Sentenza 28 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/12/2002, n. 18351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18351 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA1 83 5 1 / 0 2 IN NOME DEL POPOL ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R.G.N. 13452/00 Consigliere Cron. 43132 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Rep. Dott. Fernando LUPI Rel. Consigliere Ud. 02/10/02 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere Dott. Pasquale PICONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MA DO ZZ SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato → in ROMA V.LE PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato MARIO SANINO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
Viale GARRITANO MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA EZA Parts Bianca Maria Epfam, Parioli m295 [CAVOUR] presso CANCELLERIA DELLA CORTE SUBI CASSAZIONE,, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI PALMA, ANTONIO ELIA, giusta delega in atti;
2002 - controricorrente 3837 -1- avversO la sentenza n. 10/00 del Tribunale di PAOLA, depositata il 02/02/00 R.G. N. 634/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica : udienza del 02/10/02 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito 1'Avvocato PIERO BIAGIOTTI per delega MARIO SANINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- RITENUTO IN FATTO 1- che il Tribunale di Paola, con sentenza del 2.2.00, nella controversia fra la s.n.c AR ID IZ ed il sign. Mario GA, già dipendente della stessa, ha ritenuto che : a- il lavoratore aveva sempre espletato mansioni di marmista, senza apprendistato, sin dall'inizio del rapporto di lavoro;
b- il rapporto di lavoro si era protratto, con regolarità, dall'8.4.89 al 4.8.93; c- era stato prestato lavoro straordinario;
2- che il Tribunale ha fondato tale suo convincimento: a sulla documentazione fornita dalla stessa società, b- sul libretto di lavoro;
c- sul libro retribuzioni;
d- sul modello Ds dell'INPS firmato dal datore di lavoro;
e- sulle deposizioni dei testi AS e TU;
2- che la s.n.c. ID IZ chiede la cassazione della sentenza con ricorso fondato su tre motivi cui il sign. GA resiste con controricorso;
la ricorrente ha presentato memoria;
RITENUTO IN DIRITTO 1- che il primo motivo con cui la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc si articoli in due distinti profili: 1 a- con il primo di essi la ricorrente addebita al Tribunale di non essersi pronunciato sull'eccezione di prescrizione, sollevata nelle note difensive in primo grado, ma in ordine alla quale era stato dalla controparte accettato il contraddittorio, sulla quale non si era neanche il Pretore pronunciato;
eccezione riproposta da essa ricorrente ai sensi dell'art. 346 cpc il cui accoglimento avrebbe delimitato le pretese del lavoratore al quinquennio anteriore al 15.3.95, data del ricorso introduttivo;
b- con il secondo si lamenta la mancata applicazione dell'art.2951 cc. in luogo dell'art. 2948cc.; 2- che entrambi tali profili sono infondati in quanto: non essendo stata l'eccezione di prescrizione proposta con la memoria difensiva a- ,ai sensi dell'art.416 cpc, bensì in un atto successivo, essa non ha acquistato alcun rilievo giuridico nel processo (S.U. 761/02, 7089/99 ) – né la pretesa accettazione - del contraddittorio poteva sortire tale effetto;
di conseguenza la mancata pronuncia su di essa da parte del Tribunale è irrilevante non esistendo sul punto alcuna valida postulazione della parte cui il giudice avrebbe dovuto dar risposta;
b- che l'infondatezza del primo profilo rende superfluo l'esame del secondo relativo al tipo di prescrizione che avrebbe dovuto esser ritenuta applicabile;
3- che con il secondo motivo denuncia violazione degli art 112 e 115 cpc e si duole che il Tribunale, per accertare le mansioni espletate dal sign. GA, abbia ritenuto determinanti le mansioni dei testi AS e TU senza cogliere la contraddittorietà delle stesse come provato da alcune loro dichiarazioni riportate nella censura;
2 4- che anche tale motivo è infondato in quanto per denunciare il mancato rilievo da parte del giudice di merito di elementi emersi da una deposizione testimoniale che contraddicano altra -su cui egli ha fondato il suo convincimento- per effetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, le deposizioni testimoniali cui la parte riconnette valore invalidante di quelle che sorreggono la decisione, devono esser riportate nella loro interezza - e non per singoli brani utili, secondo il ricorrente, ad invalidare quanto affermato da altro teste, ben potendo le pretese contraddizioni non risultare tali valutando la deposizione nella sua interezza;
5- che il ricorrente non si è invece attenuto a tale regola;
6- che nessuna illogicità è riscontrabile, in relazione al complesso delle argomentazioni del Tribunale, in relazione al convincimento che il lavoratore, per espletare le sue mansioni, non avesse bisogno di apprendistato;
7- che con il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 115 e 432 e si duole che il Tribunale non abbia tenuto in nessun conto della documentazione, in particolare delle buste paga, dalle quali risultavano numerose assenze del lavoratore con la conseguenza che egli non poteva aver diritto a tutto lo straordinario riconosciutogli;
8- che anche tale doglianza è infondata in quanto si riconnette un valore probatorio assoluto alle risultanze delle buste paga - che essendo documenti predisposti dal di una datore di lavoro- avrebbero potuto suffragare la tesi della ricorrente prestazione lavorativa assai ridotta rispetto a quella ritenuta dal Tribunale -solo se sostenute da altre fonti probatorie, 3 9- che il ricorso va, pertanto rigettato;
P.Q.M.
La Cote rigetta il ricorso e condanna la ricorrente oltre € 2.000,00 per onorari;
Roma 2 ottobre 2002 Il Consigliere es. Locodo Saglalin IL CANCELLIEREQUEE e Depositato in Cancelleria joggi, 28 DIC 2002 T IL CANCELLIEREA R O G e 4 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI GISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA ☐ DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 LLA LEGGE 11-8-73 N. 533 alle spese liquidate in € 21, 70-1 " ligliche In add Il Presidente