Sentenza 6 luglio 2007
Massime • 1
Le annotazioni di servizio, attraverso le quali il pubblico ufficiale dà conto di quanto è avvenuto in sua presenza, possono essere usate ai fini della autorizzazione alle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni e ai fini dell'adozione di misure cautelari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/07/2007, n. 33042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33042 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 06/07/2007
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI PA - Consigliere - N. 1171
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI TOMASSI IA Stefania - Consigliere - N. 014598/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ON IA, N. IL 20/05/1959;
avverso ORDINANZA del 23/02/2007 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA Gennaro;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori dell'imputata avvocati TRIGARI Massimo, FEDERICO PA, che hanno concluso per l'annullamento della ordinanza impugnata.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
ON IA veniva sottoposta, con ordinanza del GIP presso il Tribunale di Napoli del 12 febbraio 2007, alla misura cautelare della custodia in carcere per il reato di partecipazione alla associazione mafiosa denominata clan BE e per quello di cui all'art. 611 c.p., aggravato dalla L. n. 203 del 1991, art. 7, per avere indotto con minacce CE RO, a non rilasciare alla Autorità Giudiziaria dichiarazioni accusatone nei confronti di BE LV.
In effetti era accaduto che nel corso di una conversazione con DE UC LU, presidente del complesso Cromare, il CE, componente del consiglio di amministrazione del Centro polifunzionale Cromare di Marcianise, raccontava di essere stato convocato a casa di BE LV e fatto oggetto di richieste estorsive in relazione ad un appalto per lavori iniziati nel complesso ed indicava nel BE uno dei mandanti della aggressione subita da IN AB, titolare della ditta incaricata dei lavori indicati. Tale conversazione venne posta a fondamento del fermo di BE LV ed a seguito di tale atto, secondo l'Accusa, due donne, LL ON, moglie di LV BE, e la cognata ON IA, moglie di BE DO, si recavano a casa del Celiento per invitarlo a rendere dichiarazioni mendaci alla Autorità Giudiziaria in ordine all'episodio dinanzi raccontato. Gli elementi indiziari a carico dell'indagata consistevano oltre che nella intercettazione ambientale di cui si è detto che prova per così dire l'antefatto, sulla intercettazione ambientale del 21 dicembre 2006 di una conversazione tra il CE ed il DE UC, nel corso della quale il CE raccontava della visita delle due donne di cui si è detto e precisava di avere raccontato il fatto a tale AN AN, sulle dichiarazioni, definite dal Tribunale del riesame inverosimili, rese dal CE al Pubblico Ministero il 9 gennaio 2007, sulle dichiarazioni rilasciate ai Carabinieri, poi formalizzate dinanzi al Pubblico Ministero in data 11 gennaio 2007, da AN AN, responsabile della sicurezza del Centro Polifunzionale di Oromare, che riferiva le confidenze che gli aveva fatto il CE in ordine all'episodio delle pressioni subite, sull'esito della intercettazione ambientale del 21 dicembre 2006 nel corso della quale il DE UC riferiva a tale PA la disavventura del CE, sulle dichiarazioni rese dal CE al sottufficiale dei Carabinieri BERNARDO RO il 9 gennaio 2007 mentre veniva accompagnato a casa dopo essere stato escusso dal Pubblico Ministero di essere stato costretto a rendere false dichiarazioni, nonché sulle dichiarazioni rese sempre dal CE alla Polizia Giudiziaria il 9 febbraio 2007.
Il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza emessa in data 23 febbraio 2007, dopo avere rigettato una eccezione della difesa di inutilizzabilità di alcune dichiarazioni rese ai carabinieri, confermava la imposizione della misura cautelare per il reato di cui all'art. 611 c.p., mentre annullava l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 416 bis c.p.. Con il ricorso per cassazione ON IA deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) Nullità della impugnata ordinanza per erronea applicazione della legge penale - violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed c), in relazione agli artt. 191, 350 e 351 c.p.p., - nonché manifesta illogicità della motivazione relativamente alla ritenuta valenza indiziaria delle annotazioni di servizio, e non verbali di assunzione di persone informate dei fatti ritualmente firmati dal dichiarante, concernenti le dichiarazioni rese da AN AN ai Carabinieri il 21 dicembre 2006 e quelle rese da CE RO il 9 gennaio 2007 sempre ai Carabinieri, non potendo tali atti costituire il fondamento di una misura cautelare.
2) Nullità della ordinanza impugnata per erronea applicazione della legge penale - violazione dell'art. 292 c.p.p., - nonché omessa motivazione in ordine alla produzione di documenti difensivi. Premessa l'applicabilità alla ordinanza del Tribunale dell'art. 292 c.p.p., la ricorrente rilevava che non vi era stata alcuna motivazione in ordine a due verbali di perquisizione domiciliare prodotti dai quali risultava che dalle ore 23 del 20 dicembre 2006 alle ore 00,05 del 21 dicembre 2006 la LL e LA ON furono presenti presso la loro abitazione alle perquisizioni effettuate dai Carabinieri, rimanendo pertanto esclusa una loro presenza presso la abitazione del CE alle ore 23,30 del 20 dicembre 2006. 3) Nullità della impugnata ordinanza per erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla L. n. 203 del 1991, art. 7, non ravvisandosi nella condotta dell'indagata il dolo specifico di agevolare l'associazione mafiosa. I motivi posti a fondamento del ricorso sono infondati. Quanto al primo motivo di impugnazione è necessario ricordare che tutte le questioni erano già state sottoposte al vaglio del Tribunale e motivatamente rigettate.
È bene chiarire che gli elementi a carico della ON sono stati tratti essenzialmente dalle dichiarazioni rese dal teste AN AN, persona certamente attendibile secondo i giudici del Tribunale e la cui attendibilità non è stata nemmeno specificamente contestata dalla ricorrente, confermate dal contenuto della intercettazione ambientale del 21 dicembre 2006 nel corso della quale il DE UC riferiva a tale PA la disavventura del CE. È appena il caso di rilevare che la intercettazione è di particolare rilievo ed attendibilità perché gli interlocutori non sapevano di essere intercettati e, quindi, erano spontanei nelle loro confidenze.
Ulteriori elementi sono stati tratti dalle ed. annotazioni dei Carabinieri.
Le critiche della ricorrente sul punto non sono fondate . In effetti, fermo restando la necessità della verbalizzazione degli atti compiuti dagli ufficiali di polizia giudiziaria, va detto che certamente rientra nei poteri e nei doveri del pubblico ufficiale dare conto di quanto sia avvenuto in sua presenza, specialmente quando si tratta, come nella specie, di fatti costituenti reato - violazione dell'art. 371 bis c.p.. Ciò è possibile fare con quelle che vengono definite annotazioni di servizio.
Non è vero che tali annotazioni siano inutilizzabili o invalide perché non ricorre alcuna ipotesi di inutilizzabilità generale o specifica (Cass. 1 luglio 2005, n. 30113, in CED 231662), ne' è ravvisabile una forma di nullità, tenuto conto del principio di tassatività delle stesse ( Cass. 18 giugno 1991, n. 7605 ). Anche la mancata verbalizzazione di dichiarazioni rese non costituisce causa di nullità e/o inutilizzabilità; tale principio è valido anche per le dichiarazioni rese da soggetto contemplato dall'art. 210 c.p.p., posto che l'eventuale nullità, non assoluta, derivante dalla violazione dell'art. 351 c.p.p., comma 1 bis, può essere fatta valere soltanto dall'interessato ( Cass. 30 giugno 1999, Santoro, CED 214017).
Da quanto detto risulta che le c.d. annotazioni di servizio possono certamente essere utilizzate ai fini della autorizzazione alla intercettazione e della adozione di misure cautelari (vedi anche Cass. 29 novembre 1999, Lanzillotta, in CP, 01,2419). Le pur pregevoli ed interessanti considerazioni svolte sul punto dalla ricorrente non meritano, pertanto, accoglimento. È infondato anche il secondo motivo di impugnazione. Il motivo essenzialmente concerne il fatto che le due donne, risultate, secondo il verbale, presenti alle perquisizioni domiciliari del 21 dicembre 2006 non si sarebbero potute trovare presso la abitazione del CE nella stessa serata. Ora, pur volendo prescindere dal fatto che la ricorrente, nonostante avesse presentato note al Tribunale del riesame, non ebbe ad indicare in alcun modo la esistenza dei verbali di perquisizione in discussione, fatto questo che spiega la mancata considerazione del problema da parte del Tribunale, va detto che le considerazioni svolte in merito a tale circostanza dalla ricorrente non appaiono tali da escludere la bontà della ricostruzione di fatti operata dal Tribunale.
In effetti risulterebbe che le due donne sarebbero state per qualche tempo contemporaneamente presenti presso la loro abitazione e presso quella del CE.
Ora proprio da un documento prodotto alla odierna udienza dal difensore della ricorrente risulta che i verbali di perquisizione in discussione non erano inseriti nel presente procedimento perché riguardavano altro procedimento, e precisamente quello a carico di BE.
Inoltre nella requisitoria del Pubblico Ministero di Napoli del 29 marzo 2007, pure prodotta, risulta che a seguito di opportune indagini si era appurato che vi erano stati alcuni errori materiali circa la indicazione degli orari e del personale che aveva partecipato alle citate perquisizioni.
In effetti l'unico dato certo desumibile dagli atti è che alle ore 22,25 del 20 dicembre 2006 il BE sottoscriveva nella caserma dei Carabinieri il verbale di notifica del provvedimento impositivo della misura cautelare e, quindi, la presenza della ON in caserma deve essere ricondotta a quel lasso temporale, che è perfettamente compatibile con una sua presenza presso la abitazione del CE verso le ore 23,30 della stessa giornata. Bisogna ancora considerare che il CE aveva riferito all'interlocutore tale orario in modo evidentemente approssimativo, dal momento che il nucleo centrale del racconto concerneva le preoccupazioni del CE per quanto le due donne avevano detto, essendo in tale contesto per la parte lesa assai poco rilevante la indicazione con precisione dell'orario dell'incontro. Queste brevi considerazioni ad integrazione della motivazione adottata dal Tribunale è possibile fare perché indotte da una produzione della ricorrente.
Quanto, infine, al terzo motivo di impugnazione si rileva che la motivazione del Tribunale in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, non appare censurabile.
Infatti il Tribunale, dopo avere rilevato che l'aggravante è ravvisabile quando si delinqua con metodo mafioso e/o quando si agisca al fine di favorire l'attività dell'associazione, ha precisato che il metodo usato dalla ON era certamente mafioso, dal momento che si era trattato di una visita notturna al CE, con la convocazione dello stesso presso soggetti che avevano a cuore l'impunità del boss e con l'affermazione della inderogabile necessità di mettere le cose a posto.
Orbene con tale motivazione i giudici hanno posto in evidenza che la ON, oltre ad usare un metodo indubbiamente mafioso, non aveva agito, o comunque non aveva agito soltanto, allo scopo di tutelare un familiare, quanto allo scopo di agevolare l'associazione, tanto è vero che aveva invitato il CE a comparire dinanzi ai capi della famiglia per mettere le cose a posto.
Trattasi di valutazione di merito che, non essendo affetta da manifeste illogicità, non è censurabile in sede di legittimità . Le ragioni indicate impongono il rigetto del ricorso con conseguente condanna della ON al pagamento delle spese del procedimento . La Cancelleria è tenuta ad inviare le comunicazioni e gli avvisi di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento;
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli avvisi di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il
Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2007