era pronunciato a seguito di Udienza camerale. Il g.i.p. riteneva completa l'indagine del p.m. rilevando che l'atto di opposizione della persona offesa, poi deceduta, non era diretta ad ottenere la ricerca e l'acquisizione di nuovi e diversi elementi probatori a carico degli indagati, ma si limitava a prospettare una diversa valutazione del complesso materiale indiziario già acquisito;
riteneva, poi, assolutamente generiche e comunque imprecise le incolpazioni formulate.
Propongono ricorso per Cassazione i difensori di LI AI e OR AI, formulando motivi di analogo contenuto, lamentando la loro esclusione dalla udienza camerale fissata a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dalla loro madre, deceduta nelle more della fissazione dell'udienza. Le ricorrenti affermano di ricorrere non in qualità di eredi della madre, ma vantando l'autonoma qualità di persona offesa in proprio e censurano la loro esclusione dalla suddetta udienza camerale, disposta dal g.i.p. sul rilievo che all'udienza fissata ai sensi dell'art. 410, comma 3, c.p.p. potrebbero partecipare non tutte le persone offese in quanto tali, bensì la sola persona offesa opponente.
I difensori ricorrenti contestano tale interpretazione della normativa processuale, osservando che la norma dell'art. 410, comma 3, c.p.p. dispone soltanto sulla spedizione degli avvisi dell'udienza fissata a seguito di opposizione della persona offesa, statuendo che il diritto ad essere fatto destinatario di tale avviso spetta solo all'opponente, introducendo una deroga al regime dell'udienza camerale previsto dall'art. 127 c.p.p., secondo cui l'avviso spetta "alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori": tale deroga, tuttavia, riguarderebbe esclusivamente il diritto all'avviso, ma non la partecipazione all'udienza, per cui varrebbe la regola generale secondo la quale tutte le persone interessate sono sentite se compaiono. Se ciò non fosse, si determinerebbe, secondo la tesi dei difensori ricorrenti, una incomprensibile situazione deteriore per le persone offese rispetto al caso in cui sia lo stesso g.i.p. a decidere la fissazione dell'udienza in Camera di consiglio, dovendo, in tal caso, ai sensi dell'art. 409, comma 2, c.p.p., dare avviso dell'udienza stessa "alla persona offesa dal reato", vale a dire a tutte le persone offese dal reato.
Il difensore di OR AI ha depositato memoria illustrativa dei motivi di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso non sono consentiti.
Se le ricorrenti rivestivano ab origine la qualità di persone offese, avrebbero dovuto esercitare in proprio tempestivamente la facoltà di opposizione, concessa anche a coloro che non abbiano fatto richiesta di avviso del deposito della richiesta di archiviazione (Sez. 3^, 28/9-19/10/1994, n. 2517, Ferri, riv. 200275;
Sez. 6^, 8/5-19/7/1996, n. 1854, Fiordalisi, riv. 205771). Consentire l'opposizione pur in assenza della suddetta richiesta non significa consentire la partecipazione all'udienza camerale, il cui thema decidendum è già definito dalla opposizione proposta. D'altro canto, il disposto dell'art. 409, comma 2, c.p.p. si applica soltanto nel caso in cui il g.i.p. non accolga la richiesta di archiviazione;
quando, invece, la necessità dell'udienza camerale sia determinata solo dalla opposizione della persona offesa, il g.i.p. procede ai sensi dell'art. 410, comma 3, c.p.p., poiché il contraddittorio è previsto esclusivamente a garanzia dell'opponente. Conseguentemente non possono essere legittimate a partecipare a tale udienza le altre persone offese che abbiano avuto notizia della udienza fissata. Nè ha alcun pregio il richiamo al disposto dell'art. 90 c.p.p. che consente alla persona offesa dal reato di presentare memorie e di indicare elementi di prova in ogni stato e grado del procedimento, in quanto non può farsi discendere da esso il diritto della stessa persona offesa a partecipare all'udienza camerale fissata ai sensi dell'art. 410 c.p.p.. Infatti, come si è detto, tale udienza è fissata ad esclusiva tutela del diritto dell'opponente e il suo oggetto è delimitato dalle investigazioni suppletive e dai relativi elementi di prova indicati dall'opponente a pena di inammissibilità.
Del resto, nessuna norma prevede e tutela il diritto delle persone offese non opponenti a partecipare all'udienza fissata ex art. 410 c.p.p.. Si consideri a tal fine il disposto dell'art. 409, comma 6, c.p.p. che ammette la ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione (come quella del caso di specie, erroneamente qualificata decreto) "solo nei casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5", che prevede tale sanzione processuale, tra l'altro, nel caso in cui non siano avvisati della fissazione dell'udienza gli aventi diritto (parti, persone interessate e difensori) e nel caso in cui non siano sentiti i "destinatari dell'avviso" se compaiono. Le conseguenze sanzionatorie sono, pertanto, collegate sempre alla violazione di norme poste a garanzia di coloro che hanno diritto agli avvisi di udienza. In definitiva, siccome le previsione di nullità devono essere specifiche e tassative e, nella fattispecie, non possono dedursi dal generico disposto dell'art. 90 c.p.p., le ricorrenti non godono di alcuna posizione tutelabile con ricorso per Cassazione.
I ricorsi proposti, dunque, devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguenza della condanna delle ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Il collegio ritiene, invece, di non dover applicare la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., valutata l'assenza di colpa, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2003. Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2004