CASS
Sentenza 6 settembre 2023
Sentenza 6 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/09/2023, n. 36897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36897 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ST ER (CUI 058GOVU) nato il [...] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
udito i! Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIULIO ROMANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, l'Avvocato ANDREA NOBILI;
che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO TA OB, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 15/11/2022 della Corte di appello di Ancona, che ha parzialmente riformato la sentenza in data 09/03/2022 del Tribunale di Pesaro, riconoscendo la prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 116, gomma secondo, cod.pen. sulle aggravanti contestate in relazione alla rapina di cui al capo 2) dell'imputazione e riducendo la relativa pena. Deduce: 1. Violazione di legge in relazione all'art. 431 cod.proc.pen., in riferimento all'ordinanza con cui è stata disposta l'acquisizione al fascicolo dibattimentale delle relazioni di servizio, erroneamente qualificate come atti non ripetibili. Travisamento Penale Sent. Sez. 2 Num. 36897 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 12/07/2023 della prova e vizio di motivazione in relazione alla valutazione della relazione di servizio redatta dall'Assistente di polizia giudiziaria Quarta Ivan. Secondo il ricorrente le annotazioni di servizio assumono i connotati dell'atto irripetibile soltanto quando il tipo di accertamento in esso contenuto non sia riproducibile in dibattimento, la qual cosa non si riscontra nel caso in esame, in quanto «la cristallizzazione dello stato dei luoghi e delle persone così come effettuata dall'assistente Quarta nella relazione di servizio non era tale da escludere che la stessa potesse essere riprodotta in dibattimento». Lamenta altresì l'omessa risposta della Corte di appello alle deduzioni circa il fraintendimento in cui è incorso il Tribunale circa il contenuto della relazione di servizio. 2. Violazione dei criteri di valutazione delle prove, travisamento della prova, inidoneità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla partecipazione di TA alla rapina. «Ritiene la difesa scrivente che la Corte territoriale abbia omesso di replicare con motivazioni adeguate alle osservazioni mosse in modo circostanziato nell'atto d'appello, incorrendo per di più in una non apprezzabile valutazione delle prove, con un particolare riferimento all'utilizzo del telefono cellulare da parte del TA, che, se fosse stato preso seriamente in considerazione avrebbe dimostrato come lo stesso non poteva trovarsi nel luogo ove era avvenuta la rapina». A sostegno dell'assunto vengono compendiate e illustrate le emergenze investigative. 3. Violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni delle persone offese e al riconoscimento dell'imputato da loro effettuato. Il motivo si rivolge all'attendibilità delle persone offese e alla conseguente validità del riconoscimento effettuato in udienza, nel corso del dibattimento. Il ricorrente si duole della mancata considerazione dei motivi di appello sul punto. 4. Violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento ai criteri di valutazione della sussistenza del concorso anomalo e inadeguata valutazione delle osservazioni difensive. Secondo la difesa, la Corte di appello non ha correttamente valutato le emergenze processuali cori riguardo alla sussistenza del concorso anomalo di TA alla rapina. A sostegno dell'assunto vengono illustrate le risultanze istruttorie e investigative, al fine di escludere la sussistenza del concorso anomalo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente denuncia l'inutilizzabilità della relazione di servizio redatta dall'assistente di polizia giudiziaria Quarta Ivan. L'eccezione di inutilizzabilità è aspecifica, in quanto il ricorrente non illustra la concreta incidenza della stessa sulla struttura argomentativa che ha portato alla condanna dell'imputato. Infatti, "nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento", (Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016 Ud., dep. il 2017, La Gumina, Rv. 269218 - 01). Specificazione tanto più necessaria nel caso in esame, visto che la Corte di appello -nel dare risposta alla medesima doglianza contenuta nell'atto di gravame- ha rimarcato l'ininfluenza probatoria dell'annotazione di servizio in questione. 1.2. Tutti i restanti motivi -relativi a negare la partecipazione di TA alla rapina, alla valutazione delle dichiarazioni delle persone offese e della loro attendibilità e alla configurabilità del concorso anomalo- non contengono vizi riconducibili al paradigma di alcuno di quelli scrutinabili in sede di legittimità, risolvendosi in una valutazione del compendio probatorio alternativo a quella dei giudici di merito. 1.2.1. A tale proposito va ricordato che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Va ribadito, quindi, che, sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, (len. 13/02/2020, SS e altro, non massimata;
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 1.2.2. Va altresì rimarcato come rientri nella categoria dei motivi di merito 3 non scrutinabili in sede di legittimità anche la censura -diffusamente esposta nel ricorso- relativa al non adeguato approfondimento di aspetti evidenziati dalla difesa, in quanto anch'essa tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri. Anche per tale ragione, dunque, i motivi sono inammissibili, in quanto si risolvono in una valutazione di merito alternativa a quella della Corte di appello, che ha evidentemente ritenuto infondata la prospettazione difensiva. Si deve considerare, infatti, che il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. A tal proposito questa Corte ha già avuto modo di affermare che «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza», (Sez. 4 - , Sentenza n. 5396 del 15/11/2022 Ud., dep. il 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 6746 del 13/12/2018 Ud., dep. 12/02/2019, Currà, Rv. 275500 - 01). 2. Da quanto esposto discende l'inammissibilità del ricorso. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/07/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
udito i! Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIULIO ROMANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, l'Avvocato ANDREA NOBILI;
che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO TA OB, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 15/11/2022 della Corte di appello di Ancona, che ha parzialmente riformato la sentenza in data 09/03/2022 del Tribunale di Pesaro, riconoscendo la prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 116, gomma secondo, cod.pen. sulle aggravanti contestate in relazione alla rapina di cui al capo 2) dell'imputazione e riducendo la relativa pena. Deduce: 1. Violazione di legge in relazione all'art. 431 cod.proc.pen., in riferimento all'ordinanza con cui è stata disposta l'acquisizione al fascicolo dibattimentale delle relazioni di servizio, erroneamente qualificate come atti non ripetibili. Travisamento Penale Sent. Sez. 2 Num. 36897 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 12/07/2023 della prova e vizio di motivazione in relazione alla valutazione della relazione di servizio redatta dall'Assistente di polizia giudiziaria Quarta Ivan. Secondo il ricorrente le annotazioni di servizio assumono i connotati dell'atto irripetibile soltanto quando il tipo di accertamento in esso contenuto non sia riproducibile in dibattimento, la qual cosa non si riscontra nel caso in esame, in quanto «la cristallizzazione dello stato dei luoghi e delle persone così come effettuata dall'assistente Quarta nella relazione di servizio non era tale da escludere che la stessa potesse essere riprodotta in dibattimento». Lamenta altresì l'omessa risposta della Corte di appello alle deduzioni circa il fraintendimento in cui è incorso il Tribunale circa il contenuto della relazione di servizio. 2. Violazione dei criteri di valutazione delle prove, travisamento della prova, inidoneità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla partecipazione di TA alla rapina. «Ritiene la difesa scrivente che la Corte territoriale abbia omesso di replicare con motivazioni adeguate alle osservazioni mosse in modo circostanziato nell'atto d'appello, incorrendo per di più in una non apprezzabile valutazione delle prove, con un particolare riferimento all'utilizzo del telefono cellulare da parte del TA, che, se fosse stato preso seriamente in considerazione avrebbe dimostrato come lo stesso non poteva trovarsi nel luogo ove era avvenuta la rapina». A sostegno dell'assunto vengono compendiate e illustrate le emergenze investigative. 3. Violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni delle persone offese e al riconoscimento dell'imputato da loro effettuato. Il motivo si rivolge all'attendibilità delle persone offese e alla conseguente validità del riconoscimento effettuato in udienza, nel corso del dibattimento. Il ricorrente si duole della mancata considerazione dei motivi di appello sul punto. 4. Violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento ai criteri di valutazione della sussistenza del concorso anomalo e inadeguata valutazione delle osservazioni difensive. Secondo la difesa, la Corte di appello non ha correttamente valutato le emergenze processuali cori riguardo alla sussistenza del concorso anomalo di TA alla rapina. A sostegno dell'assunto vengono illustrate le risultanze istruttorie e investigative, al fine di escludere la sussistenza del concorso anomalo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente denuncia l'inutilizzabilità della relazione di servizio redatta dall'assistente di polizia giudiziaria Quarta Ivan. L'eccezione di inutilizzabilità è aspecifica, in quanto il ricorrente non illustra la concreta incidenza della stessa sulla struttura argomentativa che ha portato alla condanna dell'imputato. Infatti, "nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento", (Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016 Ud., dep. il 2017, La Gumina, Rv. 269218 - 01). Specificazione tanto più necessaria nel caso in esame, visto che la Corte di appello -nel dare risposta alla medesima doglianza contenuta nell'atto di gravame- ha rimarcato l'ininfluenza probatoria dell'annotazione di servizio in questione. 1.2. Tutti i restanti motivi -relativi a negare la partecipazione di TA alla rapina, alla valutazione delle dichiarazioni delle persone offese e della loro attendibilità e alla configurabilità del concorso anomalo- non contengono vizi riconducibili al paradigma di alcuno di quelli scrutinabili in sede di legittimità, risolvendosi in una valutazione del compendio probatorio alternativo a quella dei giudici di merito. 1.2.1. A tale proposito va ricordato che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Va ribadito, quindi, che, sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, (len. 13/02/2020, SS e altro, non massimata;
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 1.2.2. Va altresì rimarcato come rientri nella categoria dei motivi di merito 3 non scrutinabili in sede di legittimità anche la censura -diffusamente esposta nel ricorso- relativa al non adeguato approfondimento di aspetti evidenziati dalla difesa, in quanto anch'essa tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri. Anche per tale ragione, dunque, i motivi sono inammissibili, in quanto si risolvono in una valutazione di merito alternativa a quella della Corte di appello, che ha evidentemente ritenuto infondata la prospettazione difensiva. Si deve considerare, infatti, che il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. A tal proposito questa Corte ha già avuto modo di affermare che «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza», (Sez. 4 - , Sentenza n. 5396 del 15/11/2022 Ud., dep. il 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 6746 del 13/12/2018 Ud., dep. 12/02/2019, Currà, Rv. 275500 - 01). 2. Da quanto esposto discende l'inammissibilità del ricorso. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/07/2023