Sentenza 26 maggio 2010
Massime • 1
La confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di contrabbando deve essere sempre disposta dal giudice anche nel caso di estinzione del reato per prescrizione. (Fattispecie di confisca riguardante un'autobotte utilizzata per commettere il reato di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici, previsto dall'art. 40, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/05/2010, n. 25887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25887 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 26/05/2010
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 816
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 45293/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OT RO, quale rappresentante legale della RL CE Petrol;
Avverso Ordinanza Tribunale di Foggia, sezione distaccata di S. Severo, emessa il 21/10/09;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Mario Gentile;
Letta la richiesta scritta, in data 15/01/2010, del PG della Cassazione nella persona della Dott. Aurelio Galasso che ha concluso per inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Foggia, sezione distaccata di S. Severo, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza emessa il 21/10/09 - provvedendo sulla richiesta di dissequestro dell'autobotte AV359FP avanzata dal rappresentante legale della Petrol CE RL - rigettava l'istanza.
L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e). In particolare il ricorrente esponeva che l'autobotte in sequestro andava restituita alla Società istante, non essendo stata emessa sentenza di condanna e non ricorrendo le condizioni di cui all'art.240 c.p., comma 2, n. 2.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Il PG della Cassazione, con richiesta scritta in data 15/01/010, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il Tribunale di Foggia, sezione distaccata di S. Severo, con sentenza emessa il 27/10/08, dichiarava di non doversi procedere nei confronti fra gli altri, di ROne IE - quale rappresentante legale della LI OL CE RL - in ordine ai reati di cui al D.Lgs. n.504 del 1995, art. 49, comma 1; art. 40, comma 1, lett. d) e comma 4,
come contestati ai capi a) e b) della rubrica, perché estinti per prescrizione;
disponeva la confisca, fra l'altro, dell'autobotte AV 359 FP, il tutto ai sensi del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 300. La sentenza è divenuta irrevocabile il 23/12/08.
La Petrol CE RL, nella persona del suo rappresentante legale OT RO - quale proprietaria del citato autoveicolo - presentava in data 25/09/09 istanza di restituzione del veicolo. Il Tribunale di Foggia, sezione distaccata di S. Severo, quale giudice dell'esecuzione, con provvedimento in data 21/10/2000 respingeva l'istanza de qua. La Petrol CE RL proponeva l'attuale ricorso per Cassazione.
Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, si rileva che il Tribunale di Foggia, sezione distaccata di S. Severo, ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione. Trattasi di confisca obbligatoria, D.Lgs. n. 504 del 1995, ex art. 44 e D.P.R. n. 43 del 1973, art. 301, essendo inerente ad autobotte che era stata utilizzata per commettere il reato di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 40, comma 1, lett. d).
Detta confisca si applica anche in caso di estinzione del reato per prescrizione. Nè risulta provato che l'autoveicolo era stato utilizzato all'insaputa e contro la volontà degli organi rappresentativi della società,, proprietaria dello stesso. Le censure dedotte nel ricorso sono manifestamente infondate perché non pertinenti alle ragioni poste a base della decisione impugnata. In particolare il richiamo effettuato dalla società ricorrente ai principi di diritto affermati nella sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 38834/08 è del tutto inconferente. Invero nella fattispecie la confisca dell'autobotte non è stata disposta ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 2, n. 1, (ossia perché l'autoveicolo costituiva il prezzo del reato), ma in virtù del combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, artt. 44 e D.P.R. n. 43 del 1973, art. 301, come già evidenziato sopra. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da OT RO, quale rappresentante legale della RL CE Petrol, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte:
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2010