Sentenza 14 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/2001, n. 2098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2098 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
RE0209 8 /0 1 IN C ELE PO LO ITALIANO LA CORTE SUMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Corrado CARNEVALE R.G. N. 16008/99 Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cron. 4294 Rep. 659 Dott. Ugo VITRONE Consigliere Consigliere Dott. Mario ADAMO Ud.20/10/00 SPAGNA MUSSO Rel. ConsigliereDott. Bruno CORTE SUMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. -IL-SCLE 24.ORE per diritti L. 300 14 FEB. 2001 sul ricorso proposto da: il IL CANCELLIERE IC MA Ved. MONTORRO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SISTINA 121, presso l'avvocato ALBERTO CORTE SUMA IN CASSAZIONE UFFICIO COPIE PANUCCIO, che la rappresenta e difende, giusta procura Richiesta copia studio dal Sig. De ZA a margine del ricorso;
$3000 diritti L. per 4 FEB. ricorrente il 14 2001 IL CANCELLIERE
contro
SU DE ZA UR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 18, presso l'avvocato ETTORE VINCENZO DARRUCCI, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
G085607 controricorrente - 2000 VARIE DEV contro 1904 -1- PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CORTE SUMAD CASSAZIONE REGGIO CALABRIA;
UFFICIO COPIE - - intimato Richiesta copia esecutiva DE ZA dal Sig. avverso la sentenza n. 150/98 della Corte d'Appello di 24000+ 4 per diritti L. ir 2.7 MAF. 2001 REGGIO CALABRIA, depositata il 19/10/98; IL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica LIRE 2000 CANCELLERIA udienza del 20/10/2000 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il resistente, l'Avvocato Dorucci, che ha BB101340 chiesto il rigetto del ricorso;
LIRE 1000 CANCELLERIA udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. AR576453 CORTE SUMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale LIRE 1000 al Sig. DE ZA CANCELLERIA per diritti 12,000+21 -0.5 LUG. 2001- CANCELLIERE AR576452 LIRE 10000 613000 CANCELLERIA A8612223 LIRE 10000 CANCELLER OF421985 -2- AS612224 DF471982 Svolgimento del processo Con atto notificato il 3-12-1988, De ZA ZI conveniva innanzi al Tribunale di Palmi EL Maria, quale erede universale del marito RO NZ, deceduto a Serrata il 16-2-1987, per sentir dichiarare essere esso istante, nato a [...] il [...], figlio naturale di detto RO. Si costituiva la convenuta, chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale, espletata prova testimoniale e acquisita documentazione (riguardante la corrispondenza intercorsa tra il Montorio ed il De ZA), con sentenza in data 10-31/ 31-12-1992, dichiarava che il De ZA è figlio di RO NZ. A seguito dell'impugnazione proposta dalla EL, la Corte d'Appello di Reggio Calabria, costituitosi il De ZA, con la sentenza in esame, rigettava il gravame. Ricorre per cassazione, con due motivi, la EL;
resiste con controricorso il De ZA. Motivi della decisione Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art.354 c.p.c., in relazione agli artt. 276 e 588 c.p.c., e relativo difetto di motivazione, per non avere la Corte di merito rilevato, sul presuppos o che l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità deve proporsi, dopo la morte del presun o genitore, nei confronti di tutti gli eredi, che, come eccepito dall'appellante EL, oltre quest'ultinia come coniuge superstite, doveva ritenersi erede del RO anche VI PP, non convenuto in giudizio, sulla base dell'istituzione di erede ex re certa disposta in suo favore nel testamento olografo del 5-11-85. Pertanto, si censura la decisione impugnata laddove non ha rilevato l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario e non ha adottato i provvedimenti conseguenziali (rimessione della causa al primo giudice). Con il secondo motivo si deduce l'erronea applicazione dell'art. 269 c.p.c., in relazione all'art.
1.6 c.p.c., e relativo difetto di motivazione, per non avere la Corte di merito accolto la richiesta della EL di procedere all'accertamento del DNA del defunto, previa riesumazione del suo cadavere, stante l'eccezione dell'odierna ricorrente, prospettata sin dal giudizio di primo grado, in ordine all'impotentia generandi del defunto marito. Il ricorso non merita accoglimento. Riguardo al primo motivo, deve rilevarsene l' inammissibilità in quanto la ricorrente, nel sostenere l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di un nipote del RO, qualificato dalla stessa erede ex re certa, non censura la motivazione della sentenza in esame laddove ritiene, invece, detto nipote beneficiario di un singolo cespite a titolo di legato, bensì prospetta, unicamente, una questione interpretativa di detto testamento, ai sensi dell'art.588 c.c., come tale non valutabile nella presente sede di legittimità. In relazione al secondo motivo, va osservato, come per consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, che, ai fini della dichiarazione giudiziale di paternità naturale, la prova può provenie anche da elementi presuntivi, per la valutazione dei quali il giudice di merito è dotato del più amp o potere discrezionale;
l'esercizio di detto potere non è sindacabile sul piano della legittimità, semprechè, come nel caso in esame, dalla motivazione della sentenza emerga un convincimento espresso sulla base di sufficienti argomentazioni, immuni da incoerenza logica o da omissio ni vertenti su elementi decisivi. La Corte di merito, in particolare, per dichiarare la paternità naturale in questione, ha ritenuto, nell'ambito di detta discrezionalità, più che sufficienti le risultanze processuali, sia testimoniali che documentali (quali "riscontri gravi, precisi e concordanti”), evidenziando una completa analisi delle stesse e dando conto dell'esclusione dell'esigenza li ulteriori accertamenti. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presence giudizio che liquida in complessive £. 3.176 300 di cui £.
3.000.000 per onorario. In Roma, il 20-10-2000 spartam Il Presidente L'estensore lona lam مدل 14 FEB. 2001 DEPOSITATA IN CAN Ogsl, IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo туз той 5 me IL CANCELLIERE Mariaaria Di Nuzzo e n a hoooo 290000 8796 21 FEB. 2001 J ла