Cass. pen., sez. feriale, sentenza 07/09/2001, n. 42794
CASS
Sentenza 7 settembre 2001

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Massime1

Ai fini dell'applicabilità dell'art.625 bis c.p.p.(inserito dall'art.6, comma 6, della legge 26 marzo 2001 n.128), nel quale si prevede la possibilità del ricorso straordinario per la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nella sentenza della corte di cassazione, mentre per la nozione di "errore materiale" può farsi riferimento all'art.130 c.p.p.(pur non contenendo quest'ultimo una definizione in positivo dell'errore anzidetto, indicato soltanto in negativo come quello che non determina nullità e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto), per la diversa nozione di "errore di fatto", inteso come quello di natura percettiva, occorre fare riferimento all'analoga figura prevista dall'art.395, comma 1, n.4, c.p.c.(richiamato, per il ricorso per cassazione, dall'art.391 bis stesso codice), secondo cui si ha errore di fatto "quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita". (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto che costituisse errore di fatto, e quindi di natura percettiva, quello consistito nella mancata rilevazione dell'avvenuta rituale proposizione dei motivi a sostegno di un ricorso a suo tempo dichiarato inammissibile per la ritenuta mancanza di detti motivi).

Commentario1

  • 1Art. 23 - Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. feriale, sentenza 07/09/2001, n. 42794
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42794
Data del deposito : 7 settembre 2001

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