Sentenza 11 giugno 2004
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali coercitive, ai fini della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il giudice "de libertate" può legittimamente valutare le risultanze investigative e metterle a confronto con le prove in senso proprio, se già acquisite ex art. 392 cod. proc. pen., e, quindi,effettuare un'anticipata valutazione non solo dell'attendibilità delle risultanze dell'incidente, ma anche della sussistenza di elementi indicativi di pressioni subite dal teste, che facciano prevedere l'acquisizione in giudizio delle dichiarazioni rese al P.M. o alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. La testimonianza ‘debole’ della vittima nel processo penalehttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 gennaio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/2004, n. 31188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31188 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 11/06/2004
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO GI - Consigliere - N. 2793
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 007008/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FI SA N. IL 01/02/1969;
2) TR ZO N. IL 03/12/1951;
3) TR EP N. IL 19/08/1979;
avverso ORDINANZA del 13/01/2004 TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BARDOVAGNI PAOLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr.A. Mura (conformi);
OSSERVA
Con ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Roma in data 6.8.2003 TR ZO e GI e FI SS venivano sottoposti a custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziati di concorso nel tentato omicidio di UA UA ID e di violazione del suo domicilio a tal fine perpetrata. I fatti venivano così ricostruiti: il 24.7.2003 la vittima e ZO TR, gestore di uno stabilimento balneare di Ostia, avevano avuto un diverbio e il secondo era stato colpito alla testa;
si era recato al pronto soccorso, trattenendovisi sino alle 20.54. Più tardi nella serata UA UA era stato trovato, con gravi lesioni da taglio e da corpi contundenti, nella sua abitazione in Ostia dal connazionale MI HO, che aveva visto uscirne un gruppo di persone e provvedeva a chiedere soccorso. Durante il tragitto in ambulanza la vittima aveva rivelato all'amico che gli aggressori potevano avere avuto indicazioni da tal VA (Lopes), dipendente del TR e già sua vicina di casa. Sentito appena possibile dalla P.G., UA UA riferiva che un nutrito gruppo di persone - di cui alcune si erano trattenute all'ingresso - lo aveva aggredito;
aveva riconosciuto la persona con cui aveva poco prima avuto un diverbio, che dava disposizioni agli altri, il figlio di questi e il bagnino dello stabilimento. In base a tali riferimenti i detti aggressori venivano identificati rispettivamente per TR ZO, TR GI e FI SS. Esigenze cautelari, sia sotto il profilo del pericolo di reiterazione che sotto quello della possibilità di inquinamento probatorio, erano ravvisate in ragione del ruolo del primo in un'associazione di narcotrafficanti collegata al "clan" mafioso Cuntrera - Carvana, oggetto di altre indagini, dei legami e delle pendenze a carico degli altri, nonché del comune intento nell'occasione perseguito di riaffermazione di un prestigio delinquenziale compromesso dal diverbio con lo straniero, in cui il "capo" aveva avuto la peggio. Il 20.11.2003 l'avv. GI Gianzi per gli indagati TR e l'Avv. Angelo Bucci per FI presentavano istanze di revoca della misura per essere venuti meno gli indizi di colpevolezza, sia perché, in sede di incidente probatorio, la persona offesa aveva ritrattato le indicazioni in precedenza fornite sui suoi aggressori, non riconosciuti neppure dall'MI, sia in considerazione dell'acquisita documentazione relativa all'orario di intervento dell'ambulanza, che era stata chiamata alle 21.38, orario ritenuto incompatibile con la partecipazione al fatto di ZO TR, sottoposto ad obbligo di firma, che si trovava presso la Stazione Carabinieri di Ostia alle 21.30. La difesa del FI chiedeva altresì, in subordine, la sostituzione della misura, in considerazione dell'incensuratezza e di necessità familiari (assistenza ad un fratello gravemente malato). Acquisito il parere negativo del P.M. il G.I.P., con provvedimento del 28.11.2003, respingeva le istanze, ritenendo compatibili i tempi e non sminuita la gravità indiziaria, attesa la verosimile intimidazione dei testi (del resto già riferita da ID UA UA alla P.G.) e la possibilità di acquisire le prime e più genuine dichiarazioni al dibattimento ai sensi dell'art. 500, co. 4^, C.P.P.;
riteneva altresì immutate - ed anzi aggravate sotto il profilo della tutela della genuinità della prova - le esigenze cautelari. Il Tribunale di Roma, adito ex art. 310 C.P.P. nell'interesse degli indagati, confermava con l'ordinanza in epigrafe la decisione del G.I.P., condividendone le argomentazioni e ad esse rimandando. Quanto alla compatibilità degli orari, rinviava alla ricostruzione del P.M. requirente, secondo il quale, attesa la modesta distanza, ZO TR ben avrebbe potuto tra le 20.54 (orario di uscita dal pronto soccorso) e le 21.30 (quando si era presentato ai Carabinieri) prendere parte all'aggressione. Quanto poi alla ritrattazione, la versione resa in occasione dell'incidente probatorio era incoerente, discontinua e disomogenea, ne' alle contestazioni del P.M. erano state fornite esaurienti repliche;
del tutto obbiettive e coerenti erano invece le dichiarazioni raccolte nell'immediatezza dei fatti, logicamente collegate al precedente diverbio senza alcuna forzatura e con menzione non già di nomi propri, ma di dati identificativi ragionevolmente connessi all'esperienza subita, che del resto trovavano parziale riscontro nei coevi riferimenti di MI. Tali considerazioni inducevano, sul versante delle esigenze cautelari, a ritenere necessario il mantenimento della custodia in carcere. Hanno proposto distinti ricorsi per Cassazione i difensori degli indagati TR e del FI. Entrambi deducono violazione di norme processuali (rispettivamente, artt. 500, co. 2^, e 392 C.P.P.)- Le dichiarazioni assunte in contraddittorio con incidente probatorio erano pienamente e immediatamente utilizzabili nel dibattimento, a differenza di quelle acquisite dalla P.G., che valevano solo come mezzo di controllo dell'attendibilità; non poteva quindi - a fronte dell'esito negativo delle prove raccolte ex art. 392 C.P.P. - ritenersi persistente una qualificata probabilità di affermazione della colpevolezza. D'altra parte, il giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni rese in contraddittorio era apodittico e non considerava che, proprio per la scarsa conoscenza della lingua, le incertezze in tal sede manifestate erano segno di genuinità, non ravvisabile invece nella apparentemente coerente e precisa versione iniziale, che in realtà non corrisponde al modo di esprimersi del soggetto.
Quanto poi alla questione degli orari, non solo il giudice "a quo" aveva alterato l'originaria ipotesi di accusa posta a base della misura, che collocava l'aggressione in orario successivo alle 21.30, ma tale anticipazione non era compatibile ne' con i tempi necessari per gli ipotizzati tragitti, ne' con la circostanza che fu l'MI, non appena sentite le grida della vittima e visti allontanarsi gli aggressori, a precipitarsi in casa e chiamare l'ambulanza alle 21.38, sicché l'azione delittuosa doveva essersi esaurita solo pochi minuti prima, quando il TR si trovava ancora nella Stazione Carabinieri o non aveva comunque modo di giungere sul posto, li gravame nell'interesse del FI denuncia inoltre carenza di motivazione circa la persistenza ed il grado delle esigenze cautelari a questi relative. I ricorsi sono infondati. Quanto alle risultanze dell'incidente probatorio, queste non sono affatto "cristallizzate" e sottratte - salvo che da parte del giudice del dibattimento - al giudizio di attendibilità, come vorrebbe, in particolare, la difesa FI;
posto che la fase delle indagini è aperta e suscettibile di arricchimento, ben può il giudice "de libertate" valutare le risultanze investigative - quale materiale probatorio "in nuce" - e metterle a confronto con le prove vere e proprie, se già acquisite ex art. 392 C.P.P., Tale operazione si risolve in una prognosi dei futuri esiti del giudizio, ed a tal fine è perfettamente legittimo effettuare una anticipata valutazione non solo sull'attendibilità delle risultanze dell'incidente, ma anche sulla sussistenza di elementi indicativi di pressioni subite dal teste, che facciano presagire l'acquisizione in giudizio delle dichiarazioni rese al P.M. o alla P.G. ai sensi dell'art. 500, co. 4^, C.P.P.; e sotto questo profilo l'ordinanza impugnata - integrata dagli atti in essa richiamati - è adeguatamente motivata sia quanto al giudizio di attendibilità, sia in ordine a concreti elementi indicativi di intimidazione, con riferimento a minacce subite e riportate dalla persona offesa agli investigatori nella prima fase delle indagini ed al confronto fra la diversa coerenza logica delle contrapposte versioni dei fatti rese alla P.G. ed al giudice dell'incidente probatorio (che è cosa ben diversa dalla mera veste espositiva formale dei rispettivi verbali).
Quanto poi alla ricostruzione della vicenda e dei suoi tempi, i gravami propongono una alternativa lettura di elementi fattuali, non ammessa in sede di legittimità. Va oltretutto considerato che, come rilevato dal G.I.P. e, per l'operato rinvio, dal Tribunale della libertà, è arbitrario collocare l'aggressione in un momento immediatamente precedente alle 21.38 (chiamata dell'ambulanza); come la stessa difesa (Avv. Bucci) ebbe a rilevare nella richiesta di revoca della misura, "a dare l'allarme fu l'MI, il quale, all'epoca, abitava al sesto piano della palazzina adiacente a quella del ID" (UA UA), onde "deve essere preso in considerazione il tempo necessario all'Ettohuami" per "scendere senza ascensore dal suo appartamento... accedere allo stabile del ID, salire due piani, accorgersi delle condizioni del ID, reperire un cellulare e quindi avvisare il 118", tempo necessariamente non breve ne' incompatibile con la ricostruzione accolta dall'ordinanza impugnata, che colloca l'aggressione fra le 21 e le 21.20 circa. Quanto infine all'adeguatezza della misura ed alla richiesta di sostituzione avanzata dal FI, il giudice "a quo" ha ritenuto persistenti le esigenze cautelari poste a fondamento dell'ordinanza genetica ed aggravate quelle attinenti alla prova;
il gravame non formula specifiche censure.
I ricorsi vanno perciò respinti.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, co. 1^ ter, delle norme di attuazione del Codice di Procedura Penale. Così deciso in Roma, il 11 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2004