Sentenza 21 febbraio 2002
Massime • 2
Nel procedimento ordinario di cognizione, l'udienza per le deduzioni istruttorie indicata dall'art. 184 cod. proc. civ. non costituisce un momento indefettibile che debba necessariamente precedere la rimessione della causa al collegio. Ed infatti, a norma dell'art. 187 del codice di rito, il giudice, ove ritenga che la causa sia matura per la decisione senza necessità di assunzione di mezzi di prova - ciò che può avvenire se tra le parti sia insorta controversia solo in punto di diritto relativamente a diritti disponibili delle parti, o se i fatti controversi siano provati attraverso documenti, ovvero quando le parti stesse non abbiano chiesto l'ammissione di prove sui punti controversi -, rimette le parti davanti al collegio per la decisione.
Le condizioni legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 cod. proc. civ. non sono rappresentate dal solo dato soggettivo dell'ignoranza circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, essendo richiesto altresì che tale ignoranza sia oggettivamente incolpevole, e cioè che essa non possa essere superata attraverso le indagini possibili nel caso concreto, che il notificante deve compiere usando l'ordinaria diligenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/02/2002, n. 2504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2504 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 30 2504/02 UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L.
1.55 INNOME DEL POPOLO ITALIANO 21 FEB 2002 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANGELLIERE Opposizione SEZIONE TERZA CIVILE agli atti esecutivi Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 12417/00 Dott. Gaetano NICASTRO Presidente Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Cron.6017 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere Rep. 678 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Ud. 31/01/02 Dott. Alberto TALEVI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. per diritti 1.55 sul ricorso proposto da: il - 2002 CANCEL FLAJANI OTTAVIO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA BAINSIZZA 1, presso lo studio dell'avvocato MAURO MELLINI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato ELIO DI FILIPPO, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - ricorrente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio
contro
GE dal Sig. C.E.A. COSTRUZIONI EDILI ADRIATICHE SRL, in persona del per diritti L. Regoli | RE Presidente del CdA e legale rappresentante Vincenzino, con sede in Spinetoli (AP), elettivamente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE domiciliata in ROMA VIA DELLE CAVE 45, presso lo studio UFFICIO COPIE Richiesta copia studio 2002 dell'avvocato SERGIO DEL difesaLUNGO, DNWdall'avvocato dal Sig. per diritti L. 1.55 312 ALFREDO ASCANI, giusta delega in atti;
it 21 FEB. 2002 IL CANCELLIERE controricorrente - avversO la sentenza n. 113/00 del Tribunale di FERMO, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE OFFICIO COPIE emessa il 17/01/00 e depositata il 19/01/00 (R.G. Rilasciate adeta Jonele 1842/99+1623/99); al Sig. per did udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato Elio DI FILIPPO;
CANCELLERIA udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. ا ل SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La Società Costruzioni Edili AD (di se- guito: CEA), aggiudicataria di un immobile in Grottam- CANCELLERIA mare già di proprietà di OT LA, ha iniziato un procedimento di esecuzione forzata per rilascio del- l'immobile.
2. OT LA, con ricorso al giudice del- CANCELLERIA l'esecuzione della pretura di Ripatransone del 2 maggio 1998, ha proposto opposizione contro gli atti dell'ese- cuzione promossa in suo danno con atto del 12 gennaio 1998. DG204475 Altra opposizione alla stessa esecuzione è stata proposta dal LA con ricorso dell'11 maggio 1998, CASSAZIONE COPIE rivolto allo stesso giudice dell'esecuzione per conse- Richiesta copia dal Sig. per diritti €£7.23. 6-03.05 2 il IL CANCELLIER! guire la sospensione dell'esecuzione. Il ricorrente, a sostegno dalla prima opposizione, ha dedotto di essere venuto a conoscenza per caso della pendenza dell'esecuzione promossa in suo danno, in quanto l'intimazione, a lui notificata nella sua resi- denza effettiva, non aveva avuto corso. A sostegno della seconda opposizione ha dedotto che l'intimazione era stata rinnovata mediante notificazio- ne in Roma non andata a buon fine e seguita da notifi- cazione mediante affissione ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ.
3. L'opposizione è stata rigettata dal tribunale, con sentenza del 19 gennaio 2000. Il tribunale ha dichiarato che il procedimento per le notificazioni era stato regolarmente osservato, in quanto alla data in cui le notificazioni erano state effettuate, non era conosciuta né la residenza né il domicilio del LA.
4. Per la cassazione della sentenza OT LA ha proposto ricorso. Resiste con controricorso la srl CEA MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso svolge tre motivi.
2. E' preliminare l'esame del secondo motivo con il quale è sostanzialmente denunciata la nullità del giu- 3 dizio di opposizione svoltosi davanti al tribunale. Il LA denuncia che il tribunale ha invitato le parti a precisare le conclusioni del giudizio di oppo- sizione prima dell'udienza per le deduzioni istruttorie delle parti, in contrasto con il disposto degli artt. 184 e 187 cod. proc. civ. e dell'art. 80bis delle di- sposizioni di attuazione di detto codice. Il motivo non è fondato.
2.1. L'art. 187 cod. proc. civ. dispone che "il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno dell'assunzio- ne di mezzi di prova, rimette le parti davanti al col- legio" per la decisione. La norma si riferisce all'ipotesi in cui tra le parti sia insorta controversia solo un punto di diritto relativamente a diritti disponibili delle parti, a quella in cui i fatti controversi tra le parti sono provati attraverso documenti, a quella, infine, in cui le parti non abbiano chiesto l'ammissione di prove sui punti controversi della decisione. applicazione quando, pure La norma trova, ancora, in presenza di richieste istruttorie, il giudice istruttore ritenga che queste siano inammissibili o non rilevanti e la causa possa essere immediatamente deci- sa. La scansione del procedimento ordinario di cogni- zione non pone, quindi, l'udienza per le deduzioni istruttorie indicata dall'art. 184 cod. proc. civ. come momento non eliminabile del procedimento stesso. La conferma del dato si ricava dalla riserva di ap- plicazione dell'art. 187 prima citato contenuta nello stesso art. 184. 2.2. Ne deriva che il giudice istruttore non è in- corso nella violazione di legge denunciata, perché la difesa del LA non ha indicato neppure di avere al- legato prove che dovessero essere ammesse o assunte.
3. Il primo motivo del ricorso è rivolto contro il capo della sentenza con il quale il tribunale ha di- chiarato che la notificazione dell'atto di precetto, effettuata nelle forme dell'art. 143 cod. proc. civ., era regolare in quanto "al momento delle [....] notifi- che, risultava non conosciuta né la residenza, né domi- cilio, né la dimora del LA". Il ricorrente sostiene che precedenti atti della procedura di rilascio (indicati nel ricorso con una precedente intimazione di rilascio del 18 febbraio 1997 e con le relazioni di notificazioni di altri atti) era- no stati regolarmente a lui notificati in Grottammare a mani proprie o era risultato che egli non aveva più re- sidenza о domicilio in Roma che il tribunale avrebbe 5 dovuto tenere conto di questi precedenti prima di di- chiarare valida la notificazione dell'atto di precetto con la forma della notificazione a persona di residen- za, dimora e domicilio sconosciuti. Con il terzo motivo del ricorso il LA si duole dei seguenti fatti: che il tribunale non si è pronun- ciato sull'eccezione che la notificazione dell'atto, sempre ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., era av- venuta in Roma e non in Grottammare;
che il tribunale neppure si è pronunciato sull'altra opposizione agli atti esecutivi riunita alla precedente. I motivi possono essere esaminati congiuntamente. Essi non sono fondati.
3.1. La notificazione per affissione eseguita ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. è valida quando l'ignoranza circa la residenza, la dimora e il domici- lio (reale o eletto) sia oggettivamente incolpevole. La norma, infatti, pone a carico del notificante l'onere di ricercare diligentemente l'effettiva resi- denza, dimora o domicilio del destinatario per eseguire in uno dei detti luoghi la notificazione ai sensi del precedente art. 139 (Cass. 3 febbraio 1998, n. 1092).
3.2. Nella sentenza impugnata si dà atto che la So- cietà CEA aveva svolto ogni possibile attività volta alla ricerca dell'effettiva residenza o dimora del Fla- 6 jani e che queste attività erano consistite in ricerche in tutto il Comune di Grottammare e nel comune di Roma, le quali erano risultate vane. Il principio, enunciato dal giudice del merito, che notificante aveva diligentemente assolto l'onere il della ricerca diligente del destinatario è, quindi, corretto.
3.3.La seconda opposizione sulla quale il tribunale si sarebbe pronunciato in quanto si riferisce ad non una richiesta di sospensione dell'esecuzione, restava assorbita dal rigetto dell'opposizione all'esecuzione.
4. Le spese di questo giudizio sono poste a carico del ricorrente, in base alla regola della soccombenza. 1456T 20,66 TOT. 149,77
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al rimborso delle spese di questo giudizio, che li- quida in € 58,00= oltre onorari liquidati in € 2000,00. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 12123 31 gennaio 2002. Iscritto a ruolo il Art. n..... Luigi Francesco Di Nanni, Est.Francesco 3401 My Jung Billyhyperry Il Presidente IL CANCELLE R Depositata in Cancelleria DA 21.2.07 7 oggi, lì IL CANCELLIERE C1 Gina Cat