Sentenza 11 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/07/2002, n. 10125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10125 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2002 |
Testo completo
IN 10125/02 REPUBBLIC IT L EL P O IT LIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto вертелая моя SEZIONE SECONDA CIVILE DEFINITIVA C Glubiendo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Franco PONTORIERI - R.G.N. 16902/99 - Consigliere - Cron. 27618 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO - Rep. 2002 - Rel. Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Ud. 06/03/02 Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig.Sol SE NTENZA 55 per diritti € M/07/02 sul ricorso proposto da: il IL CANCELLIERE FALCO RACHELE, EL AI, EL PASQUALE, €77 11500 EL EA, nella loro qualità di eredi di EL EL exeye IU, domiciliati in ROMA presso P.ZZA CAVOUR, la Concellive dille CORTE di CASSAZIONE, difesi dall'avvocato CIRO 397341 GIORDANO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
GE CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 149, presso lo studio dell'avvocato SERGIO FIDENZIO, difeso dall'avvocato 2002 GIUSEPPE OLIVIERI, giusta delega in atti;
- controricorrente 358 - -1- avverso la sentenza n. 865/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 02/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/02 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto. 渴 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato nell'aprile del 1978 Giusep- pe EL affermò, per quanto in questa sede ancora rileva, che SC AR, proprietario di un fabbricato confinante con il suo, aveva costruito un manufatto a distanza inferiore a quella di legge, senza rispettare la servitù di veduta che esercitava dal terraz- zino al secondo piano e da un "baldacchino", nel dettaglio specificati;
e lo convenne innanzi al Tribunale di Napoli chiedendo che fosse condannato ad arretrare la sua costruzione. Il convenuto si costituì e chiese il rigetto di tale domanda, negando l'esistenza della servitù di veduta affermata da controparte, che a suo dire non poteva essere esercitata per le caratteristiche strutturali del terrazzino e del “baldacchino". Il Tribunale, istruita la causa, il 6 giugno 1984 pronunziò sentenza non definitiva con cui rispose ad altre e diverse domande dell'attore; e, ritenendo necessari ulteriori accertamenti per pronun- ziarsi su quella di cui innanzi si è detto, ordinò il compimento degli atti ritenuti necessari per completare, sul punto, l'istruzione della controversia;
in esito ai quali pronunziò, il 29 dicembre 1992, senten- za definitiva con cui tale domanda rigettò. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe (n. 865 del 2 aprile 1999) ha rigettato l'appello proposto da- gli eredi di IU EL, nelle more deceduto. Ha in particolare disatteso l'eccezione di giudicato da que- sti ultimi proposta, a dire dei quali la sentenza non definitiva di cui si 3 è detto, passata in giudicato perché non impugnata, conteneva sta- tuizioni che presupponevano necessariamente l'avvenuto accerta- mento, sia pure implicito, della servitù di veduta, di cui IU EL aveva denunziato la violazione. Esaminate poi tutte le prove raccolte, e preso atto di quanto accertato dal consulente tecnico di ufficio nominato, ha riba- dito quanto aveva affermato il giudice di primo grado, ossia che il ter- razzino e il "baldacchino", dai quali, a dire di IU EL, sa- rebbe stata esercitata servitù di veduta, erano strutturati in modo da non consentire tale esercizio. Gli eredi di IU EL hanno chiesto la cassazione di tale sentenza per quattro motivi. SC AR ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del loro ricorso gli eredi di IU EL, indicati in epigrafe, ripropogono l'eccezione di giudicato di cui si è detto in narrativa, denunziando violazione dell'art. 324 cod. proc. civ.. La censura è manifestamente infondata. Non si vede infatti come in una sentenza non definitiva, con la quale il giudice, pronunziando su una parte delle domande formulate dall'attore, e, ritenendo che per pronunziarsi sulle altre sia necessario un supplemento di indagini, abbia rinviato la decisione su queste ultime ad un momento successivo, possa ravvisarsi una sta- 4 tuizione suscettibile di passare in giudicato, sulle domande sulle quali egli non si è pronunziato, salva ovviamente l'ipotesi, che non ricorre nella specie, in cui la sentenza non definitiva contenga una condan- na generica, e la prosecuzione del giudizio sia funzionale alla sem- plice determinazione della "quantità della prestazione dovuta” (art. 278 cod. proc. civ.). Il secondo ed il terzo motivo del ricorso hanno ad oggetto la parte della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale ha affer- mato che dal terrazzino e dal "baldacchino” di cui si è detto, attese le loro caratteristiche strutturali, era esercitatile una servitù di veduta. I ricorrenti denunziano al riguardo la violazione di legge e vizi di motivazione;
ma in realtà si limitano a contestare gli accerta- menti e la valutazione dei fatti di causa che i giudici del merito hanno effettuato, considerando tutte le prove raccolte, e valutandole in modo corretto sotto il profilo logico e giuridico. La loro censura si ri- solve nella proposizione di una ricostruzione dei fatti di causa con- trapposta a quella effettuata dalla Corte territoriale, senza evidenzia- re incongruenze intrinseche di quest'ultima, ed è pertanto inammissi- bile. Con il quarto motivo i ricorrenti non formulano censure, ma, auspicando l'accoglimento del loro ricorso e della loro domanda, si limitano a chiedere la condanna di controparte alle spese giudiziali. Le spese seguono la soccombenza. 5
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rifonde- re a SC AR le spese del giudizio, che liquida in 113,72 euro, oltre 1.500,00 euro per onorari. Roma, 6 marzo 2002 Il presidente (Franco Pontorieri) L'estensore (Carlo Cioffi) Cierto Du CANCELLIERE C1 Valena Neri 2002 1 AUG 1 '! 109т 129,11 456T 20,66 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrate input 3 2003erie 4.Registpis cin32910 TOT. 149,77 149,77 (curoCENTO HANOVE/77 Pres Servizi (D Bundes Att Fludi Dr M RACCIHIN!)