Sentenza 23 ottobre 2002
Massime • 1
Ai fini della revoca della misura della custodia cautelare in carcere, la condotta collaborativa dell'indagato, pur non comportando di per sè sola una riduzione della pericolosità sociale, può, tuttavia, ove la serietà del pentimento risulti riscontrata da elementi certi, condurre il giudice a fondare la decisione de libertate su una presunzione di attenuazione della pericolosità sociale, presunzione, d'altro canto, superabile in virtù del puntuale accertamento della concreta realtà di fatto di cui occorre dar conto in sede di motivazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/10/2002, n. 40993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40993 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 23/10/2002
1. Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - N. 2051
3. Dott. NICASTRO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 025882/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PO AN N. IL 29/10/1972;
avverso ORDINANZA del 12/04/2 002 TRIB. LIBERTÀ di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
lette/sentite le conclusioni del P.G.
Udito il PG nella persona del sost. proc. gen. dr GF Viglietta, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
osserva:
IT NI è stato condannato in primo e secondo grado per concorso in sequestro di persona, rapina, furto, lesioni personali, violazione delle legge sulle armi e sugli stupefacenti. In data 15.2.2002 il difensore ha chiesto revoca della custodia cautelare in carcere (instaurata il 24.1.2000), evidenziando che lo stesso, sin dal 6.4.2000, aveva iniziato a collaborare con gli inquirenti, riferendo i fatti di cui era a conoscenza e fornendo elementi utili anche in relazione ad episodi criminosi per i quali non erano in corso indagini, tanto che, in data 10.11.2000, proprio grazie a tali rivelazioni, era stata emessa altra occ. La richiesta è stata rigettata. Il difensore ha proposto appello al competente TdR di Milano, che non lo ha accolto, confermando l'ordinanza emessa dalla Corte di appello in data 20.2.2002. Ricorre per Cassazione il difensore e deduce mancanza o manifesta illogicità di motivazione in ordine al ruolo svolto dal IT nei fatti a lui contestati, con conseguente inosservanza ed erronea applicazione di legge.
Osserva innanzitutto il ricorrente che erroneamente il TdR sostiene che non vi è prova dell'avvenuto distacco dell'imputato dagli ambienti in cui era inserito, con conseguente venir meno del pericolo di reiterazione del comportamento criminoso. Invero il IT, non si è limitato alla mera confessione dei reati che gli erano contestati, ma ha reso altre dichiarazioni che hanno consentito di far luce su episodi delittuosi del tutto sconosciuti agli inquirenti. Tali dichiarazioni sono state giudicate attendibili tanto che si è giunti alla identificazione di nuovi correi ed alla contestazione di altri reati. La condotta collaborativa del IT è tale da segnare una rottura con la sua vita anteatta, non potendosi ragionevolmente prevedere che egli abbia possibilità di riallacciare rapporti con i suoi antichi complici, essendo circostanza pacifica che i collaboratori di giustizia non hanno più credibilità ne' reputazione all'interno dell'universo criminale. Vi è intima contraddizione nell'iter argomentativo del TdR che, da un lato, valorizza il contributo alle indagini fornito dall'imputato, dall'altro, afferma che il medesimo, con il suo progressivo coinvolgimento nei fatti delinquenziali a lui addebitati, ha guadagnato, nel tempo, una crescente fiducia da parte dei correi, fiducia che gli ha consentito di acquisire maggior capacità criminale;
ciò renderebbe concreto, secondo il Tribunale, il pericolo di reiterazione della condotta criminosa. Sotto altro aspetto, il difensore rileva che anche la premessa dalla quale muovono i giudici cautelari è errata, in quanto il ruolo del IT è sempre stato marginale, non avendo egli mai fattivamente preso parte alla ideazione dei sequestri, ne' alla aggressione delle vittime. Il IT, ritenuto credibile nel momento in cui indica e coinvolge altre persone (a carico delle quali, come anticipato, sono state assunte significative iniziative in sede penale), viene, in maniera del tutto contraddittoria, ritenuto meno credibile quando descrive il ruolo da lui svolto nei vari episodi criminosi. Sul punto l'ordinanza riposa su affermazioni apodittiche, atteso che il TdR non chiarisce donde abbia tratto la conclusione che l'imputato abbia la possibilità attuale, anche per disponibilità di mezzi e per concorso di favorevoli circostanze, di commettere, se scarcerato, nuovi reati.
La prima censura è fondata.
La recente giurisprudenza di questa Corte (ASN 200000238-RV 215858, conf. ASN 200210971-RV 220933 e ASN 200200424- RV non ancora attribuita) ha elaborato il delle attenuanti conseguenti alla collaborazione, comporta (può comportare), oltre ad effetti (favorevoli per il collaborante) sul piano sostanziale, anche effetti sul versante processuale, e, segnatamente, in tema de libertate. Ciò sul presupposto che la prestata collaborazione può essere idonea ad affievolire le esigenze cautelari. Il che - è ovvio- non determina il venir meno della necessità di una valutazione in concreto della pericolosità del soggetto, ma implica semplicemente che tale giudizio vada espresso in coerenza con l'accertamento della dissociazione dell'imputato dall'ambiente criminale dal quale proviene. Indubbiamente il principio è stato dettato con riferimento a coloro che offrano collaborazione per quanto attiene a delitti di natura mafioso (ed infatti le sentenze ricordate fanno parola della attenuante di cui all'art. 8 del decreto legge 13 maggio 1991, n.152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203); neanche va dimenticato, poi, che l'art. 2 della legge 45/2001 ha modificato significativamente (mediante sostituzione) il fondamentale art. 9 del testo normativo sui collaboratori di giustizia (legge 82/91), restringendo sensibilmente il numero dei reati, in relazione ai quali la collaborazione appare atta a produrre effetti in termini di protezione ed assistenza del collaboratore: invero, mentre la precedente normativa prevedeva che potessero fruire dello speciale programma di protezione coloro che avessero offerto seria e significativa collaborazione con riferimento ad uno dei delitti di cui all'art. 380 cpp, la novella del 2001 restringe l'area della collaborazione premiata ai soli delitti previsti dall'art. 51 comma 3^ bis cpp ed a quelli commessi per finalità di terrorismo. E tuttavia il fatto che le speciali misure di protezione (vale a dire: a "accorgimenti tecnici di sicurezza", secondo il comma 3^ dell'art. 13 della legge 82/91, come modificato dall'art. 6 della legge 45/2001, b autorizzazione del Capo della polizia al prefetto per la utilizzazione di speciali fondi, e piano provvisorio di protezione, d programma speciale di protezione) siano applicabili solo in favore di coloro che collaborino con riferimento ai reati sopra indicati, non sta affatto a significare che solo costoro possano essere qualificati collaboratori di giustizia e che quindi solo essi possano giovarsi del trattamento premiale (sanzionatorio e/o cautelare) previsto per tale categoria di soggetti. In altre parole, l'applicabilità delle misure di protezione non delimita l'area della collaborazione, che resta più estesa rispetto all'area della tutela. La prima anzi manifesta una inequivoca tendenza espansiva, se è vero, come è vero, che, anche con riferimento a delitti di non elevata gravità, il legislatore ha elaborato ipotesi di collaborazione premiata (si pensi ad esempio alla legge 128/2001, che ha introdotto nel cp l'art. 625 bis, il quale, come è noto, prevede diminuzione della pena da un terzo alla metà nel caso in cui il ladro consenta la individuazione dei complici o dei ricettatori). È dunque indubbio che esistano nell'ordinamento ipotesi di collaborazione non (specificamente) protetta e tuttavia premiata. Ne consegue che anche la c.d. premialità cautelare non può essere limitata ai soli casi in cui la delazione collaborativa abbia riferimento a delitti di mafia o di terrorismo, ma debba piuttosto trovare applicazione in tutte le ipotesi in cui il soggetto, rompendo il vincolo che lo lega ai suoi complici, dia un contributo allo sviluppo (o all'avvio) delle indagini, ovvero tenga una condotta di segno contrario rispetto a quella costituente l'elemento materiale del reato di cui è chiamato a rispondere, in tal maniera fornendo un contributo concreto alla difesa della società. Conseguentemente, compito del giudice cautelare è verificare in concreto se tale comportamento collaborativo rappresenti, ad un tempo, sul piano soggettivo, sintomo di un ipotizzabile distacco da un costume criminale presumibilmente, per il passato, radicato nel soggetto, nonché, su quello oggettivo, garanzia del raggiungimento di un "punto di non ritorno" nella progressione criminale del collaboratore, resosi, con il suo comportamento, alieno a quello stesso universo criminale dal quale pure proviene.
Trattasi evidentemente di una valutazione rivolta al futuro, vale a dire di una prognosi, sulla quale i frammenti del comportamento criminale precedente possono influire solo in quanto sintomatici di un persistere della volontà di delinquere. Il fatto che il soggetto, prima di assumere la decisione di collaborare con gli organi inquirenti e giudicanti, abbia bruciato le tappe di un cursus honorum criminale non sta, di per sè, a provare che la decisione assunta non sia seria o che il proposito manifestato non corrisponda all'effettiva volontà del soggetto o ancora che la scelta di vita maturata non lo ponga in una situazione di obiettiva incompatibilità con i suoi antichi complici. Ne consegue che, se il giudice cautelare, pur in presenza di un comportamento collaborativo dell'imputato o indagato, ha tale convincimento, egli deve esplicitarlo ed adeguatamente argomentarlo.
Invero, nell'ordinanza impugnata, si pone semplicemente in evidenza come gli episodi criminosi addebitati al IT si siano svolti con cadenza pressoché settimanale. Nei primi sequestri di persona l'imputato - si legge- svolse effettivamente ruolo marginale;
successivamente, tuttavia, egli partecipò in maniera sempre più attiva (in un'occasione si qualificò falsamente, addirittura, come appartenete alle FF.OO.).
La pur prestata collaborazione pertanto, affermano, senza ulteriormente chiarire, i giudici cautelari, non può, allo stato, ritenersi sufficiente a garantire l'effettivo distacco dagli ambienti criminali, ne' può essere interpretata come garanzia di osservanza delle prescrizioni attinenti a misure meno afflittive. Orbene, alla luce delle considerazioni precedentemente svolte, rileva questo Collegio che la trama argomentativa sopra sintetizzata rende manifesta la pecca motivazionale denunziata dal ricorrente. Invero le considerazioni attinenti alle modalità del fatto ed alla sua intrinseca gravità appaiono del tutto eterogenee rispetto alla valutazione del comportamento collaborativo del IT, atteso che le prime attengono al vissuto (accertato e confessato) del ricorrente, mentre la seconda deve avere ad oggetto il suo comportamento susseguente alla commissione dei reati. Il TdR non chiarisce per quale motivo la delazione collaborativa del IT non rivesta quei caratteri, in base ai quali la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto ipotizzarle una attenuazione delle esigenze di tutela sociale. La ricordata sentenza n. 238 del 2000 è certamente precedente al novum legislativo, ma ha un impianto logico- argomentativo che non rimane scalfito dalle norme introdotte dalla legge 45/2001 (ed in ogni caso successive alla novella del 2001 sono le altre sentenze sopra ricordate). A ben vedere, d'altronde, la decisione può ritenersi un "effetto collaterale" di una travagliata elaborazione giurisprudenziale in tema di applicabilità di misure di prevenzione ai collaboratori di giustizia. Ed in effetti, anche in tal caso, viene in valutazione la pericolosità sociale del soggetto. Ebbene la giurisprudenza di questa Corte aveva, senza dubbio, affermato (sez. 5^ n. 38 del 12.1.1999, ric. Salasso, RV 212340; sez. 1^ n. 307 del 20.1.1997, ric. Maiuri, RV, 206843; sez. 6^ n. 2226 del 3.6.1997, ric. Magliulo, RV 209115, ed altre) che il solo dato della collaborazione non comporta, di per sè, riduzione della pericolosità sociale. Va però notato che la rottura dell'omertà rappresenta certamente una significativa frattura nella parabola di vita del criminale. Partendo da questa premessa, sembra equilibrata (e quindi pienamente accettabile) quella decisione (Cass. sez. 1^ n. 5668 del 10.10.1997, ric. Gennano, RV 209000), la quale afferma che, quando la serietà del "pentimento" risulti riscontrata da elementi certi, il giudice ben può fondare la sua decisione su di una presunzione di attenuazione della pericolosità sociale. Si tratta, ovviamente, di presunzione superabile a seguito del puntuale accertamento di una contraria realtà di fatto.
Tale valutazione in concreto manca nell'ordinanza impugnata, che si limita a contrapporre il passato criminale del IT alla recente delazione collaborativa allo stesso ascrivibile, giungendo alla immotivata affermazione che la seconda non è bastevole a neutralizzare gli effetti negativi (in termini di pericolo di reiterazione del comportamento contro legem) conseguenti al primo. Il provvedimento avverso il quale è stato proposto il ricorso va pertanto annullato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano, che si atterrà ai principi di diritto sopra esposti. Deve farsi luogo alla segnalazione ex art. 94 disp. att. cpp.
P.Q.M.
la Corte annulla l'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo esame. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cpp. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2002