Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/04/2004, n. 25308
CASS
Sentenza 6 aprile 2004

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Il requisito della specificità dei motivi previsto, per tutti i mezzi di impugnazione, dall'art. 581 lett. c) del codice di rito (con la relativa sanzione, prevista dall'art. 591 comma primo lett. c), costituita dall'inammissibilità dell'impugnazione) trova la sua ragion d'essere nella necessità di porre il giudice dell'impugnazione in grado di individuare i punti e i capi del provvedimento impugnato oggetto delle censure: inerisce al concetto stesso di "motivo" di impugnazione l'individuazione di questi punti ai quali la censura si riferisce. (Ha precisato la Corte che questa specificità appare tanto più necessaria nel giudizio di legittimità dovendo la Corte, al di fuori di alcuni casi, verificare se le lamentate violazioni di legge siano state dedotte con i motivi di appello).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/04/2004, n. 25308
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25308
    Data del deposito : 6 aprile 2004

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