Cass. civ., sez. III, sentenza 21/02/2002, n. 2504
CASS
Sentenza 21 febbraio 2002

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Nel procedimento ordinario di cognizione, l'udienza per le deduzioni istruttorie indicata dall'art. 184 cod. proc. civ. non costituisce un momento indefettibile che debba necessariamente precedere la rimessione della causa al collegio. Ed infatti, a norma dell'art. 187 del codice di rito, il giudice, ove ritenga che la causa sia matura per la decisione senza necessità di assunzione di mezzi di prova - ciò che può avvenire se tra le parti sia insorta controversia solo in punto di diritto relativamente a diritti disponibili delle parti, o se i fatti controversi siano provati attraverso documenti, ovvero quando le parti stesse non abbiano chiesto l'ammissione di prove sui punti controversi -, rimette le parti davanti al collegio per la decisione.

Le condizioni legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 cod. proc. civ. non sono rappresentate dal solo dato soggettivo dell'ignoranza circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, essendo richiesto altresì che tale ignoranza sia oggettivamente incolpevole, e cioè che essa non possa essere superata attraverso le indagini possibili nel caso concreto, che il notificante deve compiere usando l'ordinaria diligenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 21/02/2002, n. 2504
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2504
    Data del deposito : 21 febbraio 2002

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