Sentenza 18 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/02/2002, n. 2310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2310 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 02 310/02 DE POPOL ITA AN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 5882/01 Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere 11244/99 Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Cron.5563 Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Rel. Consigliere Rep. Dott. Gabriella COLETTI Consigliere Ud.30/11/01 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORSI LEA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato GASPARE SALERNO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGIO ALLOCCA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso rappresentato e difeso dagli avvocati MICHELE DI 2001 4671 LULLO, NICOLA VALENTE, CARLO DE ANGELIS, PAOLO -1- MARCHINI, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato e sul 2° ricorso n 11244/99 proposto da: CORSI LEA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato SALERNO GASPARE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALLOCCA GIORGIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO MORIELLI, ANTONIO TODARO, LUIGI CANTARINI, PATRIZIA TADRIS, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale n.2. 15388/00 del Tabumall on Rome avverso 1 sentenza n. 41148/00 del Tribunale di ROMA, 1/03/38 Rg N 42834/35 e depositate il 21/12/00 R.G.N. 42894/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/01 dal Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso -2- previa riunione ricorso. dei fascicoli accoglimento del -3- Svolgimento del processo Il Tribunale di Roma, con sentenza non definitiva n. 15388/98, depositata in cancelleria il 1° settembre 1998, parzialmente riformando le statuizioni rese dal locale TO, ha condannato l'INPS al pagamento, in favore della signora EA SI, dell'importo della rivalutazione, secondo gli indici ISTAT, delle somme già ad essa corrisposte ex art. 19 della legge n. 843 del 1978, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di entrata in vigore del d.l. 30 dicembre 1985, n. 787, convertito in legge n. 45 del 1986, sino alla data del pagamento della sorte capitale, oltre accessori da determinarsi nel prosieguo del giudizio. Con successiva sentenza definitiva, n. 41148/00, depositata in cancelleria il 21 dicembre 2000, lo stesso Tribunale quantificava in lire 817.730 l'importo suddetto. La parte privata, nel giudizio di primo grado, aveva esposto di aver ricevuto dall'INPS in data 8 gennaio 1987, le cosiddette quote fisse ex art. 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con gli arretrati, per un ammontare complessivo di lire 23.031.370. Aveva altresì precisato che gli arretrati erano stati pagati all'Istituto in quanto le dette quote dovevano essere corrisposte per effetto della legge di interpretazione autentica, e perciò retroattiva, 28 febbraio 1986, n. 45, la quale aveva chiarito, in modo favorevole ai pensionati, il significato dell'art. 19, primo comma, della citata legge n. 843 del 1978, in precedenza interpretato nel senso di negare in ogni caso il beneficio a chi fosse titolare anche di pensione integrativa a carico del fondo di previdenza INPS. Aveva, quindi, chiesto che il TO condannasse l'Istituto al pagamento delle somme corrispondenti alla rivalutazione del suo credito, con decorrenza fin dall'epoca della maturazione, ed agli interessi legali computati, con uguale decorrenza, sul coacervo di capitale e rivalutazione, detratti gli interessi già percepiti. 3 Il TO aveva accolto la domanda e l'INPS aveva proposto appello, al cui parziale accoglimento il Tribunale è pervenuto sul rilievo che, giusta la sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991, la rivalutazione del credito del pensionato non poteva avere luogo se non con decorrenza dal 121° dall'entrata in vigore della citata norma interpretativa, poiché, ad onta dell'efficacia retroattiva della medesima, solo la sua sopravvenienza aveva determinato, insieme all'inutile decorso del detto spatium deliberandi, le condizioni legali di responsabilità dell'ente debitore. Per la cassazione di entrambe le sentenze la parte privata ha proposto distinti ricorsi. L'INPS, ha resistito con controricorso all'impugnazione della sentenza non definitiva;
ha, poi, depositato la procura speciale al proprio difensore relativamente al giudizio introdotto col ricorso avverso la sentenza non definitiva. Motivi della decisione I due ricorsi devono essere riuniti, giusta l'orientamento giurisprudenziale estensivo dell'applicazione del disposto dell'art. 335 cod. proc. civ. al caso di separate impugnazioni proposte avverso la sentenza definitiva e quella non definitiva (cfr. Cass. n. 6854 del 1996. Essi hanno identico contenuto, che si articola su di un unico, complesso motivo, inteso a riproporre l'assunto difensivo della spettanza della rivalutazione dei ratei arretrati della prestazione de qua con decorrenza fin dalla data di maturazione di ciascuno di essi, attesa l'irrilevanza della posteriorità, rispetto a tale data, dell'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica implicante l'erogazione della somma capitale, al lume del principio espresso dalla giurisprudenza costituzionale in materia, secondo cui l'obbligazione dell'ente assicurativo di corrispondere, sulle prestazioni pecuniarie erogate in ritardo, l'importo della rivalutazione e degli interessi calcolati sulle somme rivalutate non presuppone l'imputabilità del ritardo all'ente medesimo. I ricorsi sono fondati. La Corte osserva che, con giurisprudenza ormai consolidata (cfr. le sentenze 20 luglio 1996, n. 6525; 18 ottobre 1996, n. 9085; 7 ottobre 1997, n. 9732; 2 marzo 1998, n. 2280; 22 giugno 1998, n. 6192; 17 ottobre 1998, n. 10314; 14 agosto 1999, n. 8669), ha espresso il principio per cui la rivalutazione e gli interessi ex art. 429 e 442 cod. proc. civ. (così come inciso da Corte Cost. n. 156 del 1991) sono dovuti anche nel caso in cui il diritto alla prestazione previdenziale derivi da legge di interpretazione autentica entrata in vigore in data successiva a quella in cui il diritto deve intendersi maturato, dato che la responsabilità per il ritardato pagamento di prestazioni previdenziali è indipendente dall'imputabilità del ritardo a colpa del debitore;
tali accessori, inoltre, maturano dalla data di scadenza delle singole rate, non avendo ragione di operare il termine di centoventi giorni di cui all'art. 7 legge n. 533 del 1973 se manca un provvedimento di reiezione di domanda dell'interessato a norma dell'art. 47 D.P.R. n. 639 del 1970 e non sia necessaria la proposizione di una domanda a seguito della norma di interpretazione autentica>>. Si tratta, inoltre, di un principio affermato con specifico riferimento a crediti maturati da dipendenti dell'INPS in quiescenza in forza dell'art. 9 bis D.L. 30 dicembre 1985 n. 787, convertito con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1986 n. 45, che ha escluso la riferibilità a determinati trattamenti pensionistici integrativi - quelli di cui sia prevista la riduzione automatica a seguito dell'attribuzione, sulla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria, delle quote fisse di cui al comma terzo dell'art. 10 legge n. 160 del 1975 - della disposizione dell'art. 19, comma primo, legge n. 843 del momento si configura giuridicamente il ritardo idoneo a cagionare il pregiudizio che deve essere riparato con l'attribuzione degli accessori;
e se ne è tratta la conseguenza che, nel caso in cui il diritto a conseguire un incremento patrimoniale sia attribuito con effetti retroattivi (o, più esattamente, con una decorrenza retroattiva), la maturazione del credito non può, evidentemente, essere riferita ad un momento anteriore rispetto alla perfezione della fattispecie attributiva del diritto stesso: è il caso, frequente, delle norme retroattive, preordinate ad attribuire diritti di credito ex tunc;
previsioni simili sono altresì molto diffuse nei contratti collettivi;
nell'ipotesi rientra naturalmente anche il diritto di credito sottoposto a termine (l'obbligazione esiste, ma non se ne può ottenere l'adempimento prima della scadenza), nonché quella del diritto condizionato, poiché la retroattività della condizione non produce l'effetto di attribuire ex tunc il diritto di pretendere l'adempimento, che sorge soltanto con il suo avveramento che segna il completamento della fattispecie. Le ipotesi descritte vanno nettamente differenziate dalla c.d. retroattività degli effetti delle sentenze della Corte costituzionale e delle leggi di interpretazione autentica, che determinano la regula iuris alla quale tutti sono obbligati ad attenersi in relazione a dati normativi preesistenti. La differenza è particolarmente percepibile con riguardo alla decorrenza della prescrizione estintiva ai sensi dell'art. 2935 cod. civ.: nelle ipotesi ascritte alla prima categoria, non vi è dubbio che la prescrizione non decorra prima dell'entrata in vigore della norma retroattiva, della stipulazione ed efficacia di un contratto, della scadenza di un termine o dell'avveramento della condizione;
nel secondo caso, invece, l'ostacolo rappresentato dalla vigenza di una norma contrastante con la Costituzione, o dal significato plausibile di una norma (in seguito smentito dall'interpretazione autentica), non è giuridico ma semplicemente di fatto, sicché non impedisce il decorso del termine 7 1978, diretta ad escludere la corresponsione più di una volta, a favore di titolari di più pensioni, dei trattamenti collegati con le variazioni del costo della vita. Le difese dell'Istituto resistente non propongono ragioni nuove o diverse rispetto a quelle già confutate nelle precedenti occasioni, sicché la Corte ritiene di doversi uniformare a quel principio, ribadendo, in particolare le precisazioni rese con l'ultima delle citate sentenze, con riguardo alla vicenda normativa rilevante nella specie. E' stato allora sottolineato che il risalente e uniforme orientamento secondo il quale rivalutazione e interessi sono dovuti, a norma dell'art. 429, comma 3°, cod. proc. civ., anche dal debitore al quale non sia imputabile il ritardo nel pagamento, ha trovato solo sporadiche occasioni di dissenso (Cass. 26 gennaio 1995, n. 907; 19 maggio 1995, n. 5525; 15 dicembre 1997, n. 12673), le quali, apparentemente confortate da talune considerazioni contenute nella motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991 (in tema di crediti previdenziali), sono state, tuttavia, decisamente rifiutate, da un lato, dalle Sezioni unite della Corte a composizione del contrasto di giurisprudenza concernente specificamente la rilevanza della colpa debitoria nell'adempimento di crediti previdenziali (sentenze 30 luglio 1993 n. 8478 e n. 8481), nonché nell'impianto argomentativo della sentenza 26 giugno 1996, n. 5895, in tema di regime giuridico dei crediti previdenziali, ed, infine, ancora nella sentenza 13 febbraio 1997, n. 1322; e dall'altro lato dalla stessa giurisprudenza costituzionale (sentenza 15 marzo 1994 n. 85 e, in particolare, sentenza 2 giugno 1994 n. 207, nella quale si afferma che, tra le peculiarità caratterizzanti la disciplina dettata dall'art. 429, vi è quella della "irrilevanza dell'imputabilità del ritardo a colpa del debitore", "il che vale a collocare l'inadempimento fuori dall'alveo della responsabilità contrattuale"). Inoltre, si è considerato che, per maturazione del credito deve intendersi la nascita nel patrimonio del creditore del diritto all'adempimento, poiché solo da tale 6 di prescrizione (giurisprudenza pacifica per le sentenze della Corte costituzionale, ma a maggior ragione lo stesso principio deve estendersi alla legge interpretativa che, per sua natura, non esclude che l'interpretazione imposta potesse essere adottata anche prima della sua entrata in vigore). Si è, poi, messo in luce che l'art. 19, comma primo, della 1. 21 dicembre 1978, n. 843, nel testo originario, stabilisce che la perequazione automatica si applica una sola volta ai titolari di più pensioni, con esplicito riferimento anche alle pensioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria, precisando, al comma secondo, che in caso di spettanza dell'indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 1. 364/1975, resta sterilizzata la pensione a carico dell'assicurazione generale. Alcune pensioni integrative, tra le quali quelle spettanti agli ex dipendenti dell'Inps, fruiscono, appunto, dell'indennità integrativa speciale e, inoltre, sono rette dalla regola, posta dai regolamenti dei fondi o dalla legge, della riduzione automatica del trattamento in correlazione con gli aumenti della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria, sicché la penalizzazione derivante dall'unicità della perequazione al costo della vita risultava particolarmente accentuata. A tale pregiudizio ha inteso porre riparo il legislatore utilizzando la tecnica dell'interpretazione autentica: le parole: o, comunque, integrative dell'assicurazione generale, obbligatoria>>, di cui all'art. 19, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, non si devono intendere riferite ai trattamenti integrativi per i quali, in applicazione di norme di legge o di regolamento, sia prevista la riduzione automatica dei trattamenti stessi in relazione all'attribuzione, sulla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria, delle quote fisse di cui al terzo comma dell'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160. Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, pur dovendosi ammettere la facoltà del legislatore di emanare leggi interpretative con la connaturale portata retroattiva, non è sufficiente, a tali fini, la sola autoqualificazione, ma si richiede, per attribuire il carattere di norma di interpretazione autentica, che la previsione sia diretta a chiarire il senso di disposizioni preesistenti, ovvero ad escludere o ad enucleare uno dei significati tra quelli ragionevolmente ascrivibili alle statuizioni interpretate, occorrendo comunque che la scelta assunta dal precetto interpretativo rientri tra le varianti di senso compatibili con il tenore letterale del testo interpretato (cfr., ex plurimis, Corte cost. 5 novembre 1996, n. 386), e ciò, sia al fine di eliminare eventuali incertezze interpretative (Corte cost. sent. n. 163 del 1991 e 413 del 1988), sia per rimediare ad interpretazioni giurisprudenziali divergenti con la linea di politica del diritto perseguita dal legislatore (Corte cost. 12 luglio 1995, n. 311). Facendo applicazione dei canoni sopra precisati, la Corte, con la ricordata sentenza del 1999 ha reputato che il legislatore sia intervenuto proprio al fine di chiarire i dubbi originati dal caso particolare rappresentato dai trattamenti integrativi per i quali, in applicazione di norme di legge o di regolamento, sia prevista la riduzione automatica dei trattamenti stessi in relazione all'attribuzione, sulla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria, delle quote fisse di cui al terzo comma dell'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160. Per questa categoria di pensionati, infatti, l'interpretazione letterale avrebbe comportato una duplice penalizzazione (congelamento e decurtazione), mentre altre opzioni ermeneutiche plausibili potevano condurre sia ad escludere per costoro l'unicità della perequazione automatica (ed è l'interpretazione imposta dalla legge), sia a desumere dalla nuova regola la soppressione del meccanismo di riduzione automatica della pensione integrativa. Né, come già evidenziato, la natura interpretativa della norma può essere negata per il solo fatto che la disposizione interpretata non abbia dato luogo a contrasti, rilevando soltanto l'astratta possibilità della lettura poi imposta con atto di autorità. Pertanto, in forza della retroattività in senso proprio della legge di interpretazione autentica, i pensionati devono essere considerati titolari del diritto al pagamento della pensione senza le decurtazioni effettuate dall'Inps in applicazione del testo originario dell'art. 19 della l. 843/1978 n. 843, fin dal momento in cui le dette decurtazioni - da considerare ormai, ad ogni effetto, contra legem - furono effettuate. Si è, infine rilevato come questa ricostruzione valga altresì a privare di fondamento l'argomentazione secondo cui manca nella specie una domanda del pensionato, indispensabile per ottenere gli accessori pretesi nel giudizio. Nella citata sentenza n. 156/1991, la Corte costituzionale ha enunciato il principio secondo il quale il creditore non può vedersi incrementato il credito pecuniario da interessi e rivalutazione se non a partire dall'emanazione del provvedimento dell'ente preordinato al riconoscimento e alla liquidazione delle prestazioni, all'esito di un procedimento amministrativo anteriore e diverso rispetto a quello di contabilità diretto all'emissione del titolo di spesa (il giudice delle leggi ha richiamato gli art. 47, comma 4, d.P.R. n. 639 del 1970 e l'art. 7 della legge n. 533 del 1973, al fine di individuare il termine massimo di centoventi giorni per la durata del procedimento). Di conseguenza, interessi e rivalutazione competono dalla data di reiezione della domanda di prestazione - o dal provvedimento parzialmente favorevole o parzialmente negativo: cfr. Cass., sez. un., 30 luglio 1993 n. 8478 e n. 8481) - oppure decorsi centoventi giorni dalla presentazione senza che l'ente si sia pronunziato. Nel caso di specie, l'INPS ha deciso di procedere alla decurtazione delle pensioni, adeguando il proprio comportamento all'interpretazione della normativa sfavorevole per i pensionati, interpretazione in seguito preclusa dalla legge di 10 interpretazione autentica. Collocata la vicenda nell'ambito della previsione di cui all'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533 ("Formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta agli istituti previdenziali o assistenziali") - secondo il quale in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione, senza che l'istituto si sia pronunziato - il fatto che siano intervenuti un procedimento di ufficio e un provvedimento negativo induce alla sicura conclusione che nessuna richiesta doveva avanzare la pensionata, né ricorrevano gli estremi per riconoscere all'ente il cosiddetto spatium deliberandi. E' evidente, infatti, che di fronte al sopravvenuto inadempimento parziale di una prestazione già liquidata, non è configurabile un onere di domanda a carico dell'interessato e che da tale momento, da equiparare a tutti gli effetti al provvedimento negativo assunto all'esito del relativo procedimento, l'Inps deve essere considerato in mora (nel senso di ritardo oggettivo) ai fini della corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria. In considerazione di tutto quanto precede ed alla stregua del sopra emunciato principio di diritto - implicante il calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali con decorrenza da ciascun rateo di pensione decurtato dallo stesso Istituto in applicazione del testo originario dell'art. 19 della 1. 843/1978 n. 843 · -entrambe le sentenze impugnate devono essere cassate, con rinvio della causa ad altro giudice, che, in applicazione del medesimo principio, provvederà alla nuova quantificazione del credito vantato dalla ricorrente. Allo stesso giudice - che si designa nella Corte d'Appello di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in quanto, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.58 del 1998 e successive modificazioni la competenza a conoscere del gravame avverso le sentenze emesse dal pretore è stata attribuita alla corte d'appello, 11 salve le eccezioni di cui agli articoli 134 bis e 135 lett. a) dello stesso decreto, di guisa che la cassazione della sentenza emessa dal tribunale in grado d'appello comporta il rinvio della causa alla detta corte (Cass., sez. un., 28 settembre 2000, n. 1044) - si rimette altresì, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, cod. proc. civ., il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Riunito al ricorso n. 11244/'99 quello n. 5882 del 2001, li accoglie entrambi. Cassa le sentenze impugnate e rinvia la causa, per nuovo esame, nonché per il Grar regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello de Romala Così deciso in Roma il 30 novembre 2001 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE - ESTENSORE Stefany Say hel Qu e IL CANCELLIERE Depositato in Cancel 18 FEB. 2002 IL CANCELLIE Alle oggi, I D A , S 0 O S 1 3 L A . L 3 T T , O 5 R B A . I A S ' E N D L P L S A E 3 I T 7 D S N - I O 8 G S - P O 1 N M 1 E A I S D A I E E D A , G E O G O T R E T T N T L S I E I R S G I A E E L D R L O E D 12