Sentenza 6 aprile 2004
Massime • 1
Il requisito della specificità dei motivi previsto, per tutti i mezzi di impugnazione, dall'art. 581 lett. c) del codice di rito (con la relativa sanzione, prevista dall'art. 591 comma primo lett. c), costituita dall'inammissibilità dell'impugnazione) trova la sua ragion d'essere nella necessità di porre il giudice dell'impugnazione in grado di individuare i punti e i capi del provvedimento impugnato oggetto delle censure: inerisce al concetto stesso di "motivo" di impugnazione l'individuazione di questi punti ai quali la censura si riferisce. (Ha precisato la Corte che questa specificità appare tanto più necessaria nel giudizio di legittimità dovendo la Corte, al di fuori di alcuni casi, verificare se le lamentate violazioni di legge siano state dedotte con i motivi di appello).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/04/2004, n. 25308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25308 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO VA S. - Presidente - del 06/04/2004
Dott. TUCCIO PP - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE GRAZIA Benito R. - Consigliere - N. 507
Dott. BRUSCO Carlo G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHLILIBERTI Alfonso - Consigliere - N. 039940/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MA PE, N. IL 06/03/1970;
2) MA PE, N. IL 30/04/1960;
3) MA IO, N. IL 16/09/1960;
4) MA ET, N. IL 10/09/1967;
5) LO MM, N. IL 06/10/1962;
6) OI RA, N. IL 31/05/1964;
7) OR RO, N. IL 10/02/1955;
8) DA LE, N. IL 14/09/1957;
9) MA CO, N. IL 25/02/1966;
10) MO CC, N. IL 21/03/1970;
11) MA RA, N. IL 02/07/1973;
12) ET RA, N. IL 14/09/1961;
13) ON ZI, N. IL 11/08/1967;
14) HI LD, N. IL 26/12/1958;
15) NO PE, N. IL 02/01/1958;
avverso SENTENZA del 26/02/2003 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO PE;
Udito il Procuratore Generale in persona della Dott. Anna Maria DE SANDRO per l'inammissibilità dei ricorsi di MA PP, MA PP, MA VA, LO MM, OI RA, OR LF, DA CH, MA EN, ON IO, HI SV e NO PP;
e per il rigetto dei ricorsi di MA PI, MO OC, MA RA e ET RA.
Uditi i difensori Avv.ti:
- Pasquale MO per MA PP e MA PI;
- RO NI per MO OC;
- SI PA per MA PP e DA CH;
- EU MI per ET RA e (in sostituzione dell'avv. Antonio NOCERA) per MA EN;
- TU RE SS per MA RA;
i quali hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi rispettivamente proposti.
La Corte:
OSSERVA
1) Con sentenza 18 dicembre 2001, pronunziata in giudizio abbreviato, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino condannava alle pene ritenute di giustizia - per vari reati, anche di natura associativa, concernenti in grande prevalenza il traffico illecito di sostanze stupefacenti, commessi in varie località del Piemonte, della Lombardia e della Puglia (e in taluni casi anche all'estero) - le seguenti persone: MA PE, MA PE, MA IO, MA ET, LO MM, OI RA, IS IM, OR RO, DA LE, SI RA, MA CO, MA LO, MO CC, NÀ IT, ZO BR, ET RA, ON ZI, HI LD, NO PE, NT GO e ND AN. Oltre alle pronunzie accessorie il Giudice assolveva taluni degli imputati da alcuni dei reati loro ascritti.
La Corte d'Appello di Torino, investita dell'appello proposto dagli imputati, così provvedeva:
- riduceva sull'accordo delle parti ai sensi dell'art. 599 comma 4 c.p.p. - previa, in taluni casi, dichiarazione di prevalenza delle attenuanti generiche sulle riconosciute aggravanti o applicazione della continuazione con altre condanne o, ancora, rinunzia del pubblico ministero ai proposti motivi di appello - la pena inflitta a MA PE, MA PE, MA IO, NT GO, LO MM, OI RA, IS IM, OR RO, DA LE, SI RA, MA CO, NÀ IT, ZO BR, ND AN, ON ZI e HI LD;
- in accoglimento dell'appello del pubblico ministero dichiarava MO CC e MA RA (classe 1973) colpevoli per un episodio relativo all'acquisto e spaccio di mezzo chilo di eroina (capo 7) previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80 comma 2 d.p.r. 309/1990 (per entrambi), unificazione per la continuazione con altra sentenza di condanna (MO) e concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti (MA); con la precisazione che di MA RA viene indicato l'anno di nascita (1973) perché nei primi due gradi di giudizio era imputato anche l'omonimo MA RA nato nel 1980 che peraltro non è più parte nel presente giudizio di legittimità;
- oltre a diverse pronunce accessorie confermava la sentenza di condanna in primo grado pronunziata nei confronti di MA ET, NO PE e ET RA.
2) Contro questa sentenza sono stati proposti dagli imputati i seguenti ricorsi:
HI LD, con il ricorso da lui proposto, deduce la nullità della sentenza pronunziata, ai sensi dell'art. 599 comma 4 c.p.p., per mancanza di motivazione sull'affermazione della sua responsabilità, sulla qualificazione giuridica dei fatti e sulla determinazione della pena.
MO CC deduce preliminarmente la nullità della sentenza impugnata perché per un verso l'appello del pubblico ministero non poteva essere ritenuto proposto anche nei suoi confronti;
ma, anche a voler ritenere che fosse stata proposta anche contro di lui, l'impugnazione era da ritenere comunque inammissibile in quanto priva di ogni riferimento alle condotte addebitategli e alle ragioni del concorso con altre persone ritenuto esistente dal secondo giudice. Con il secondo motivo si sostiene che il pubblico ministero avrebbe rinunziato all'impugnazione nei confronti dei coimputati del medesimo reato per il quale MO CC è stato condannato nel giudizio di appello;
secondo il ricorrente questa rinunzia si estenderebbe a lui perché l'imputazione era inscindibile e comunque la rinunzia all'impugnazione da parte del pubblico ministero avrebbe determinato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado che aveva dichiarato l'insussistenza del fatto di cui al capo 7. In ogni caso esisterebbe un vizio di motivazione perché l'affermazione di responsabilità del ricorrente sarebbe fondata su una circostanza (un incontro avvenuto per la consegna di sostanza stupefacente) smentita dalle dichiarazioni di un collaboratore (NT) che la Corte ha invece ritenuto attendibile. Con il terzo motivo si deduce invece la inutilizzabilità delle disposte intercettazioni telefoniche per l'inesistenza della motivazione su entrambi i presupposti cui l'art. 268 c.p.p. ricollega la possibilità di utilizzare per le intercettazioni impianti in uso alla polizia giudiziaria.
In relazione al capo 4, infine, il ricorrente deduce l'erronea interpretazione dell'art. 73 d.p.r. 309/1990 nonché il vizio di motivazione per avere, la Corte di merito, nell'affermare la responsabilità del ricorrente, contradditoriamente prima affermato e poi negato importanza al mancato riconoscimento vocale della sua voce;
per avere negato ogni rilievo al mancato riconoscimento fotografico da parte di NT e per non essersi posta il problema della corretta qualificazione giuridica del fatto più correttamente inquadrabile nell'ipotesi prevista dall'art. 379 cod. pen.. OR RO ha invece proposto ricorso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per mancanza di motivazione sia sulla sua responsabilità penale che sul trattamento sanzionatorio applicatogli.
MA PE deduce i seguenti motivi di ricorso:
- violazione degli artt. 34 comma 2 bis e comma 3 e 42 c.p.p.;
secondo il ricorrente tutti gli atti compiuti dal Gip Dott. ROSSOTTI, prima dell'accoglimento della sua astensione, sarebbero inutilizzabili trattandosi di incompatibilità originaria;
- violazione dell'art. 129 c.p.p., in relazione all'art. 88 cod. pen., per non avere, i giudici di merito, dichiarato la non imputabilità del ricorrente per vizio totale di mente;
vizio totale che risulta dalla documentazione acquisita agli atti - che viene analiticamente indicata - e che non è stata neppure presa in considerazione dalla Corte di merito;
mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. perché la responsabilità del ricorrente è fondata su intercettazioni telefoniche inutilizzabili atteso che i decreti autorizzativi non indicano i gravi indizi di reato posti a fondamento dei provvedimenti e i medesimi sono motivati solo per relationem con riferimento alle richieste del pubblico ministero e alle informative della polizia giudiziaria;
- mancata applicazione del medesimo art. 129 in relazione alla ritenuta esistenza, da parte dei giudici di merito, del reato associativo pur in presenza di un quadro probatorio riferibile esclusivamente ai reati concernenti singoli atti relativi al traffico di stupefacenti mentre una serie di circostanze idonee ad escludere il reato associativo - circostanze che vengono analiticamente indicate - non sono state prese in considerazione dalla Corte di merito.
MA ET, con il primo e il secondo motivo di ricorso, deduce censure di identico contenuto rispetto al primo (incompatibilità del giudice) e al terzo motivo (inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche) del ricorso di MA PE.
Con il terzo motivo il ricorrente eccepisce l'inutilizzabilità delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche eseguite sulla base dei c.d. "brogliacci" della polizia giudiziaria.
Con il quarto motivo MA ET denunzia invece il vizio di motivazione, con riferimento al reato contestato al capo 13 (relativo ad un acquisto di tre chili di eroina o cocaina), essendo stata esclusa, dal fratello PE e dal collaboratore NT, la sua partecipazione a questo fatto che comunque non potrebbe essere neppure ricavato dal contenuto delle conversazioni intercettate intercorse tra i due fratelli trattandosi di conversazioni che si riferiscono a episodi riguardanti il passato e non i fatti oggetto del presente processo.
MA IO deduce invece la violazione di legge e la mancanza di motivazione della sentenza impugnata che, ancorché sia stata pronunziata previa rinunzia ai motivi di appello, avrebbe dovuto motivare sulla sua responsabilità e sulla entità della pena applicata.
OI RA propone ricorso il cui primo motivo è di identico contenuto (incompatibilità del giudice) rispetto a quello del primo motivo dei ricorsi MA PE e ET mentre il secondo motivo (che riprende parte delle argomentazioni contenute nel quarto motivo del ricorso MA PE) è diretto a dimostrare l'occasionalità delle condotte di spaccio e dei rapporti tra i concorrenti nel reato in quanto gli elementi di prova acquisiti non sarebbero idonei a dimostrare l'esistenza di una struttura associativa.
ON ZI lamenta invece, con il ricorso da lui proposto, il vizio di mancanza di motivazione nella sentenza impugnata. MA RA (classe 1973), condannato in appello a seguito dell'accoglimento dell'impugnazione del pubblico ministero, deduce i seguenti motivi di ricorso:
- la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c del codice di rito perché la rinunzia del pubblico ministero all'appello nei confronti degli altri imputati, relativamente al capo 7 di imputazione, non può che far venir meno, anche nei confronti delle persone assolte in primo grado, come il ricorrente, l'esistenza dell'imputazione nei confronti di tutti i coimputati;
- il vizio di motivazione con riferimento alla medesima circostanza della rinunzia all'impugnazione da parte del pubblico ministero, alla mancata considerazione delle "pur rilevate discrasie promananti dal collaborante di giustizia Santoro", alla illogicità delle considerazioni con le quali sono stati smentiti i primi giudici, all'inesistenza di elementi di riscontro delle dichiarazioni dell'indicato collaboratore;
- la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c del c.p.p. con riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche malgrado l'autorizzazione all'esecuzione presso gli impianti in uso alla polizia giudiziaria fosse priva della richiesta motivazione sulle ragioni che giustificavano la deroga. MA PE, con il ricorso da lui proposto, deduce con il primo motivo l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche sia perché i decreti autorizzativi del Gip sarebbero motivati con il solo richiamo alle richieste del pubblico ministero sia perché l'autorizzazione all'utilizzazione degli impianti in uso alla polizia giudiziaria sarebbe priva della richiesta motivazione sulle ragioni che consentono la deroga all'uso degli impianti installati presso la procura della Repubblica.
Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata per erronea applicazione della legge penale sulla affermata partecipazione del ricorrente all'associazione prevista dall'art. 74 d.p.r. 309/1990 e si sottolinea come il ruolo a lui attribuito dai giudici di merito - di collaborazione nell'importazione di cospicui quantitativi di sostanza stupefacente - sarebbe smentito dall'assoluzione avvenuta in primo grado per i reati concernenti le importazioni della medesima sostanza. Inoltre risulterebbe che i contatti del ricorrente con gli appartenenti all'associazione erano stati del tutto sporadici. DA LE, con il ricorso da lui proposto, deduce con il primo motivo l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche sia perché i decreti autorizzativi del Gip sarebbero motivati con il solo richiamo alle richieste del pubblico ministero;
sia perché l'autorizzazione all'utilizzazione degli impianti in uso alla polizia giudiziaria sarebbe priva della richiesta motivazione sulle ragioni che consentono la deroga all'uso degli impianti installati presso la procura della Repubblica.
Con il secondo motivo si censura invece la sentenza impugnata per erronea applicazione della legge penale sulla partecipazione del ricorrente all'associazione ex art. 74 d.p.r. 309/1990 e si sottolinea come il ruolo a lui attribuito - di collaborazione nel traffico di cospicui quantitativi di sostanza stupefacente sarebbe smentito dalle risultanze processuali. In realtà, secondo il ricorrente, i continui rapporti con MA PE erano giustificati dal comune consumo di cocaina mentre i suoi contatti con gli appartenenti all'associazione erano stati del tutto sporadici e lo stesso collaboratore NT mai aveva affermato che il ricorrente era coinvolto negli illeciti traffici.
NO PE, con il ricorso proposto, deduce il vizio di motivazione perché i giudici di merito avrebbero affermato la sua responsabilità ricavandola dalla sola circostanza che egli aveva consegnato a persona coinvolta negli illeciti traffici una busta contenente stupefacente senza considerare che questa busta gli era stata consegnata già sigillata e che non esiste alcun elemento di conferma che egli fosse consapevole del contenuto della busta. LO MM si duole invece della mancata applicazione, da parte della Corte di merito, dell'art. 129 c.p.p. e dell'inesistenza della motivazione su questo punto in presenza di capi d'imputazione di incerta formulazione e di elementi idonei a smentire la sua partecipazione all'associazione criminale ipotizzata. ET RA ha invece dedotto i seguenti motivi d'impugnazione:
l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche perché i decreti del pubblico ministero, che autorizzavano l'esecuzione delle operazioni con impianti in uso alla polizia giudiziaria, erano privi di motivazione sui presupposti che giustificano la deroga;
inoltre i giudici di appello si sarebbe limitati ad esaminare i motivi d'impugnazione sulla medesima questione proposti da altri imputati senza esaminare il motivo proposto dal ricorrente;
- la violazione delle regole di valutazione della prova perché i giudici di merito avrebbero fondato l'affermazione di responsabilità del ricorrente su un incontro con MA PE che è risultato, dalle conversazioni intercettate e dagli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria, del tutto lecito tanto è vero che una somma di danaro rinvenuta indosso a persona che si trovava con il ricorrente fu immediatamente restituita a chi la deteneva e la stessa persona, giudicata dal Tribunale per i minorenni per i medesimi fatti, è stata assolta dai reati ascritti con formula piena.
Infine MA CO ha proposto i seguenti motivi di ricorso:
- l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche sia per la mancanza di motivazione nei provvedimenti del p.m. che avevano autorizzato l'uso degli impianti presso la polizia giudiziaria sia per la mancanza di motivazione sulla gravità indiziaria nei decreti autorizzativi del Gip;
- la violazione di legge sull'affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine al reato associativo essendo stata, la sua partecipazione, ritenuta per la sola circostanza che egli è cugino di MA PE.
3) Va preliminarmente rilevato che il ricorso proposto da MA CO è tardivo. Il termine per proporre il ricorso scadeva infatti il 25 maggio 2003 mentre l'impugnazione è stata depositata il 22 settembre 2003. In ogni caso il ricorso sarebbe ugualmente inammissibile per le ragioni che verranno di seguito indicate. Ciò premesso si osserva che i ricorrenti HI LD, OR RO, MA PE, MA IO, OI RA, ON ZI, MA PE, DA LE, LO MM e MA CO hanno usufruito del c.d. "patteggiamento in appello" con la rinunzia delle parti ai motivi di appello e l'indicazione della pena indicata ai sensi dell'art. 599 comma 4 c.p.p.. Il c.d. patteggiamento in appello, disciplinato dall'art. 599 comma 4 c.p.p. (che ha riacquistato, con l'approvazione della l. 14/1999,
l'ambito di applicazione anteriore alla sentenza della Corte Costituzionale 10 ottobre 1990 n. 435) presuppone che l'imputato rinunci ai motivi di appello diversi da quelli oggetto dell'accordo con il pubblico ministero. Non può quindi, l'imputato che abbia raggiunto l'accordo in questione, riproporre le questioni su cui sia intervenuto l'accordo e neppure dedurre in sede di legittimità le questioni sollevate con i motivi di appello ai quali abbia poi rinunziato, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento o che appaia evidente l'applicabilità dell'art. 129 c.p.p. o che vengano dedotte nullità intervenute nel procedimento camerale d'appello.
Qualora poi il "patteggiamento" d'appello abbia riguardato esclusivamente la pena (o gli altri casi previsti nel 1 comma dell'art. 599 c.p.p.) l'intervenuta rinunzia ai motivi relativi alla responsabilità preclude la possibilità di rimettere in discussione l'esistenza degli elementi oggettivi o soggettivi del reato e l'imputato non può, in particolare, censurare in sede di legittimità la qualificazione giuridica del fatto, la nuova determinazione della pena e la ricorrenza delle circostanze a meno che si tratti di statuizioni palesemente illegittime. Da ciò consegue l'inammissibilità dei ricorsi proposti dai ricorrenti in precedenza indicati. In ogni caso i motivi che i ricorrenti medesimi denunziano come riferiti a nullità assolute ed insanabili o comunque a vizi che possono essere rilevati, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (in particolare quelli che si riferiscono alla eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche) verranno esaminati congiuntamente agli analoghi motivi proposti da ricorrenti che non hanno patteggiato in appello.
Va ancora rilevato che per alcuni dei ricorsi proposti dai ricorrenti indicati esistono altre cause di inammissibilità; in particolare i ricorsi di HI LD, OR RO, MA IO, ON ZI e LO MM sono del tutto generici. Il requisito della specificità dei motivi è previsto, per tutti i mezzi di impugnazione, dall'art. 581 lett. e del codice di rito e la relativa sanzione, prevista dall'art. 591 comma 1 lett. c, è costituita dall'inammissibilità dell'impugnazione. Questa sanzione trova la sua ragion d'essere nella necessità di porre il giudice dell'impugnazione in grado di individuare i punti e i capi del provvedimento impugnato oggetto delle censure. Inerisce al concetto stesso di "motivo" di impugnazione l'individuazione di questi punti ai quali la censura si riferisce. Questa specificità appare tanto più necessaria nel giudizio di legittimità dovendo la Corte, al di fuori di alcuni casi, verificare se le lamentate violazioni di legge siano state dedotte con i motivi di appello (art. 609 comma 3 c.p.p.). Nel caso in esame i citati ricorrenti si sono limitati a indicare i vizi da cui sarebbe affetta la sentenza impugnata e a censurarla sotto il profilo del vizio di motivazione o della violazione di legge con riferimento all'affermazione di responsabilità o al trattamento sanzionatorio ma, nei ricorsi, non è indicato alcuno specifico riferimento alla motivazione.
Si aggiunga infine che alcuni dei motivi proposti dagli imputati che hanno patteggiato si riferiscono a censure in fatto (ciò riguarda in particolare il quarto motivo di MA PE attinente alla sua partecipazione all'associazione; il secondo motivo di OI RA che pone in discussione l'esistenza dell'associazione; il secondo motivo di MA PE anch'esso riferito alla sua partecipazione all'associazione; il secondo motivo di DA LE che ripropone anch'egli analoghe censure sulla sua partecipazione all'associazione e indica una diversa ragione delle frequentazioni con alcuni degli associati;
il secondo motivo di MA CO diretto, anche in questo caso, a fornire una diversa giustificazione delle frequentazioni).
Dal che discende, per i motivi indicati, un'ulteriore causa di inammissibilità; e parimenti inammissibile deve ritenersi il secondo motivo del ricorso di MA PE fondato sulla sua asserita non imputabilità per vizio totale di mente;
motivo il cui esame, anche se fosse consentito dopo la rinunzia ai motivi di appello, dovrebbe essere compiuto a seguito di accertamenti in fatto non consentiti al giudice di legittimità.
4) Le censure che si riferiscono alla affermata inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche sono state proposte dalla più parte dei ricorrenti. In particolare da MO CC e MA RA, condannati dal giudice d'appello a seguito dell'impugnazione del pubblico ministero, da MA ET e ET RA e da alcuni dei ricorrenti che hanno patteggiato in appello (MA PE, MA PE, DA LE e MA CO).
In sintesi le censure rivolte dai ricorrenti alla sentenza impugnata concernono innanzitutto la mancanza o insufficienza della motivazione contenuta nei decreti del pubblico ministero che autorizzavano l'esecuzione delle intercettazioni telefoniche con gli impianti in uso alla polizia giudiziaria. Va peraltro a questo proposito rilevato che la Corte torinese ha accertato in punto di fatto che i decreti in questione davano sempre conto dell'indisponibilità degli impianti installati presso la Procura della repubblica procedente;
tale affermazione deve ritenersi sufficiente in base ai principi di recente stabiliti dalle sezioni unite di questa Corte nella sentenza 28 maggio 2003 n. 36747, Torcasio. Per quanto riguarda invece il profilo dell'eccezionale urgenza anche questo aspetto è stato esaurientemente esaminato dalla Corte di merito che ha riportato la motivazione addotta dal pubblico ministero a giustificazione della deroga facendo riferimento agli elementi acquisiti dell'indagine che dimostravano come, in tutti i casi, fossero in corso o prossime a verificarsi condotte significative del traffico di sostanze stupefacenti quali la consegna della droga o il suo pagamento, come gli associati usassero continuamente sostituire le schede telefoniche con altre schede ritenute "sicure" per ostacolare le eventuali operazioni di intercettazione. Trattasi di argomentazioni esenti da alcun vizio logico o giuridico che si sottraggono conseguentemente al vaglio di legittimità. Sempre con riferimento ai decreti del pubblico ministero in questione ET RA lamenta che i giudici di appello avrebbero esaminato le censure proposte da altri ricorrenti sul punto ma non quelle da lui proposte. Non indica però quale motivo di appello la Corte torinese abbia omesso di esaminare e non consente quindi al giudice di legittimità di valutare l'esistenza dell'omissione o la coincidenza del motivo con quelli proposti da altri appellanti. Ne consegue l'inammissibilità del motivo in ragione della sua genericità.
MA PE e MA ET aggiungono un ulteriore elemento di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche perché i decreti autorizzativi farebbero riferimento ad atti che non erano idonei a supportare l'esistenza della gravità indiziaria atta a legittimare la compressione della libertà di comunicazione. Su queste censure deve osservarsi innanzitutto che le medesime devono ritenersi per la più parte generiche perché i ricorrenti si limitano a criticare espressamente la motivazione di uno soltanto dei decreti autorizzativi.
In ogni caso, anche su questo punto, i giudici d'appello hanno fornito la loro decisione di congrua e non illogica motivazione perché, dopo aver ritenuto corretto il ricorso alla motivazione per relationem (che i ricorrenti non pongono in discussione) hanno preso in considerazione la motivazione dei decreti autorizzativi rilevando l'infondatezza della censura atteso che gli atti richiamati - per il riferimento alle attività criminose specificamente indicate, alle dichiarazioni di un collaboratore, al contenuto delle informative della polizia giudiziaria - erano pienamente idonei a dimostrare l'esistenza dei richiesti gravi indizi e lo stesso valeva anche per i decreti di proroga per i quali è stato correttamente ritenuto legittimo anche il richiamo agli indizi contenuti nel primo decreto autorizzativo. Di più: nel caso dell'intercettazione ambientale all'interno di un'autovettura sono state specificamente indicate le ragioni che inducevano a ritenere che in questo luogo avvenissero le conversazioni inerenti al traffico di sostanze stupefacenti. MA PE e DA LE si dolgono invece della circostanza che i decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche sarebbero motivati esclusivamente per relationem con esclusivo riferimento alle richieste del pubblico ministero. In merito a questa censura si osserva che deve essere preliminarmente esaminato il problema della ammissibilità della motivazione per relationem ad altro atto del procedimento. Sul problema si sono pronunziate le sezioni unite di questa Corte (sentenza 21 settembre 2000 n. 17 - ud. 21 giugno 2000 - Primavera) che, con riferimento al problema specifico della motivazione dei decreti in materia di intercettazioni telefoniche o ambientali, hanno affermato i seguenti principi di carattere generale che consentono di ritenere legittima la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale:
il riferimento deve essere fatto ad un legittimo atto del procedimento la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria al provvedimento di destinazione;
deve risultare che il decidente abbia preso cognizione del contenuto delle ragioni del provvedimento di riferimento ritenendole coerenti alla sua decisione;
l'atto di riferimento sia conosciuto dall'interessato o almeno a lui ostensibile.
Nel caso in esame i ricorrenti non indicano specificamente quale di questi criteri sia stato violato e, anche a voler ritenere che il criterio violato sia il secondo - avendo i ricorrenti lamentato che il giudice avrebbe acriticamente recepito la richiesta del pubblico ministero - alcun elemento viene addotto a sostegno di questa ipotesi. Ma, in particolare, i ricorrenti non tengono neppure conto delle motivazioni contenute nella sentenza impugnata che pur aveva esaminato analogo motivo di appello di MA ET pervenendo alla conclusione che il giudice aveva criticamente esaminato le richieste esprimendo un autonomo giudizio sulla gravità indiziaria e sull'appartenenza degli indagati al sodalizio criminoso oltre che "al rischio che il medesimo potesse consolidarsi e sfociare in ulteriori attività criminose".
Inammissibile, perché manifestamente infondato, è anche il motivo di ricorso proposto da MA ET secondo cui le trascrizioni delle conversazioni intercettate sarebbero state effettuate anche con l'utilizzazione dei c.d. "brogliacci" redatti dalla polizia giudiziaria. Va infatti rilevato che il presente processo è stato celebrato con il rito abbreviato e quindi i brogliacci in questione potevano essere utilizzati dai giudici e dal perito come semplice supporto per l'attività di decifrazione del contenuto dei colloqui intercettati;
sempre che, naturalmente, il contenuto del brogliaccio, eventualmente erroneo, non sia stato posto a base della trascrizione delle conversazioni. Il che, peraltro, neppure il ricorrente afferma. 5) MO CC ha proposto (oltre al motivo già esaminato e ad altro che verrà di seguito esaminato) due ulteriori distinti motivi di ricorso che devono essere separatamente esaminati. Il primo riguarda il contenuto dell'appello proposto dal pubblico ministero contro l'assoluzione di alcuni degli imputati e per alcuni reati nel giudizio di primo grado. Secondo il ricorrente - condannato in primo grado per il capo 4 e assolto per il capo 7 - l'appello del pubblico ministero sull'assoluzione per il capo 7 non potrebbe essere ritenuto proposto anche nei suoi confronti e comunque, anche a voler ritenere che potesse essere stato proposta impugnazione contro di lui, l'atto d'appello avrebbe comunque dovuto essere dichiarato inammissibile perché non conteneva alcun riferimento a condotte da lui poste in essere.
Il motivo di ricorso è infondato. L'appello è stato sicuramente proposto anche nei confronti di MO CC espressamente indicato dall'appellante tra le persone destinatarie dell'impugnazione anche se è vero che, nello sviluppo dei motivi, il nome di MO CC non appare. È però altrettanto vero che, in questi motivi, la persona dell'odierno ricorrente è ricompresa inequivocabilmente nel gruppo di persone le cui condotte vengono prese in considerazione al fine dell'affermazione della penale responsabilità in contrasto con le conclusioni del giudice di primo grado.
A MO CC era stato contestato di aver ricevuto una parte consistente della sostanza stupefacente (circa venti chili di eroina) procurata da MA PE e MA PE e poiché il giudice di primo grado aveva escluso che fosse stata raggiunta la prova dell'operazione (perché il collaboratore NT aveva escluso che una delle imputate avesse ricevuto una parte della sostanza) il pubblico ministero appellante ha ricostruito interamente l'operazione facendo poi riferimento, per quanto riguarda la parte terminale, alle dichiarazioni di NT, al contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali e in tale contesto ha indicato MO CC come asserito responsabile del fatto contestatogli. Sia pure espressa in termini complessivi (ma non generici) la censura formulata dal pubblico ministero riguardava quindi certamente anche il ricorrente.
Parimenti infondato è l'altro motivo di ricorso che si riferisce alla asserita formazione del giudicato a seguito della rinunzia del pubblico ministero all'impugnazione nei confronti delle altre persone alle quali era stata contestata l'ipotesi di reato indicata nel capo 7 di imputazione e che erano state assolte nel giudizio di primo grado.
La censura, pur efficacemente prospettata, è infondata perché - anche a voler ritenere corretta l'impostazione giuridica del ricorrente sulla formazione del giudicato a seguito della rinunzia all'appello da parte del pubblico ministero - non è corretta la premessa su cui si fonda: che a tutte le persone cui è stato contestato il capo 7 sia stata contestata un'unica condotta commessa in concorso. In realtà è sufficiente leggere il capo d'imputazione per rendersi conto che, ai vari concorrenti nell'ipotesi di reato prevista dall'art. 73 in esame, sono state contestate condotte diverse (acquisto, trasporto, cessione, detenzione ecc.) mentre a MO CC è stato contestato di aver acquistato (singolarmente) una parte del quantitativo di 20 chili di eroina di cui all'imputazione.
Appare quindi evidente che non possa essersi formato il giudicato su una condotta contestata soltanto al ricorrente (gli altri acquirenti ne avrebbero acquistato, sempre singolarmente, parti diverse e separate) anche se l'ipotesi di reato è stata contestata in concorso con altre persone. L'effetto estensivo del giudicato può infatti aversi (anche ammesso che possa ipotizzarsi nel caso previsto dall'art. 599 c.p.p.) solo per le medesime condotte e non per condotte diverse perché diverso è l'oggetto dell'accertamento giudiziale.
6) MA PE, MA ET e OI RA deducono invece la violazione degli artt. 34 comma 2 bis e 42 c.p.p. perché il giudice dell'udienza preliminare - astenutosi per aver compiuto quale giudice per le indagini preliminari che lo rendevano incompatibile - aveva compiuto alcuni atti relativi al giudizio abbreviato che diverrebbero per tale ragione inutilizzabili. La censura è inammissibile per quanto riguarda MA PE che ha rinunziato al corrispondente motivo di appello. Per quanto riguarda invece MA ET deve ritenersene l'infondatezza essendo del tutto condivisibile la risposta data dai giudici di appello alla relativa eccezione. Va infatti rilevato che la giurisprudenza di legittimità, salvo isolate eccezioni, si è sempre espressa nel senso di escludere la nullità o inutilizzabilità degli atti compiuti dal giudice prima dell'astensione o della ricusazione;
l'incompatibilità, infatti, non attiene alla capacità del giudice - non riguardando la mancanza dei requisiti occorrenti per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali ma le condizioni specifiche per esercitare le funzioni in un determinato procedimento - e costituisce soltanto motivo di astensione o di ricusazione del giudice da far tempestivamente valere nei termini previsti (si vedano in questo senso, da ultimo, Cass., sez. 2^, 6 maggio 2003 n. 25652, Mendella;
26 giugno 2003 n. 30448, Bova;
sez. 6^, 22 aprile 1999 n. 6044, Baldini).
Nel caso in esame è stato lo stesso giudice a rilevare la causa di incompatibilità e il provvedimento che ha accolto la sua ricusazione ha, in applicazione del disposto dell'art. 42 comma 2 c.p.p., dichiarato l'efficacia della sola ammissione del giudizio abbreviato, e non degli atti successivamente compiuti, per cui è anche da escludere in concreto una violazione dei principi posti a base della disciplina prevista dal comma 2 bis dell'art. 34 c.p.p.. 7) MA RA (classe 1973) deduce una prima censura di contenuto analogo a quello del primo motivo proposto da MO CC che si riferisce alla formazione del giudicato per la rinunzia del pubblico ministero all'appello. Su questo motivo di ricorso possono ripetersi le argomentazioni svolte per l'altro ricorrente rilevando che anche a MA RA era stata contestata una condotta diversa da quella degli altri imputati del medesimo capo d'imputazione (in particolare MA RA avrebbe, da solo, preso in consegna una parte dell'eroina restituita perché di scadente qualità). Ne consegue l'infondatezza di questo motivo proposto dal predetto ricorrente.
8) Infine vanno dichiarati inammissibili alcuni dei ricorsi proposti, e i motivi non ancora esaminati contenuti in altri ricorsi, perché le censure proposte si riferiscono alla ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito.
Ciò riguarda in particolare:
- il terzo motivo di MO CC riguardante l'incontro del ricorrente con NT;
su questo punto la Corte ha spiegato le ragioni del suo convincimento facendo riferimento ad una conversazione telefonica dalla quale emergeva che i due si dovevano incontrare;
la Corte ha motivatamente espresso una ricostruzione dei fatti riconducibile alla consumazione del reato contestato e non all'ipotesi di favoreggiamento reale proposta dal ricorrente;
- il quarto motivo di MA ET che si duole della sua affermata partecipazione al fatto di cui al capo 13 relativo all'acquisto di tre chili di sostanza stupefacente;
anche in questo caso la Corte di merito ha rilevato come, dal contenuto delle intercettazioni delle conversazioni intervenute tra MA PE e ET, emergesse indiscutibilmente la partecipazione di quest'ultimo all'illecito affare tanto che il ricorrente si era proposto di intervenire presso i fornitori, con i quali intratteneva rapporti, che avevano fornito un prodotto scadente;
- il secondo motivo di MA RA nella parte in cui prospetta contraddizioni nelle dichiarazioni del collaboratore NT, la mancanza di motivazione sulla sua attendibilità intrinseca, la illogicità delle considerazioni sulla motivazione dell'affermazione di responsabilità e la mancata spiegazione delle ragioni per cui si è andati di contrario avviso rispetto ai primi giudici;
infine la mancanza di riscontro delle dichiarazioni del collaboratore. In realtà la Corte di merito ha offerto una sua motivata risposta su tutti questi punti;
a parte il rilievo che le contraddizioni, peraltro giustificate dalla Corte, non si riferiscono alla posizione del ricorrente va osservato che la sentenza impugnata ha fondato la sua decisione prevalentemente sul contenuto delle conversazioni intercettate e ne ha motivatamente giustificato l'utilizzazione quale riscontro delle dichiarazioni di NT;
- il ricorso di NO PE interamente fondato sulla circostanza che egli non sarebbe stato a conoscenza del contenuto della busta consegnata chiusa a ND AN e contenente 7-10 grammi di cocaina. I giudici di merito hanno ritenuto inverosimile la tesi difensiva per gli stretti rapporti intercorrenti tra NO e ND (confermati anche dalla circostanza che il secondo aveva comunicato al primo la parola chiave di un codice alfanumerico utilizzato per comunicare). Inoltre la Corte di merito ha spiegato anche le ragioni per cui era stato chiesto che la busta venisse sigillata e ha comunque rilevato, a conferma della inattendibilità della tesi difensiva, che il ricorrente non "ha fornito precisazioni su circostanze e modalità di ricezione della busta in questione";
- il secondo motivo di ET RA secondo cui le ragioni dell'incontro con MA PE, posto a fondamento della conferma della sua condanna, erano del tutto lecite. Inoltre non corrisponderebbe al vero che il materiale probatorio acquisito nel processo a carico del ricorrente fosse diverso e più ampio rispetto al concorrente RT AN, minore di età e assolto dal giudice minorile. Sotto il primo profilo i giudici di appello hanno motivato l'affermazione sulla illiceità dell'incontro, ritenuto destinato alla consegna di una partita di sostanza stupefacente, facendo riferimento al contenuto delle conversazioni intercettate dalle quali emergeva con certezza che l'incontro era finalizzato alla consegna dello stupefacente. Sul secondo punto i giudici di appello hanno incensurabilmente accertato che il materiale probatorio a carico di ET era diverso e più ampio rispetto a quello a disposizione del giudice minorile per il giudizio nei confronti di RT. Orbene, in relazione ai motivi di ricorso in precedenza riassunti, è agevole constatare come i ricorrenti, con le censure proposte contro la sentenza impugnata, chiedano al giudice di legittimità una diversa valutazione del compendio probatorio rispetto a quella motivatamente compiuta dai giudici di merito non evidenziando alcuna manifesta illogicità in cui sarebbe incorsa la Corte di merito ma limitandosi, in tutti i casi descritti, ad evidenziare un diversa e più favorevole versione dei fatti. Il che, all'evidenza, fuoriesce dai limiti del giudizio di legittimità.
Alle considerazioni svolte consegue il rigetto dei ricorsi di MO CC, MA ET, MA RA e ET RA e la dichiarazione di inammissibilità degli altri ricorsi con le pronunzie conseguenti di cui al dispositivo.
Con riferimento a quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza 13 giugno 2000 n. 186 si rileva che non si ravvisano ragioni per escludere la colpa dei ricorrenti i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, dichiara inammissibili i ricorsi di HI LD, OR RO, MA PE, MA IO, OI RA, ON ZI, MA PE, DA LE, NO PE, LO MM e MA CO e condanna ciascuno di tali ricorrenti al pagamento della somma di 500,00 Euro ciascuno in favore della cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi proposti da MO CC, MA ET, MA RA e ET RA e condanna tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 6 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2004