Sentenza 26 gennaio 2004
Massime • 1
Nell'ordinario giudizio di cognizione, la portata precettiva della sentenza va individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo, ma anche della motivazione, cosicché, in assenza di un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, deve ritenersi prevalente la statuizione contenuta in una di tali parti del provvedimento, da interpretare in base all'unica statuizione che, in realtà, esso contiene (Nella specie, il dispositivo della sentenza impugnata dava atto del "rigetto" dell'appello, ma disponeva altresì la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, compensate solo in parte dalla pronuncia di primo grado; la S.C., in applicazione del succitato principio, poiché dalla motivazione risultava palese che il giudice di secondo grado aveva rigettato il primo motivo di appello, concernente il merito della controversia, accogliendo invece il secondo motivo, avente ad oggetto il governo delle spese di lite, ha ritenuto che l'indicazione del rigetto dell'appello, contenuta nel dispositivo, costituiva mera imprecisione formale, ininfluente sulla validità della sentenza).
Commentario • 1
- 1. Anche le spese straordinarie devono essere preventivamente concordate, se così è previsto nella sentenza di divorzioArticoli · https://studiodonne.it/ · 23 agosto 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/2004, n. 1323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1323 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. MAZZIOTI DI CELSO Lucio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN AR, LL ER ved. IN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TIGRÈ 37, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CAFFARELLI, che li difende unitamente all'avvocato MARIO MARCHI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
COLLETTIVAMENTE & IMPERSONALMENTE EREDI IN SE;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 2044/01 proposto da:
IN HI, RL IN ved. IN, entrambi quali eredi di IN SE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FILIPPO NICOLAI 48, presso lo studio dell'avvocato SE BARTOLI, che li difende unitamente all'avvocato GIULIANO LAMBERTENGHI, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
IN AR, LL ER ved. IN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TIGRÈ 37, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CAFFARELLI, che li difende unitamente all'avvocato MARIO MARCHI, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 321/99 del Tribunale di SONDRIO, depositata il 04/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 25/09/03 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
Preliminarmente la Corte dispone la riunione dei due ricorsi proposti separatamente avverso la stessa sentenza;
udito l'Avvocato Francesco CAFFARELLI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale, rigetto ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 3/2/1990 NO TI e LL IN ved. NO convenivano in giudizio NO PE chiedendo che venisse disposta la divisione del bene soffitta, in comunione indivisa tra essi attori ed il convenuto, attribuendo tale bene per quote o ad esso NO TI per intero, salvo conguaglio. Gli istanti deducevano che, a seguito della morte di NO NO, gli eredi avevano promosso causa per la divisione dei beni ereditari senonché - disposta in tale sede una c.t.u. - al consulente era sfuggita la detta soffitta.
NO PE si costituiva e chiedeva che il bene fosse diviso tra gli eredi.
Con sentenza 27/11/1995 l'adito pretore di Sondrio attribuiva la proprietà dell'intero bene a NO TI con conguaglio nei confronti di NO PE e LL IN, compensando parzialmente le spese.
Avverso la detta sentenza NO PE proponeva appello insistendo per la divisione della soffitta e lamentando l'iniquità delle compensazione delle spese nella misura operata dal pretore. NO TI e LL IN resistevano al gravame. Con sentenza 4/11/1999 il tribunale di Sondrio rigettava l'appello e compensava interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio. Osservava il giudice di appello: che, come accertato dal c.t.u., il bene in questione era indivisibile per cui correttamente era stato attribuito per intero con addebito di eccedenza;
che pertanto, sotto questo profilo, andava confermata la decisione del pretore;
che, sotto il profilo delle spese di causa, era equo compensare integralmente le dette spese per entrambi i gradi del giudizio posto che l'azione si era resa necessaria a causa dell'erronea esclusione del bene soffitta nell'ambito della c.t.u. disposta dal tribunale in sede di divisione tra gli eredi di NO NO.
La cassazione della sentenza del tribunale di Sondrio è stata chiesta da NO TI e LL IN con ricorso affidato a due motivi. NO IA e ST SE, quali eredi di NO PE, hanno resistito con controricorso ed hanno proposto ricorso incidentale sorretto da un solo motivo. NO TI e LL IN hanno resistito con controricorso al ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti a norma dell'articolo 335 c.p.c.. Con il primo motivo del ricorso principale NO TI e LL IN denunciano violazione dell'articolo 132 c.p.c. per contraddittorietà tra dispositivo e motivazione per aver il tribunale, da una parte, respinto in toto l'appello e, da altra parte, compensato le spese di entrambi i gradi di giudizio. L'appello di NO PE era basato su due motivi il secondo dei quali relativo all'asserita errata ripartizione delle spese di causa. Pertanto il tribunale, respingendo in toto l'appello di NO PE, ha rigettato anche la censura contenente la richiesta di compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, sicché non poteva dichiarare la detta compensazione delle spese, il motivo è infondato in quanto deve ritenersi del tutto irrilevante l'imprecisione ravvisabile nella sentenza impugnata per aver il tribunale prima rigettato l'appello proposto da NO PE (il quale con i motivi di gravame aveva criticato la decisione del pretore relativa alla compensazione parziale delle spese del giudizio di primo grado) e poi compensato le spese di entrambi i gradi del giudizio, così riformando in parte la sentenza impugnata. Si tratta di un evidente errore materiale che non impedisce di comprendere appieno l'esatto contenuto della pronuncia che va individuato, come numerose volte questa Corte ha avuto modo di chiarire, non alla stregua del solo dispositivo, ma integrando il dispositivo con la motivazione nella parte in cui questa rivela l'effettiva volontà del giudice. La portata precettiva di una sentenza va infatti individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo, ma anche della motivazione così che, in assenza di un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, è da ritenersi prevalente la statuizione contenuta in una di tali parti del provvedimento che va, per l'effetto, interpretato in base all'unica statuizione che, in realtà, esso contiene (sentenze 18/7/2002 n. 10409: 15/11/2000 n. 14788; 5/5/2000 n. 5666; 19/1/2000 n. 567; 21/12/1999 n. 14393). Nella motivazione della sentenza impugnata risulta espressamente precisato che OL PE con l'atto di appello aveva chiesto la riforma della decisione di primo grado sulla base di due censure: a) "insistendo per la divisione della soffitta"; 2) "lamentando l'iniquità della compensazione delle spese nella misura indicata dal Pretore".
Il tribunale ha correttamente esaminato la prima censura - relativa al merito della controversia e da trattare in via preliminare per il suo carattere eventualmente assorbente rispetto al secondo motivo di gravame - giungendo alla conclusione di dover confermare "sotto questo profilo" la decisione del pretore. Il giudice di secondo grado ha poi proceduto ad esaminare la seconda critica mossa dall'appellante alla sentenza del pretore ed al riguardo ha ritenuto equo "sotto il profilo delle spese di causa" compensare le dette spese per entrambi i gradi del giudizio.
Dalla motivazione della sentenza impugnata, quindi, si desume con assoluta chiarezza e senza possibilità di equivoci che il giudice di appello ha rigettato il primo motivo del gravame proposto da NO PE ed ha in parte accolto il secondo ritenendo di dover rivedere il governo delle spese del giudizio di primo grado. Il fatto di avere disposto il rigetto dell'appello (pur avendo parzialmente accolto il secondo motivo di gravame) non determina nullità della sentenza impugnata in considerazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, posto che dalla parte motiva della sentenza impugnata risulta evidente e senza ambiguità, l'effettiva volontà del tribunale, al di là dell'imprecisione dell'affermazione del rigetto dell'appello, da dover coerentemente riferire al primo motivo di gravame (relativo al merito) e non al secondo concernente "il profilo delle spese di causa". Con il secondo motivo i ricorrenti principali denunciano violazione dell'articolo 91 c.p.c. e vizi di motivazione sostenendo che il tribunale, a giustificazione della disposta compensazione, ha adottato motivi illogici o erronei affermando che la controversia in esame si era "resa necessaria a causa dell'erronea esclusione del bene soffitta oggi conteso nell'ambito della c.t.u. che era stata disposta dal tribunale". Ad avviso dei ricorrenti principali il giudice di secondo grado avrebbe dovuto motivare tenendo conto non di questo fatto/presupposto, bensì di condizioni successive assorbenti rispetto a tale presupposto. Il tribunale, inoltre, non ha preso in esame nessuno degli innumerevoli elementi esistenti nella causa onde decidere ponendo le spese a carico di NO PE. La censura non è fondata essendo il sindacato di questa Corte, in ordine al regolamento delle spese giudiziali, limitato all'ipotesi - che non ricorre nel caso in esame - nella quale le spese del processo siano state poste a carico della parte totalmente vittoriosa. È del pari pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui la facoltà del giudice di compensare in tutto o in parte le spese del giudizio non è necessariamente legata alla posizione di reciproca soccombenza, totale o parziale, delle parti in causa: i giusti motivi in considerazione dei quali si può addivenire alla detta compensazione sfuggono, per la loro stessa natura, a qualsiasi enunciazione o catalogazione anche esemplificativa e l'indagine in ordine alla loro ricorrenza, nonché la relativa valutazione. sono rimesse al giudice del merito cui è inibito soltanto di condannare alle spese, anche in misura minima, la parte totalmente vittoriosa (tra le tante sentenze 15/10/2001 n. 12518;
27/4/2000 n. 5390; 22/4/2000 n. 5305).
Il ricorso principale deve pertanto essere rigettato. Il ricorso incidentale - con il quale si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 718, 1114 e 720 c.c. - deve invece essere dichiarato inammissibile.
Al riguardo occorre osservare che, come più volte affermato da questa Corte, l'esposizione sommaria dei fatti, prescritta per il ricorso per Cassazione a pena di inammissibilità dall'articolo 366 n. 3 c.p.c., costituisce requisito anche del ricorso incidentale e non può essere sostituita, in quest'ultimo, dal solo espresso richiamo della narrativa del ricorso principale (sentenze 28/8/2002 n. 12599; 3/6/2002 n. 7998; 17/5/2002 n. 7257). Nella specie nel ricorso incidentale è stata espressamente affermata la non necessità di ricapitolare i fatti di causa in quanto compiutamente ricompresi nei ricorso principale.
Peraltro dal contesto dell'atto come predisposto dai ricorrenti incidentali - anche con riferimento alla sua parte critica - non si rinvengono gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti, senza necessità di ricorrere ad altre fonti. Ciò non consente di desumere la conoscenza de fatto sostanziale e processuale in modo tale da far intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla decisione di cui si chiede l'annullamento.
Sussistono gli estremi, stante anche la reciproca soccombenza, per la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile quello incidentale, compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Roma 25 settembre 2003
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004