Sentenza 24 giugno 2005
Massime • 1
Alla luce del novellato art. 111 Cost. e dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., nel testo modificato, in ossequio ai principi stabiliti dall'art. 3 del secondo protocollo addizionale della Convenzione europea di estradizione, dall'art.1, comma primo, lett. b), D.L. 21 febbraio 2005 n. 17, conv. con modif. in Legge 22 aprile 2005 n. 60, deve ritenersi contrario ai principi fondamentali del nostro ordinamento, ai fini della verifica delle condizioni richieste dall'art. 705 cod. proc. pen. per la decisione favorevole all'estradizione, lo svolgimento di un processo contumaciale nel quale all'imputato che non sia stato messo nelle condizioni di conoscerne effettivamente l'esistenza non sia più consentito di impugnare la sentenza definitiva. (Nella specie, pur affermando tale principio, la Corte ha tuttavia escluso che esso potesse dar luogo al rifiuto di un'estradizione richiesta dalla Bulgaria, atteso che la procedura penale bulgara consente al condannato in contumacia, qualora non abbia avuto conoscenza del procedimento, di chiedere alla corte di cassazione l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza).
Commentari • 2
- 1. Diritti fondamentali e tutela dei minori prevalgono sul trattato di estradizione (CA Catanzaro, 6/26)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 febbraio 2026
L'estradizione deve essere negata quando sussistano elementi oggettivi, attendibili e aggiornati che attestino un rischio reale di trattamenti inumani o degradanti derivanti da carenze sistemiche del sistema penitenziario dello Stato richiedente, anche senza richiedere specifiche garanzie diplomatiche individualizzate. In tema di estradizione per l'estero, le cause ostative previste dall'art. 705, comma 2, c.p.p. operano anche in presenza di una convenzione bilaterale, qualora emergano violazioni concrete e attuali dei diritti fondamentali della persona richiesta. Non può essere concessa l'estradizione esecutiva qualora la persona sia stata condannata in contumacia e l'ordinamento dello …
Leggi di più… - 2. Brasile, per estradizione va esclusa violazione dei diritti fondamentali (Cass. 15661/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 giugno 2024
Non si può dar seguito alla consegna quando sussista un rischio concreto di violazioni dei diritti fondamentali (qui: condizioni di detenzione, tutela di madri di minori in tenera e e condanna in contumacia). CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE SENTENZA n 15661/24 7 febbraio 2024 – 16 aprile 2024 sul ricorso proposto da APD, nata in Brasile il **/1986 avverso la sentenza del 03/10/2023 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/06/2005, n. 33703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33703 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 24/06/2005
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - N. 1263
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 4178/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR GI PE, n. 06.12.1971 a Ruse (Bulgaria);
avverso la sentenza emessa il giorno 10.12.2004 dalla Corte d'appello di Bologna;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore della Repubblica, Dott. VENEZIANO Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, avv. GIUNTA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
FATTO
La Corte d'appello di Bologna, con sentenza in data 10.12.2004, dichiarava sussistere le condizioni per raccoglimento della domanda di estradizione del cittadino bulgaro AR GI PE inoltrata dalla Repubblica di Bulgaria per l'esecuzione della pena di anni due di reclusione, derivante da sentenza di condanna del 15.07.2002 a mesi dieci per minacce e danneggiamento, con contestuale revoca della sospensione condizionale concessa con la sentenza 30.09.1998 relativamente alla condanna a anni uno e mesi due di reclusione per furto.
Osservava in particolare la Corte bolognese, da un lato, che non potevano nella specie rilevare eventuali violazioni del diritto processuale bulgaro o difformità del medesimo rispetto all'ordinamento processuale italiano, in tema di notificazioni e di contumacia, e, dall'altro, che non risultavano violati "i diritti minimi" di cui al secondo Protocollo addizionale alla Convenzione Europea di Estradizione di Parigi (fonti applicabili all'Italia e alla Bulgaria), essendosi all'epoca del processo il AR reso irreperibile in patria ed essendosi il processo contumaciale svolto con l'assistenza di un difensore d'ufficio. Propone ricorso l'estradando, deducendo:
- che la verifica sulle concrete modalità di effettuazione delle notifiche dovute all'interessato - di cui si era dedotta la palese irregolarità - era ed è doverosa proprio per il controllo sull'assicurazione di quelle garanzie minime imposte dal citato Protocollo addizionale e dall'art. 705 del cod. proc. pen. italiano;
- che in fatto l'estradando aveva all'epoca un indirizzo noto in Italia e certamente vi erano persone a lui vicine che ne erano a conoscenza, come dimostrato dal fatto che l'Ufficiale Giudiziario aveva da queste dovuto apprendere della sua emigrazione all'estero per lavorare;
- che certamente, poi, le suddette garanzie minime non potevano considerarsi assicurate dalla semplice circostanza che vi era stato nel processo un difensore d'ufficio, essendo evidente che il presupposto principale per una difesa piena ed effettiva è la conoscenza del processo da parte dell'interessato e la sua possibilità di proficuo contatto col difensore.
DIRITTO
Va anzitutto osservato che certamente esula dai compiti del giudice italiano la verifica del rispetto in sè, da parte dei competenti uffici bulgari, delle norme vigenti nel loro ordinamento in tema di notifiche e contumacia, in mancanza di qualsiasi deduzione circa l'assenza, in quel regime, di rimedi atti a censurare adeguatamente le violazioni suscettibili di compromettere i basilari diritti di difesa dell'imputato. Altro discorso va invece fatto circa la sussistenza del rispetto dei diritti minimi di cui all'art. 3 del secondo Protocollo addizionale alla Convenzione Europea di Estradizione di Parigi, nel caso di giudizio svoltosi in contumacia dell'imputato senza che quest'ultimo, pur se assistito da difensore d'ufficio, abbia avuto effettiva conoscenza del giudizio stesso. Sul punto non può non essere adottata un'interpretazione evolutiva, alla luce non solo della giurisprudenza della CEDU, ma anche e soprattutto del novellato art. 111 Cost. e del recentissimo D.L. n. 17 del 21.02.2005, conv. in L. n. 60 del 22.04.2005, che ha modificato l'art. 175 c.p.p., consentendo in sostanza a qualsiasi imputato condannato definitivamente in contumacia, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e non abbia volontariamente rinunciato a comparire o a proporre impugnazione, di esser rimesso in termini per impugnare la sentenza emessa a suo carico.
È chiaro che con il sistema cui si è approdati con il cit. D.L. l'ordinamento italiano, adeguandosi alla giurisprudenza della Cedu e all'autentico spirito delle garanzie di cui agli artt. 24 e 111 Cost., ha assunto come regola essenziale per ritenere realmente rispettato il diritto di difesa, quello della effettiva conoscenza del procedimento a proprio carico.
Non può dunque ora non ritenersi contrario ai principi fondamentali del nostro ordinamento lo svolgimento di un processo contumaciale nel quale all'imputato che non sia stato messo nelle condizioni di conoscere effettivamente il procedimento a suo carico non sia più consentito di impugnare la sentenza definitiva, esercitando così in modo consapevole e reale i suoi diritti difensivi.
Ciò premesso, e considerato che il Governo bulgaro ha risposto alla richiesta di informazioni al riguardo rivoltagli, nel senso che, secondo le disposizioni dell'art. 362a del codice di procedura penale bulgaro, il condannato in contumacia può fare richiesta (alla Corte di Cassazione, che in caso di accoglimento della richiesta, annullerà con o senza rinvio la sentenza: v. artt. 363 e 364 c.p.p. bulgaro) per un rinnovo del processo se non abbia avuto conoscenza del medesimo, deve escludersi ogni contrasto con i principi predetti, e il ricorso deve di conseguenza essere respinto.
P.Q.M.
Visti gli art 615, 616 e 706 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 24 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2005